IN BREVE |
·
Il 31 dicembre 2022 termina il
regime transitorio sulla distribuzione dei dividendi ·
Aiuti Covid: approvato il modello
semplificato per l'autodichiarazione ·
Non soggetti a tassazione i sussidi
alle imprese post emergenza Covid-19 ·
Split payment: pubblicati gli
elenchi validi per il 2023 ·
Per l'esenzione IMU decisiva la
classificazione catastale ·
Prorogata al 18 novembre la
riduzione di accise e IVA sui carburanti ·
Comunicazioni al MISE per i crediti
d'imposta entro il 30 novembre 2022 ·
Chiarimenti sulla disciplina
fiscale dei trust nella circolare delle Entrate ·
Nella start-up innovativa
nessun dividendo anche in caso di associazione in partecipazione ·
Cessione bonus edilizi e
interventi su parti comuni edificio con unico proprietario: come compilare la
comunicazione dell'opzione ·
Dal 2 novembre al via le
prenotazioni degli incentivi per acquisto auto non inquinanti ·
Sostituti d'imposta: due i
codici tributo per restituire i crediti indebitamente utilizzati Aiuti di Stato e "de minimis": via PEC
le comunicazioni di irregolarità |
APPROFONDIMENTI |
·
La fine del regime transitorio sulla distribuzione
dei dividendi ·
Il modello semplificato per l'autodichiarazione Aiuti
di Stato Covid-19 |
IN BREVE |
Il 31 dicembre 2022 termina
il regime transitorio sulla distribuzione dei dividendi
Il 31 dicembre 2022 si
chiuderà la finestra temporale entro la quale vige il regime transitorio per la
distribuzione degli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 ai soci soggetti
IRPEF non imprenditori.
È un
motivo in più per valutare al più presto se, nelle piccole società di capitali
con la presenza di soci/amministratori, possa risultare più conveniente
distribuire dividendi risalenti a prima del 2018.
Vedi l’Approfondimento
DICHIARAZIONI
Aiuti Covid: approvato il modello semplificato per l'autodichiarazione
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 25 ottobre
2022, n. 398976
Entro
il 30 novembre 2022 le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante
l’emergenza Covid-19 devono inviare il modello di dichiarazione sostitutiva,
utile per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non
superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea
“Temporary Framework” e per attestare il rispetto dei requisiti richiesti.
Con Provvedimento
del 25 ottobre 2022 l'Agenzia Entrate ha pubblicato la versione semplificata
del modello, a cui sono state apportate modifiche che ne agevolano la compilazione.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Non soggetti a tassazione i sussidi alle imprese post emergenza Covid-19
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di
interpello 18 ottobre 2022, n. 516
Con Risposta ad
interpello n. 516 del 18 ottobre 2022 l'Agenzia Entrate ha chiarito che, in
applicazione dell'art. 10-bis del decreto "Ristori" (D.L. n.
137/2020), i sussidi concessi alle imprese a seguito dell'emergenza da Covid-19
e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, non assumono
rilevanza fiscale anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data
di conclusione dello stato d'emergenza.
Trattasi, infatti, di
sussidi concessi alle imprese, nonché ai lavoratori autonomi, la cui finalità
è quella dell'aiuto economico per contrastare gli effetti negativi conseguenti
dall'emergenza epidemiologica da Covid- 19.
IVA
Split payment: pubblicati gli elenchi validi per il 2023
Sono
disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze (https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/#testata),
nella sezione dedicata, gli elenchi validi per l’anno 2023 dei soggetti tenuti
all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art.
17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (split payment),
pubblicati ai sensi del D.M. 9 gennaio 2018.
Gli
elenchi sono aggiornati al mese di ottobre 2022 e riguardano:
- le
società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);
- gli
enti o le società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- gli
enti o le società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- gli
enti o le società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e
Assistenza;
- gli
enti, le fondazioni o le società partecipate per una percentuale
complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni
Pubbliche;
- le
società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Non
sono invece incluse le Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del
meccanismo della scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, comma 1, D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (c.d.
elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).
Si
ricorda che l'elenco è pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro
il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo, ai
sensi dell’art. 5-ter, comma 2, del D.M. 23 gennaio 2015. L’aggiornamento avviene
in via continuativa nel corso dell’anno ed è possibile effettuare la ricerca
delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite
codice fiscale.
I
soggetti interessati, con eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB,
possono segnalare al Dipartimento delle Finanze eventuali mancate o errate
inclusioni negli elenchi ai fini del loro aggiornamento, esclusivamente
mediante l'apposito modulo di richiesta e fornendo idonea documentazione a
supporto dell'istanza presentata. È obbligatorio allegare la visura camerale.
IMU
Per l'esenzione
IMU decisiva la classificazione catastale
Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli, Sentenza 13 settembre 2022, n. 8578/7
Con
Sentenza n. 8578/7 del 13 settembre 2022 la Commissione Tributaria Provinciale
di Napoli si è espressa in tema di esenzione IMU ed ha chiarito che un immobile
iscritto in Catasto come ufficio non può fruire dell'esenzione, anche se di
fatto viene utilizzato come abitazione principale, poiché per il trattamento
agevolato conta l'oggettiva classificazione catastale e non l'effettiva
destinazione d'uso come residenza della famiglia. È quindi onere del
contribuente che vuol fa valere il diritto all'esenzione impugnare l'atto di
classamento.
La
classificazione catastale, infatti, prevale anche sull’eventuale prova che
l’immobile sia nei fatti la reale sede della residenza di famiglia.
ACCISE, IVA
Prorogata
al 18 novembre la riduzione di accise e IVA sui carburanti
D.L.
20 ottobre 2022, n. 153
Al
fine di contrastare il perdurare della crisi energetica e, in particolare,
l’aumento dei costi dei carburanti, in continuità con gli interventi emergenziali
adottati nel corso del 2022, con il D.L. 20 ottobre 2022, n. 153 (in G.U. 21 ottobre
2022, n. 247) viene prorogata, fino al 18 novembre 2022:
- la
riduzione delle aliquote di accisa su prodotti energetici utilizzati come
carburanti (aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di
petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti);
- l’esenzione
dall’accisa per il gas naturale per autotrazione;
- la
riduzione dell’aliquota IVA (fissata al 5%) per le forniture di gas
naturale impiegato in autotrazione.
AGEVOLAZIONI
Comunicazioni al MISE per i crediti
d'imposta Impresa 4.0 entro il 30 novembre 2022
In
relazione ad alcuni incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”,
la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) ha previsto una
comunicazione di dati al Ministero dello Sviluppo economico al fine di
acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e
l’efficacia delle misure agevolative. In attuazione di tali disposizioni, il
Ministero dello Sviluppo economico ha quindi pubblicato sul proprio sito
Internet tre D.M. datati 6 ottobre 2021, con i quali sono stati approvati i
modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti
l’applicazione:
- del
credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all’art. 1, commi
189-190, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all’art. 1, commi 1051-1063,
della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (D.Dirett. 6 ottobre 2021 - Modello
comunicazione credito d’imposta beni strumentali);
- del
credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo,
attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione
estetica, di cui all’art. 1, commi 200, 201 e 202, della Legge n. 160/2019,
così come definite dal D.M. 26 maggio 2020 (D.Dirett. 6 ottobre 2021 -
Modello comunicazione credito d’imposta per ricerca e sviluppo,
innovazione tecnologica, design e ideazione estetica);
- del
credito d’imposta per le spese di formazione 4.0, di cui all’art. 1, commi
46-56, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e al D.M. 4 maggio 2018 (D.Dirett.
6 ottobre 2021 - Modello comunicazione credito d’imposta formazione).
Tutti
i suddetti D.M. 6 ottobre 2021 stabiliscono che l’invio del modello di
comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito
d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal
Ministero dello Sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione
e l’efficacia delle misure agevolative e l’eventuale mancato invio del
modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte
dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina
agevolativa.
La
comunicazione dei dati deve avvenire utilizzando gli appositi modelli approvati
dal rispettivo D.M. 6 ottobre 2021, firmato digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa, tramite PEC agli indirizzi segnalati
dai rispettivi decreti:
- credito
d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 - PEC
benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it;
- credito
d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività
di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica - PEC
cirsid@pec.mise.gov.it;
- credito
d’imposta per le spese di formazione 4.0 - PEC
formazione4.0@pec.mise.gov.it.
I
termini di presentazione con riferimento ai crediti d'imposta maturati nel
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i
soggetti “solari”) erano fissati al 31 dicembre 2021, mentre con riferimento ai
crediti d'imposta maturati nei periodi d’imposta agevolabili successivi al
predetto periodo d’imposta, il modello di comunicazione va trasmesso entro
la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun
periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti (e quindi entro il 30
novembre 2022 per i soggetti "solari" con riferimento ai crediti
d'imposta 2021).
TUTELA PATRIMONIALE
Chiarimenti sulla disciplina fiscale dei trust nella circolare delle
Entrate
Agenzia delle Entrate,
Circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E
Con la Circolare n.
34/E del 20 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni
definitive sul trattamento fiscale dei trust, che recepisce le ultime
modifiche normative sul tema e gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza.
Il documento, che
contiene le indicazioni definitive in materia di fiscalità diretta e indiretta
dei trust anche alla luce dei contributi arrivati da studi professionali e
associazioni di categoria, fornisce chiarimenti:
- in tema di imposte
dirette, in particolare sulle "attribuzioni" a favore di
soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in
giurisdizioni che si considerano a fiscalità privilegiata;
- in tema di imposta
sulle successioni e donazioni. In particolare, viene chiarito che tale
imposta deve essere applicata, in linea generale, al momento delle
attribuzioni patrimoniali ai beneficiari. Viene inoltre riconosciuto il
diritto allo scomputo, a determinate condizioni, dell’imposta di
successione e donazione eventualmente pagata, in base al precedente
orientamento di prassi, all’atto dell’originario apporto di beni e diritti
al trust.
Nella Circolare sono
presenti chiarimenti anche:
- in tema di
obblighi di monitoraggio fiscale;
- sull’applicazione
dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie) e di
quella sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero (Ivafe)
dovuta da trust residenti in Italia;
- sulle misure
agevolative sui trust, introdotte con la Legge n. 112/2016 (legge
"Dopo di noi"), a favore dei soggetti con disabilità gravi.
IMPOSTE DIRETTE
Nella start-up innovativa nessun dividendo anche in caso di associazione
in partecipazione
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di
interpello 21 giugno 2022, n. 334
L'Agenzia Entrate, con
la risposta n. 334 del 21 giugno 2022, ha precisato che la normativa relativa
alle start-up innovative preclude la distribuzione di utili anche nell'ipotesi
di ricorso a contratti di associazione in partecipazione. Il divieto di
distribuzione di utili è, infatti, finalizzato a favorire l'investimento degli
stessi per la crescita della start-up.
Qualora una start-up
innovativa corrispondesse una quota di utili ad un associato in partecipazione
perderebbe quindi i requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, D.L. n. 179/2012,
che alla lett. e) dispone che la start-up non distribuisce, e non ha
distribuito, utili.
AGEVOLAZIONI
Cessione bonus edilizi e interventi su parti comuni edificio con unico
proprietario: come compilare la comunicazione dell'opzione
Agenzia delle Entrate,
FAQ 12 ottobre 2022
L'Agenzia delle Entrate,
in una FAQ in tema di Superbonus pubblicata sul proprio sito Internet il 12
ottobre scorso, fornisce chiarimenti in merito alla compilazione della
comunicazione per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo
sconto in fattura.
In particolare, nella
risposta viene chiarito che, in caso di interventi eseguiti sulle
parti comuni di un edificio composto da più unità immobiliari possedute da un
unico proprietario, la comunicazione deve essere compilata, per ciascuna
tipologia di intervento, con le stesse modalità previste per gli interventi
effettuati sulle parti comuni condominiali, ossia:
- nel frontespizio
devono essere indicati:
- nel campo
"Condominio Minimo", il valore '2' (condominio minimo senza
amministratore di condominio);
- nel campo
"Codice fiscale dell'amministratore di condominio o del condomino
incaricato", il codice fiscale del proprietario;
- nel quadro A, nel
campo "N. unità presenti nel condominio", deve essere riportato
il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- nel quadro B vanno
indicati i dati catastali di tutte le unità immobiliari che compongono
l'edificio;
- nel quadro C deve
essere compilata la "Sezione II - SOGGETTI BENEFICIARI", ripetendo
nelle varie righe il codice fiscale del proprietario per ciascuna delle
unità immobiliari indicate nel quadro B.
INCENTIVI
Dal 2 novembre 2022 al via le prenotazioni degli incentivi per l’acquisto
di auto non inquinanti
Ministero
dello Sviluppo economico, Circolare 19 ottobre 2022
I nuovi
incentivi destinati all’acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2 potranno
essere prenotati dalle ore 10:00 del prossimo 2 novembre direttamente
sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it. A ricordarlo il Ministero dello
Sviluppo Economico sul proprio sito internet.
Le novità
introdotte dal D.P.C.M., adottato dal Governo, riguardano principalmente i
cittadini con un reddito inferiore a 30mila euro, che potranno beneficare,
per il 2022, di un incremento del 50% dei contributi finora previsti sulla base
delle risorse già stanziate per l’acquisto di veicoli di categoria M1, elettriche
e ibride plug-in.
Per questa
categoria di soggetti gli incentivi sono ripartiti come segue:
- fino a un massimo
di 7.500 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza
rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella
fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica
pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
- fino a un massimo
di 6.000 euro di contributi con rottamazione (3.000 euro senza
rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella
fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica
pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.
Gli
incentivi, spiega il MISE, spettano anche alle persone giuridiche che
svolgono attività di noleggio auto con finalità commerciali, diverse dal
car sharing, purché mantengano la proprietà dei veicoli almeno per 12 mesi e
secondo la seguente ripartizione dei contributi:
- fino a un massimo
di 2.500 euro di contributi con rottamazione (1.500 euro senza
rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella
fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica
pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
- fino a un massimo
di 2.000 euro di contributi con rottamazione (1.000 euro senza
rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella
fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica
pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.
VERSAMENTI
Sostituti d'imposta: due i codici tributo per restituire i crediti
indebitamente utilizzati
Agenzia
delle Entrate, Risoluzione 18 ottobre 2022, n. 61/E
L'Agenzia delle
Entrate, con la Risoluzione n. 61/E del 18 ottobre 2022, ha istituito i codici "7503"
e "7504" per consentire il versamento da parte dei sostituti
d'imposta, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme
dovute in esito ad atti di recupero emessi dalla stessa Agenzia.
I crediti
in favore dei lavoratori dipendenti, riconosciuti in via automatica in busta
paga da enti pubblici ed Amministrazioni dello Stato, e da questi utilizzati
indebitamente in compensazione, possono quindi essere recuperati tramite
modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
- "7503" denominato "Art.
1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del
2014 - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte
dei sostituti d'imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale";
- "7504" denominato "Art.
1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del
2014 - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte
dei sostituti d'imposta - Sanzione - Controllo sostanziale".
ACCERTAMENTO
Aiuti di Stato e "de minimis": via PEC le comunicazioni di
irregolarità
Agenzia
delle Entrate, Provvedimento 18 ottobre 2022, n. 389471/2022
Con il Provvedimento
18 ottobre 2022, n. 389471/2022, l'Agenzia Entrate ha individuato le modalità
con cui sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza,
le informazioni riguardanti la mancata registrazione degli aiuti di Stato e
degli aiuti in regime "de minimis" nei registri RNA, SIAN e SIPA, al
fine della regolarizzazione spontanea in caso di eventuali errori o
violazioni.
Si tratta,
in particolare, delle anomalie che hanno determinato la mancata iscrizione nei
suddetti registri degli aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e
770 per il periodo di imposta 2018.
IN BREVE |
Il 31 dicembre 2022 termina
il regime transitorio sulla distribuzione dei dividendi
Il 31 dicembre 2022 si
chiuderà la finestra temporale entro la quale vige il regime transitorio per la
distribuzione degli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 ai soci soggetti
IRPEF non imprenditori.
È un
motivo in più per valutare al più presto se, nelle piccole società di capitali
con la presenza di soci/amministratori, possa risultare più conveniente
distribuire dividendi risalenti a prima del 2018.
Vedi l’Approfondimento
DICHIARAZIONI
Aiuti Covid: approvato il modello semplificato per l'autodichiarazione
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 25 ottobre
2022, n. 398976
Entro
il 30 novembre 2022 le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante
l’emergenza Covid-19 devono inviare il modello di dichiarazione sostitutiva,
utile per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non
superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea
“Temporary Framework” e per attestare il rispetto dei requisiti richiesti.
Con Provvedimento
del 25 ottobre 2022 l'Agenzia Entrate ha pubblicato la versione semplificata
del modello, a cui sono state apportate modifiche che ne agevolano la compilazione.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Non soggetti a tassazione i sussidi alle imprese post emergenza Covid-19
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di
interpello 18 ottobre 2022, n. 516
Con Risposta ad
interpello n. 516 del 18 ottobre 2022 l'Agenzia Entrate ha chiarito che, in
applicazione dell'art. 10-bis del decreto "Ristori" (D.L. n.
137/2020), i sussidi concessi alle imprese a seguito dell'emergenza da Covid-19
e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, non assumono
rilevanza fiscale anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data
di conclusione dello stato d'emergenza.
Trattasi, infatti, di
sussidi concessi alle imprese, nonché ai lavoratori autonomi, la cui finalità
è quella dell'aiuto economico per contrastare gli effetti negativi conseguenti
dall'emergenza epidemiologica da Covid- 19.
IVA
Split payment: pubblicati gli elenchi validi per il 2023
Sono
disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze (https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/#testata),
nella sezione dedicata, gli elenchi validi per l’anno 2023 dei soggetti tenuti
all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art.
17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (split payment),
pubblicati ai sensi del D.M. 9 gennaio 2018.
Gli
elenchi sono aggiornati al mese di ottobre 2022 e riguardano:
- le
società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);
- gli
enti o le società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- gli
enti o le società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- gli
enti o le società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e
Assistenza;
- gli
enti, le fondazioni o le società partecipate per una percentuale
complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni
Pubbliche;
- le
società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Non
sono invece incluse le Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del
meccanismo della scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, comma 1, D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (c.d.
elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).
Si
ricorda che l'elenco è pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro
il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo, ai
sensi dell’art. 5-ter, comma 2, del D.M. 23 gennaio 2015. L’aggiornamento avviene
in via continuativa nel corso dell’anno ed è possibile effettuare la ricerca
delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite
codice fiscale.
I
soggetti interessati, con eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB,
possono segnalare al Dipartimento delle Finanze eventuali mancate o errate
inclusioni negli elenchi ai fini del loro aggiornamento, esclusivamente
mediante l'apposito modulo di richiesta e fornendo idonea documentazione a
supporto dell'istanza presentata. È obbligatorio allegare la visura camerale.
IMU
Per l'esenzione
IMU decisiva la classificazione catastale
Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli, Sentenza 13 settembre 2022, n. 8578/7
Con
Sentenza n. 8578/7 del 13 settembre 2022 la Commissione Tributaria Provinciale
di Napoli si è espressa in tema di esenzione IMU ed ha chiarito che un immobile
iscritto in Catasto come ufficio non può fruire dell'esenzione, anche se di
fatto viene utilizzato come abitazione principale, poiché per il trattamento
agevolato conta l'oggettiva classificazione catastale e non l'effettiva
destinazione d'uso come residenza della famiglia. È quindi onere del
contribuente che vuol fa valere il diritto all'esenzione impugnare l'atto di
classamento.
La
classificazione catastale, infatti, prevale anche sull’eventuale prova che
l’immobile sia nei fatti la reale sede della residenza di famiglia.
ACCISE, IVA
Prorogata
al 18 novembre la riduzione di accise e IVA sui carburanti
D.L.
20 ottobre 2022, n. 153
Al
fine di contrastare il perdurare della crisi energetica e, in particolare,
l’aumento dei costi dei carburanti, in continuità con gli interventi emergenziali
adottati nel corso del 2022, con il D.L. 20 ottobre 2022, n. 153 (in G.U. 21 ottobre
2022, n. 247) viene prorogata, fino al 18 novembre 2022:
- la
riduzione delle aliquote di accisa su prodotti energetici utilizzati come
carburanti (aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di
petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti);
- l’esenzione
dall’accisa per il gas naturale per autotrazione;
- la
riduzione dell’aliquota IVA (fissata al 5%) per le forniture di gas
naturale impiegato in autotrazione.
AGEVOLAZIONI
Comunicazioni al MISE per i crediti
d'imposta Impresa 4.0 entro il 30 novembre 2022
In
relazione ad alcuni incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”,
la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) ha previsto una
comunicazione di dati al Ministero dello Sviluppo economico al fine di
acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e
l’efficacia delle misure agevolative. In attuazione di tali disposizioni, il
Ministero dello Sviluppo economico ha quindi pubblicato sul proprio sito
Internet tre D.M. datati 6 ottobre 2021, con i quali sono stati approvati i
modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti
l’applicazione:
- del
credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all’art. 1, commi
189-190, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all’art. 1, commi 1051-1063,
della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (D.Dirett. 6 ottobre 2021 - Modello
comunicazione credito d’imposta beni strumentali);
- del
credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo,
attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione
estetica, di cui all’art. 1, commi 200, 201 e 202, della Legge n. 160/2019,
così come definite dal D.M. 26 maggio 2020 (D.Dirett. 6 ottobre 2021 -
Modello comunicazione credito d’imposta per ricerca e sviluppo,
innovazione tecnologica, design e ideazione estetica);
- del
credito d’imposta per le spese di formazione 4.0, di cui all’art. 1, commi
46-56, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e al D.M. 4 maggio 2018 (D.Dirett.
6 ottobre 2021 - Modello comunicazione credito d’imposta formazione).
Tutti
i suddetti D.M. 6 ottobre 2021 stabiliscono che l’invio del modello di
comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito
d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal
Ministero dello Sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione
e l’efficacia delle misure agevolative e l’eventuale mancato invio del
modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte
dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina
agevolativa.
La
comunicazione dei dati deve avvenire utilizzando gli appositi modelli approvati
dal rispettivo D.M. 6 ottobre 2021, firmato digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa, tramite PEC agli indirizzi segnalati
dai rispettivi decreti:
- credito
d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 - PEC
benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it;
- credito
d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività
di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica - PEC
cirsid@pec.mise.gov.it;
- credito
d’imposta per le spese di formazione 4.0 - PEC
formazione4.0@pec.mise.gov.it.
I
termini di presentazione con riferimento ai crediti d'imposta maturati nel
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i
soggetti “solari”) erano fissati al 31 dicembre 2021, mentre con riferimento ai
crediti d'imposta maturati nei periodi d’imposta agevolabili successivi al
predetto periodo d’imposta, il modello di comunicazione va trasmesso entro
la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun
periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti (e quindi entro il 30
novembre 2022 per i soggetti "solari" con riferimento ai crediti
d'imposta 2021).
TUTELA PATRIMONIALE
Chiarimenti sulla disciplina fiscale dei trust nella circolare delle
Entrate
Agenzia delle Entrate,
Circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E
Con la Circolare n.
34/E del 20 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni
definitive sul trattamento fiscale dei trust, che recepisce le ultime
modifiche normative sul tema e gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza.
Il documento, che
contiene le indicazioni definitive in materia di fiscalità diretta e indiretta
dei trust anche alla luce dei contributi arrivati da studi professionali e
associazioni di categoria, fornisce chiarimenti:
- in tema di imposte
dirette, in particolare sulle "attribuzioni" a favore di
soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in
giurisdizioni che si considerano a fiscalità privilegiata;
- in tema di imposta
sulle successioni e donazioni. In particolare, viene chiarito che tale
imposta deve essere applicata, in linea generale, al momento delle
attribuzioni patrimoniali ai beneficiari. Viene inoltre riconosciuto il
diritto allo scomputo, a determinate condizioni, dell’imposta di
successione e donazione eventualmente pagata, in base al precedente
orientamento di prassi, all’atto dell’originario apporto di beni e diritti
al trust.
Nella Circolare sono
presenti chiarimenti anche:
- in tema di
obblighi di monitoraggio fiscale;
- sull’applicazione
dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie) e di
quella sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero (Ivafe)
dovuta da trust residenti in Italia;
- sulle misure
agevolative sui trust, introdotte con la Legge n. 112/2016 (legge
"Dopo di noi"), a favore dei soggetti con disabilità gravi.
IMPOSTE DIRETTE
Nella start-up innovativa nessun dividendo anche in caso di associazione
in partecipazione
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di
interpello 21 giugno 2022, n. 334
L'Agenzia Entrate, con
la risposta n. 334 del 21 giugno 2022, ha precisato che la normativa relativa
alle start-up innovative preclude la distribuzione di utili anche nell'ipotesi
di ricorso a contratti di associazione in partecipazione. Il divieto di
distribuzione di utili è, infatti, finalizzato a favorire l'investimento degli
stessi per la crescita della start-up.
Qualora una start-up
innovativa corrispondesse una quota di utili ad un associato in partecipazione
perderebbe quindi i requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, D.L. n. 179/2012,
che alla lett. e) dispone che la start-up non distribuisce, e non ha
distribuito, utili.
AGEVOLAZIONI
Cessione bonus edilizi e interventi su parti comuni edificio con unico
proprietario: come compilare la comunicazione dell'opzione
Agenzia delle Entrate,
FAQ 12 ottobre 2022
L'Agenzia delle Entrate,
in una FAQ in tema di Superbonus pubblicata sul proprio sito Internet il 12
ottobre scorso, fornisce chiarimenti in merito alla compilazione della
comunicazione per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo
sconto in fattura.
In particolare, nella
risposta viene chiarito che, in caso di interventi eseguiti sulle
parti comuni di un edificio composto da più unità immobiliari possedute da un
unico proprietario, la comunicazione deve essere compilata, per ciascuna
tipologia di intervento, con le stesse modalità previste per gli interventi
effettuati sulle parti comuni condominiali, ossia:
- nel frontespizio
devono essere indicati:
- nel campo
"Condominio Minimo", il valore '2' (condominio minimo senza
amministratore di condominio);
- nel campo
"Codice fiscale dell'amministratore di condominio o del condomino
incaricato", il codice fiscale del proprietario;
- nel quadro A, nel
campo "N. unità presenti nel condominio", deve essere riportato
il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- nel quadro B vanno
indicati i dati catastali di tutte le unità immobiliari che compongono
l'edificio;
- nel quadro C deve
essere compilata la "Sezione II - SOGGETTI BENEFICIARI", ripetendo
nelle varie righe il codice fiscale del proprietario per ciascuna delle
unità immobiliari indicate nel quadro B.
INCENTIVI
Dal 2 novembre 2022 al via le prenotazioni degli incentivi per l’acquisto
di auto non inquinanti
Ministero
dello Sviluppo economico, Circolare 19 ottobre 2022
I nuovi
incentivi destinati all’acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2 potranno
essere prenotati dalle ore 10:00 del prossimo 2 novembre direttamente
sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it. A ricordarlo il Ministero dello
Sviluppo Economico sul proprio sito internet.
Le novità
introdotte dal D.P.C.M., adottato dal Governo, riguardano principalmente i
cittadini con un reddito inferiore a 30mila euro, che potranno beneficare,
per il 2022, di un incremento del 50% dei contributi finora previsti sulla base
delle risorse già stanziate per l’acquisto di veicoli di categoria M1, elettriche
e ibride plug-in.
Per questa
categoria di soggetti gli incentivi sono ripartiti come segue:
- fino a un massimo
di 7.500 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza
rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella
fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica
pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
- fino a un massimo
di 6.000 euro di contributi con rottamazione (3.000 euro senza
rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella
fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica
pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.
Gli
incentivi, spiega il MISE, spettano anche alle persone giuridiche che
svolgono attività di noleggio auto con finalità commerciali, diverse dal
car sharing, purché mantengano la proprietà dei veicoli almeno per 12 mesi e
secondo la seguente ripartizione dei contributi:
- fino a un massimo
di 2.500 euro di contributi con rottamazione (1.500 euro senza
rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella
fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica
pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
- fino a un massimo
di 2.000 euro di contributi con rottamazione (1.000 euro senza
rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella
fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica
pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.
VERSAMENTI
Sostituti d'imposta: due i codici tributo per restituire i crediti
indebitamente utilizzati
Agenzia
delle Entrate, Risoluzione 18 ottobre 2022, n. 61/E
L'Agenzia delle
Entrate, con la Risoluzione n. 61/E del 18 ottobre 2022, ha istituito i codici "7503"
e "7504" per consentire il versamento da parte dei sostituti
d'imposta, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme
dovute in esito ad atti di recupero emessi dalla stessa Agenzia.
I crediti
in favore dei lavoratori dipendenti, riconosciuti in via automatica in busta
paga da enti pubblici ed Amministrazioni dello Stato, e da questi utilizzati
indebitamente in compensazione, possono quindi essere recuperati tramite
modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
- "7503" denominato "Art.
1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del
2014 - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte
dei sostituti d'imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale";
- "7504" denominato "Art.
1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del
2014 - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte
dei sostituti d'imposta - Sanzione - Controllo sostanziale".
ACCERTAMENTO
Aiuti di Stato e "de minimis": via PEC le comunicazioni di
irregolarità
Agenzia
delle Entrate, Provvedimento 18 ottobre 2022, n. 389471/2022
Con il Provvedimento
18 ottobre 2022, n. 389471/2022, l'Agenzia Entrate ha individuato le modalità
con cui sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza,
le informazioni riguardanti la mancata registrazione degli aiuti di Stato e
degli aiuti in regime "de minimis" nei registri RNA, SIAN e SIPA, al
fine della regolarizzazione spontanea in caso di eventuali errori o
violazioni.
Si tratta,
in particolare, delle anomalie che hanno determinato la mancata iscrizione nei
suddetti registri degli aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e
770 per il periodo di imposta 2018.
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