IN BREVE |
·
Pronti i nuovi modelli 730,
770, Certificazione Unica, Iva 2022 ·
Fatturazione immediata e
differita: le regole ·
Esportatori abituali e utilizzo
del plafond IVA nel 2022 ·
Fattura elettronica non ancora
obbligatoria per i forfettari ·
Fringe benefit auto dipendenti:
pubblicate le tabelle ACI 2022 ·
Fatture esenti da imposta
bollo: chiarimenti dall’Agenzia Entrate ·
Assegno unico per i figli a
carico: la domanda da presentare all'INPS ·
Obbligo di Green Pass
“rafforzato” per i lavoratori over 50 ·
La tassazione della cessione
dei beni strumentali ·
Ammortamento in 50 anni per
marchi e avviamenti rivalutati ·
Bonus pubblicità: aperto il
canale per l'invio della dichiarazione sostitutiva ·
Credito d'imposta digitalizzazione
agenzie di viaggio e tour operator ·
Credito d'imposta per il
pagamento del canone patrimoniale: le regole per la fruizione del bonus ·
Coefficienti del diritto di
usufrutto 2022 ·
Rinuncia agevolazione prima
casa |
APPROFONDIMENTI |
·
Esportatori abituali: le regole per l’utilizzo del
plafond IVA 2022 ·
L’Assegno unico e universale per i figli a carico |
IN BREVE |
DICHIARAZIONI
Pronti i
nuovi modelli 730, 770, Certificazione Unica, Iva 2022
Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11185, n.
11224, n. 11169, n. 11160
Con quattro
distinti provvedimenti del 14 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha
approvato, con le relative istruzioni, i modelli 730, Certificazione Unica,
770, Iva e Iva base da utilizzare nell’anno 2022, relativamente al periodo d’imposta 2021.
In
particolare, fanno il loro ingresso nel modello 730:
- gli adeguamenti del trattamento
integrativo e dell’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti
e assimilati;
- il Superbonus per l’abbattimento delle
barriere architettoniche, in caso di spese effettuate unitamente agli
interventi Sismabonus ed Ecobonus;
- le spese per l’installazione di sistemi di
filtraggio e miglioramento qualitativo dell’acqua;
- il credito d’imposta per gli under 36 per
l’acquisto con Iva della prima casa;
- la detrazione del 19% per le spese
relative a scuole di musica, conservatori e cori, sostenute per
l'iscrizione di bambini e ragazzi fino a 18 anni (“bonus musica”);
- l'aumento a 16mila euro della soglia
massima di spesa per cui è possibile fruire delle detrazioni per il “bonus
mobili”;
- l'aumento a 550 euro del limite massimo
delle spese veterinarie per cui è possibile fruire delle relative
detrazioni.
Tra le
novità del modello Iva l’introduzione di nuovi campi per indicare le
percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori e per le operazioni
riguardanti beni e servizi anti-Covid-19, oltre a nuove regole per
l’applicazione dell’imposta nel commercio elettronico.
IVA
Fatturazione
immediata e differita: le regole
Le cessioni di beni o le
prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso l'emissione della
fattura immediata o della fattura differita riepilogativa di più operazioni.
Fattura immediata - La fattura immediata è emessa, per
ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto
della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del
cessionario o committente.
La fattura immediata deve essere trasmessa al
SdI entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.
L’effettuazione
dell’operazione ai fini Iva, per le operazioni nazionali, corrisponde:
- alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili;
- alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili;
- al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.
Se
anteriormente a questi eventi viene emessa fattura o venga pagato in
tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata
limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a
quella del pagamento.
Fattura differita - In alternativa
alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura
differita, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. b), D.P.R. n. 633/1972.
Per le
cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di
trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del DDT, nonché per le prestazioni
di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello
stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa
una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno
15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta
fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di
effettuazione dell’operazione.
Ad
esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di
luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di
trasporto, possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al
Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella
liquidazione Iva del mese di luglio.
IVA
Esportatori
abituali e utilizzo del plafond IVA nel 2022
Gli esportatori abituali sono i
soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni
o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio
volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond
tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.
8, comma 1, lettera c). del D.P.R. n. 633/1972.
Gli esportatori abituali che
applicano il metodo “solare” (alternativo a quello “mobile”), dal 1° gennaio
2022 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA
nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate
registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2021).
Vedi l’Approfondimento
IVA
Fattura
elettronica non ancora obbligatoria per i forfetari
Nel dicembre 2021 il Consiglio
Ue, nel consentire di imporre ai soggetti passivi stabiliti nel territorio
dello Stato l’obbligo di fattura elettronica anche per il triennio 2022-2024,
ha autorizzato il nostro Paese a estendere tale obbligo anche agli operatori
che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’art. 282
della Direttiva n. 2006/112/Ce e quindi anche ai contribuenti forfetari.
Ad oggi
però, né il decreto “Fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146), né la legge di
Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) e neppure il decreto
“Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228) hanno modificato le regole
esistenti.
Pertanto, non sono tenuti all’emissione di e-fattura mediante SdI i soggetti
passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” e quelli che applicano
il regime forfetario.
Si ricorda tuttavia che
l'utilizzo della fatturazione elettronica per questi soggetti può avvenire su base volontaria e che ciò
potrebbe comportare, tra gli altri, il vantaggio che, qualora si garantisca la
tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di
ammontare superiore a 500 euro, si possa beneficiare della riduzione di due anni
dei termini di accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi.
REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE
Fringe
benefit auto dipendenti: pubblicate le tabelle ACI 2022
Agenzia delle Entrate, Comunicato 28 dicembre 2021
L’Agenzia Entrate ha reso noto, con
apposito comunicato stampa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale
n. 307 del 28 dicembre 2021, le tabelle ACI 2022.
Le tabelle dell’Aci riportano i costi chilometrici di automobili,
ciclomotori e motocicli concessi in uso promiscuo ai dipendenti dai datori
di lavoro, valide per il 2022. Le tabelle vengono elaborate dall’Automobile
club d’Italia entro il 30 novembre di ogni anno e comunicate al Mef per
consentire il calcolo del reddito che deriva dal bene dato in uso.
La concessione del veicolo
aziendale in uso promiscuo è considerato un fringe benefit soggetto a
tassazione, come indicato all’art. 51 del Tuir.
Le tabelle sono adeguate a una
importante novità: dal 1° luglio del 2021, infatti, il regime di addebito di
questo tipo di benefit prevede gradi di imponibilità inversamente
proporzionali al livello di inquinamento del veicolo concesso in uso.
L’importo valido come fringe
benefit, quindi, deve essere
calcolato moltiplicando il costo chilometrico indicato nelle tabelle per 15mila
km, che sono ritenuti i chilometri di percorrenza convenzionale per l’uso
promiscuo, e applicando la percentuale
valida per lo specifico livello di emissioni di Co2:
- 25% per i veicoli con emissioni non superiori
a 60 grammi per chilometro (g/km di Co2);
- 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma non
a 160 g/km;
- 50% con emissioni da 160 a 190 g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissione di
anidride carbonica superiori a 190 g/km.
La modifica apportata dalla legge
di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) rientra negli incentivi all’utilizzo di
veicoli meno inquinanti. La norma conferma la tassazione forfetaria dei veicoli
concessi in uso promiscuo ai dipendenti, ma la percentuale che determina
l’imponibile aumenta gradatamente in base al livello di inquinamento provocato,
stimato sui valori di emissione di anidride carbonica (g/km di Co2),
desumibili dalle tabelle.
L’attuale regime deve essere applicato ai veicoli di nuova
immatricolazione, concessi in uso ai dipendenti con contratti stipulati a
partire dal 1° luglio del 2020.
Il valore desunto con i parametri
suindicati è del tutto forfetario e prescinde da qualunque valutazione degli
effettivi costi di utilizzo del veicolo o della percorrenza che l’utilizzatore
effettua realmente.
IMPOSTA DI BOLLO
Fatture
esenti da imposta bollo: chiarimenti dall’Agenzia Entrate
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 10
gennaio 2022, n. 7
Le fatture che indicano il
pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni assoggettate ad Iva sono
esenti dall’imposta di bollo.
Sono invece soggette alla stessa
imposta, nella misura di 2,00 euro, solo nel caso in cui, oltre ad indicare i
corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestino
pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47
euro.
Il chiarimento è stato fornito
dall’Agenzia Entrate, con la Risposta a interpello n. 7 del 10 gennaio 2022.
Sempre nella stessa risposta
l’Agenzia precisa che, ogni volta che si emette una fattura nei confronti della
P.A., o per obbligo di legge o perché richiesta dalla stessa per documentare
gli importi corrisposti, anche se riferita a importi non assoggettati ad Iva,
deve essere sempre in formato elettronico attraverso il Sistema di
Interscambio.
Peraltro, concludono le Entrate,
a partire dal 1° gennaio 2019, per effetto di quanto disposto dalla legge di
Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), tutti gli operatori economici,
residenti o stabiliti in Italia hanno l’obbligo di emettere la fattura
elettronica sia nei rapporti “B2B” (“business to business”) che “B2C”
(“business to consumer”).
POLITICHE SOCIALI
Assegno
unico per i figli a carico: la domanda da presentare all'INPS
D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230
L’Assegno unico e universale è un
sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino
al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo
familiare sulla base di ISEE valido
al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché
di eventuali situazioni di disabilità dei figli.
L’Assegno è stato definito unico,
poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli
interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale
in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a
carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro
40mila.
La domanda per l’Assegno unico e
universale è annuale,
comprendendo le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo
e può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 da uno dei due
genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza
con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il
contact center o tramite patronati.
Per le domande presentate a gennaio
e febbraio, l’Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022;
i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022.
Per le domande presentate dal
1° gennaio al 30 giugno 2022, l’Assegno unico e universale spetta con
tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.
Per le domande presentate dopo
il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di
presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della
domanda.
Vedi l’Approfondimento
EMERGENZA CORONAVIRUS
Obbligo
di Green Pass “rafforzato” per i lavoratori over 50
D.L. 7 gennaio 2022, n. 1
Con il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1,
contenente le nuove misure finalizzate a fronteggiare l’emergenza Covid-19, è
stato stabilito fino al 15 giugno 2022
l'obbligo vaccinale per tutti gli over 50 anni.
Dal 15 febbraio 2022, obbligo di Green Pass “rafforzato” per i
lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro. I
lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green
Pass o che risultino privi dello stesso al momento dell’accesso ai luoghi di
lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari
e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla
presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per
i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro
compenso o emolumento.
La violazione dell’obbligo di
vaccinazione (ex D.L. n. 44/2021) è
sanzionata in misura fissa per un ammontare di 100 euro (ex art. 1 D.L. 7
gennaio 2022), indistintamente per tutti i soggetti che a partire dal 1°
febbraio 2022 non saranno in regola con l'obbligo vaccinale.
IMPOSTA DI REGISTRO,
IPOTECARIA E CATASTALE
La
tassazione della cessione dei beni strumentali
Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 237
La legge di Bilancio 2022 (legge
n. 234/2021) ha stabilito che per il trasferimento di immobili strumentali
nell'ambito di una cessione di azienda o di un ramo d'azienda, con
continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, si
pagano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di
200 euro ciascuna, per un totale di 600 euro.
Prima del 1° gennaio 2022, il
valore del trasferimento dei beni immobili compresi in un contratto di cessione
di azienda, o di ramo d'azienda, era gravato dalle imposte ipotecaria e
catastale nella misura fissa di 50 euro cadauna e dall’imposta di registro in
misura proporzionale nella misura del:
- 15% (con un minimo di 1.000 euro) se si
trattava di terreni agricoli (a meno che l’acquirente non fosse un
imprenditore agricolo professionale, un coltivatore diretto o soggetti
equiparati);
- 9% (con un minimo di 1.000 euro) in ogni
altro caso.
BILANCIO
Ammortamento
in 50 anni per marchi e avviamenti rivalutati
Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi da 622 a 624
L’art. 1, commi 622-624, della
legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha modificato (retroattivamente) il
regime fiscale della rivalutazione di marchi e avviamento, prevedendo l’innalzamento a 50 anni del periodo nel
quale ammortizzare il maggior valore iscritto.
In alternativa, si può rinunciare
agli effetti della rivalutazione già effettuata, richiedendo il rimborso
dell’imposta sostitutiva versata, oppure integrare il pagamento versando una
maggiore imposta sostitutiva dal 9% al 13% e continuare a beneficiare dei 18
anni di ammortamento.
La norma ha carattere fiscale e
pertanto, per le società di capitali, andrà coordinata con i principi
contabili, anche ai fini della fiscalità differita.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Bonus
pubblicità: aperto il canale per l'invio della dichiarazione sostitutiva
L’Agenzia Entrate ha reso noto
che chi aveva presentato la comunicazione per il 2021 può presentare, fino
al 10 febbraio 2022, la dichiarazione sostitutiva prevista per poter accedere
al bonus pubblicità.
Vi è un’apposita funzionalità
nella sezione “Servizi per”, alla voce “Comunicare” dell’area
riservata del
proprio sito, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, CIE o
CNS.
La misura, consistente in un
credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa,
radio e Tv, è stata introdotta dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Credito
d'imposta digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator
D.M. 29 dicembre 2021
È stato pubblicato il Decreto
Interministeriale, emanato dal Ministro del Turismo di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, con le modalità per la fruizione del Credito
d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator (art. 4
del DL n. 153/2021), con particolare riferimento:
a) ai soggetti ammessi a
beneficiare dell’incentivo, alle tipologie di interventi ammessi, alle soglie
massime di spesa ammissibile, nonché ai criteri di verifica e accertamento
dell’effettività delle spese sostenute;
b) alle procedure per
l’ammissione delle spese al credito d’imposta, per il suo riconoscimento e
utilizzo;
c) alle procedure di recupero nei
casi di utilizzo illegittimo dell’incentivo;
d) alle modalità per garantire il
rispetto del limite massimo di spesa ed il raggiungimento degli obiettivi
relativi alla misura 4.2 M1C3 del PNRR.
Il contributo, sotto forma di
credito d'imposta, è riconosciuto alle
agenzie di viaggio e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e
che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, devono
risultare regolarmente iscritti al registro delle imprese.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Credito
d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale: le regole per la fruizione
del bonus
Agenzia delle Entrate, Circolare 7 gennaio 2022, n. 1/E
Con Circolare n. 1/E del 7
gennaio 2022 l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità
di fruizione del tax credit "manifesti pubblicitari" per il pagamento
del canone unico patrimoniale, introdotto dal decreto “Sostegni-bis” (D.L. n.
73/2021).
Con uno stanziamento complessivo
pari a 20 milioni di euro il bonus, destinato ai titolari di impianti
pubblicitari privati (o concessi a privati) che hanno versato il canone
patrimoniale dovuto per il 2021 per l’affissione di manifesti commerciali in
aree pubbliche o aperte al pubblico, è stato introdotto per favorire la
ripresa del mercato della pubblicità, anche in considerazione delle
ripercussioni economiche dovute all’emergenza sanitaria.
Il tax credit è utilizzabile
esclusivamente in compensazione e potrà essere richiesto, a partire dal 10
febbraio e fino al 10 marzo 2022, comunicando l’importo versato per lo
scorso anno tramite i canali telematici dell’Agenzia.
Il credito d’imposta è riconosciuto
in proporzione al canone versato relativamente all’anno 2021 per un ammontare
corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi.
Qualora il versamento sia stato
effettuato per un periodo superiore a 6 mesi, il canone va, quindi, ricalcolato
parametrando l’importo versato ai 6 mesi.
Ad esempio, nel caso in cui i
soggetti passivi abbiano versato il canone:
- per 4 mesi dell’anno 2021, rileva l’intero
importo;
- per 8 mesi dell’anno 2021, rileva
l’importo pari al canone versato diviso per 8 e moltiplicato per 6;
- per l’intero anno 2021, rileva l’importo
pari al canone versato diviso per 12 e moltiplicato per 6.
Nel caso in cui il periodo
superiore a 6 mesi di versamento del canone non comprenda mesi interi, tale
calcolo deve essere effettuato con riferimento al numero dei giorni a cui si
riferisce il canone.
IMPOSTE DI REGISTRO,
DONAZIONI E SUCCESSIONI
Coefficienti
del diritto di usufrutto 2022
D. Dirett. 21 dicembre 2021
In conseguenza dell'aumento del
tasso legale di interesse allo 1,25 con decorrenza 1° gennaio 2022 (D.M. 13
dicembre 2021), con altro Decreto MEF del 21 dicembre 2021 sono stati
aggiornati i coefficienti relativi al diritto di usufrutto che si
applicheranno agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e
non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e
alle donazioni fatte a partire dall'1 gennaio 2022.
Viene quindi aggiornato il
prospetto dei coefficienti allegati al Testo Unico dell'Imposta di Registro
D.P.R. n. 131/1986.
Età usufruttuario |
Coefficiente |
% Usufrutto |
% Nuda proprietà |
Da 0 a 20 |
76 |
95 |
5 |
Da 21 a 30 |
72 |
90 |
10 |
Da 31 a 40 |
68 |
85 |
15 |
Da 41 a 45 |
64 |
80 |
20 |
Da 46 a 50 |
60 |
75 |
25 |
Da 51 a 53 |
56 |
70 |
30 |
Da 54 a 56 |
52 |
65 |
35 |
Da 57 a 60 |
48 |
60 |
40 |
Da 61 a 63 |
44 |
55 |
45 |
Da 64 a 66 |
40 |
50 |
50 |
Da 67 a 69 |
36 |
45 |
55 |
Da 70 a 72 |
32 |
40 |
60 |
Da 73 a 75 |
28 |
35 |
65 |
Da 76 a 78 |
24 |
30 |
70 |
Da 79 a 82 |
20 |
25 |
75 |
Da 83 a 86 |
16 |
20 |
80 |
Da 87 a 92 |
12 |
15 |
85 |
Da 93 a 99 |
8 |
10 |
90 |
AGEVOLAZIONI
Rinuncia
agevolazione prima casa
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 7
gennaio 2022, n. 4
Con la Risposta n. 4 del 7
gennaio 2022, l'Agenzia Entrate ha chiarito che il contribuente che ha
rinunciato all'agevolazione prima casa può ripensarci e tornare sui suoi passi.
Nel caso in esame, l'istante
acquistava una porzione di un fabbricato per civile abitazione e un terreno di
pertinenza. Per l'acquisto richiedeva l'applicazione dell'agevolazione per la
prima casa e, a tal fine, dichiarava di voler stabilire, entro 18 mesi
dall'acquisto, la propria residenza nel Comune indicato; ma, dopo la stipula
del rogito ed il trasferimento nell'alloggio in questione, la convivente, con
gravi problemi di salute, subiva un peggioramento al punto tale che si rendeva
indispensabile il trasferimento in un'altra abitazione. Pur avendo ottenuto il
beneficio, l'istante ha quindi dovuto rinunciarvi, salvo poi ripensarci e
richiederne l'ottenimento.
Alla luce della peculiarità della
procedura in esame, che comporta l'emissione da parte dell'Ufficio di un
apposito avviso di liquidazione esclusivamente al fine di quantificare le
imposte e gli interessi dovuti, senza applicazione delle sanzioni, e di
"perfezionare" la revoca della dichiarazione d'intenti manifestata
nell'atto ai fini dell'agevolazione, a seguito di istanza del contribuente, è possibile la presentazione di una
"revoca" della precedente istanza di riliquidazione, avuto
riguardo all'atto originario di compravendita.
APPROFONDIMENTI |
IVA
Esportatori abituali: le regole per
l’utilizzo del plafond IVA 2022
Gli
esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti
hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un
ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste
operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono
acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera
c). del D.P.R. n. 633/1972.
Gli
esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a quello
“mobile”), dal 1° gennaio 2022 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza
l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni
e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2021).
Già
dal 2020 non vi è più l’obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di
intento trasmesse all’Agenzia Entrate, ma dal momento che il fornitore si trova
comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo della
dichiarazione in fattura, l’esportatore
abituale dovrà comunque comunicare il numero di ricevuta al fornitore.
Soltanto in questo modo potrà essere emessa in modo corretto la fattura senza
l’applicazione dell’IVA ex art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972.
Si
ricorda che per le cessioni di beni,
il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA si realizza alla data
di consegna o spedizione. È quindi la data di consegna della merce al
destinatario che individua il momento impositivo dell’operazione e di
esigibilità dell’imposta, anche se la fattura può essere “differita” al 15 del
mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (art. 21, comma 4,
D.P.R. n. 633/1972).
Il
cessionario esportatore abituale che intende avvalersi del plafond deve quindi
comunicarlo al cedente, anteriormente alla effettuazione della operazione, a
nulla rilevando il fatto che la fatturazione avvenga a fine mese. È perciò in
corrispondenza del momento di effettuazione dell’operazione che si cristallizza
il consumo del plafond.
Per le prestazioni di servizi, invece,
il momento di effettuazione dell’operazione si realizza al momento della
fatturazione o del pagamento. In questi casi quindi è sufficiente che la
comunicazione di volersi avvalere del plafond avvenga prima della fatturazione
o del pagamento.
Procedure di controllo e
invalidazione delle dichiarazioni d’intento
Vi
è un meccanismo automatico di blocco delle dichiarazioni d’intento nel
caso di identificazione di falsi esportatori abituali.
L’Amministrazione
finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio per riscontrare la
sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale
e conseguenti attività di controllo sostanziali. Nel caso in cui detti
riscontri dessero esito irregolare, al contribuente verrà inibita la facoltà di
trasmettere dichiarazioni d’intento all’Agenzia Entrate.
Con
il provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 del Direttore dell’Agenzia
Entrate sono state definite le modalità operative relative all’individuazione
dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di
invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento.
Le
attività di analisi e di controllo, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022,
saranno effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi,
elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle
dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni
disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia Entrate o in altre
banche dati.
In
caso di esito irregolare delle attività di analisi, può quindi scattare la procedura
di invalidazione delle dichiarazioni d’intento e l’Agenzia trasmette
all’esportatore abituale una comunicazione a mezzo PEC che riporta
il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative
motivazioni.
Allo
stesso modo, viene informato anche il soggetto cedente o prestatore con
una comunicazione riportante i dati identificativi del soggetto emittente e il
protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.
L’attività
di controllo può portare anche all’inibizione al rilascio di nuove
dichiarazioni d’intento: in tal caso, a seguito della trasmissione del
modello di dichiarazione d’intento viene rilasciata una ricevuta di scarto,
contenente l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato
l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate preposto, cui il
contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso
dei requisiti dell’esportatore abituale.
Dal
2022 occorrerà indicare maggiori informazioni nel file xml della fattura
elettronica emessa dal fornitore dell’esportatore abituale.
La
fattura elettronica, fino al 2021, doveva riportare nel campo 2.2.1.14
<Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di
dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di
ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia Entrate
dall’esportatore abituale.
Dal
2022 dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>
per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
- nel campo
2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la
dicitura “INTENTO”
- nel campo
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il
protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo
separato dal segno “-” oppure dal segno “/”
- nel campo
2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data
della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e
contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
Si
ricorda infine che l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà
lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio
(SdI), recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell’art. 8,
comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972, e il numero di protocollo di ricezione
di una dichiarazione d’intento invalidata.
POLITICHE SOCIALI
L’Assegno unico e universale per i
figli a carico
L’Assegno
unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere
di determinate condizioni) e senza
limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla
condizione economica del nucleo familiare sulla
base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del
numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.
L’Assegno
è stato definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al
contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità
e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a
tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE
superiore alla soglia di euro 40mila.
Beneficiari
L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei
familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:
- per ogni figlio
minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo
mese di gravidanza;
- per ciascun figlio
maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
- frequenti un
corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un
tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo
inferiore a 8mila euro annui;
- sia registrato
come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per
l’impiego;
- svolga il
servizio civile universale;
- per ogni figlio
con disabilità a carico, senza limiti di età.
Importo dell’Assegno
L’importo
dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla
base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo
conto dell’ISEE in corso di validità. Pertanto, alle famiglie che al
momento della domanda siano in possesso di ISEE in corso di validità, l’assegno
è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente
fascia di ISEE. Le medesime maggiorazioni sono comunque riconosciute, con
decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento
della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per le
quali l’ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.
L’Assegno
unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere
richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di
euro 40mila. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi
dell’Assegno previsti dalla normativa.
È
prevista:
- una quota
variabile
modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per
ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50
euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o
superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono
essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi
al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più
figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da
disabilità;
- una quota a titolo
di maggiorazioni
per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare,
se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva
dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare
(componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente
fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
Presentazione della domanda
L’Assegno
unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente
ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano
la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario
o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.
In
fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà
indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento
all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore, per quanto a propria
conoscenza). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di
pagamento dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale,
quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirlo, accedendo alla domanda
del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della
quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è
stata comunicata all’INPS.
In
caso di affidamento esclusivo, il richiedente potrà chiedere la
corresponsione del 100% dell’importo spettante. Resta ferma la possibilità
dell’altro genitore di modificare tale scelta accedendo alla domanda mediante
le proprie credenziali.
Nel
caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio
1983, n. 184, l’Assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato
ovvero del minore in affido familiare.
Per
i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo, l’Assegno unico e universale spetta dal settimo
mese di gravidanza.
Con
l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale, a decorrere dal mese di
marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità,
in quanto assorbite dall’Assegno:
- il premio alla
nascita o all’adozione (cd. Bonus mamma domani);
- l’assegno ai
nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- gli assegni
familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- l’assegno di
natalità (cd. Bonus bebè);
- le detrazioni
fiscali per figli fino a 21 anni.
L’Assegno
unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
L’Assegno
è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a
favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e
di Bolzano e dagli enti locali. Inoltre è compatibile con il Reddito di
Cittadinanza. Per i percettori del Reddito di
Cittadinanza l’importo dell’Assegno è erogato, con le stesse modalità di
erogazione del Reddito di Cittadinanza, mediante accredito sulla carta Reddito
di Cittadinanza di cui gli stessi sono in possesso. Ai nuclei familiari
percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico e universale è
corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita
domanda.
Per
la determinazione del reddito familiare l’Assegno unico non si computa nei
trattamenti assistenziali.
L’Assegno
unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini
IRPEF.
L’Assegno
unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di
lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi,
pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.
La
misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della
domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso
congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e
soggiorno:
- sia cittadino
italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare,
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività
lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di
soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un
periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al
pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e
domiciliato in Italia;
- sia o sia stato
residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero
sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato di durata almeno semestrale.
La domanda per l’Assegno unico e universale è annuale,
comprendendo le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo
e può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 da uno dei due
genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza
con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il
contact center o tramite patronati. La domanda può essere presentata anche
mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del
tutelato. Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare
la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori
e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.
Per
le domande presentate a gennaio e febbraio, l’Assegno sarà corrisposto a
partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti saranno effettuati dal
15 al 21 marzo 2022.
Per
le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, l’Assegno unico
e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.
Per
le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese
successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE
al momento della domanda.
Da gennaio 2022 sul sito dell’INPS è disponibile il link alla
domanda. La domanda si riferisce a pagamenti di prestazioni relative al
periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione e quello di
febbraio dell’anno successivo. Il link online alla domanda sarà comunque sempre
accessibile e il pagamento dell’Assegno unico sarà effettuato in ogni caso dal
mese successivo alla presentazione della domanda.
La domanda può essere presentata:
- accedendo dal sito
INPS al servizio "Assegno unico e universale per i figli a
carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica
3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il numero
verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164
(da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite enti di
patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli
stessi.
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