IN BREVE |
·
Al 30 novembre il versamento del
secondo acconto delle imposte sui redditi 2022 ·
Approvato il decreto “Aiuti-quater”:
novità in materia di energia elettrica, gas naturale, carburanti, superbonus,
utilizzo del contante e welfare aziendale ·
Entro il 30 novembre l’autodichiarazione
degli aiuti di stato Covid-19 ·
Comunicazione trimestrale delle
liquidazioni IVA in scadenza al 30 novembre 2022 ·
Titolare effettivo: comunicazione
al Registro delle imprese ·
Green New Deal: presentazione
domande dal 17 novembre 2022 ·
Dati IVA 2019: come
regolarizzare eventuali anomalie ·
Codice tributo 6989 per il
credito d’imposta gasolio per le imprese di trasporto ·
Utilizzo del plafond IVA
generato dalle triangolari intracomunitarie ·
Contributi per imprese
danneggiate da conflitto in Ucraina: domande dal 10 novembre ·
Fringe benefit ai dipendenti
anche per le utenze domestiche ·
Imposte sui redditi: per
escludere la residenza in Italia non basta l'iscrizione all'AIRE ·
Sismabonus e bonus facciate a
prescindere dalla residenza ·
Modello EAS: invio entro il 30
novembre con la remissione in bonis |
APPROFONDIMENTI |
·
Calcolo e versamento del secondo acconto delle
imposte sui redditi 2022 ·
Approvato dal Governo il decreto “Aiuti-quater” |
IN BREVE |
VERSAMENTI
Al 30 novembre il versamento
del secondo acconto delle imposte sui redditi 2022
Il mese di novembre,
come ogni anno, è un mese fitto di scadenze per il versamento delle imposte.
Il 30 novembre 2022
scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui
redditi 2022.
Si ricorda che andrà
versato anche il secondo acconto INPS per i soggetti iscritti, la cedolare
secca sulle locazioni e l’IVIE/IVAFE.
La scadenza di novembre
non interessa invece le addizionali IRPEF poiché per l’addizionale comunale
IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF e per
l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
Gli acconti possono
essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello
“previsionale”.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Approvato il decreto “Aiuti-quater”: novità in materia di energia
elettrica, gas naturale, carburanti, superbonus, utilizzo del contante e welfare aziendale
Comunicato stampa 10 novembre 2022
Il 10 novembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato
il decreto “Aiuti-quater”, denominato anche decreto "Energia".
Il Decreto disciplina misure urgenti in materia di energia
elettrica, gas naturale, carburanti, superbonus, utilizzo del contante e welfare
aziendale.
In particolare, il testo prevede:
·
la possibilità per le imprese di rateizzare
fino a 36 rate mensili le bollette di luce e gas;
·
l'estensione a dicembre 2022 dei crediti
d'imposta energetici;
·
una revisione del superbonus;
·
l'innalzamento del tetto del contante da 1.000
a 5.000 euro;
·
la riproposizione del credito d'imposta per
l'adeguamento dei registratori telematici per il 2023;
·
welfare aziendale
"esentasse", che vuole a incrementare gli stipendi dei lavoratori,
attraverso il rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas), innalzando il
tetto dell’esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali, fino a 3 mila
euro.
Vedi l’Approfondimento
INCENTIVI, ADEMPIMENTI
Entro il
30 novembre l'autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid-19
Entro il 30 novembre 2022 i soggetti beneficiari
degli "aiuti di Stato Covid-19" devono presentare all'Agenzia delle Entrate
un'autodichiarazione nella quale attestano che l'importo complessivo
dei sostegni economici concessi dal 1° marzo 2020 al 30 novembre 2022 non
supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del
19 marzo 2020 Temporary Framework e il rispetto delle varie condizioni previste.
Nell'autodichiarazione vanno indicati anche gli eventuali
importi eccedenti i massimali previsti che i beneficiari intendono
volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i
quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi
degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n.
794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
L'autodichiarazione deve essere presentata esclusivamente
con modalità telematiche:
·
direttamente dal contribuente,
·
oppure avvalendosi di un soggetto incaricato
della trasmissione delle dichiarazioni.
IVA, ADEMPIMENTI
Comunicazione trimestrale delle
liquidazioni IVA in scadenza al 30 novembre 2022
Scade
il prossimo 30 novembre il termine per inviare le comunicazioni trimestrali dei
dati IVA relativi al terzo trimestre 2022 (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata
mensilmente che trimestralmente).
La
comunicazione (LIPE) deve essere presentata esclusivamente per via telematica,
direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro l’ultimo
giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Qualora
entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le
precedenti.
L'omessa,
incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è
punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.
Titolare effettivo: comunicazione al Registro
delle imprese
D.Lgs. 21
novembre 2007, n. 231, art. 21
Gli
Uffici del Registro delle imprese stanno comunicando con messaggi PEC il prossimo
avvio della procedura che consentirà alle società di capitali di comunicare
il Titolare effettivo al Registro delle imprese come previsto dal D.Lgs. 25
maggio 2017, n. 90, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della
normativa antiriciclaggio.
Il
Titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla
l’impresa, ovvero ne risulta beneficiaria.
I
soggetti che dovranno comunicare il Titolare effettivo al Registro delle
imprese sono:
- le imprese dotate di personalità
giuridica, quindi, ad esempio, tutte le s.r.l. (ordinarie, semplificate,
start-up innovative, ecc.), le s.p.a., e altre società di capitali;
- le persone giuridiche private, come
le fondazioni e le associazioni riconosciute;
- i trust e gli istituti giuridici
affini ai trust.
La Camera
di commercio renderà disponibili a breve, non appena completato l’iter normativo,
gli strumenti operativi per questo prossimo adempimento. Sono invece già
fruibili:
- il portale web titolareeffettivo.registroimprese.it,
punto d’accesso per informazioni e riferimenti normativi. Tramite il
portale è possibile richiedere assistenza e ottenere tutto il supporto necessario.
- Dal portale sarà accessibile il
servizio per la compilazione e l’invio telematico della pratica di
comunicazione del Titolare effettivo. Questa pratica non consente alcuna
forma di delega, pertanto è richiesta la firma digitale dell’amministratore
della società;
- il dispositivo di firma digitale,
che può essere richiesto alla Camera di commercio: online su id.infocamere.it,
o rivolgendosi agli sportelli camerali; oppure è possibile scegliere fra
le altre soluzioni di mercato.
INCENTIVI
Green New Deal: presentazione domande dal 17 novembre 2022
D.Dirett. 23 agosto
2022
Dalle ore 10 del 17 novembre
2022 tutte le imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane,
di servizi all’industria e centri di ricerca, potranno richiedere agevolazioni
e contributi a fondo perduto per realizzare nuovi processi produttivi, prodotti
e servizi, o migliorare notevolmente quelli già esistenti, al fine di
raggiungere gli obiettivi di:
- decarbonizzazione;
- economia circolare;
- riduzione dell’uso della plastica e
sostituzione della plastica con materiali alternativi;
- rigenerazione urbana;
- turismo sostenibile;
- adattamento e mitigazione dei rischi sul
territorio derivanti dal cambiamento climatico.
Le imprese accedono
alle agevolazioni secondo due distinte procedure:
- a sportello, per i programmi di
importo non inferiore a 3 milioni e non superiore a 10 milioni di euro,
con un massimo di tre imprese partecipanti;
- negoziale, per i programmi
di importo superiore a 10 milioni e non superiore a 40 milioni di euro,
con un massimo di cinque imprese partecipanti.
I termini e le modalità
per la presentazione delle domande sono stati stabiliti con il D.Dirett. 23
agosto 2022.
Le imprese possono
presentare la domanda esclusivamente on line, a partire dal 17 novembre
2022, anche in forma congiunta, dal lunedì al venerdì (ore 10.00-18.00).
A partire dal 4
novembre 2022 è stato possibile avviare la procedura di precompilazione
delle domande accreditandosi all’area riservata, accessibile dal sito del
Soggetto gestore.
Per maggiori
informazioni, per l’accesso alla piattaforma e per la presentazione delle
domande di agevolazione è possibile consultare il sito internet del Ministero
delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE).
ACCERTAMENTO
Dati IVA 2019: come regolarizzare
eventuali anomalie
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 2 novembre 2022, n.
498592/2022
Con
Provvedimento 2 novembre 2022, n. 498592/2022, l'Agenzia Entrate ha definito le
modalità con cui sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di
finanza le informazioni derivanti dal confronto tra le operazioni IVA trasmesse
telematicamente dai contribuenti e i dati delle dichiarazioni IVA da cui
risulterebbero delle anomalie, con lo scopo di fornire ai contribuenti elementi
e informazioni utili per porre rimedio agli eventuali errori o omissioni,
tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
Si
tratta, in particolare, delle anomalie dichiarative per il periodo di
imposta 2019.
AGEVOLAZIONI
Codice tributo 6989 per il credito d’imposta gasolio per le imprese di
trasporto
Agenzia
delle Entrate, Risoluzione 9 novembre 2022, n. 65/E
L’art. 3 del
D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, prevede che alle imprese aventi sede legale o stabile
organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'art.
24-ter, comma 2, lett. a), del Testo unico delle accise approvato con D.Lgs. 26
ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma
di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo
trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio, alle condizioni ivi
indicate.
Per
consentire l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione in F24, l’Agenzia
delle Entrate ha istituito, con la Risoluzione n. 65/E del 9 novembre 2022, il
codice tributo:
- “6989” denominato “credito
d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di
trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
In sede
di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo andrà
esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il
contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna
“importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” andrà
valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
IVA
Utilizzo del Plafond IVA generato dalle triangolari intracomunitarie
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di
interpello 31 ottobre 2022, n. 540
L’Agenzia
Entrate, con la Risposta all’interpello n. 540 del 31 ottobre 2022, ha chiarito
che il promotore della triangolazione intracomunitaria o all’esportazione non può
utilizzare liberamente il plafond generato nell’ambito dell’operazione in
triangolazione. In queste ipotesi l'operatore dispone di un doppio plafond:
- uno utilizzabile per l’acquisto di
beni da esportare allo stato originario entro sei mesi dalla consegna
- e l’altro, ad utilizzo libero,
costituito dalla differenza tra l’intero ammontare del plafond e gli
acquisti effettuati in qualità di promotore.
AGEVOLAZIONI
Contributi per imprese danneggiate dal conflitto in Ucraina: domande
dal 10 novembre
Dalle ore
12 del 10 novembre e sino alle ore 12 del 30 novembre 2022 le imprese
nazionali danneggiate economicamente dalla guerra in Ucraina potranno
richiedere contributi a fondo perduto per compensare il calo di fatturato
derivante da contrazione della domanda, interruzione di contratti e progetti
esistenti e crisi nelle catene di approvvigionamento.
Potranno
ricevere contributi a fondo perduto fino a 400 mila euro le imprese, con sede
legale o operativa in Italia, per le quali risulta che negli ultimi due bilanci
depositati almeno il 20% del fatturato è collegato a operazioni commerciali
in Ucraina, Russia e Bielorussia, compreso l’approvvigionamento di materie
prime e semilavorati. Inoltre, dovranno aver subito nel corso dell’ultimo
trimestre un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo
del 2019 (il confronto sarà con il 2021 per le aziende costituite dopo il 1°
gennaio 2020).
La misura
è gestita da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in
Italy.
Per
maggiori informazioni: Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla
crisi ucraina (www.mise.gov.it/it/incentivi/fondo-per-il-sostegno-alle-imprese-danneggiate-dalla-crisi-ucraina).
IMPOSTE DIRETTE
Fringe benefit ai dipendenti anche per le utenze domestiche
Agenzia
delle Entrate, Circolare 4 novembre 2022, n. 35/E
Con la Circolare
n. 35/E del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni
chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, soffermandosi
in particolare sull’ambito applicativo, documentale e temporale.
Per il
2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti
anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
La circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a
immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai
suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il
domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al
condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le
quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile
(locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di
addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del
proprio coniuge e familiari.
Rientrano
tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati
al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR,
nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di
ottenerli da terzi. Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad
personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Il 10
novembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto “Aiuti-quater”,
denominato anche decreto "Energia" che prevede, tra l’altro, l’aumento
da 600 a 3.000 euro della soglia dei fringe benefit esentasse che le
aziende possono concedere ai dipendenti nel periodo di imposta 2022, sotto
forma di beni, servizi o somme per pagare le utenze domestiche di acqua, luce e
gas.
IMPOSTE DIRETTE
Imposte sui redditi: per escludere la residenza in Italia non basta
l'iscrizione all'AIRE
Cassazione,
Sentenza 11 ottobre 2022, n. 29635
Con la
Sentenza n. 29635 dell'11 ottobre 2022 la Corte di Cassazione, Sez. V Civile,
esprimendosi in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che l'iscrizione
del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) non è elemento
determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il
soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede
principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni
personali, non risultando determinante, a tal fine, il carattere soggettivo ed
elettivo della "scelta" dell'interessato, rilevante solo quanto alla
libertà dell'effettuazione della stessa, ma non ai fini della verifica del
risultato di quella scelta. A tal fine, dunque, per il principio dell’affidamento,
il centro principale degli interessi vitali del soggetto non può che essere individuato
dando prevalenza al luogo in cui vi sia l’effettività della gestione di detti
interessi e sempre che sia riconoscibile dai terzi.
AGEVOLAZIONI
Sismabonus e bonus facciate a prescindere dalla residenza
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di
interpello 7 novembre 2022, n. 550
Con la
Risposta n. 550 del 7 novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la
società estera proprietaria di un'unità immobiliare in Italia, di cui è
titolare del relativo reddito fondiario, può usufruire del sismabonus
rafforzato e del bonus facciate per gli interventi effettuati su
tale immobile, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni
normativamente previste.
Nel documento
viene richiamata la Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, dove è stato
chiarito che, per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione
dell'agevolazione in esame (nella circolare si trattava del superbonus), tenuto
conto del tenore letterale della norma che non fa riferimento a specifiche
categorie di contribuenti, la detrazione è rivolta a tutti i soggetti che sostengono
le spese per l'esecuzione dei lavori agevolati, a prescindere dalla
tipologia di reddito di cui essi sono titolari. Atteso, quindi, che tra i
destinatari dei bonus edilizi sopra descritti (sismabonus e bonus facciate)
sono individuati i soggetti che producono reddito d'impresa, la
fruizione riguarda tutti i contribuenti che producono reddito d'impresa
residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le
spese per l'esecuzione degli interventi agevolati.
ADEMPIMENTI
Modello EAS: invio entro il 30 novembre con la remissione in bonis
Le quote
e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi
percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti
dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa
agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in via telematica all'Agenzia
delle Entrate il modello EAS con i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
Il
modello deve essere inviato, in via telematica, entro 60 giorni dalla data di
costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato
quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa
ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata
la variazione.
Fino al 30
novembre 2022 sarà ancora possibile inviare il modello EAS per il
periodo d’imposta 2022, grazie all’istituto della remissione in bonis, art.
2, comma 1, D.L. n. 16/2012, versando una sanzione di 250 euro (art. 11, comma
1, D.Lgs. n. 471/1997).
APPROFONDIMENTI |
VERSAMENTI
Calcolo e versamento del secondo acconto delle
imposte sui redditi 2022
Il mese di novembre,
come ogni anno, è un mese fitto di scadenze per il versamento delle imposte.
Il 30 novembre 2022 scade
il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi
2022.
Si ricorda che andrà versato
anche il secondo acconto INPS per i soggetti iscritti, la cedolare secca sulle
locazioni e l’IVIE/IVAFE.
La scadenza di novembre
non interessa invece le addizionali IRPEF poiché per l’addizionale comunale
IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF e per
l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
La seconda rata di
acconto non può essere rateizzata.
Gli acconti possono
essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello
“previsionale”.
Per rendere meno
gravoso l'esborso finanziario potrebbe essere conveniente effettuare un
“ricalcolo” degli acconti determinati con il metodo storico e determinare
quindi gli stessi sulla base del metodo previsionale.
Il metodo storico prevede
che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto)
siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta
precedente. Le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo
storico sarebbero pari al 100% sia per l’IRPEF che per l’IRES che per l’IRAP.
In alternativa
all’applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare
i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare
per l’anno di competenza (c.d. “metodo previsionale”). La previsione deve
considerare l’imposta dovuta per l’anno in corso, al netto delle detrazioni, dei
crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto: per ricalcolare l’acconto con il
metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale
completa. Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell’IRPEF
dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro,
professionali o d’impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o
detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e le eventuali ritenute subite.
Per i soggetti in
regime dei contribuenti minimi e in regime forfetario l’imposta sostitutiva
deve essere versata in acconto e a saldo negli stessi termini e con le stesse
modalità previste per il versamento IRPEF.
AGEVOLAZIONI
Approvato dal
Governo il decreto “Aiuti-quater”
Comunicato
stampa 10 novembre 2022
Il Decreto disciplina misure urgenti in materia di energia
elettrica, gas naturale, carburanti, superbonus, utilizzo del contante e welfare
aziendale.
Rateizzazione
delle bollette: la misura è destinata alle “imprese residenti in Italia” e
concede la possibilità di rateizzare, fino a 36 rate mensili, gli importi “eccedenti
l’importo medio contabilizzato” nell’intero 2021 per i consumi:
- effettuati dal 1° ottobre 2022 al
31 marzo 2023
- e fatturati entro il 30 settembre
2023.
La rateizzazione
decade, tuttavia, in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive.
È prevista la possibilità di ottenere la garanzia di Sace.
Crediti
d'imposta: è esteso anche a dicembre 2022, alle medesime condizioni, il
credito d’imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e
gas naturale previsto inizialmente fino a novembre. L’utilizzo dei crediti
d’imposta dell’ultimo trimestre 2022 può essere effettuato in F24
esclusivamente entro il 30 giugno 2023. In caso di cessione dei crediti d'imposta,
le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto ai crediti d'imposta. I crediti d'imposta sono usufruiti dal
cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal
soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023.
Revisione
del superbonus: la norma, tra le altre cose, fa scendere nel 2023 la percentuale
dello sconto sulla spesa per i lavori di efficientamento energetico dal 110% al
90%. L’agevolazione sarà confermata anche per gli immobili unifamiliari ma con
un limite di reddito (a 15.000 euro) variabile in base ad una sorta di
quoziente familiare.
Tetto al
contante: il tetto alla possibilità di pagare in contanti sale a 5.000
euro.
Bonus
registratori telematici: il Governo, per incentivare l’utilizzo dei
pagamenti elettronici, rilancia il bonus fiscale per le partite IVA che
installano un apparecchio per gli scontrini digitali. Per il 2023 è concesso un
contributo per adeguare gli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la
trasmissione telematica degli scontrini. Il bonus, da utilizzare in compensazione
come credito d’imposta, è pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di
50 euro per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa complessivo di 80
milioni.
Nuova
soglia per il welfare aziendale: sale da 600 a 3.000 euro la
soglia dei fringe benefit esentasse che le aziende possono concedere ai dipendenti
nel periodo di imposta 2022, sotto forma di beni, servizi o somme per pagare le
utenze domestiche di acqua, luce e gas.
Liberalizzazione
del gas rinviata al 2024: è stata posticipata di un anno della fine
della maggior tutela gas fissata a gennaio 2023 e allineata alla scadenza prevista
per la completa apertura del mercato elettrico (10 gennaio 2024). La stessa norma
contiene poi un allungamento dei tempi previsti per il servizio di riempimento
di ultima istanza degli stoccaggi a opera del GSE (dal 31 dicembre al 31 marzo
2023).
Sconto
accise prorogato fino a dicembre: è esteso, dal 19 novembre al 31
dicembre 2022, lo sconto sui carburanti. La norma prevede che, fino a fine
anno, le aliquote di accisa diventino:
- per la benzina 487,40 euro per
mille litri;
- per gli oli da gas o gasolio usato
come carburante 367,40 euro per mille litri;
- per il gas di petrolio liquefatti
(Gpl) usati come carburanti 182,61 euro per mille chilogrammi;
- per il gas naturale usato per
autotrazione, infine, zero euro per metro cubo.
Anche
l’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione resta fissata
al 5%.
Esenzioni
in materia di imposte: per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per
concerti) non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili, a condizione che i
proprietari siano anche i gestori delle attività.
Misure
per l’incremento della produzione di gas naturale: al fine
di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas
naturale è previsto un finanziamento a copertura delle spese sostenute dal GSE
(Gestore dei servizi energetici). Si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo
2023 il termine entro il quale il GSE potrà cedere a prezzi calmierati il gas naturale.
Sono previste inoltre, al fine di incrementare la produzione nazionale di gas
naturale, l’aumento delle quantità estratte da coltivazioni esistenti in zone
di mare e l’autorizzazione di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia.
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