IN BREVE |
·
Decreto
“Sostegni-ter”: prorogati i versamenti di “Rottamazione-ter” e “Saldo e
stralcio” ·
Credito
d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas
naturale ·
Blocco dei
sistemi informatici AdE: dieci giorni in più per gli adempimenti fiscali in
scadenza ·
Green Pass e
mascherine: le nuove regole dopo la fine dello stato di emergenza ·
Agevolata la
distribuzione degli utili prodotti fino al 2017 ·
Buoni
carburante ai dipendenti non imponibili fino a 200 euro ·
Cessione di
ramo d’azienda formato da marchi, autorizzazioni immissione in commercio e
magazzino ·
In arrivo
comunicazioni di anomalia tra volume d'affari e dati in possesso del Fisco ·
Pubblicato
l'elenco degli enti iscritti all'Anagrafe delle Onlus ·
Fino al 31
maggio 2022 procedure semplificate per l'adeguamento degli statuti alle norme
del Codice del Terzo Settore ·
Con l'avvio
del Registro Unico nuove regole per i bilanci degli Ets ·
Credito
d'imposta per IMU del comparto turismo ·
Attenzione
alle truffe e-mail |
APPROFONDIMENTI |
·
Decreto Sostegni-ter: i nuovi
aiuti per fronteggiare l’emergenza Covid ·
Decreto “Ucraina”: incentivi
alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas |
IN BREVE |
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Decreto “Sostegni-ter”: prorogati i versamenti di
“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”
D.L. 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n.
25
È in vigore dal 29 marzo, nella sua versione definitiva
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 - S.O. n. 13 - del 28 marzo 2022, il
Decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28
marzo 2022, n. 25), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da Covid-19, e per il contenimento degli effetti degli aumenti
dei prezzi nel settore elettrico.
Durante l'iter parlamentare
sono state introdotte diverse nuove disposizioni, tra cui si segnala un
ulteriore differimento del termine entro il quale potrà essere effettuato il
versamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” in
scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022.
In particolare:
·
le rate in scadenza nel 2020, potranno essere versate entro il 30 aprile 2022;
·
le rate in scadenza nel 2021, potranno essere versate entro il 31 luglio 2022;
·
le rate in scadenza nel 2022, potranno essere versate entro il 30 novembre 2022;
Anche a tali termini si applica il periodo di “tolleranza” di 5
giorni.
Vedi l’Approfondimento
Credito d'imposta a favore delle imprese
per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale
D.L. 21 marzo 2022, n. 21
È stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, n. 67 il cd. decreto “Ucraina”
(D.L. 21 marzo 2022, n. 21), in vigore dal 22 marzo 2022, contenente misure
urgenti volte a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in
Ucraina.
Tra gli interventi
approvati si evidenziano, in particolare, quelli finalizzati al contenimento
dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, l'introduzione di
crediti d'imposta a favore delle imprese per le spese sostenute per l’acquisto
di energia elettrica e gas naturale, nonchè la possibilità per le stesse di
rateizzare le bollette per i consumi energetici
In
particolare, il decreto prevede:
a. il riconoscimento di un contributo straordinario,
sotto forma di credito di imposta, alle imprese dotate di contatori di
energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW,
diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21
dicembre 2017 (cd. “imprese energivore”);
b. il riconoscimento di un contributo straordinario,
sotto forma di credito di imposta, alle imprese diverse da quelle a
forte consumo di gas naturale, di cui all'art. 5 D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (cd.
“imprese gasivore”).
Per
le imprese energivore e gasivore escluse dai precedenti crediti
d'imposta, l'art. 5 del D.L. n. 21/2022 prevede che:
· il contributo straordinario, sotto forma di credito
di imposta, fissato dall'art. 4 D.L. n. 17/2022, a favore delle imprese
energivore nella misura del 20%, è rideterminato nella misura del 25%;
· il contributo straordinario, sotto forma di credito
di imposta, fissato dall'art. 5 D.L. n. 17/2022 a favore delle imprese a forte
consumo di gas naturale nella misura del 15%, è rideterminato nella misura del 20%.
(Vedi l’Approfondimento)
ADEMPIMENTI, SCADENZE
Blocco dei sistemi informatici AdE: dieci giorni in più per gli
adempimenti fiscali in scadenza
Agenzia
delle Entrate, Provvedimento 1° aprile 2022, n. 103772; Comunicato Stampa 1°
aprile 2022
Prorogati a lunedì 11 aprile 2022 gli adempimenti
fiscali in scadenza il 30 e 31 marzo
scorso che i contribuenti non hanno potuto rispettare a causa dei
malfunzionamenti dei sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate registrati
in tali giornate per un blackout del servizio elettrico.
Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 21 giugno 1961, n. 498, infatti, nei casi in cui gli
uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di
eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative
dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di
decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti
dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti
durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino
al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento
di irregolare funzionamento.
L'irregolare funzionamento
dell'attività degli Uffici e dei collegamenti telematici e telefonici, nelle
giornate del 30 e del 31 marzo, è stato accertato in via definitiva
dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 103772/2022 del 1° aprile,
riconoscendo dieci giorni in più per gli
adempimenti le formalità in scadenza.
Con un Comunicato stampa,
pubblicato in pari data, l’Agenzia ha inoltre disposto la rimessione in termini per le comunicazioni di opzioni (cessioni e
sconti) dei bonus edilizi inviate fino al 5 aprile 2022.
EMERGENZA
CORONAVIRUS
Green Pass
e mascherine: le nuove regole dopo la fine dello stato di emergenza
D.L. 24 marzo 2022, n. 24
Il D.L. 24
marzo 2022, n. 24 ha sancito, alla data del 31 marzo 2022, la fine dello
stato d’emergenza durato più di due anni, stabilendo alcune nuove regole per
l’accesso ai luoghi pubblici, alle attività ricettive e sportive, nonché ai
luoghi di lavoro. In sintesi:
Dal 1°
aprile non è più richiesto il Green pass, né base né rafforzato, per l’accesso
alle seguenti attività:
·
consumo di cibo e bevande all’aperto;
·
negozi e attività commerciali (centri commerciali);
·
uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari;
·
servizi alla persona (parrucchieri, estetiste ecc.);
·
hotel (solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con
certificato verde);
·
attività sportive outdoor;
·
musei;
·
sagre e fiere;
·
parchi tematici e di divertimento;
·
trasporto pubblico locale, metropolitane autobus e tram.
Dal 1° al
30 aprile 2022, l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di Green pass base:
·
mense e catering continuativo su base contrattuale;
·
servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da
qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di
alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi
alloggiati;
·
concorsi pubblici;
·
corsi di formazione pubblici e privati;
·
colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati,
all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
·
partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico,
nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.
Dal 1° al 30 aprile 2022 il Green pass rafforzato
sarà necessario per l'accesso a:
·
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di
contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le
attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce,
con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle
persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
·
convegni e congressi;
·
centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che
si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia,
compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
·
feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle
cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono
al chiuso;
·
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
·
attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali
assimilati;
·
partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico
(cinema, teatri, ecc.), nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si
svolgono al chiuso.
Fino al 30
aprile 2022 resta confermato l’obbligo di indossare le mascherine (chirurgiche
o di tipo FFP2) “in tutti i luoghi al chiuso”. L’obbligo non vige per le abitazioni private
(ma vale per i collaboratori domestici).
Sempre fino
al 30 aprile, vanno indossate le mascherine FFP2 per:
·
l’utilizzo dei mezzi di trasporto, come aerei, navi e traghetti,
treni, autobus interregionali, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale,
mezzi di trasporto scolastico;
·
l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con
la chiusura delle cupole paravento);
·
gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale
teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e
musica dal vivo e in altri locali assimilati;
·
eventi e competizioni sportive.
Dal 1°
aprile è possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di
lavoro con il Green pass base per il quale dal 1° maggio è eliminato l’obbligo.
L’obbligo
di avvenuta vaccinazione è prorogato fino al 15 giugno 2022 per:
·
personale della scuola;
·
personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico;
·
polizia locale e personale del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria;
·
personale delle università, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
·
il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale.
Invece, per
il personale sanitario e delle RSA, l’obbligo permane fino al 31 dicembre 2022.
IMPOSTE SUI REDDITI
Agevolata la distribuzione degli utili prodotti fino al 2017
L'anno 2022 è l’ultimo in cui le persone
fisiche residenti in Italia e titolari di partecipazioni qualificate possono
beneficiare del regime transitorio di tassazione dei dividendi formati con
utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Dal 1° gennaio 2018, la ritenuta del 26% sui dividendi percepiti
dalle persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio d’impresa si applica
indistintamente sui dividendi relativi a partecipazioni qualificate e non
qualificate in società italiane ed estere. Fanno eccezione gli utili
provenienti da paesi a fiscalità privilegiata che concorrono integralmente alla
formazione del reddito complessivo del socio a meno che non siano già stati
tassati per trasparenza o sia dimostrabile che, dalla partecipazione, non si
sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Paesi a fiscalità privilegiata.
È stato però previsto un regime transitorio in base al quale
«alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi
con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati
fino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
D.M. 26 maggio 2017» e di conseguenza tali utili, anziché essere soggetti alla
ritenuta d’imposta del 26% prevista dal regime vigente, continuano a essere
dichiarati nel quadro RL del modello Redditi nelle misure ridotte previste. In
particolare:
·
gli utili prodotti dalla società che eroga i dividendi fino
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il reddito
complessivo nella misura del 40%;
·
per quelli prodotti dall’esercizio successivo, fino a quello in
corso al 31 dicembre 2016, la misura è elevata al 49,72%;
·
per quelli prodotti dall’esercizio successivo, fino a quello in
corso al 31 dicembre 2017, la misura è elevata al 58,14%.
Il regime
transitorio si applica alle distribuzioni di utili deliberate fino al 31
dicembre 2022. Seppur in merito la
giurisprudenza non si è mai espressa con chiarezza, non pare necessario che il
dividendo sia messo in pagamento entro la fine dell’anno.
IMPOSTE SUI REDDITI
Buoni carburante ai dipendenti non imponibili fino a 200 euro
D.L. 21
marzo 2022, n. 21, art. 2
L'art. 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, contenente “Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”,
prevede che, per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi
titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per
l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorrano
alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 3, Tuir.
IMPRESE, SOCIETÀ
Cessione di ramo d’azienda formato da marchi, autorizzazioni
immissione in commercio e magazzino
Agenzia
delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 23 marzo 2022, n. 151
Con la Risposta
n. 151 del 23 marzo 2022, l'Agenzia delle Entrate
ha precisato che “la cessione - da
parte di Beta Italia in favore di Alfa - di alcuni asset significativi
per l'esercizio di impresa, quali, nello specifico:
- i marchi
del prodotto farmaceutico a base di ...,
- l'autorizzazione
all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico Gamma,
- il
dossier relativo al prodotto e
- il
magazzino residuo in capo al Cedente alla data di perfezionamento della
cessione
rappresenta una cessione di ramo di azienda, poiché di per sé
rappresenta un insieme organicamente finalizzato all'esercizio dell'attività
d'impresa, autonomamente idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di
quella determinata attività da parte del cessionario sia pure mediante una
successiva integrazione da parte del cessionario.
Pertanto, ai fini delle imposte sui
redditi l'eventuale plusvalenza realizzata da Beta:
·
concorre alla formazione del reddito
imponibile ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Tuir. Tale plusvalenza può
beneficiare della rateizzazione di cui al comma 4 del citato art. 86, nel caso
in cui il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre
anni;
·
non concorre alla formazione della
base imponibile dell'IRAP ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446.
Per ragioni di coerenza sistematica,
considerando l'unitarietà della nozione di azienda ai fini fiscali, le medesime
conclusioni valgono anche ai fini del trattamento IVA dell'operazione.”
VERIFICHE FISCALI
In arrivo comunicazioni di anomalia tra volume d'affari e dati in
possesso del Fisco
Agenzia
delle Entrate, Provvedimento 25 marzo 2022, n. 97188
L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento direttoriale n. 97188 del
25 marzo 2022, ha definito le modalità,
anche telematiche, con le quali l’Amministrazione fiscale metterà a
disposizione di contribuenti e Guardia di Finanza le informazioni in suo
possesso da cui risultano discordanze tra il volume d’affari dichiarato,
relativo al periodo d’imposta 2018, e i dati in possesso dell’Agenzia
(spesometro e dati relativi alle fatture elettroniche). La misura si riferisce
in particolare alle ipotesi in cui dalla verifica risulta che il contribuente
ha omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.
Posto che l’obiettivo del provvedimento è quello di favorire l’adempimento spontaneo da
parte dei contribuenti, questi ultimi sono messi nella condizione di poter rimediare agli eventuali errori o
omissioni, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso. Tale
comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che
la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche oppure altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti
interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di
liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento,
nonché il ricevimento di avvisi bonari ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 ed
art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, e degli esiti del controllo formale di cui
all’art. 36-ter del citato D.P.R. n. 600/1973.
Il provvedimento indica infine le modalità con le quali i
contribuenti che hanno ricevuto dette comunicazioni di anomalia possono
chiedere informazioni o comunicare all’Agenzia Entrate eventuali elementi,
fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
TERZO SETTORE
Pubblicato l'elenco degli enti iscritti all'Anagrafe delle Onlus
Agenzia
delle Entrate, Comunicato Stampa 28 marzo 2022
È online sul sito dell'Agenzia Entrate l'elenco degli enti iscritti all'Anagrafe
delle Onlus; entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo al rilascio
della prevista autorizzazione della Commissione europea, tali enti potranno
perfezionare l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore).
Qualora l'ente ometta l'iscrizione entro il citato termine,
dovrà devolvere il proprio patrimonio limitatamente all'incremento patrimoniale
realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nell’Anagrafe delle
Onlus.
L’Anagrafe delle Onlus sarà soppressa a decorrere dal periodo
d’imposta successivo al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione
Ue, ma fino a tale termine sarà pienamente operativa e le organizzazioni che vi
saranno iscritte potranno fruire delle agevolazioni proprie delle Onlus.
TERZO SETTORE
Fino al 31 maggio 2022 procedure semplificate per l'adeguamento
degli statuti alle norme del Codice del Terzo Settore
L’art. 66, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha prorogato
fino al 31 maggio 2022 la scadenza per l’adeguamento degli statuti alle norme
inderogabili previste dal Codice del Terzo Settore, con facoltà di
ricorrere al procedimento semplificato (cioè facendo ricorso alle maggioranze
previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria).
Le associazioni, che nella fase di adeguamento vorranno
apportare anche altre modifiche al proprio statuto o vorranno modificare la
natura giuridica (ad es. trasformarsi da Odv ad Aps), dovranno convocare
un’assemblea straordinaria, che si potrà svolgere, quindi, anche dopo il 31
maggio 2022.
Sono tenute all’adeguamento dello statuto le seguenti
associazioni (costituite prima del 3 agosto 2017):
- le organizzazioni di volontariato
iscritte al Registro regionale del volontariato;
- le associazioni di promozione
sociale iscritte al Registro regionale della promozione sociale;
- le associazioni che sono
articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di
promozione sociale già iscritte nel Registro Nazionale;
- le ONLUS iscritte all’Anagrafe
regionale delle Onlus.
L’adeguamento dello statuto è necessario per acquisire
l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Il RUNTS,
infatti, è divenuto operativo dal 23 novembre 2021. La trasmigrazione delle Odv
e delle Aps iscritte nei rispettivi Registri è terminata il 21 febbraio 2022.
Entro il 20 agosto stesso anno devono essere poi effettuate dal RUNTS le
operazioni di controllo su tutti gli enti trasmigrati.
TERZO SETTORE
Con l'avvio del Registro Unico nuove regole per i bilanci degli Ets
Con l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS), operativo dal 23 novembre 2021, sono scattati per gli Enti del Terzo
Settore (Ets) anche i nuovi adempimenti in tema di bilancio e deposito dei
relativi documenti. Il bilancio e gli allegati vanno depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.
Sul fronte del bilancio, a partire dall’esercizio 2021, le
organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale
(Aps) e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) sono tenute a redigere il documento
contabile secondo le regole previste dall’art. 13 del Codice del Terzo settore
(Cts) e dai modelli adottati con il D.M. 5 marzo 2020.
Con il bilancio d’esercizio 2021 esordiscono:
- da un lato i nuovi modelli adottati
dal Ministero del Lavoro (D.M. 5 marzo 2020);
- e dall’altro i criteri di rendicontazione
fissati dall’Oic con il principio contabile 35 del 3 febbraio 2022,
dedicato proprio agli Ets.
Questo adempimento riguarderà le Odv e le Aps che hanno iniziato
il processo di trasmigrazione. Tali enti saranno tenuti, per l’esercizio 2021,
a predisporre il bilancio secondo la nuova modulistica del richiamato D.M.
Un discorso a sé stante va effettuato per le Onlus, che sono
tenute anche esse, in quanto Ets, a redigere il bilancio di esercizio secondo
le modalità previste dal Cts, ma tenendo però conto delle peculiarità della
disciplina di settore. In questo caso, dobbiamo segnalare, che fino
all’operatività dell’anagrafe gestita dall’agenzia delle Entrate, tali enti non
saranno tenuti a depositare i bilanci nel RUNTS.
Anche gli enti che hanno avviato la procedura di iscrizione al
RUNTS dal 24 novembre 2021 sono tenuti a predisporre il bilancio di esercizio
seguendo i nuovi schemi.
Avvisiamo che, laddove la
qualifica di Ets fosse adottata nell’ultimo trimestre del 2021, l'ente sarà
esentato dall’adozione della nuova modulistica (si veda al riguardo la nota
del Ministero del Lavoro del 16 aprile 2021, n. 5176).
AGEVOLAZIONI, IMU
Credito d'imposta per IMU del comparto turismo
D.L. 21
marzo 2022, n. 21, art. 22
L'art. 22 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, contenente “Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”,
prevede che sia riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta,
alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività
agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta,
nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e
i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Il contributo è riconosciuto in misura corrispondente al 50% dell'importo versato, a titolo di 2^
rata dell'anno 2021 dell'IMU, per gli immobili
rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la
relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi
esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2° trimestre 2021 di
almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
Il credito di imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in
compensazione nel modello F24, senza l'applicazione dei limiti di cui
all'art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e di cui all'art. 34 legge n.
388/2000;
- non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione
netta ai fini Irap.
L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione
della Commissione Europea. Un provvedimento dell'Agenzia Entrate definirà le
modalità, i termini di presentazione e il contenuto di una autodichiarazione da
rilasciare, da parte dei potenziali beneficiari, per attestare il possesso dei
requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni
3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi
fissi non coperti».
RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE
Attenzione alle truffe e-mail
Negli ultimi tempi stanno aumentando esponenzialmente episodi di
cyber attacchi e/o truffe informatiche.
Lo scenario internazionale ha richiamato l’attenzione di molti
al fenomeno dei cosiddetti hacker, ma molto più banalmente, i criminali
informatici hanno spostato l’attenzione dalle infrastrutture alle persone, al
punto che oltre il 99% dei cyber attacchi odierni si fondano sull’interazione
umana.
Negli ultimi tempi, infatti, anche sfruttando il massiccio
impiego dello smart working, e il conseguente minore controllo esercitato dai
sistemi di sicurezza attivati dalle aziende, sono aumentati gli attacchi
indirizzati a utenti dei servizi di posta elettronica che spesso, invitati con
l’inganno a cliccare su link dannosi o a inserire le loro credenziali, hanno
inavvertitamente compromesso i propri dati (e quelli della loro azienda) a
vantaggio dei cyber criminali.
È molto frequente, per esempio, l’utilizzo di esche e-mail per
attirare l’attenzione della potenziale vittima da truffare. Le e-mail-esca
vengono per lo più inviate da soggetti che si spacciano per un contatto fidato
del destinatario, e sono di solito brevi e dirette: “Apri il file allegato”,
“Clicca su questo link”.
Se il destinatario risponde assecondando la richiesta, il danno
è fatto!
È molto difficile, se non impossibile, azzerare il rischio di
subire un attacco da parte hacker professionisti, ma è però vero che nei casi
più frequenti (ransomware o phishing)
siano sufficienti anche semplici precauzioni personali per ridurre
considerevolmente i pericoli:
- controllare sempre il mittente
della mail; non solo il nome utente ma anche il dominio di posta
elettronica);
- prima di cliccare su un qualunque
link incorporato in una e-mail, verificare che l’indirizzo mostrato sia
davvero lo stesso indirizzo Internet al quale il link condurrà (per la
verifica basta passare il mouse sopra il link stesso senza cliccare);
- usare solo connessioni sicure, in
particolar modo quando si accede a siti sensibili. Come precauzione
minima, si consiglia di non sfruttare connessioni sconosciute né tantomeno
i wi-fi pubblici, senza una password di protezione;
- quando si accede a siti che
contengono informazioni sensibili, come pagine per l’home banking,
controllare che la connessione sia HTTPS e verificare il nome del dominio
all’apertura di una pagina;
- non condividere mai i propri dati
riservati con una terza parte.
Anche l’Agenzia delle Entrate mette in guardia i contribuenti da
false e-mail, circolanti negli ultimi giorni, che diffondono virus e software
dannosi per i pc o che contengono comunicazioni da essa mai inviate.
Si tratta, in particolare, di messaggi di posta elettronica che
riportano il logo “Agenzia Entrate”, nei quali si fa riferimento a incongruenze
nelle liquidazioni periodiche Iva, a nuove disposizioni circa l’efficientamento
energetico o a generici problemi di comunicazione con il contribuente. In tutti
i casi è presente un allegato in formato .zip, oppure un file excel con macro
(.xlsm), che contengono malware
(software malevoli).
APPROFONDIMENTI |
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Decreto
Sostegni-ter: i nuovi aiuti per fronteggiare l’emergenza Covid
È in vigore
dal 29 marzo, nella sua versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.
73 - S.O. n. 13 - del 28 marzo 2022, il Decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio
2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25), recante misure urgenti
in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, e per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Durante l'iter parlamentare alcune disposizioni fiscali sono
state modificate, altre sono state aggiunte. Tra le principali novità
introdotte da Camera e Senato, si segnalano le seguenti.
“Rottamazione-ter”
e “Saldo e stralcio” – Disposto un ulteriore differimento
del termine entro il quale potrà essere effettuato il versamento delle rate
della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza negli anni 2020,
2021 e 2022. In particolare:
o
le rate in scadenza nel 2020,
potranno essere versate entro il 30 aprile 2022;
o
le rate in scadenza nel 2021,
potranno essere versate entro il 31 luglio 2022;
o
le rate in scadenza nel 2022,
potranno essere versate entro il 30 novembre 2022.
Anche a tali termini si applica il periodo di “tolleranza” di 5 giorni.
Attività
chiuse - Viene posticipato di un mese, e quindi al 16
ottobre 2022, il termine entro cui gli esercenti attività d’impresa, arte o
professione destinatari delle misure restrittive dettate dal "Decreto
Natale" dovranno effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i
versamenti dello scorso mese di gennaio sospesi ai sensi dell’art. 6, comma 2,
del D.L. n. 221/2021. Si tratta, in particolare, delle somme dovute a titolo di
Iva nonché delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e quelli
a essi assimilati e delle trattenute addizionali Irpef regionale e comunale
operate in qualità di sostituti d’imposta.
Rivalutazione di beni d'impresa e
partecipazioni - In materia di rivalutazione di
beni d'impresa e partecipazioni, si prevede che i soggetti che esercitano la
facoltà prevista dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022),
possano eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai
sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n.
104, convertito con modifiche dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126). Nelle note
al bilancio dev’essere fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti
dall’esercizio della revoca.
Ammortamenti
– Prevista una nuova sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60, comma 7-bis ss., del D.L. n.
104/2020, con la possibilità di sospensione gli ammortamenti ai fini
civilistici, per gli esercizi in corso sia al 31 dicembre 2021 che al 31
dicembre 2022.
Tax
credit locazioni – Viene esteso alle imprese con
codice ATECO 93.11.20 - “Gestione di piscine” del credito d'imposta locazioni,
di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020, per i mesi di
gennaio, febbraio e marzo 2022.
Turismo
- Stanziati ulteriori 105 milioni di euro per il
2022 a favore del fondo di cui all’art. 1, comma 366, della Legge 31 dicembre
2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), destinati a:
o
settori del turismo e degli
stabilimenti termali;
o
imprese, non soggette a obblighi di
servizio pubblico, autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di persone
mediante autobus coperti;
o
misure di sostegno per la continuità
aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour
operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell’anno 2021
di almeno il 30% rispetto alla media del fatturato dell’anno 2019;
o
alle guide turistiche e agli
accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.
Impatriati
- Viene ampliato il regime fiscale agevolato previsto per i titolari di redditi
da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel
Mezzogiorno.
Bonus terme
- l buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’art. 29-bis del Decreto
“Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126),
non fruiti alla data dell’8 gennaio 2021, possano essere utilizzati entro il 30
giugno 2022.
Bonus
edilizi - Viene abrogato il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13
(Decreto “anti-frodi”), contenente misure finalizzate a contrastare le frodi in
materia edilizia, nonché in materia di fonti rinnovabili, le cui disposizioni
confluiscono nel presente decreto. Sono comunque fatti salvi gli atti adottati
nel frattempo in attuazione del richiamato D.L. n. 13/2022. Inoltre:
o
in materia edilizia, è stata introdotta
una norma secondo la quale, per i lavori edili di cui all'allegato X al D.Lgs.
n. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici fiscali previsti
dalla legislazione vigente saranno riconosciuti soltanto se i relativi lavori
edilizi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi
del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni
datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Il contratto collettivo applicato,
indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle
fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Tale verifica dovrà
essere effettuata dai soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b),
del D.P.R. n. 322/1998 e dai Caf ai fini del rilascio, ove previsto, del visto
di conformità. La misura sarà efficace dal 27 maggio 2022 e si applicherà ai
lavori edili avviati successivamente a tale data.
o
viene prorogato dal 7 aprile al 29
aprile 2022 il termine per le comunicazioni relative all'esercizio delle
opzioni per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dei bonus
edilizi, di cui all’art. 121
del D.L. n. 34/2020, relativamente alle spese del 2021 e alle rate residue del
2020.
Dichiarazione
precompilata - Slitta dal 30 aprile al 23 maggio 2022 il
termine di messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata,
di cui all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Decreto
Ucraina: incentivi alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas
naturale
È stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, n. 67 il cd.
decreto “Ucraina” (D.L. 21 marzo 2022, n. 21), in vigore dal 22 marzo 2022,
contenente misure urgenti volte a contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi in Ucraina.
Tra gli
interventi approvati si evidenziano, in particolare, quelli finalizzati al
contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti,
l'introduzione di crediti d'imposta a favore delle imprese per le spese
sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè la
possibilità per le stesse di rateizzare le bollette per i consumi energetici
In particolare, il decreto prevede che:
- alle imprese dotate di contatori di energia
elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW,
diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M.
21 dicembre 2017 (cd. “imprese energivore”), sia riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto
della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito
di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della
componente energetica, effettivamente utilizzata nel 2° trimestre
dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto,
qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita
al 1° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi,
abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- alle imprese diverse da quelle a forte consumo
di gas naturale, di cui all'art. 5 D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (cd. “imprese
gasivore”), sia riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della
spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 2°
trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi
termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media, riferita al 1° trimestre 2022, dei prezzi di
riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore
del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30%
del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno
2019.
I due crediti d'imposta:
- sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione nel
modello F24, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti
di cui all'art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, e di cui all'art. 34 legge
n. 388/2000;
- non
concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base
imponibile Irap;
- sono
cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al
superamento del costo sostenuto;
- sono
cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari,
senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari
finanziari;
- sono utilizzati dal cessionario con le stesse
modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e
comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
Per le imprese energivore e gasivore escluse dai precedenti
crediti d'imposta, l'art. 5 del D.L. n. 21/2022 prevede che:
- il contributo straordinario, sotto forma di
credito di imposta, fissato dall'art. 4 D.L. n. 17/2022, a favore delle
imprese energivore nella misura del 20%, è rideterminato nella misura del 25%;
- il contributo straordinario, sotto forma di
credito di imposta, fissato dall'art. 5 D.L. n. 17/2022 a favore delle
imprese a forte consumo di gas naturale nella misura del 15%, è
rideterminato nella misura del 20%.
Anche in questo caso è prevista la cessione del credito, solo per intero.
Commenti