IN BREVE |
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La detrazione IVA per le fatture
“a cavallo d’anno” ·
Seconda rata IMU 2022 in
scadenza il 16 dicembre ·
Approvato il modello per il
contributo a fondo perduto per bar, piscine e ristoranti ·
Autodichiarazioni per gli aiuti
di Stato Covid-9: termine rinviato dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023 ·
Emissione e ricezione
e-fatture: pronte le regole tecniche che recepiscono le indicazioni del
Garante Privacy ·
Avvisi di accertamento per
accise e altre imposte indirette: istituiti i codici tributo per i versamenti ·
Riqualificazione alberghi:
istituito il codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta ·
Società non stabilita: per le
cessioni beni verso San Marino e-fattura non obbligatoria La vendita di case ristrutturate da parte di
privati |
APPROFONDIMENTI |
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Fatture di fine anno: la detrazione IVA ·
La seconda rata IMU 2022 |
IN BREVE |
La detrazione IVA per le fatture “a cavallo d’anno”
Con
l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in
materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24
aprile 2017, n. 50 e, successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23
ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Le
regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo
d’anno”.
Le
modifiche in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura
elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla
controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte
dell’Agenzia delle Entrate.
La
regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la
detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma
ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.
Vedi l’Approfondimento
TRIBUTI LOCALI
Seconda
rata IMU 2022 in scadenza il 16 dicembre
Il 16 dicembre scade il termine per il versamento
della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2022. La prima rata di acconto è
scaduta il 16 giugno 2022.
Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili.
Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però
presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata
nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Il
versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante modello F24, apposito
bollettino di c/c postale o piattaforma PagoPA.
Vedi l’Approfondimento
Approvato
il modello per il contributo a fondo perduto per bar, piscine e ristoranti
Agenzia
delle Entrate, Provv. 18 novembre 2022, n. 423342/2022
L'Agenzia
delle Entrate ha pubblicato i modelli e le istruzioni per richiedere i contributi
a fondo perduto destinati dal decreto "Sostegni-bis" per ristoranti,
bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie.
Dal 22 novembre 2022, fino al 6 dicembre 2022 sarà possibile inviare le
domande dall'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi".
Gli aiuti
sono riservati alle imprese che hanno registrato nel 2021 una riduzione dei
ricavi di almeno il 40% rispetto al 2019. Possono richiedere l'agevolazione le
attività con i seguenti codici Ateco: 2007: 56.10, 56.30, 93.11.2,
56.21, 96.09.05.
Per
l'agevolazione sono stati previsti 40 milioni di euro per il 2022, che
saranno ripartiti secondo le modalità fissate dal D.M. 19 agosto 2022. Il 70%
delle risorse finanziarie verrà diviso in egual misura tra tutti i beneficiari,
il 20% andrà alle imprese con ricavi superiori a 400mila euro e il restante 10%
a quelle con ricavi superiori a 1 milione di euro.
AGEVOLAZIONI
Autodichiarazioni per gli aiuti di Stato Covid-9: termine rinviato dal
30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023
Agenzia delle
Entrate, Provvedimento 29 novembre 2022, n. 439400/2022
Con
provvedimento 29 novembre 2022, n. 439400/2022, il Direttore dell’Agenzia
Entrate ha ulteriormente prorogato il termine per l’invio
dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19 dal 30 novembre 2022 al
31 gennaio 2023.
Il
termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30
giugno 2022, era stato prorogato al 30 novembre 2022 da un precedente
provvedimento.
L’autodichiarazione
serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non
superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea
“Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.
FATTURA ELETTRONICA
Emissione e ricezione e-fatture: pronte
le regole tecniche che recepiscono le indicazioni del Garante Privacy
Agenzia
delle Entrate, Provv. 24 novembre 2022, n. 433608/2022
Con
Provvedimento del 24 novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha definito le
regole tecniche:
- per l’emissione e
la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio
dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di
Interscambio (SdI);
- per la
trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni
di servizi transfrontaliere;
- per l’attuazione
delle ulteriori disposizioni di cui all’art. 1 del D.L. n. 127/2015.
Pubblicate
anche le specifiche tecniche, contenute negli allegati A, B e C al
Provvedimento.
Il
Provvedimento, in particolare, sostituisce integralmente quello
precedente del 30 aprile 2018, al fine di recepire le disposizioni dell’art. 14
del D.L. n. 124/2019 e le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22
dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali, e stabilisce
che:
- l’Agenzia Entrate memorizza
e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file xml delle
fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali,
previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa
vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa
vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi
stabiliti, alle richieste di esibizione ricevute. I suddetti file sono
inoltre resi disponibili in caso di indagini penali ovvero su
disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma l’applicabilità delle
disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed
eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da parte del
soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;
- con riferimento
alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia
Entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare
per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione,
elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di
controllo ai fini fiscali anche il metodo di pagamento e, con
esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e
delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore
legale, anche la descrizione dell’operazione, ossia natura,
quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
- relativamente alle
fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del
settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle
informazioni che possono essere contenute nella descrizione
dell’operazione, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse
nella banca dati dei file xml delle fatture elettroniche, le suddette
fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore,
saranno memorizzate in modalità cifrata.
L'Agenzia
delle Entrate, inoltre, informa della realizzazione di nuovi servizi di
colloquio automatico tra sistemi informatici al fine di consentire download
e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei
corrispettivi, e degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del
pagamento dell’imposta di bollo.
Infine,
con l'intento di limitare le false fatturazioni, è reso possibile ai
soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati, tramite il servizio di censimento
del canale abituale, di inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione
relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la
trasmissione della fattura elettronica.
VERSAMENTI
Avvisi di accertamento per accise e altre imposte indirette: istituiti
i codici tributo per i versamenti
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 15 novembre 2022, n. 66/E
Con la Risoluzione
n. 66/E del 15 novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate, su richiesta
dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, ha istituito nuovi codici
tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, degli importi dovuti
a titolo di accisa e di altre imposizioni indirette a seguito di attività di
accertamento.
Si tratta
di ben 17 codici tributo, che elenchiamo di seguito:
- “2950” denominato “Accisa
sull’alcol – Accertamento”;
- “2951” denominato “Accisa sulla
birra – Accertamento”;
- “2952” denominato “Accisa sui
prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi – Accertamento”;
- “2953” denominato “Accisa sui gas
petroliferi liquefatti – Accertamento”;
- “2954” denominato “Accisa
sull’energia elettrica – Accertamento”;
- “2955” denominato “Accisa sul gas
naturale per autotrazione – Accertamento”;
- “2956” denominato “Denaturanti –
Contrassegni di Stato – Accertamento”;
- “2957” denominato “Diritti di
licenza sulle accise e imposte di consumo – Accertamento”;
- “2958” denominato “Accisa sul gas
naturale per combustione – Accertamento”;
- “2959” denominato “Imposta di
consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio – Accertamento”;
- “2960” denominato “Tassa sulle
emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto – Accertamento”;
- “2961” denominato “Entrate eventuali
diverse concernenti le accise e le imposte di consumo –Accertamento”;
- “2962” denominato “Accisa sul carbone,
lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione
– Accertamento”;
- “2963” denominato “Accisa sugli oli
e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione –
Accertamento”;
- “2964” denominato “Accisa sull’alcol
metilico utilizzato per carburazione o combustione – Accertamento”;
- “2965” denominato “Indennità e
interessi di mora per ritardati o differiti versamenti delle accise -
Accertamento”;
- “2966” denominato “Sanzioni
amministrative dovute in materia di accise ed imposte di consumo-
Accertamento”.
Nella
Risoluzione n. 66/E/2022, l'Agenzia delle Entrate, per le stesse fattispecie
oggetto di istituzione dei nuovi codici tributo elencati sopra, riepiloga anche
i codici tributo già esistenti riferiti ai versamenti spontanei e
ai versamenti a seguito dell’attività di reclamo e mediazione, rinominandone
alcuni al fine di aggiornarli alla normativa vigente (nel documento di
prassi sono evidenziati in carattere grassetto).
AGEVOLAZIONI
Riqualificazione alberghi: istituito il codice tributo per l'utilizzo
del credito d'imposta
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 novembre 2022, n. 70/E
Con Risoluzione
n. 70/E del 23 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo
per l’utilizzo, in compensazione e tramite modello F24, del credito d’imposta
per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive
turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta, ai sensi
dell’art. 79 del D.L. n. 104/2020 (Decreto “Agosto”).
Parliamo
del credito d'imposta pari al 65% delle spese sostenute, dal 1° gennaio
2020 al 6 novembre 2021, per interventi di miglioramento delle strutture
ricettive turistico-alberghiere, le cui disposizioni attuative sono contenute
nel Decreto del Ministero del Turismo del 17 marzo 2022.
Ciascun
beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione
tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del
sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per consentire
l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da
presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 70/E/2022 è dunque istituito
il codice tributo “6991”, denominato “credito d’imposta a
favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali
e all’aria aperta - art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.
In sede
di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto
nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba
procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito
versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di
concessione del credito, nel formato “AAAA”.
FATTURA ELETTRONICA
Società non stabilita: per le cessioni di beni verso San Marino
e-fattura non obbligatoria
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di
interpello 17 novembre 2022, n. 557
Con la Risposta
n. 557 del 17 novembre 2022, l'Agenzia Entrate ha chiarito che le cessioni dei
beni effettuate nei confronti di residenti nel territorio della Repubblica di
San Marino, da un soggetto identificato ai fini IVA in Italia, ma ivi non
stabilito, né residente, laddove non vengano documentate tramite fattura elettronica
via Sistema di Interscambio su base volontaria, dovranno dare luogo
all'emissione di fatture analogiche nel rispetto delle relative
disposizioni normative.
IMPOSTE DIRETTE
La vendita di case ristrutturate da parte di privati
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di
interpello 18 novembre 2022, n. 560
L’art. 67,
comma 1, lett. b), del TUIR considera redditi diversi “le plusvalenze
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o
costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e
le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra
l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari”. Tali plusvalenze sono
costituite “dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di
imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto,
aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo” (art. 68, comma 1,
del TUIR). La condizione per l’imponibilità della plusvalenza è che il
titolare dell’immobile provveda alla vendita entro cinque anni dall’acquisto o
dalla costruzione, salvo particolari eccezioni.
Per
indirizzo consolidato, sono considerate spese incrementative quelle spese che
determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul
suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo. Non
possono, quindi, essere incluse tra le spese incrementative quelle che non
apportano maggior consistenza o maggior valore all’immobile, perché attengono
solo alla manutenzione e/o alla buona gestione del bene.
I costi
per la riduzione del rischio sismico, l’efficientamento energetico e la
sostituzione degli infissi rientrano quindi tra le spese incrementative
deducibili dal prezzo di vendita. In particolare, con la risposta n. 204 del 24
marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche le spese condominiali
sostenute attraverso lo “sconto in fattura” per la ristrutturazione di un
condominio (di efficientamento energetico e miglioramento sismico) e quelle del
singolo condomino per la sostituzione degli infissi interni al proprio
appartamento possono essere incluse tra le spese incrementative, sebbene non
effettivamente sostenute, avendo contribuito ad aumentare il valore
dell’immobile, ed essere quindi dedotte, ai fini del calcolo della plusvalenza
della cessione infra quinquennale, dal prezzo di vendita dell’immobile.
Quanto al
termine temporale, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 560 del 18
novembre 2022, ha invece chiarito che la cessione di un villino, intervenuta
dopo il quinquennio dalla data di acquisto, avvenuto nel 2016, non produce una
plusvalenza tassabile in base all’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, se è
effettuata da una persona fisica al di fuori dell’attività di impresa. Il fatto
che due anni dopo l’acquisto siano stati eseguiti lavori di ristrutturazione,
terminati quindi nel 2018, è irrilevante ai fini temporali in quanto la data
che conta per il computo dei cinque anni, durante i quali il proprietario non
deve vendere il bene se non vuole generare una plusvalenza tassabile, è quella
dell’acquisto.
APPROFONDIMENTI |
IVA
Fatture
di fine anno: la detrazione IVA
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre
ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti,
così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente,
ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile
2019, n. 34.
Le regole di detrazione sono infatti diverse
per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.
Le modifiche in materia di detrazione
derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di
avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e
dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda, innanzitutto, che la fattura
immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione,
determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di fattura differita, invece,
emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), D.P.R. n. 633/1972,
la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello
in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del
D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione
ai fini IVA.
Può dunque intercorrere un certo tempo tra
la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna
della stessa.
Per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è
necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.
La data della fattura è quindi solo uno
degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano
rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi
concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento
temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.
L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo
1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “Entro il giorno
16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare
complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante
dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture
emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta,
risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai
servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e
per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai
sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere
esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di
acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto
relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. …”.
Per regola generale, quindi, le fatture
di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del
mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione.
Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione
del mese di annotazione.
Nel caso in cui una fattura, recapitata nel
2022, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile
portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il
termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2023, in
apposito sezionale o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla
dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2023
riferimento 2022, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica
del 2023, nella quale viene effettuata la registrazione.
La regola generale prevede quindi che la
fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere
considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata
effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23
marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la
disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni
effettuate nell’anno precedente.
Ciò significa che la regola dei 15 giorni
in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale
per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se
ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.
Ad esempio: un bene viene consegnato in
data 23 dicembre 2022. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23
dicembre 2022, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file
XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2023. La
fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in
pari data.
Si tratta di documento di acquisto relativo
all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del
mese precedente (dicembre 2022), non vale la regola che consente la detrazione
nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese
successivo.
Ne consegue che l’imposta potrà essere
legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2023, ad avvenuta
registrazione.
Fattura emessa a dicembre 2022 |
Ricevuta e registrata a dicembre 2022 |
Detrazione in dicembre 2022 |
Ricevuta nel 2022 ma registrata nel 2023
(entro aprile 2023) |
Detrazione in Dichiarazione IVA del 2022 e
registrazione tramite sezionale |
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Ricevuta nel 2022 ma registrata nel 2023
(dopo aprile 2023) |
Detrazione non ammessa |
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Ricevuta e registrata a gennaio 2023 |
Detrazione ammessa a gennaio 2023 |
TRIBUTI LOCALI
La seconda rata IMU 2022
Il 16 dicembre
scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta
2022. La prima rata di acconto è scaduta il 16 giugno 2022.
Il presupposto
dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata
non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità
abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Il versamento dell’IMU può avvenire
alternativamente, mediante:
- il modello F24;
- apposito bollettino di c/c postale;
- la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice
dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre
modalità previste dallo stesso Codice.
Le modalità di calcolo del II acconto IMU
sono le medesime previste per il calcolo del I acconto.
Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono
aggiunti due nuovi casi di esenzione IMU.
A partire dall’anno 2022 i fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili
merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati, sono esenti.
Per tali ipotesi vi è l’obbligo di
presentare, per il 2022, la dichiarazione sia in caso di acquisto sia di
perdita della qualifica di immobile merce.
La seconda novità prevede l’esenzione a
carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni
diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.
A seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, per la qualifica dell’immobile
quale abitazione principale ai fini IMU:
- viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito
la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
- non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei
componenti del nucleo familiare.
Pertanto, due coniugi possessori di
immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei
quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi
beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell’IMU per l’abitazione
principale. Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale,
precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche
accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di
servizi idrici e del gas relativi agli immobili.
È consigliato anche in questo caso presentare
la dichiarazione IMU con riferimento all’immobile esente.
Si ricorda che entro il 31 dicembre 2022 dovrà
essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze
relative all’anno 2021, la dichiarazione IMU 2022.
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