IN BREVE |
||||
·
Autodichiarazione Aiuti di
Stato erogati durante l’emergenza Covid-19 entro il 30 giugno ·
In Gazzetta Ufficiale il
Decreto PNRR-2 con nuove regole per l’efficientamento energetico ·
Fatturazione elettronica: da
luglio nuovi obblighi per i forfetari ·
Obbligo Pos: dal 30 giugno
sanzioni per chi non accetta i pagamenti elettronici ·
Entro il 31 maggio la
Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA del I trimestre ·
Nuova classificazione Ateco 2007:
chiarimenti dall'Agenzia Entrate ·
Le scadenze del 730
precompilato ·
Contributi a fondo perduto
commercio al dettaglio: aperta la finestra temporale per l'invio delle
domande ·
Domande per contributi a fondo
perduto ristorazione collettiva dal 6 giugno ·
Bonus energia elettrica e gas
esteso al terzo trimestre 2022 ·
MISE: al via il Fondo impresa
femminile ·
Società benefit: dal 19 maggio
le istanze per accedere al credito d'imposta ·
Per contestare nel merito il
credito d’imposta Ricerca e Sviluppo l'Agenzia Entrate deve chiedere il
parere al Mise ·
La dichiarazione di successione
telematica scartata è "tempestiva" se ritrasmessa entro 5 giorni ·
Conviventi di fatto: niente
esenzione bollo e registro per il trasferimento della quota di metà
dell'immobile |
||||
APPROFONDIMENTI |
||||
·
Aiuti di Stato erogati alle imprese durante
l’emergenza Covid-19: le regole e l’autodichiarazione ·
I nuovi obblighi di fatturazione elettronica per i
forfetari
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Autodichiarazione Aiuti di Stato erogati
durante l’emergenza Covid-19 entro il 30 giugno Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 aprile 2022, n.
143438/2022 Con il Provvedimento n. 143438/2022
del 27 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate ha definito modalità e
termini di presentazione della autodichiarazione che le imprese che hanno
ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono presentare al fine di autocertificare il rispetto dei
massimali di aiuto stabiliti dal cd. Temporary Framework UE. L’autodichiarazione dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno 2022.
Vedi l’Approfondimento
ADEMPIMENTI In Gazzetta Ufficiale il Decreto PNRR-2
con nuove regole per l’efficientamento energetico D.L. 30
aprile 2022, n. 36 È stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022 il D.L. n.
36/2022 recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), entrato in vigore il 1° maggio. Il cosiddetto
"Decreto PNRR-2" rappresenta il secondo intervento attuativo del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo quelle messe in campo dal Governo
con il D.L. n. 152/2021 del novembre dello scorso anno. In particolare,
prevede misure per l'attuazione del PNRR in materia: ·
di
pubblica amministrazione e università e ricerca; ·
finanziaria
e fiscale; ·
di
ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute; ·
di
transizione digitale; ·
di
infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche
semplificate; ·
di
turismo; ·
di
giustizia; ·
di
istruzione.
Tra le novità
introdotte in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento
energetico e salute è previsto il potenziamento del sistema di monitoraggio
degli interventi per l’efficientamento energetico che godono dell’“ecobonus” e
del “sismabonus”, rendendo obbligatoria la procedura dell’inoltro della pratica
all’Enea, come già previsto per l’Ecobonus al 65%. Dunque, in
analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici, devono essere
trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi di
efficientamento energetico effettuati, al fine dell'elaborazione delle stesse e della
condivisione dei risultati degli interventi con il Ministero della transizione
ecologica, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive
competenze territoriali.
IVA Fatturazione elettronica: da luglio
nuovi obblighi per i forfetari D.L. 30
aprile 2022, n. 36, art. 18 L’art. 18 del D.L. 30
aprile 2022, n. 36 (cd. decreto “PNRR-2”), ha modificato l’art. 1, comma 3, del
D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, eliminando gli esoneri in materia di fatturazione
elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati,
previsti per i soggetti nei cd. regimi minimi (regime di vantaggio e regime
forfetario). Dal 1°
luglio 2022, per i soggetti minimi e forfetari vi sarà l’obbligo di fatturazione
elettronica, qualora i ricavi/compensi dell’anno precedente, ragguagliati ad
anno, siano risultati superiori a euro 25.000.
Vedi l’Approfondimento
ADEMPIMENTI Obbligo Pos: dal 30 giugno sanzioni per
chi non accetta i pagamenti elettronici D.L. 30
aprile 2022, n. 36, art. 18 Tra
le novità introdotte dal "Decreto PNRR 2" in ambito fiscale e
tributario, l'art. 18, comma 1, anticipa al 30 giugno 2022, rispetto al
termine del 1° gennaio 2023 stabilito dal primo "Decreto PNRR", l'applicazione
delle sanzioni previste nei confronti di commercianti e professionisti che non
accettano i pagamenti elettronici, ossia coloro che, nell'esercizio
dell'attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi, non accettano
pagamenti effettuati con carte di debito o di credito, ad esclusione dei casi
di "oggettiva impossibilità tecnica", come disposto dall'art.
15, comma 4, del D.L. n. 179/2012. Nei
casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato
con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica la sanzione amministrativa e pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore
della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del
pagamento tramite Pos.
IVA Entro il
31 maggio la Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA del I trimestre Scade
il 31 maggio il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle
liquidazioni periodiche dell’imposta relativa al I trimestre 2022. La
Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica,
direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato. Qualora
entro la scadenza del 31 maggio vengano presentate più comunicazioni, l’ultima
sostituisce le precedenti. L'omessa,
incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è
punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro. Per
chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova
procedura), l'Agenzia Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio
sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni
periodiche IVA.
IMPRESE, PROFESSIONISTI Nuova classificazione Ateco 2007:
chiarimenti dall'Agenzia Entrate Agenzia
delle Entrate, Risoluzione 4 maggio 2022, n. 20/E Con nota informativa del 29 dicembre 2021
l'Istat ha comunicato la pubblicazione della nuova Classificazione Ateco 2007 aggiornata al 2022,
in vigore dal 1° gennaio 2022 e recepita a livello amministrativo dal 1° aprile
2022. Le modifiche, in particolare, riguardano l'aggiornamento di alcuni codici
attività ed interessano 11 sezioni della classificazione, su un totale di 21, e
sono introdotti 20 nuovi codici e aggiornate oltre 60 note di inclusione e di
esclusione. L'Agenzia Entrate ha chiarito che i
contribuenti sono tenuti a valutare, in base alla nuova Classificazione Ateco
2007 pubblicata dall'ISTAT, se il codice comunicato in precedenza sia stato
oggetto di variazione. Al fine di recepire la Tabella Ateco 2007 nel
nuovo aggiornamento 2022 l'Agenzia Entrate ha adeguato le funzioni di
acquisizione dei modelli anagrafici e, con la Risoluzione n. 20/E del 4 maggio
2022, ha specificato come
verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria e
come comunicare la variazione. L'adozione della nuova Classificazione Ateco
2007 non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di
variazione dati, ai
sensi degli artt. 35 e 35-ter del D.P.R. n.633 /1972. Il nuovo codice sarà
comunicato al Fisco in
occasione della prima dichiarazione di variazione dati presentata secondo la
disciplina Iva. Qualora, il contribuente presenti una
dichiarazione di variazione dati l'Agenzia ricorda che:
DICHIARAZIONI Le scadenze del 730 precompilato Ricordiamo
che quest'anno la dichiarazione precompilata sarà disponibile a partire dal 23
maggio 2022 (invece che dal 30 aprile). Non
è cambiata, invece, la data di scadenza di presentazione del 730 precompilato,
prevista per il 30 settembre 2022. Le
altre scadenze principali sono:
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Contributi
a fondo perduto commercio al dettaglio: aperta la finestra temporale per
l'invio delle domande Mise,
D. Dirett. 24 marzo 2022 Dal
3 maggio 2022, è possibile presentare le domande di accesso al Fondo per il
rilancio delle attività economiche, istituito dall'art. 2 del D.L. n.4/2022
(Decreto “Sostegni-ter”) per contenere gli effetti negativi derivanti
dall'emergenza Covid e per introdurre specifiche misure di sostegno per i
soggetti maggiormente colpiti. Le
istanze potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e fino
alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente tramite la procedura
informatica, raggiungibile all’indirizzo
https://misedgiaicommerciodettaglio.invitalia.it. All'agevolazione,
riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, possono accedere le
imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio,
identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO
2007, che presentano un ammontare di ricavi nel 2019, non superiore a 2
milioni di euro e che hanno subìto una riduzione del fatturato nel 2021 non
inferiore al 30% rispetto al 2019.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Domande
per contributi a fondo perduto ristorazione collettiva dal 6 giugno Agenzia
delle Entrate, Provvedimento 3 maggio 2022, n. 151077 Con
un provvedimento del 3 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il
modello e le modalità per la trasmissione dell’istanza per accedere al contributo
a fondo perduto per la ristorazione collettiva previsto dal D.L.
“Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021, art. 43-bis). Si tratta del primo dei
contributi a fondo perduto 2022 previsto per i settori che hanno subìto
particolari restrizioni causate dall’emergenza Covid-19. La
trasmissione dell'istanza potrà essere effettuata con modalità telematiche, dal
6 al 20 giugno 2022, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle
Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture
e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia. Potrà essere effettuata anche
da un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al
servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale
“Fatture e Corrispettivi”. In alternativa, il richiedente può conferire una
specifica delega. Possono
accedere al contributo le imprese che
svolgono servizi di ristorazione non occasionale definiti da un contratto con
un committente, pubblico o privato, per la ristorazione di una comunità
delimitata e definita (ad esempio la ristorazione per scuole, uffici,
università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e
detentive con un’attività individuata dal codice Ateco 56.29.10 o 56.29.20), che
abbiano subìto nel 2020 una riduzione dei ricavi non inferiore al 15% rispetto
al 2019. Le
risorse finanziarie saranno ripartite in egual misura tra i tutti i soggetti
che hanno validamente presentato l’istanza fino all’importo di 10.000 euro
ciascuno. L’importo
riconosciuto per ciascuna impresa sarà accreditato direttamente sul conto
corrente del beneficiario.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Bonus energia elettrica e gas esteso al
terzo trimestre 2022 Governo,
Comunicato Stampa 2 maggio 2022 Il Decreto "Energia" approvato dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 maggio scorso introduce misure urgenti
in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e
attrazione degli investimenti, oltre che in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina. Queste le misure introdotte per ridurre il costo
dell'energia, come riportate sul sito del Governo.
IMPRESE MISE: al
via il Fondo impresa femminile Prende
il via il Fondo impresa femminile che incentiva le donne ad avviare e
rafforzare nuove attività per realizzare progetti innovativi nei settori
dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi,
commercio e turismo. Il
Fondo dispone di 160 milioni di euro di risorse PNRR che integrano i 40 milioni
di euro già stanziati nella legge di bilancio 2021. Il
Ministero per lo Sviluppo economico ricorda che, a partire da maggio, potranno
essere presentate le domande per richiedere contributi a fondo perduto e
finanziamenti agevolati, secondo il calendario delle date di apertura degli
sportelli:
Modalità
e termini per la per la presentazione delle domande di agevolazione sono stati
definiti con D. Dirett. 30 marzo 2022. AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Società
benefit: dal 19 maggio le istanze per accedere al credito d'imposta Mise,
D. Dirett. 4 maggio 2022 Con
lo scopo di sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit
presenti sul territorio nazionale il decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha
previsto la concessione, a titolo di de minimis, di un credito
d’imposta nella misura del 50% delle spese di costituzione o
trasformazione sostenute dalle società benefit. Il
Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 4 maggio 2022, ha definito
i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al
suddetto contributo e ha reso
disponibili lo schema d'istanza di ammissione all’agevolazione, oltre
all’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria
da parte del Ministero. Possono
richiedere il bonus fiscale tutte le imprese presenti sul territorio nazionale
che, oltre a perseguire finalità
economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei
confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali,
sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse, e che si sono
costituite o trasformate in società benefit nel corso del 2020 e 2021. Le
istanze per richiedere il credito d’imposta potranno essere presentate, esclusivamente
per via telematica e tramite l’apposita procedura informatica resa
disponibile sul sito dello stesso Ministero, a partire dal 19 maggio e fino
al 15 giugno 2022, attraverso il rappresentante legale delle società, così
come risultante dal certificato camerale del medesimo, o da altro soggetto
delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la
compilazione.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Per
contestare nel merito il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo l'Agenzia Entrate
deve chiedere il parere al Mise Anche
la CTP di Napoli (sentenza n. 4988/2022) ha recentemente limitato l’attività di
recupero dei crediti di imposta ricerca e sviluppo (“R&S”) effettuata
dall'Agenzia Entrate, ritenendo necessario, ai fini della sua legittimità, il
preliminare parere del MISE senza il quale l’attività degli uffici è da
qualificarsi caratterizzata da eccesso di potere. A
quanto ci risulta l’Agenzia Entrate sta invocando in molti casi, pressoché
“automaticamente” e senza riferimenti tecnici fondati, la disciplina del
credito inesistente di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997 che
normalmente prevede:
Quando
le imprese che hanno operato correttamente si sono però rivolte alle
Commissioni tributarie, la giurisprudenza di merito si è espressa quasi sempre
(come nel caso citato) in loro favore, riconoscendo che la facoltà riconosciuta
all’Agenzia Entrate di richiedere al
MISE un parere tecnico debba essere considerato un obbligo tutte le volte in
cui la natura tecnica degli accertamenti è prevalente rispetto agli aspetti
puramente amministrativi e manchi,
all’interno dell’Agenzia, una professionalità specifica per condurre
l’istruttoria.
DICHIARAZIONI, SUCCESSIONE La
dichiarazione di successione telematica scartata è "tempestiva" se
ritrasmessa entro 5 giorni Agenzia
Entrate, Faq - Dichiarazione di successione L'Agenzia
delle Entrate ha aggiornato le faq in tema di dichiarazione di
successione. L'Agenzia
ha chiarito che le dichiarazioni di successione presentate telematicamente si
considerano tempestive se trasmesse nei termini, anche se
successivamente scartate, purché siano correttamente ritrasmesse entro i
cinque giorni solari successivi alla pubblicazione della ricevuta telematica
che comunica lo scarto della dichiarazione.
IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO Conviventi
di fatto: niente esenzione bollo e registro per il trasferimento della quota di
metà dell'immobile Agenzia
delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 4 maggio 2022, n. 244 Con
la Risposta n. 244/2022 l'Agenzia Entrate ha chiarito che, al trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza
dei "conviventi di fatto" a favore di uno dei due, non può
essere applicata l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987 (esenzione
imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa). In
particolare l'Agenzia Entrate non ritiene sussistente, relativamente al caso
specifico oggetto dell'interpello, il presupposto per l'applicazione del citato
art. 19 della legge n. 74 del 1987, che fa riferimento a "tutti gli
atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento
del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio",
che trova la sua ratio nell'esigenza
di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l'imposizione
fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento
della crisi coniugale.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l’emergenza Covid-19: le
regole e l’autodichiarazione Con il Provvedimento n.
143438/2022 del 27 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate ha definito
modalità e termini di presentazione della autodichiarazione che le imprese
che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono
presentare al fine di
autocertificare il rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dal cd. Temporary
Framework UE. In particolare è stato approvato lo schema di
autodichiarazione e sono state definite le regole, i termini di presentazione e
le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei
massimali. L’autodichiarazione deve essere inviata tra il
28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile
nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia. Anche i contribuenti che si avvalgono della
definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato
delle dichiarazioni (art. 5, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021) devono
inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il
termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si
tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo
2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una
riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno
precedente. La dichiarazione sostitutiva deve essere
presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti
dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello"
(art. 1, commi da 13 a 15, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni”
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). In
particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di
presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già
prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione
sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia
successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del
“Decreto Sostegni”. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque
presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti,
nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente
presentata. La dichiarazione va, comunque, presentata
quando: ·
il
beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver
compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C; ·
il
beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti
eccedenti i massimali previsti; ·
il
beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima
misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e
in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il
massimale stabilito. La dichiarazione deve essere inviata
esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o
tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando
il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle
Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici. Entro cinque giorni dall’invio viene rilasciata
una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In
quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione
trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di
scarto dell’Agenzia.
IVA I nuovi obblighi di fatturazione elettronica per i forfetari L’art.
18 del D.L. n. 36/2022 (cd. decreto “PNRR-2”) ha previsto l’obbligo, a
partire dal 1° luglio 2022, di emissione della fattura in formato elettronico
per i contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) ed in regime di vantaggio (art.
27, commi 1-2, D.L. n. 98/2011) che nell’anno precedente hanno percepito
compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.
Sono stati pertanto eliminati gli esoneri, per le
operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (con riferimento all’art. 6 del D.P.R.
n. 633/1972), in tema di fattura elettronica, previsti per i seguenti soggetti
(cd. soggetti minori/in franchigia):
In
generale, il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla
documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non
soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di
cui agli artt. 17 e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci
per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando
la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si
applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Con
l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1° luglio
2022, i cosiddetti “soggetti minori” saranno tenuti a trasmettere allo SDI
anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti non
residenti. L’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, impone tale obbligo
nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura
elettronica.
In
fattura dovrà essere indicato il codice IVA N2.2 “Operazioni non soggette –
altri casi” ed il riferimento normativo, che è “Operazione esclusa da IVA art.
1. c.54-89 L. 190/14” (per i forfettari) o “Operazione esclusa da IVA art. 27
c.1-2. DL 98/2011” (per i minimi). Come
per le fatture cartacee rimane l’obbligo di assolvimento dell’imposta di
bollo per importi superiori a 77,47 euro.
Trattandosi
di fatture elettroniche non è più possibile l’apposizione fisica del bollo
sulla fattura, che deve quindi essere assolto in modo “virtuale”, ossia
versandolo con modello F24. |
IN BREVE · Scadenza al 10 aprile per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA · In vigore il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 · Fattura elettronica per i fisioterapisti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia Entrate · Entro il 31 maggio il versamento per la sanatoria delle violazioni di natura formale · Approvato il Modello RLI con istruzioni e specifiche tecniche · Disponibile il nuovo modello IVA TR per il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale · 5 per mille 2017, online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi · L’Agenzia Entrate comunica i primi risultati della e-fattura antievasione: in due mesi bloccati 688 milioni di euro di falsi crediti Iva · Firmato il nuovo accordo Italia-Cina contro le doppie imposizioni · Bonus gasolio uso au
Commenti