IN BREVE |
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Nuovi obblighi di fatturazione
elettronica per forfetari e soggetti “minori” e sanzioni per chi rifiuta i
pagamenti con POS ·
Dichiarazione IVA 2022:
ravvedimento e sanzioni ·
Entro il 30 giugno l’autodichiarazione
per gli aiuti di Stato Covid ·
Rottamazione-ter: entro il 9
maggio le rate in scadenza nel 2020 ·
ISA: approvati i punteggi di
affidabilità e le specifiche tecniche per l’acquisizione di ulteriori dati ·
Pronti i codici tributo per
l’utilizzo del bonus gas e energia per le imprese ·
Credito d’imposta a favore
delle imprese editrici: pronto il codice tributo da indicare in F24 ·
Detrazioni e deduzioni Irpef
per l’anno d’imposta 2021 ·
Modello Redditi PF 2022:
aggiornati modello e istruzioni ·
Intermediari e obblighi di
sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali trasmesse ·
Beneficio prima casa: per il
calcolo della “superficie utile complessiva” irrilevante il requisito
dell’abitabilità ·
Piattaforma “Cessione crediti”:
la guida dell’Agenzia Entrate ·
5 per mille 2022: online
l’elenco provvisorio delle Onlus |
APPROFONDIMENTI |
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Dichiarazione IVA tardiva o omessa: ravvedimento e
sanzioni ·
Le principali detrazioni e deduzioni delle persone
fisiche per l’anno d’imposta 2021 |
IN BREVE |
IVA, ADEMPIMENTI
Nuovi obblighi di fatturazione
elettronica per forfetari e soggetti “minori” e sanzioni per chi rifiuta i
pagamenti con POS
D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 18
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto PNRR-2) sono entrati in vigore nuovi obblighi
in materia di fatturazione elettronica a carico dei forfetari e dei cd.
“soggetti minori” ed in materia di accettazione dei pagamenti con carte di
debito e credito. L’art. 18 del decreto dispone in particolare che:
·
sono
estesi, a decorrere dal 1° luglio 2022, gli obblighi di fatturazione
elettronica ai soggetti attualmente esonerati, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127,
ovvero:
a.
i
soggetti rientranti nel "regime di vantaggio" di cui
all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
b.
i
soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
c.
le
associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l'opzione
di cui agli artt. 1 e 2, della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel
periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività
commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.
Restano esclusi dall'obbligo fino al 2024, i
soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.
Al
riguardo si prevede inoltre che per il terzo trimestre del periodo d’imposta
2022, le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2,
del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non si applichino ai soggetti ai quali
l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022,
se la fattura elettronica è emessa entro
il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
·
si applicheranno dal 30
giugno 2022 – anziché dal 1° gennaio 2023 – le sanzioni nei confronti dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi,
anche professionali, che rifiutino di accettare un pagamento effettuato con
carte di debito/credito tramite POS (sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della
transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico).
DICHIARAZIONI
Dichiarazione IVA 2022: ravvedimento e
sanzioni
È scaduto il 2 maggio (il
30 aprile cade di sabato) il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2022
riferita al periodo 2021.
È comunque possibile
inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla
scadenza originaria, e quindi entro il 31 luglio 2022, versando le
relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa
e soggetta a sanzioni differenti.
La sanzione prevista per la
dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta
se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso
La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi
versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione
ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo
8911.
Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento
dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per
effetto del ravvedimento operoso.
Vedi l’Approfondimento
INCENTIVI, ADEMPIMENTI
Entro il
30 giugno l’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 aprile 2022, n. 143438
Il 27 aprile 2022 è stato emanato il Provvedimento
direttoriale n. 143438/2022 con il quale è stato approvato il modello di
dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato
durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia Entrate. Sono stati
definiti quindi le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi
aiuti in caso di superamento dei massimali previsti.
L’adempimento è stato introdotto per attestare che
l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali
indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e
il rispetto delle varie condizioni previste.
Devono inviare il modello tutti gli operatori
economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che
rientrano nel regime “ombrello”, di cui all’art. 1 , commi da 13 a 15, del
decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla
Legge 21 maggio 2021, n. 69).
L’adempimento non è obbligatorio nel caso in cui la
dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della
comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano
l’autodichiarazione, a meno che il beneficiario non abbia successivamente
fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del D.L. n. 41/2021.
In quest’ultimo caso, la dichiarazione dev’essere comunque presentata
riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente usufruiti, nonché di
quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva presentata in precedenza.
Pertanto la dichiarazione dev’essere comunque
presentata quando:
- il beneficiario
ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella
precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario
ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti
eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario
si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte
nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti richiesti, e in parte nella
Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale
stabilito.
L’autodichiarazione dovrà essere inviata
tra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web
disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici
dell’Agenzia.
A tal fine il contribuente si può avvalere di un
soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Entro 5 giorni
dall’invio sarà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo
scarto della dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata
tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i 5 giorni successivi
alla comunicazione di scarto dell’Agenzia.
La dichiarazione dev’essere presentata
anche dai contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme
dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 5, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021. Anche
tali soggetti sono tenuti ad adempiere all’obbligo entro il 30 giugno o, se
successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o
della prima rata.
DEFINIZIONE AGEVOLATA,
VERSAMENTI
Rottamazione-ter:
entro il 9 maggio le rate in scadenza nel 2020
Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comunicato Stampa 28 aprile 2022
La legge di conversione del Decreto “Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha fissato nuovi termini per considerare tempestivo il pagamento
delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 e per quelle del 2022.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ricordato al
riguardo che, entro il 30 aprile 2022,
per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter” si dovranno versare le
rate in scadenza nel 2020. In particolare, entro tale termine dovranno
essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31
luglio e il 30 novembre 2020.
Per il termine del 30 aprile 2022, ha precisato
l’Agenzia, sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui
all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018.
Il pagamento dovrà quindi avvenire, considerando le
scadenze che ricadono nei giorni festivi, quindi entro il 9 maggio 2022.
Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o
per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti
effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
DICHIARAZIONI,
ACCERTAMENTO
ISA:
approvati i punteggi di affidabilità e le specifiche tecniche per
l’acquisizione di ulteriori dati
Agenzia
delle Entrate, Provvedimento 21 aprile 2022, n. 136193; Provvedimento 27 aprile
2022, n. 143350
Con Provvedimento n. 136193 del 21 aprile 2022
l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per
l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli
indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021. Tali dati sono direttamente
utilizzati dai contribuenti interessati all’applicazione degli indici, oppure
possono essere dagli stessi modificati in caso di errore.
Il provvedimento, in particolare, individua le
specifiche tecniche con cui predisporre il file contenente:
- l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti
incaricati della trasmissione telematica risultano delegati alla
consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali
dati;
- l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti
incaricati della trasmissione telematica, non provvisti di delega alla
consultazione del cassetto fiscale del contribuente, risultano delegati
alla richiesta dei dati in argomento.
Individuate inoltre le specifiche tecniche con cui
sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di
affidabilità relativo agli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2021.
Con il Provvedimento n. 143350 del 27 aprile 2022,
l'Agenzia Entrate ha poi individuato i livelli di affidabilità fiscale relativi
al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i
benefici premiali.
Vengono confermati
i punteggi di affidabilità già previsti lo scorso anno necessari per
beneficiare del regime premiale ai fini ISA. Viene altresì confermato il
meccanismo che prevede l'accesso ai benefici anche valutando il punteggio
dell’anno di applicazione congiuntamente a quello dell’anno precedente
(calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021).
AGEVOLAZIONI E
INCENTIVI
Pronti i
codici tributo per l’utilizzo del bonus gas e energia per le imprese
Agenzia
delle Entrate, Risoluzione 14 aprile 2022, n. 18/E
Con la Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022
l’Agenzia delle Entrate ha istituito quattro codici tributo per consentire l’utilizzo
in compensazione dei crediti d’imposta, introdotti con determinati
provvedimenti legislativi, per compensare parzialmente il maggior onere
sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
Si tratta, in particolare, dei seguenti codici
tributo:
- “6961”
denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo
trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
- “6962”
denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas
naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022,
n. 17”
- “6963”
denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore
(secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
- “6964” denominato
“credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte
consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21”
da utilizzare, tramite modello F24 e attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2022.
AGEVOLAZIONI E
INCENTIVI
Credito
d’imposta a favore delle imprese editrici: pronto il codice tributo da indicare
in F24
Agenzia
delle Entrate, Risoluzione 22 aprile 2022, n. 19/E
Con la Risoluzione n. 19/E del 22 aprile 2022
l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in
compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle
imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli
operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa
delle testate edite.
Il credito d’imposta, pari al 10% della spesa
sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa
delle testate edite, è stato istituito nel 2020 dal decreto “Rilancio” (D.L. n.
34/2020) per le spese 2019 ed esteso poi a quelle 2020 dal decreto
“Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021).
Il codice tributo è il seguente:
- “6974” denominato
“credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di
periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per
l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – art.
188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”
da indicare nella sezione “Erario” del modello
F24 (colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il
contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna
“importi a debito versati”).
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato
con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
IRPEF
Detrazioni
e deduzioni Irpef per l’anno d’imposta 2021
Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può
usufruire di detrazioni e deduzioni.
Le detrazioni Irpef riducono l’imposta lorda
del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla
detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta
lorda vengono perse.
Le deduzioni riguardano una serie di spese per
cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.
Per
il 2021 ricordiamo tra le principali detrazioni di cui potrà usufruire il
contribuente la detrazione per le spese mediche, sopra la franchigia di 129,11 euro, nella misura del 19%.
Al riguardo va tenuto presente che le
spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire
dal 1° gennaio 2020, saranno detraibili solo se pagate con un sistema
tracciabile, ad eccezione
delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per
prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private
accreditate al servizio sanitario nazionale.
Vedi l’Approfondimento
Modello Redditi PF 2022: aggiornati
modello e istruzioni
Il 22 aprile 2022 l’Agenzia Entrate ha aggiornato il
modello Redditi Persone fisiche 2022 e relative istruzioni.
Le modifiche si sono rese necessarie per recepire le ulteriori
cause di esclusione dell’applicabilità degli ISA previste per
contribuenti che, nel periodo d’imposta 2021, hanno subito una diminuzione di
almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi rispetto al periodo d’imposta
2019, oltre che per i soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1°
gennaio 2019, o che esercitano, in via prevalente le attività economiche
contraddistinte da specifici codici attività.
DICHIARAZIONI
Intermediari e obblighi di
sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali trasmesse
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 26 aprile 2022,
n. 217
Con la Risposta n. 217 del
26 aprile 2022, indirizzata ad un intermediario abilitato alla trasmissione
delle dichiarazioni fiscali, l’Agenzia Entrate ha confermato quanto già
indicato in precedenza, ossia:
- l’assenza di un obbligo, in capo
all’intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa
e, in conseguenza, delle relative copie;
- che le dichiarazioni
sono pur sempre documenti fiscalmente rilevanti e la loro conservazione
deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, anche quando si
tratti di documenti informatici.
Il suddetto obbligo
riguarda anche tutti gli altri documenti rilevanti ai fini tributari che gli
intermediari trasmettono all’Agenzia Entrate o gestiscono in adempimento degli
obblighi assunti nei confronti dei contribuenti.
Relativamente poi al periodo
di conservazione delle copie delle dichiarazioni fiscali l’Agenzia Entrate,
rinviando all’art. 3, comma 9-bis, del D.P.R. n. 322/1998 secondo il quale i
soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano copia di
quelle trasmesse “per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600”, chiarisce che, tale termine, non può essere inteso in maniera statica,
ossia «il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione», ma come “termine per l’accertamento” del periodo
d’imposta di riferimento.
Così, non solo esso troverà
applicazione anche per dichiarazioni diverse da quelle sui redditi ma, altresì,
per l’intero arco temporale necessario a tal fine, sia esso diminuito o
maggiorato, rispetto a quello ordinario, in ragioni di peculiari previsioni
normative, quali quella di cui all’art. 12 D.L. n. 78/2009 o altre, previste,
ad esempio, dalla legislazione di emergenza necessaria a far fronte ad eventi
imprevedibili come sismi, alluvioni o altri eventi eccezionali.
IMMOBILI, IMPOSTA DI
REGISTRO
Beneficio
prima casa: per il calcolo della “superficie utile complessiva” irrilevante il
requisito dell’abitabilità
Cassazione,
Ordinanza 21 aprile 2022, n. 12811
In tema di imposta di registro, la Corte di
Cassazione, Sez. VI Civile, nell’Ordinanza n. 12811 del 21 aprile 2022, si è
espressa per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa
dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”. In proposito è stato
chiarito che occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile
complessiva”, in forza della quale è irrilevante il requisito
dell’abitabilità” dell’immobile, mentre quello dell’utilizzabilità” degli
ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro
idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione.
Di conseguenza, è legittima la revoca del beneficio
qualora possano computarsi nella superficie “utile” i vani posti al piano
seminterrato e il piano sottotetto-soffitta e un vano deposito di un immobile
(in quel caso non abitabili perché non conformi ai parametri previsti dal
regolamento edilizio), assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento
dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello
stesso.
AGEVOLAZIONI E
INCENTIVI
Piattaforma “Cessione crediti”: la
guida dell’Agenzia Entrate
Agenzia delle Entrate, “Guida all’utilizzo della
Piattaforma cessione crediti”, Aprile 2022
L’Agenzia delle Entrate ha
pubblicato la “Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti”, che
illustra le funzionalità della piattaforma, accessibile dall’area riservata del
sito internet dell’Agenzia, tramite la quale i soggetti titolari di crediti
d’imposta cedibili possono comunicare l’eventuale cessione dei crediti a
soggetti terzi.
Attraverso la Piattaforma
si possono comunicare le cessioni:
- dei crediti
relativi alle detrazioni per lavori edilizi, per le quali i
beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto
in fattura (es. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate,
colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere
architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che
hanno applicato gli sconti;
- del Tax credit
vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di
viaggio e i tour operator, a
seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (art. 176 del
D.L. n. 34 del 2020);
- del credito
d’imposta ACE (art. 19, comma 3, del D.L. n. 73 del 2021).
TERZO SETTORE
5 per mille 2022: online l’elenco
provvisorio delle Onlus
L’Agenzia delle Entrate ha
pubblicato l’elenco provvisorio delle Onlus che hanno chiesto di accedere
al beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2022 (anno d’imposta
2021). Parliamo di 160 enti, 29 dei quali già presenti nell’elenco
permanente delle ONLUS accreditate per il 2022.
Entro il 10 maggio
sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia l’elenco aggiornato delle Onlus che hanno
richiesto di accedere al beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2022.
APPROFONDIMENTI |
DICHIARAZIONI
Dichiarazione IVA tardiva o omessa:
ravvedimento e sanzioni
È scaduto il 2 maggio (il
30 aprile cade di sabato) il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2022
riferita al periodo 2021.
Dichiarazione tardiva
È comunque possibile
inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla
scadenza originaria, e quindi entro il 31 luglio 2022, versando le
relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa
e soggetta a sanzioni differenti.
La sanzione prevista per la
dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta
se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso
La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi
versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione
ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo
8911.
Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento
dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per
effetto del ravvedimento operoso.
Dichiarazione omessa
Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza
del 2 maggio 2022 la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta
valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della
dichiarazione sono le seguenti:
- nel caso di omessa presentazione della
dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240%
dell’ammontare dell’imposta dovuta;
- se la presentazione della dichiarazione IVA
oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione
minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un
massimo di 2.000 euro;
- se la presentazione della dichiarazione IVA
omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta
successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata;
- se la presentazione della dichiarazione IVA
omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il
termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta
successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.
IRPEF
Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per
l’anno d’imposta 2021
Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può
usufruire di detrazioni e deduzioni.
Le detrazioni Irpef riducono l’imposta lorda
del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla
detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta
lorda vengono perse.
Le deduzioni riguardano una serie di spese per
cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.
Per
il 2021 ricordiamo le principali detrazioni di cui potrà usufruire il
contribuente:
- Detrazione per il
coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000
euro di reddito; di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000; di
690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La
detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera
i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro; 20 euro se il reddito
complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro; 30 euro se è superiore a
34.700 ma inferiore a 35.000 euro; 20 euro se superiore a 35.000 euro ma
inferiore a 35.100 euro; 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200
euro;
- Detrazione per
figli a carico nella
misura, per ogni figlio, di un importo pari a 1.220 euro per ogni figlio
di età compresa tra 0 e 3 anni, di un importo pari a 950 euro per ogni
figlio di età superiore ai 3 anni. La detrazione è aumentata a 1.350 euro
per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni e a 1.620
euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni. Nel
caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono
aumentate di 200 euro per ciascun figlio. Il calcolo della detrazione per
figli a carico avviene moltiplicando la detrazione base (950 euro per
figli maggiori di 3 anni, 1.220 euro per figli minori di 3 anni) il
reddito teorico (95.000) a cui si deve sottrarre il reddito complessivo.
Il tutto va poi diviso per il reddito teorico di 95.000. Per ogni figlio
successivo al primo il reddito teorico è aumentato di 15.000;
- Detrazione per le
spese mediche sopra
la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
- Detrazione per le
spese funebri nella
misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone,
indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per
importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
- Detrazione per le
spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici nella
misura del 19%, con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 550
euro;
- Detrazione degli
interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima
casa
nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e
fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è
intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione
unicamente per la propria quota di interessi;
- Detrazione per
spese di assicurazione sulla vita e infortuni con durata non
inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella
misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non
autosufficienza il limite è 1.291,14 e, dal 2016, 750 euro per i premi
assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
- Detrazione per
interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del
50% per un massimo di 96.000 ero di spese sostenute;
- Detrazione per le
spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non
inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro
fino al 2020. Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione
spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro;
- Detrazione per le
spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli
edifici
in misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda
della tipologia di intervento;
- Detrazione per gli
interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici
ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità nella misura del
50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al
70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una
riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di
rischio inferiore, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di
rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%);
- Superbonus 110%, per
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di
specifici interventi, effettuati su unità immobiliari residenziali e su
parti comuni condominiali o di edifici in condominio. Le nuove
disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici (cd. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio
edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus). Il Superbonus
spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici
interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di
misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad
ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi
“trainati”). Gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di
edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati), su
edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti,
sia trainati), su unità immobiliari residenziali funzionalmente
indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site
all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia
trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali
e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
- Detrazione delle
spese di istruzione per la frequenza della scuola dell’infanzia, del primo
ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella
misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun
alunno o studente;
- Detrazione delle
spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non
statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella
stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- Detrazione per le
spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un
corso di laurea di un’università situata in un comune diverso da quello di
residenza per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati
o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad
uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire
della detrazione l’università deve essere ubicata in un comune distante
almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in
una provincia diversa. L’importo da indicare non può essere superiore a
2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
- Detrazione per le
spese per attività sportive praticate dai ragazzi con età compresa
tra 5 e 18 anni inerenti all’iscrizione annuale e l’abbonamento ad
associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti
sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo
massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;
- Detrazioni per i
compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto
dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da
indicare è di 1.000 euro;
- Detrazione per le
erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro
annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri
eventi straordinari nella misura del 19%;
- Detrazione del 30%
per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo non
superiore a 30.000 euro;
- Detrazione per gli
inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi
contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito
complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il
reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- Detrazione per gli
inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a
canone concordato nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo
non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito
complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- Detrazione per
contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30
anni per
unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di
991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito
complessivo non supera 15.493,71 euro;
- Detrazione a
favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la
propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di
991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80
euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro.
La detrazione è prevista per i primi 3 anni.
ATTENZIONE: Si ricorda che le spese che hanno
diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio
2020, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle spese sostenute
per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie
rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio
sanitario nazionale. |
Tra
le deduzioni ricordiamo:
- I contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente
pensionistico di appartenenza (anche per i famigliari fiscalmente a
carico);
- I contributi
versati per il riscatto degli anni di università, quelli versati per
la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo
dalle casalinghe;
- I contributi
versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione)
e individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a
5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone
fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la
deduzione dei contributi;
- l’assegno
periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio,
esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
- le spese
sostenute dai disabili per prestazioni del medico generico, acquisto
di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all’assistenza
diretta della persona;
- il 50% delle le
spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri;
- i contributi
per gli addetti ai servizi domestici e familiari per un importo
massimo pari a 1.549,37 euro.
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