IN BREVE |
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Entro il 1°
agosto la presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo
trimestre ·
Cartelle di
pagamento: nel decreto “Aiuti” novità ai fini della decadenza dalla
rateazione ·
Esterometro,
l’Agenzia Entrate spiega le nuove regole ·
Aggiornamento
tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione per
agevolazioni imprese ·
Soggetta ad
IVA la cessione di fabbricato in costruzione ·
Imprese che
partecipano a fiere internazionali: bonus di 10.000 euro ·
Bonus
locazioni imprese turistiche: approvato il modello per l'autodichiarazione ·
Credito
d'imposta "R&S": quattro codici tributo per il riversamento
spontaneo ·
Aiuti di Stato
emergenza Covid: pronti i codici per riversare gli importi in eccesso ·
Tax credit
“Energia”: i chiarimenti dell'Agenzia Entrate ·
Non imponibili
IVA i beni “in transito” ·
In arrivo
l’algoritmo antievasione VE.R.A ·
Bonus 200
euro: chi deve presentare la domanda ·
Detrazione
IRPEF per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ·
Circolare
"Omnibus" Agenzia Entrate: le novità per il bonus vacanze ·
La
rateizzazione spese sanitarie ·
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APPROFONDIMENTI |
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La presentazione del modello IVA TR per il credito
del secondo trimestre ·
Decreto “Aiuti”: nuove regole sulle rateazioni
delle cartelle di pagamento
IVA Entro il 1°
agosto la presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre Scade il 1° agosto 2022, in quanto il 31 luglio cade
di domenica, il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a
rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2022. La presentazione dell’istanza deve avvenire
telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro
deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo
giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Vedi l’Approfondimento
RISCOSSIONE Cartelle di pagamento: nel decreto “Aiuti” novità
ai fini della decadenza dalla rateazione D.L. 17 maggio 2022, n. 50, art. 15-bis Il
decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022), al fine di consentire a imprese,
professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche
temporanee, dopo il passaggio parlamentare, ha modificato nuovamente le regole
sulle rateazioni delle cartelle di pagamento. In
particolare, chi non paga 8 rate, e non più 5, decade dal beneficio di rateazione e
il carico non può essere nuovamente rateizzato. Inoltre,
è stata innalzata da 60.000 euro a 120.000 euro la soglia per ottenere la
rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola
cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Vedi l’Approfondimento
IVA, ADEMPIMENTI Esterometro, l’Agenzia Entrate spiega le nuove
regole Agenzia delle Entrate, Circolare 13 luglio 2022, n.
26/E Con la Circolare 13 luglio
2022, n. 26/E l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in materia di
esterometro, alla luce delle nuove regole introdotte, con effetto dal 1° luglio
2022, dalla legge di Bilancio 2021. In particolare, il
documento di prassi fa il punto sulle numerose modifiche normative che hanno
interessato la trasmissione telematica dei dati delle operazioni
transfrontaliere, dall’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
dell’adempimento, alle regole di compilazione dei file xml da trasmettere, alle
modalità di conservazione dei documenti. I principali chiarimenti
riguardano: ·
la
semplificazione dei dati relativi alla descrizione della natura, qualità e
quantità dei beni e dei servizi ceduti o acquistati; ·
l’inclusione
nelle operazioni da sottoporre a monitoraggio delle operazioni con i
consumatori finali e di tutte le operazioni non rilevanti, ad eccezione di quelle
passive di importo non superiore a 5.000 euro; ·
la
conservazione elettronica o analogica in relazione alla natura del documento
trattato.
INCENTIVI,
IMPRESE Aggiornamento tasso da applicare per le
operazioni di attualizzazione e rivalutazione per agevolazioni imprese D.M. 23 giugno 2022 A decorrere dal 1° luglio
2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e
rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in
favore delle imprese è pari all'1,02%. L'aggiornamento arriva con
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2022,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2022.
IVA, IMMOBILI Soggetta ad IVA la cessione di
fabbricato in costruzione Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di
interpello 6 luglio 2022 n. 365 Con la Risposta n. 365
del 6 luglio 2022 l'Agenzia Entrate ha chiarito che la cessione di fabbricato
in corso di costruzione, ancora catastalmente individuato come terreno
edificabile, sarà soggetto ad IVA e, in ragione del principio di alternatività
IVA/Registro (art. 40 D.P.R. n. 131/1986), ad imposta di registro, ipotecaria e
catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Lo stato di interruzione
dei lavori e l'assenza di una classificazione catastale, riferibile anche alla
categoria transitoria F/3, idonea ad attribuire agli stessi la natura di
fabbricato, fa sì che gli immobili in argomento non siano riconducibili alla
fattispecie dei "fabbricati non ultimati", ma alle aree
edificabili.
INCENTIVI,
IMPRESE Imprese che
partecipano a fiere internazionali: bonus di 10.000 euro D.L. 17 maggio 2022, n. 50, art. 25-bis L'art.
25-bis del decreto “Aiuti” prevede, in favore delle imprese aventi sede
operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle
manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia,
l'introduzione di un buono del valore di 10.000 euro. Il buono,
che ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola
volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi
investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, è
rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico previa presentazione di
una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita
piattaforma resa disponibile sul sito dello stesso Ministero e nei limiti delle
risorse a disposizione della misura.
INCENTIVI,
IMPRESE Bonus locazioni imprese turistiche: approvato
il modello per l'autodichiarazione Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 giugno 2022,
n. 253466 Con Provvedimento n.
253466 del 30 giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i
termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione attestante il
possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni per beneficiare del “Bonus locazioni imprese turistiche”,
di cui all'art. 5 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, oltre a definire le modalità
attuative per la cessione del credito. Il credito d'imposta
può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 29 agosto 2022, secondo quanto
chiarito dall’Agenzia delle Entrate con una Faq pubblicata sul proprio sito. Con lo stesso
provvedimento è stato approvato
anche il modello "Credito
d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili
Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary
Framework", con le relative istruzioni e specifiche tecniche. Il modello, in
particolare, è utile per attestare i requisiti e le condizioni per fruire del
credito d'imposta previsto per i canoni
sostenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
INCENTIVI,
IMPRESE Credito d'imposta "R&S": quattro codici tributo per il
riversamento spontaneo Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 luglio 2022, n.
259689; Risoluzione 5 luglio 2022, n. 34/E La procedura di
riversamento spontaneo prevede che possano essere regolarizzati, senza sanzioni
e interessi (art. 5, commi 7-12, D.L. n. 146/2021), gli indebiti utilizzi in
compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e
sviluppo. Con Provvedimento n.
259689 del 4 luglio 2022 l'Agenzia Entrate ha approvato le specifiche tecniche
per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di domanda per
l'accesso alla procedura e, con successiva Risoluzione n. 34/E del 5 luglio, ha
istituito i codici tributo per il riversamento spontaneo, tramite il modello
“F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli indebiti utilizzi in
compensazione del suddetto credito di imposta. Si tratta di quattro
codici tributo e, più precisamente: ·
“8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta
per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”; ·
“8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito
d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”; ·
“8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito
d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”; ·
“8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta
per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”. Ricordiamo che
l'agevolazione è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di
imposta a decorrere da 2015 e fino al 31 dicembre 2019 e utilizzato
indebitamente in compensazione alla data di entrata in vigore del decreto n.
146/2021 (22 ottobre 2021). L’importo della
regolarizzazione deve essere riversato entro
il 16 dicembre 2022 in unica soluzione,
oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16
dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della
compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
INCENTIVI, IMPRESE Aiuti di Stato emergenza Covid:
pronti i codici per riversare gli importi in eccesso Agenzia delle Entrate, Risoluzione 5 luglio 2022, n.
35/E Con Risoluzione n. 35/E del
5 luglio 2022 l'Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per la restituzione
dell'importo degli aiuti Covid eccedente i massimali stabiliti dalla
Commissione Ue con la comunicazione del 19 marzo 2020, recante "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza da Covid-19". Si tratta dei seguenti
codici tributo ·
"8174"
denominato "Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti
eccedenti il massimale spettante - CAPITALE - art. 4 DM 11 dicembre 2021"; ·
"8175"
denominato "Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti
eccedenti il massimale spettante - INTERESSI - art. 4 DM 11 dicembre 2021" utili per consentire la
restituzione spontanea dell'importo degli aiuti eccedenti i limiti dei
massimali sopra citati, e per il versamento dei relativi interessi, tramite il modello
F24 ELIDE.
Tax credit “Energia”: i chiarimenti
dell'Agenzia Entrate Agenzia delle Entrate, Circolare 11
luglio 2022, n. 25/E L'Agenzia Entrate, con la
Circolare 11 luglio 2022, n. 25/E, ha fornito chiarimenti in merito ai crediti
d’imposta per acquisto di energia elettrica in favore di imprese “energivore” e
“non energivore” in relazione al primo e al secondo trimestre 2022 . I crediti d’imposta
“Energia” possono essere utilizzati in compensazione prima della conclusione
del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri
requisiti prescritti, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata
possano considerarsi sostenute, ai sensi dell’art. 109 del Tuir, nel citato
trimestre. Detti crediti d’imposta,
inoltre, sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i
medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non
porti al superamento del costo sostenuto. Anche le fatture di cortesia si
ritengono valide ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale in esame.
IVA Non imponibili IVA i beni “in transito” Agenzia delle Entrate, Risposta
all’istanza di interpello 11 luglio 2022, n. 370 Con la Risposta
all’istanza di interpello 11 luglio 2022, n. 370, l’Agenzia Entrate ha fornito
chiarimenti in merito al corretto trattamento IVA delle prestazioni di
trasporto di beni, oggetto di due trasferimenti di proprietà: il primo
trasferimento avviene dal fornitore extra-Ue ad soggetto passivo IVA stabilito
in Italia, mentre il secondo passaggio di proprietà avviene tra quest’ultimo e
un suo cliente extra-UE. Il trasporto è
commissionato dal soggetto passivo italiano e i beni in esame dovrebbero “sostare”,
nel periodo compreso tra i due trasferimenti di proprietà, in un deposito
doganale, situato in Italia, di cui il soggetto passivo IVA stabilito in Italia
intende acquisire la disponibilità. L’Agenzia ha precisato
che ai fini del regime di non imponibilità previsto dall’art. 9 del D.P.R. n.
633/1972, occorre che:
Si ricorda che
costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non
imponibili anche “i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in
importazione temporanea”. La norma, peraltro, non
definisce i requisiti richiesti ai fini della qualificazione della merce come
“bene in transito”.
ACCERTAMENTO In arrivo l’algoritmo antievasione
VE.R.A D.M. 28 giugno 2022 Dopo le ultime
indicazioni del Garante Privacy, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
D.M. 28 giugno 2022 del Ministero dell’Economia e delle finanze, attuativo
delle nuove analisi di rischio basate sull’interconnessione fra le banche dati
dell’Anagrafe tributaria. Saranno predisposte liste
selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione utilizzando le
informazioni contenute nell’archivio dei rapporti finanziari, attraverso
l’applicativo software VE.R.A – Verifica rapporti finanziari:
l’elaborazione, realizzata a livello centrale, verrà poi trasferita alle sedi
locali dell’Agenzia Entrate per la realizzazione delle necessarie azioni di
controllo. Gli indirizzi operativi e
le linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale,
nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai
servizi ai contribuenti sono stati recentemente oggetto dalla Circolare
dell'Agenzia Entrate n. 21/E del 20 giugno 2022.
AGEVOLAZIONI,
LAVORO Bonus 200 euro: chi deve presentare la
domanda Inps,
Circolare 24 giugno 2022, n. 73 Sul sito Inps è stata pubblicata la
Circolare n. 73 del 24 giugno 2022, con la quale l'Istituto fornisce le
istruzioni per accedere all'indennità una tantum di 200 euro disposta dal
decreto "Aiuti" (D.L. 17 maggio 2022, n. 50, art. 31), ed elenca i
beneficiari della misura. In particolare, possono ricevere l’indennità i
lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più
rapporti di lavoro, aventi il diritto all’esonero contributivo dello 0,8% per
la retribuzione mensile nel periodo dal 1° gennaio 2022 fino al giorno
precedente la pubblicazione della circolare. Tra i chiarimenti forniti nella Circolare l'Istituto
elenca le categorie di lavoratori che sono tenuti a presentare la domanda
per il bonus entro il 31 ottobre 2022, ossia:
IRPEF Detrazione IRPEF per le spese sostenute
per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre
un importo pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione, che spetta anche se le spese sono
sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, è calcolata su un
importo complessivamente non superiore a euro 250 (art. 15, comma 2, del TUIR).
Il limite massimo di spesa ammesso alla
detrazione pari a euro 250 deve intendersi riferito cumulativamente alle
spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei familiari a
carico. Il predetto importo di euro 250 costituisce, inoltre, anche il limite
massimo di spesa ammesso alla detrazione per ogni singolo abbonato al servizio
di trasporto pubblico; pertanto, anche se il costo dell’abbonamento è suddiviso
tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di euro
400 per l’abbonamento del figlio a carico, l’ammontare massimo di spesa sul
quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i genitori, non può superare
euro 250. In applicazione del principio di cassa, la detrazione
è calcolata sulla spesa sostenuta nel 2021 per l’acquisto dell’abbonamento,
indipendentemente dal periodo di validità dello stesso. Ai fini della detrazione, per “abbonamento” si intende
un titolo di trasporto che consenta di poter effettuare un numero illimitato di
viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un
periodo di tempo specificato. La
detrazione spetta, pertanto, per le spese sostenute per l’acquisto di
abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto
pubblico.
DICHIARAZIONI Circolare "Omnibus" Agenzia
Entrate: le novità per il bonus vacanze Agenzia
delle Entrate, Circolare 7 luglio 2022, n. 24/E Una delle novità contenute nella Circolare
"omnibus" (Circolare n. 24/E del 7 luglio 2022) nella quale l'Agenzia
Entrate risponde ai dubbi degli operatori, Caf e professionisti che andranno ad
affiancare i cittadini nella presentazione della dichiarazione dei redditi,
riguarda il bonus vacanze, l'agevolazione in favore delle famiglie con
ISEE non superiore a euro 40.000, da utilizzare per il pagamento di servizi e
di pacchetti turistici offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico
ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator nonché dagli agriturismo e
dai bed & breakfast. Infatti, se inizialmente coloro che lo avevano
richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 potevano utilizzarlo fino al 31
dicembre 2021, ora il bonus spetta anche se il soggiorno si estende al di fuori
del periodo previsto dall’agevolazione, purché comprenda almeno un giorno tra
il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
DICHIARAZIONI La rateizzazione spese sanitarie Se le spese sanitarie detraibili, ad esclusione di
quelle relative all’acquisto dei veicoli per disabili, superano
complessivamente euro 15.493,71 (al lordo della franchigia di euro 129,11) la detrazione può essere ripartita in 4
quote annuali costanti e di pari importo (Circolare 3 gennaio 2001, n. 1/E,
risposta 1.1.1, lett. g). La scelta (rateizzazione o detrazione in un’unica
soluzione), che avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei
redditi, è irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all’anno in
cui le spese sono state sostenute.
IVA La
presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre Scade il 1° agosto, in quanto il 31 luglio cade di
domenica, il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso
o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2022. La presentazione dell’istanza deve avvenire
telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro
deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo
giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza. Si ricorda che l’art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972
prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione
orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri
dell’anno, quando l’importo è superiore
a 2.582,28 euro e se:
Se il contribuente rientra in una delle casistiche
sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di
compensazione presentando, entro il mese
successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica,
l’apposito modello IVA TR. Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non
residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno
nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato. Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da
calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario
l’apposizione del visto di conformità.
RISCOSSIONE Decreto
“Aiuti”: nuove regole sulle rateazioni delle cartelle di pagamento Il
decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022), al fine di consentire a imprese,
professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche
temporanee, dopo il passaggio parlamentare, ha modificato nuovamente le regole
sulle rateazioni delle cartelle di pagamento. In
particolare, chi non paga 8 rate, e non più 5, decade dal beneficio di rateazione e
il carico non può essere nuovamente rateizzato. Inoltre,
è stata innalzata da 60.000 euro a 120.000 euro la soglia per ottenere la
rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola
cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo. È
prevista, infine, che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non
precluda al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di
carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. In merito ai termini di decorrenza delle nuove
disposizioni si segnala che si applicheranno esclusivamente ai provvedimenti di
accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a
decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione
concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di entrata in vigore
della Legge di conversione del Decreto, il carico può essere
nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le
rate scadute sono integralmente saldate. In questo caso, al nuovo piano di dilazione si
applicano le nuove disposizioni. Da un punto di vista
pratico, per somme iscritte a ruolo di importo
uguale o inferiore a 120 mila euro, i contribuenti potranno
ottenere la rateizzazione:
Sarà sufficiente dichiarare la temporanea
situazione di obiettiva difficoltà senza
aggiungere alcuna documentazione. In questo caso, il
contribuente potrà accedere al piano ordinario di dilazione che consente di
pagare il debito fino a un massimo di 72
rate (6 anni) con rate
costanti o crescenti
in base alla preferenza espressa.
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