IN BREVE |
||
·
Riforma della
Giustizia e del processo tributario ·
Immobili da
costruire: nuovo modello di garanzia fideiussoria ·
Riaddebito del
bollo al cliente imponibile per il contribuente forfetario ·
730-2022 in
scadenza il 30 settembre ·
Bonus 200 euro
professionisti e autonomi: domande entro il 30 novembre ·
Fringe
benefit: esenzione aumentata anche per il 2022 ·
Tassabili come
redditi di capitale i vincoli di indisponibilità delle cryptovalute ·
Credito di
imposta edicole per l’anno 2022: al via le domande. ·
Amministratori
di società e deducibilità fiscale degli accantonamenti a TFM (Trattamento
Fine Mandato) ·
Le agevolazioni
per le Imprese Creative ·
Gli incentivi
per l’acquisto di auto non inquinanti ·
Firmato il
Decreto “carburanti”: esteso fino al 5 ottobre lo sconto di 30 centesimi ·
Soggetto
iscritto all’AIRE e domicilio fiscale dell’attività professionale svolta in
Italia ·
“Bonus verde”
prorogato fino al 2024 |
||
APPROFONDIMENTI |
||
·
Le Imprese Creative ·
La residenza fiscale
GIUSTIZIA, PROCESSO TRIBUTARIO Riforma
della Giustizia e del processo tributario Legge 31
agosto 2022, n. 130 È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022, ed entra in vigore
il 16 settembre 2022, la legge 31 agosto 2022, n. 130 contenente la riforma
della giustizia e del processo tributari Obiettivo fondamentale
della riforma è quello di elevare la giustizia tributaria al rango di quella
civile, penale, amministrativa e militare con la previsione di magistrati
professionali assunti per concorso. Le Commissioni tributarie verranno
sostituire dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado. La Riforma si pone
anche l’obiettivo di ridurre il
contenzioso tributario e a tal fine dispone:
Altre novità:
CONTRATTI Immobili da costruire: nuovo modello di
garanzia fideiussoria D.M. 6
giugno 2022, n. 125 Il D.M. 6 giugno 2022, n. 125 del
Ministero della Giustizia (pubblicato in G.U. il 24 agosto 2022) ha approvato
il nuovo modello standard di garanzia fideiussoria cui è obbligato il
costruttore all’atto, oppure in un momento precedente alla stipula di un
contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di
godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le stesse finalità (ai sensi dell’art. 3, comma 7-bis, del
D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122). Le nuove regole si applicheranno a partire
dal 23 settembre 2022; le garanzie fideiussorie rilasciate dal 16 marzo 2019 al
22 settembre 2022, rimangono efficaci fino alla scadenza, ma in caso di rinnovo
andranno adeguate al nuovo modello. La fideiussione può essere rilasciata
anche congiuntamente da più garanti, fermo restando il vincolo di solidarietà
nei confronti dell’acquirente dell’immobile da costruire. Le clausole previste dalla Sezione I del
modello possono essere modificate solo in senso più favorevole per il
beneficiario, mentre le clausole previste dalla Sezione II sono derogabili su
accordo delle parti.
IMPOSTA DI BOLLO Riaddebito del bollo al cliente imponibile
per il contribuente forfetario Agenzia
delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 12 agosto 2022, n. 428 Con la risposta n. 428
del 12 agosto 2022, l’Agenzia Entrate ha precisato che l’imposta di bollo addebitata in fattura (art. 1, comma 64, della
legge n. 190/2014 e art. 22 del D.P.R. n. 642/1972) è assimilabile ai ricavi e ai compensi e concorre quindi alla
determinazione forfetaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva ed è,
quindi, rilevante ai fini della tassazione. Sono soggetti
all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa
tariffa e tra gli altri documenti, anche le fatture, quando la somma indicata è
superiore a 77,47 euro e non è soggetta a IVA (art. 13, comma 1, della Tariffa,
parte prima). L’obbligo di
corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore
d’opera. Nei casi in cui quest’ultimo riaddebiti al cliente l’imposta, il
rimborso diventa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che
risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione
forfetaria del reddito.
DICHIARAZIONI 730-2022 in scadenza il 30
settembre Entro
il 30 settembre 2022 i contribuenti, direttamente oppure tramite Caf o
professionisti abilitati, potranno presentare il 730/2022, per dichiarare i
redditi prodotti nel 2021. La scadenza vale sia per il 730 ordinario che per
quello precompilato. Ci
sarà poi tempo fino al 25 ottobre 2022
per correggere eventuali errori a proprio sfavore, tramite un 730 integrativo.
Dopo quella data, o in ogni caso per correggere errori a sfavore dell’Erario,
sarà invece necessario presentare un modello Redditi integrativo. La dichiarazione
Redditi integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria nella
quale è stato commesso l’errore.
Bonus 200 euro professionisti e autonomi: domande entro il 30
novembre Comunicato Stampa 8 settembre 2022 È stato
firmato il decreto che disciplina i criteri e le modalità per la concessione
dell’indennità una tantum da 200 euro per i lavoratori autonomi e i
professionisti, per il sostegno contro l’inflazione e il caro-energia.
I
beneficiari dell’indennità una tantum oggetto del decreto ministeriale sono: ·
lavoratori autonomi e professionisti
iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (commercianti, artigiani,
professionisti esclusivamente iscritti alla gestione separata, coltivatori
diretti coloni e mezzadri); ·
professionisti iscritti agli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno
1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 che, ·
nel periodo d’imposta 2021 abbiano
percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. ·
già iscritti alle menzionate gestioni
previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto “Aiuti” (19 maggio
2022); ·
con partita IVA e attività lavorativa
avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la
contribuzione previdenziale all’ente cui viene richiesta l’indennità, con
competenza a decorrere dall’anno 2020. L’AdePP
(Associazione degli enti previdenziali privati) ha reso noto che scadrà il
prossimo 30 novembre il termine di presentazione delle domande, senza click
day, di accesso al bonus di 200 euro per professionisti e lavoratori
autonomi. È stato altresì precisato che l’avvio della presentazione delle
domande potrà avvenire trascorsi due giorni dalla pubblicazione del citato
decreto in Gazzetta Ufficiale, ma comunque non prima del 20 settembre.
AGEVOLAZIONI Fringe benefit: esenzione
aumentata anche per il 2022 D.L. 9
agosto 2022, n. 115, art. 12 Il cosiddetto decreto “Aiuti bis” (D.L. n. 115/2022,
attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge) ha elevato a 600 euro, anche per il periodo
d’imposta 2022, il limite di esenzione fiscale e contributivo relativo alle
elargizioni di beni e servizi da parte dei datori di lavoro. Sono state altresì
introdotte delle novità che riguardano l’ampliamento dei beni e servizi oggetto
di agevolazione. In particolare, al verificarsi di determinate condizioni, rientrano nel beneficio anche le somme
erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del
servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
IRPEF Tassabili come redditi di
capitale i vincoli di indisponibilità delle cryptovalute Agenzia
delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 26 agosto 2022, n. 437 L’Agenzia
Entrate, con la risposta all’interpello n. 437/2022, ha individuato il
trattamento fiscale della remunerazione derivante dalla attività di “staking”,
ovvero del compenso in cryptovalute corrisposto a fronte del vincolo di non
utilizzo delle stesse per un certo periodo di tempo, considerandolo reddito di
capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. h) del TUIR. In
particolare l’Agenzia Entrate sostiene che nel caso in cui il wallet delle
cryptovalute sia detenuto presso un intermediario finanziario residente in
Italia, quest’ultimo è tenuto all’applicazione di una ritenuta di acconto del 26% ai sensi dell’art. 26, comma 5, del
D.P.R. n. 600/1973. Inoltre il contribuente non è tenuto agli obblighi di
monitoraggio fiscale, applicabili invece alle cryptovalute detenute all’estero
o in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.
AGEVOLAZIONI Credito di imposta edicole per
l’anno 2022: domande entro il 30 settembre 2022 Governo -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Comunicato stampa 1° settembre
2022 Dal
1° al 30 settembre 2022 è possibile presentare la domanda di accesso per l’anno
2022 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano
nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Le
domande possono essere presentate dal titolare
o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica,
attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale
impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta
d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù “Servizi on-line” ->
“Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e
l’editoria” -> “Credito di imposta edicole”. Per
l’anno 2022 possono accedere al beneficio: ·
gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente
nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici; ·
le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di
giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita. Come
per l’anno 2021, anche per l’anno 2022 rientrano tra le spese cui è parametrato
il credito gli importi pagati nell’anno precedente per l’acquisto o il noleggio
di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS. Lo
stanziamento complessivo previsto, che costituisce limite di spesa, ammonta a
15 milioni di euro. La misura massima stabilita per l’agevolazione è pari ad
euro 4.000, analogamente agli anni 2020 e 2021. Per
maggiori dettagli consultare la sezione dedicata oppure la pagina dedicata del
portale impresainungiorno.gov.it.
IMPOSTE SUI REDDITI Amministratori di società e
deducibilità fiscale degli accantonamenti a TFM (Trattamento Fine Mandato) Cassazione,
Ordinanza 29 agosto 2022, n. 25435 La
Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l’Ordinanza n. 25435 del 29 agosto
2022 ha recentemente ribadito che in tema di redditi di impresa, in base al
combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del D.P.R. n. 917/1986,
possono essere dedotte in ciascun
esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento
di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società,
purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto,
che ne specifichi anche l’importo: in mancanza di tali presupposti trova
applicazione il principio di cassa, come disposto dall’art. 95, comma 5, del
medesimo D.P.R. n. 917/1986, che stabilisce la deducibilità dei compensi
spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono
corrisposti.
MPRESE Le agevolazioni per le Imprese
Creative Ministero
dello Sviluppo Economico, D.Dir. 8 agosto 2022 Le Imprese Creative sono quelle imprese
che hanno le loro origini nel talento, nella creatività e nella maestria di
quegli individui che hanno il potenziale per creare posti di lavoro e benessere
attraverso la produzione e lo sfruttamento delle proprietà intellettuali. Le Imprese Creative si inseriscono
essenzialmente in ogni settore dell’economia in cui i prodotti finali siano nuovi ed
originali o in cui i prodotti
vengano realizzati
seguendo un approccio originale. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha
pubblicato il D.Dir. 8 agosto 2022 che, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 2,
del D.M. 3 luglio 2015, fornisce indicazioni utili per la migliore attuazione
della misura di sostegno all’economia sociale e al settore delle imprese
culturali e creative, individua i termini e le modalità di presentazione delle
domande di agevolazione e stabilisce i criteri per la corretta valutazione e
per il monitoraggio dei programmi di investimento presentati dalle imprese.
Vedi
l’Approfondimento
INCENTIVI Gli incentivi per l’acquisto di
auto non inquinanti Comunicato
stampa 5 agosto 2022 Il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto
che il Governo ha previsto nuovi incentivi per l’acquisto di auto non
inquinanti e altri interventi; con successivi provvedimenti ministeriali
verranno disciplinate anche le procedure per l’erogazione delle agevolazioni. Per il 2022, nell’ipotesi in cui l’acquirente abbia
un reddito inferiore a 30.000 euro,
è previsto l’innalzamento al 50% dei contributi finora previsti per l’acquisto
di veicoli non inquinanti: ·
fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (6.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli di
categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6,
con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 (elettrico), con prezzo dal
listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000
euro IVA esclusa; ·
fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli di
categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6,
con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2, con prezzo di listino
ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro
IVA esclusa. Potrà beneficiare dell’incentivo aggiuntivo un solo
soggetto nell’ambito dello stesso nucleo familiare. All’incentivo possono
accedere anche le persone giuridiche che noleggiano le autovetture, purché ne
mantengano la proprietà almeno per 12 mesi.
AGEVOLAZIONI Firmato il Decreto “carburanti”:
esteso fino al 17 ottobre lo sconto di 30 centesimi Comunicato
Stampa 13 settembre 2022, n. 162 È stato firmato il Decreto che proroga fino al 17
ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei
carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per
benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.
IMPOSTE DIRETTE, IVA Soggetto iscritto all’AIRE e
domicilio fiscale dell’attività professionale svolta in Italia Agenzia
delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 16 agosto 2022, n. 429 In risposta (n. 429 del 16 agosto 2022) a una
cittadina italiana iscritta all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti
all’estero) e intenzionata a svolgere un’attività libero-professionale in
Italia, l’Agenzia Entrate ha precisato che la
costituzione nel territorio italiano del domicilio fiscale, pur in presenza
della residenza in un Paese terzo, non impedisce di considerare la cittadina
italiana, chiaramente intenzionata ad avviare la sua unica attività
professionale, quale soggetto passivo
IVA alla stregua di un qualsiasi altro residente. In linea generale, dunque, chi presta attività
professionale si considera soggetto passivo IVA in Italia se: ·
è domiciliato in Italia, anche se
residente all’estero; ·
è residente in Italia e non è domiciliato
all’estero; ·
è domiciliato o residente all’estero ma
possiede una stabile organizzazione in Italia, con la conseguenza, che, in presenza di uno di questi
elementi, le prestazioni rese si considerano, in linea generale, effettuate in
Italia. “Poiché l’istante non svolge, nel paese di residenza,
così come rappresentato nella richiesta, alcuna attività professionale o
imprenditoriale” l’Agenzia precisa che “nel modello AA9/12, presentato ai sensi
dell’art, 35 del decreto in materia IVA, dovrà indicare il domicilio fiscale
ossia il luogo ove sarà svolta l’attività lavorativa, al fine di dotarsi di una
partita IVA ordinaria“. La risposta dell’Agenzia osserva infine che i redditi riconducibili all’attività svolta
in Italia andranno ivi assoggettati ad imposizione.
Vedi
l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI “Bonus verde” prorogato fino al
2024 L’art. 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), ha previsto, a partire dall’anno di
imposta 2018, una detrazione pari al 36% delle spese documentate e sostenute
per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti,
comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di
pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
(c.d. Bonus verde). L’art. 1, comma 38, della legge 30 dicembre 2021, n.
234 (legge di Bilancio 2022), ha prorogato tale detrazione per le spese
sostenute fino al 2024. La detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati
gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori. La detrazione: ·
è calcolata su un importo massimo di euro
5.000 per unità immobiliare residenziale (la detrazione massima per immobile è
quindi di euro 1.800 = 36% di 5.000) per immobile; ·
ed è fruita in 10 quote annuali di pari
importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La detrazione spetta per: ·
la “sistemazione a verde” di aree
scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; ·
la realizzazione di coperture a verde e
di giardini pensili. L’Agenzia Entrate ha precisato che le opere
effettuate devono portare alla completa
trasformazione dell’intero giardino o dell’area interessata e riguardare la sistemazione a verde ex novo
o la reale “rinascita” di aree verdi appartenenti a immobili già esistenti;
non spetta la detrazione per i giardini delle case in costruzione. Sono quindi esclusi gli interventi di manutenzione di
routine e parziali; la circolare dell’Agenzia Entrate n. 28/E/2022 ha ribadito
che la detrazione non spetta per: ·
manutenzione ordinaria periodica dei
giardini preesistenti non connessa a un intervento innovativo o modificativo; ·
lavori in economia. Per quanto riguarda il recupero di balconi e terrazzi,
l’Agenzia Entrate ha spiegato che l’acquisto di fioriere e l’allestimento a
verde di tali spazi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca a
un intervento innovativo di immobili residenziali. Rientrano nella detrazione
anche le spese sostenute per la progettazione e la manutenzione dell’area
interessata.
IMPRESE Le
Imprese Creative Ministero
dello Sviluppo Economico, D.Dir. 8 agosto 2022 Le Imprese Creative sono quelle imprese
che hanno le loro origini nel
talento, nella creatività e nella maestria di quegli individui che hanno il
potenziale per creare posti di lavoro e benessere attraverso la produzione e lo
sfruttamento delle proprietà intellettuali. Le Imprese Creative si inseriscono
essenzialmente in ogni settore dell’economia in cui i prodotti finali siano
nuovi ed originali o in cui i prodotti vengano realizzati seguendo un approccio
originale.
In particolare, il Decreto
interministeriale 19 novembre 2021 – Disciplina del Fondo per le piccole e
medie imprese creative ha indicato i seguenti codici ATECO per definire le attività interessate
da una eventuale “creatività”: – Codice Ateco 13.10.00 Preparazione e
filatura di fibre tessili; – Codice Ateco 13.20.00 Tessitura; – Codice Ateco 13.91.00 Fabbricazione di tessuti
a maglia; – Codice Ateco 13.92.10 Confezionamento di
biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento; – Codice Ateco13.92.20 Fabbricazione di
articoli in materie tessili nca; – Codice Ateco 13.93.00 Fabbricazione di
tappeti e moquette; – Codice Ateco 13.94.00 Fabbricazione di
spago, corde, funi e reti; – Codice Ateco 13.95.00 Fabbricazione di
tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
abbigliamento); – Codice Ateco 13.96.10 Fabbricazione di
nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili; – Codice Ateco 13.99.10 Fabbricazione di
ricami; – Codice Ateco 13.99.20 Fabbricazione di
tulle, pizzi e merletti; – Codice Ateco 14.11.00 Confezione di
abbigliamento in pelle e similpelle; – Codice Ateco 14.13.20 Sartoria e confezione
su misura di abbigliamento esterno; – Codice Ateco 14.19.10 Confezioni varie e
accessori per l’abbigliamento; – Codice Ateco 15.12.09 Fabbricazione di
altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria; – Codice Ateco 16.10.00 Taglio e
piallatura del legno; – Codice Ateco 16.2 Fabbricazione di
prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio; – Codice Ateco 16.29.19 Fabbricazione di
altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili); – Codice Ateco 16.29.20 Fabbricazione dei
prodotti della lavorazione del sughero; – Codice Ateco 16.29.30 Fabbricazione di
articoli in paglia e materiali da intreccio; – Codice Ateco 16.29.40 Laboratori di
corniciai; – Codice Ateco 17.29 Fabbricazione di
altri articoli di carta e cartone; – Codice Ateco 18.1 Stampa e servizi
connessi alla stampa; – Codice Ateco 18.13 Lavorazioni
preliminari alla stampa e ai media; – Codice Ateco 18.14 Legatoria e servizi
connessi; – Codice Ateco 18.20 Stampa e riproduzione
di supporti registrati; – Codice Ateco 23.19.20 Lavorazione di
vetro a mano e a soffio artistico; – Codice Ateco 23.41.00 Fabbricazione di
prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali; – Codice Ateco 23.49.00 Fabbricazione di
altri prodotti in ceramica; – Codice Ateco 23.70.20 Lavorazione artistica
del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico; – Codice Ateco 25.99.30 Fabbricazione di
oggetti in ferro, in rame ed altri metalli; – Codice Ateco 26.52 Fabbricazione
orologi; – Codice Ateco 31.09.05 Finitura mobili; – Codice Ateco 32.1 Fabbricazione d
gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre
preziose; – Codice Ateco 32.2 Fabbricazione di
strumenti musicali; – Codice Ateco 32.4 Fabbricazione di
giochi e giocattoli; – Codice Ateco 58.11Edizione di libri; – Codice Ateco 58.14 Edizione di riviste e
periodici; – Codice Ateco 58.19.00 Altre attività
editoriali; – Codice Ateco 58.21 Edizione di giochi
per computer; – Codice Ateco 59 Attività di produzione
cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali
e sonore; – Codice Ateco 60.10.00 Trasmissioni
radiofoniche; – Codice Ateco 60.20.0 Programmazione e
trasmissioni televisive; – Codice Ateco 62.01 Produzione di
software non connesso all’edizione; – Codice Ateco 63.12 Portali web; – Codice Ateco 70.21 Pubbliche relazioni e
comunicazione; – Codice Ateco 71.1 Attività degli studi
di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici, – Codice Ateco 73.11 Agenzie
pubblicitarie; – Codice Ateco 74.1 Attività di design
specializzate; – Codice Ateco 74.20.1 Attività di riprese
fotografiche; – Codice Ateco 74.20.2 Laboratori
fotografici per lo sviluppo e la stampa; – Codice Ateco 90 Attività creative,
artistiche e di intrattenimento, con esclusione del Codice 90.03.01 Attività
dei giornalisti indipendenti; – Codice Ateco 91.0 Attività di
biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali; – Codice Ateco 95.24 Riparazione di mobili
e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria; – Codice Ateco 95.25 Riparazione orologi.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha
pubblicato il D.Dir. 8 agosto 2022 che, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 2,
del .D.M 3 luglio 2015, fornisce indicazioni utili per la migliore attuazione
della misura di sostegno all’economia sociale e al settore delle imprese
culturali e creative, individua i termini e le modalità di presentazione delle
domande di agevolazione e stabilisce i criteri per la corretta valutazione e
per il monitoraggio dei programmi di investimento presentati dalle imprese.
IMPOSTE DIRETTE, IVA La residenza fiscale in Italia La residenza fiscale
indica la potestà impositiva di un Paese su un soggetto. L’art. 3, comma 1, del
TUIR dispone che, per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia,
l’imposta sui redditi si applica sull’insieme dei redditi percepiti,
indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non
fiscalmente residenti in Italia l’imposta si applica solo sui redditi prodotti
in Italia. Si considera
fiscalmente residente in Italia chi per la maggior parte dell’anno (almeno 183
giorni l’anno, 184 in quelli bisestili):
L’art. 2, comma 2, del
TUIR considera infatti residenti in Italia “le persone che per la maggior parte
del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del
Codice civile”. Le tre condizioni sono tra loro alternative, essendo sufficiente
che sia verificato, per la maggior parte del periodo d’imposta, uno solo dei
predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente
residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza
sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento tale persona
può essere ritenuta non residente in Italia. Sono, inoltre,
considerati fiscalmente residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione
residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale
privilegiato, individuati con il decreto del Ministro delle Finanze 4
maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini del conteggio
dei giorni all’estero, la circolare n. 201 del 17 agosto 1996 afferma che
bisogna utilizzare il criterio della
effettiva presenza fisica. A tale riguardo rilevano:
In caso di
trasferimenti in corso d’anno, se il soggetto risiede in Italia per meno di 183
giorni (184 per anni bisestili), la suddivisione in due parti del periodo
d’imposta è riconosciuta solo nelle Convenzioni internazionali contro la doppia
imposizione con la Svizzera (art. 4, Convenzione tra Italia e Confederazione svizzera)
e con la Germania (punto 3 del Protocollo alla Convenzione tra Italia e
Repubblica federale di Germania), come specificato dall’Agenzia delle Entrate
nella risoluzione n. 471/E del 3 dicembre 2008. |
Commenti