IN BREVE |
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Nel Decreto
“energia” le misure contro il rincaro energetico ·
Entro il 16
marzo il versamento del saldo IVA annuale 2021 ·
Presentazione
del modello EAS entro il 31 marzo ·
Riaperti i
termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni: imposta sostitutiva
al 14% ·
La
compensazione orizzontale del credito IVA 2021 ·
Istanza entro
il 30 aprile per “salvare ” le rateazioni pre-Covid decadute ·
Digitalizzazione
imprese: al via il "Piano voucher" con contributi fino a 2.500 euro ·
Operazioni
OSS/IOSS: come deve essere compilato il file XML FatturaPA ·
Startup e Pmi
innovative: la relazione del MISE sul 2021 ·
Il Registro
degli operatori in criptovalute operativo entro il 18 maggio ·
Agevolazioni
ex art. 7 D.L. n. 34/2019 e rivendita unità immobiliari del fabbricato prima
della ristrutturazione ·
5 per mille
2022: online l'elenco permanente delle Onlus accreditate |
APPROFONDIMENTI |
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Il versamento del saldo IVA
annuale 2021 ·
La presentazione del modello
EAS |
IN BREVE |
AGEVOLAZIONI, IVA
Nel
Decreto “energia” le misure contro il rincaro energetico
D.L. 1
marzo 2022, n. 17
È
entrato in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 50 del 1°
marzo 2022), il D.L. n. 17/2022 che introduce misure urgenti per il contenimento
dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle
energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Con
risorse che ammontano a quasi 8 miliardi di euro, di cui 5,5 destinati a
fronteggiare il caro energia, il decreto prevede, tra l’altro:
- l'azzeramento
degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022. In particolare
sono annullate, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli
oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze
non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile
fino a 16,5 kW. Annullate anche le aliquote relative agli oneri generali
di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore
a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di
illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi
accessibili al pubblico;
- riduzione dell'IVA
e degli oneri generali nel settore del gas. Sono assoggettate
all'aliquota IVA del 5% le somministrazioni di gas metano usato per combustione
per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i
consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
- rafforzamento del
bonus sociale elettrico e gas. Sono riconosciute, per il secondo
trimestre del 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura
di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente
svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;
- credito d'imposta,
in favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute per la
componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo
trimestre 2022;
- credito d'imposta
a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 15%
della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel
secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli
usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di
riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore
del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30%
del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno
2019.
IVA, VERSAMENTI
Entro il 16 marzo il versamento del saldo
IVA annuale 2021
L’IVA dovuta in base alla
dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2021 deve essere versata entro mercoledì 16 marzo 2022.
È possibile rateizzare la somma
dovuta in rate di pari importo di cui:
- la prima deve essere versata entro il 16
marzo;
- quelle successive devono essere versate
entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e
così via) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16
novembre.
Vedi l’Approfondimento
ENTI NO PROFIT, ADEMPIMENTI
Presentazione
del modello EAS entro il 31 marzo
Le
quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i
corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di
questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in via
telematica all'Agenzia Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali,
mediante un apposito modello (EAS).
Il
modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal
contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite
intermediari abilitati a Entratel, entro
60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere,
inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente
comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno
successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Vedi l’Approfondimento
IMPOSTE DIRETTE
Riaperti i
termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni: imposta sostitutiva
al 14%
D.L. 1
marzo 2022, n. 17, art. 29
Con
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 17/2022 (c.d. "Decreto
energia"), che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi
dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, sono stati anche riaperti
i termini per effettuare la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.
In
particolare, il D.L. n. 17/2022 (art. 29), modificando il comma 2 dell'art. 2
del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, consente la rivalutazione di terreni e
partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022.
La
rivalutazione, che permette di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze
conseguite in caso di cessione a titolo oneroso di terreni o partecipazioni,
dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento
dell'imposta sostitutiva (nella misura del 14%), effettuati entro il
termine del 15 giugno 2022.
Il
pagamento dell'imposta sostitutiva potrà essere rateizzato (con un
massimo di 3 rate annuali di pari importo) con applicazione, sulle rate
successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo, calcolati a
decorrere dal 16 giugno 2022 e da versare insieme a ciascuna delle altre due
rate, che scadranno rispettivamente il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024.
IVA
La
compensazione orizzontale del credito IVA 2021
I
contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA 2022 o che la
presenteranno entro il termine fissato per il 2 maggio 2022 hanno la
possibilità di procedere alla compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedenti i 5.000 euro
maturati nel corso del periodo d'imposta 2021, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione.
Il
limite di 5.000 euro è aumentato a 50.000
euro annui per le start-up innovative, per il periodo di iscrizione nella
sezione speciale del Registro delle imprese.
Analogo
incremento ai fini dell’esonero dall’obbligo del visto di conformità è
previsto, in caso di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo alla
dichiarazione dell’anno 2021 per un importo non superiore a 50.000 euro, in
presenza di un livello di affidabilità conseguente all’applicazione degli
indici sintetici di affidabilità fiscale almeno pari a 8 oppure a 8,5 (media
semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020).
RISCOSSIONE
Istanza
entro il 30 aprile per “salvare” le rateazioni pre-Covid decadute
D.L. 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2022, n. 15, art. 2-ter
Una
norma introdotta nel decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 228/2021) in sede di
conversione in legge, riapre la possibilità, per i contribuenti decaduti dai
piani di rateazione pre-Covid, di rientrare riprendendo il versamento di quanto
dovuto senza dover versare in anticipo le rate scadute.
Per
gli interessati sarà necessario inviare la richiesta di riammissione entro il 30 aprile 2022.
Nel
caso di accoglimento di richieste di dilazione, la decadenza avverrà nel caso
di mancato pagamento di 5 rate anche se non consecutive.
Andrà
inoltre dimostrato lo stato di difficoltà del debitore al superamento della
soglia di debito complessiva di 60.000 euro.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Digitalizzazione
imprese: al via il "Piano voucher" con contributi fino a 2.500 euro
Mise, Comunicato Stampa 28
febbraio 2022
Ha
preso il via, lo scorso 1° marzo 2022, il "Piano voucher",
la misura rivolta alle micro, piccole e medie imprese, che prevede l'erogazione
di un voucher connettività per abbonamenti ad internet ultraveloce e che
rientra nell'ambito della Strategia italiana per la banda ultralarga, oltre ad
essere tra le priorità indicate nel PNRR.
Le
imprese interessate potranno richiedere un contributo (da un minimo di
300 euro ad un massimo di 2.500 euro) per servizi di connettività a banda
ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s agli operatori di
telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato
all'incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del
Ministero dello sviluppo economico.
Per
l'erogazione del voucher e l'attivazione dei servizi a banda ultralarga
le imprese beneficiarie potranno richiedere il voucher ad uno qualunque degli
operatori accreditati, fino ad esaurimento delle risorse stanziate e, comunque,
non oltre il 15 dicembre 2022.
Maggiori
informazioni sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, sezione Progetto
Voucher Fase II – imprese.
IVA, ADEMPIMENTI
Operazioni
OSS/IOSS: come deve essere compilato il file XML FatturaPA
AssoSoftware, FAQ 8 marzo 2022
Sul
sito internet di AssoSoftware
(Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale), nella
sezione dove l'Associazione fornisce indicazioni per la gestione delle problematiche
tecniche e operative relative alla Fatturazione Elettronica, è stato pubblicato
un aggiornamento dell'8 marzo, con chiarimenti su dubbi interpretativi in tema fatturazione
elettronica e operazioni OSS/IOSS.
In
particolare, e stato chiesto come deve essere compilato il file XML
FatturaPA qualora si intenda documentare tali operazioni usando la
Fatturazione Elettronica e se, queste operazioni:
- dovranno essere
inserite nel Modello Intrastat
- dovranno essere
assoggettate all'imposta di bollo.
In
merito alla compilazione della Fattura elettronica, ad esempio, il suggerimento
dell'Associazione è quello di indicare solo l'imponibile con la Natura N7 (che
richiama come descrizione, proprio l'art.74-sexies del D.P.R. n. 633/1972), con
IVA eventualmente esposta sulla descrizione o sul campo "Altri Dati
Gestionali" senza effetti sull'imponibile, Totale fattura al lordo o al
netto dell'IVA (il campo non è controllato da SDI). Come ulteriore possibilità
ammessa, per quanto concerne l'IVA, poiché si sta esercitando una rivalsa si
potrebbe esplicitare l'Iva unionale nel campo imponibile di un altro rigo,
utilizzando il codice natura N1 o N2.2.
IMPRESE
Startup e
Pmi innovative: la relazione del MISE sul 2021
Mise, “Relazione sullo stato di
attuazione e l’impatto delle misure a sostegno di startup e PMI innovative”
La
crisi pandemica e la transizione digitale hanno accelerato l’evoluzione dei
mercati, con l’emersione di nuovi modelli di produzione, distribuzione e
consumo di beni e servizi. Si è ampliato in tal modo il divario tra imprese che
hanno intrapreso processi di innovazione, riuscendo ad adattarsi ai nuovi
scenari e quelle che non hanno saputo farlo.
Il
Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la “Relazione sullo stato di attuazione e l’impatto delle misure a
sostegno di startup e PMI innovative”.
La
Relazione delinea e monitora l’andamento di dette misure e fornisce un quadro
dei principali risultati conseguiti. Le performance economiche delle imprese
innovative hanno registrato nel 2020 e nei primi mesi del 2021 risultati molto
positivi. Queste hanno dimostrato una buona capacità di risposta alla crisi
pandemica. Nel 2020 il numero di iscrizioni nella sezione speciale del registro
delle imprese è cresciuto rispetto al 2019 del 10% per le startup innovative e
del 31,4% per le PMI innovative. Il numero di imprese innovative è continuato a
crescere nel 2021 posizionandosi, alla fine di settembre, a 13.999 start-up
innovative (+16,8%) e a 2.066 PMI innovative (+15,5%). Il contributo di queste
realtà è stato apprezzabile anche dal punto di vista dell’occupazione che ha
visto un incremento del 40,5%.
Il
Governo conferma l’impegno a stimolare il potenziale di innovazione che
start-up e PMI innovative possono generare a supporto della trasformazione delle
filiere nazionali, nel quadro della doppia transizione, digitale ed ecologica.
Anche
il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza avrà ruolo fondamentale in questo ambito; dei 235 miliardi di
euro totali circa il 27% è finalizzato
allo stimolo di innovazione e digitalizzazione.
ADEMPIMENTI
Il Registro degli operatori in
criptovalute operativo entro il 18 maggio
OAM, Comunicato Stampa 18 febbraio 2022
L'Organismo Agenti e Mediatori
(OAM) ha comunicato che, entro
il 18 maggio 2022, sarà operativa la Sezione speciale del Registro dei
Cambiavalute tenuto dall’OAM, al quale dovranno iscriversi i prestatori di
servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di
portafoglio digitale che operano in Italia.
Alla
data di apertura del Registro:
- i soggetti già operativi, anche on-line, ed in possesso dei
requisiti di legge richiesti, avranno tempo 60 giorni da tale data per
comunicare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare
l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’OAM sull’iscrizione nel
Registro. L’eventuale esercizio dell'attività in caso di mancato rispetto
del termine indicato o di diniego da parte dell'OAM dell'iscrizione, sarà
considerato abusivo;
- i soggetti non
ancora operativi
dovranno invece comunicare l’intenzione di operare in Italia, adeguandosi
ai requisiti normativi richiesti (art. 17-bis, comma 2, del D.Lgs. n.
141/2010), e attendere la pronuncia dell’Organismo per poter operare
legalmente in Italia.
Entro
15 giorni l’OAM dovrà verificare la regolarità e completezza della
comunicazione e della documentazione allegata e disporre o negare
l’iscrizione.
IMMOBILI
Agevolazioni
ex art. 7 D.L. n. 34/2019 e rivendita unità immobiliari del fabbricato prima
della ristrutturazione
Agenzia delle Entrate, Risposta a
istanza di interpello 4 marzo 2022 n. 94
Nella
Risposta n. 94 del 4 marzo 2022 l’Agenzia Entrate ha esaminato il caso di
un’impresa di costruzione che, con atto di compravendita, ha acquistato un
intero fabbricato fruendo delle agevolazioni previste dall’art. 7 del D.L. n. 34/2019
(Decreto “Crescita”), impegnandosi in atto, entro i successivi dieci anni
dall’acquisto, alla demolizione e ricostruzione con efficientamento energetico
del fabbricato per poi rivenderlo.
L’Agenzia
ha chiarito che l’alienazione di una piccola porzione dell’intero fabbricato
prima della ristrutturazione, acquistato dalla società fruendo della
suddetta agevolazione, non determina la decadenza dal regime fiscale di
favore di cui al richiamato art. 7 del D.L. n. 34 del 2019, a condizione
che siano rispettate le finalità sottese alla normativa agevolativa, ossia
di “consentire un processo di rigenerazione urbana tramite interventi di
sostituzione edilizia”.
ENTI NO PROFIT
5 per
mille 2022: online l'elenco permanente delle Onlus accreditate
L'Agenzia
Entrate ha pubblicato l’elenco permanente delle Onlus accreditate
per il 2022 e destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, che
comprende le Onlus già inserite nell’elenco permanente del 2021 e le Onlus
regolarmente iscritte nell’anno 2021 in presenza dei requisiti previsti dalla
norma, per un totale di 12.458 iscritti.
Gli enti compresi nell’elenco pubblicato, precisano le Entrate,
non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille per l’anno
in corso.
È
possibile accedere all'intero elenco o
effettuare la ricerca dell'ente per denominazione, codice fiscale e provincia
attraverso un apposito motore di ricerca.
A
seguito della pubblicazione, il rappresentante legale dell’ente presente
nell’elenco permanente comunica alla Direzione regionale competente le
variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi trenta
giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di
sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante
legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta
di cancellazione dall’elenco permanente. Qualora il contributo sia stato
indebitamente percepito dall’ente in carenza dei requisiti, si applicano le
disposizioni dell’art. 17 del D.P.C.M. 23 luglio 2020.
Gli
elenchi permanenti degli enti della ricerca scientifica e dell’Università,
della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, ricorda
infine l'Agenzia Entrate, sono pubblicati sul sito web di ciascuna amministrazione
competente (Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute e
Comitato olimpico nazionale italiano).
APPROFONDIMENTI |
IVA, VERSAMENTI
Il versamento del saldo IVA annuale 2021
L’IVA
dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2021 deve
essere versata entro mercoledì 16 marzo
2022.
È
possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:
- la prima deve
essere versata entro il 16 marzo;
- quelle successive
devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16
aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l’ultima rata non può
essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo
delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse
fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata
deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99%
e così via).
Il
versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento
delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o
frazione di mese successivo al 16 marzo.
Ne
consegue che il versamento del saldo IVA 2021 potrà essere effettuato entro:
·
il 16 marzo 2022,
senza maggiorazione;
·
il 30 giugno 2022
maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per
ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo
dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
·
il 22 agosto 2022 (il
31 luglio cade di domenica, il 2 agosto cade in sospensione dei termini di
pagamento, il 20 agosto cade di sabato), maggiorando le somme da versare al 30
giugno dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.
In
tutti i casi il versamento va effettuato utilizzando il modello F24,
esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – IVA annuale saldo.
ENTI NO PROFIT, ADEMPIMENTI
La presentazione del modello EAS
Le
quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i
corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per
usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano
in via telematica all'Agenzia Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini
fiscali, mediante un apposito modello (EAS).
Sono esonerati dalla
comunicazione dei dati:
- gli enti
associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non
svolgono attività commerciale;
- le associazioni
pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in
quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi
inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 – Regime speciale Iva e
imposte dirette);
- le organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività
commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio
1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo
gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di
somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni,
manifestazioni e simili);
- i patronati che
non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro
proprie attività istituzionali;
- le Onlus di cui al
D.Lgs. n. 460 del 1997;
- gli enti
destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi
pensione).
Possono presentare il modello Eas
con modalità semplificate i seguenti enti:
- le associazioni e
società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle
espressamente esonerate;
- le associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del
2000;
- le organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991,
diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le
organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
- le associazioni
iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture,
dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
- le associazioni
religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono
in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni
riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese;
- i movimenti e i
partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per
la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali
ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie
liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento
europeo;
- le associazioni
sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel, nonché le associazioni
per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della
categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso
amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le
loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali
costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che
svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività
istituzionali proprie di queste ultime;
- l’Anci, comprese
le articolazioni territoriali;
- le associazioni
riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione
della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la
ricerca sul cancro);
- le associazioni combattentistiche
e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
- le federazioni
sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Il
modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal
contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite
intermediari abilitati a Entratel, entro
60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere,
inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente
comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno
successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
In
caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60
giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
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