IN BREVE |
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Legge di Bilancio 2023: le novità
per contribuenti e imprese ·
Legge di Bilancio 2023: le
novità in materia di definizione, ravvedimento, adesione, conciliazione e
regolarizzazione ·
Verifica dei nuovi limiti per liquidazioni
IVA trimestrale e contabilità semplificata 2023 ·
Novità per il pagamento
dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche ·
Pubblicazione delle erogazioni
pubbliche ricevute nel 2021 ·
Anche nel 2023 divieto di
fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie ·
Possibile la fattura analogica
nel 2023 anche per i forfetari con ricavi 2022 oltre la soglia ·
La compensazione del credito
IVA dal 1° gennaio 2023 ·
Dal 1° gennaio 2023 gli
interessi legali salgono al 5% ·
Nuova guida Assonime al Codice
della crisi d'impresa ·
Bonus pubblicità: entro il 9
febbraio 2023 l'invio della dichiarazione sostitutiva ·
La registrazione degli incassi
e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa” ·
Deducibilità compensi amministratori ·
Limiti per la tenuta della
contabilità di magazzino 2023 ·
Attenzione alla verifica dei
limiti “de minimis” ·
Le start-up "turismo" ·
L’impatto economico del
Superbonus 110% e il costo effettivo per lo Stato |
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APPROFONDIMENTI |
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Le novità della Legge di Bilancio 2023 ·
Legge di Bilancio 2023: le misure di sostegno ai
contribuenti
Legge di Bilancio 2023: le novità per contribuenti e imprese Legge 29 dicembre 2022, n. 197 È stata pubblicata sul Supplemento
Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2023 la Legge di
Bilancio, legge 29 dicembre 2022, n. 197, approvata definitivamente il 29
dicembre dal Senato. È quindi ora ufficiale anche l’innalzamento del limite di ricavi o compensi
previsto per l’accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000
euro, l'incremento dell'ammontare dei ricavi soglia fino a concorrenza del
quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, l’impossibilità
di fruire del c.d. ravvedimento speciale per le dichiarazioni omesse, il mini
rinvio della CILAS per il Superbonus 110% e un intervento sul tetto di spesa
relativo al bonus mobili ed elettrodomestici.
Vedi l’Approfondimento
Legge di Bilancio 2023: le novità in materia di definizione,
ravvedimento, adesione, conciliazione e regolarizzazione Legge 29 dicembre 2022, n. 197 La Legge di
Bilancio 2023 ha introdotto una serie di disposizioni che permettono ai
contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole
ordinarie, la pretesa tributaria. Le misure
si riferiscono ad un ampio ventaglio di fasi dell’adempimento fiscale, che va
dall’accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle
corti tributarie. È possibile usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e
dell’abbattimento di alcune somme dovute al Fisco a titolo di aggio, di
interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni.
Vedi l’Approfondimento
IVA Verifica dei nuovi limiti per liquidazioni
IVA trimestrale e contabilità semplificata 2023 Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 276 Come
ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime
fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora
essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio
precedente. La
Legge di Bilancio 2023 ha modificato i limiti dei ricavi fino a concorrenza del
quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata e alla
liquidazione IVA con cadenza trimestrale. I nuovi limiti si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2023. Può
effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi
ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:
Per
quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi,
fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al
regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il
regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:
Il
predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano
naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare
dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).
IMPOSTE INDIRETTE Novità per il pagamento dell'imposta di
bollo sulle fatture elettroniche L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per
il pagamento dell’imposta di bollo e la guida, per escludere, dalla selezione
per la costituzione dell’Elenco B del bollo, le fatture elettroniche con Tipo
Documento TD28 emesse per la comunicazione esterometro nel caso di ricezione di
fattura cartacea con addebito IVA da operatore sammarinese per acquisto di beni. Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’art.
6 del D.M. 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo
sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica
annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini
di versamento. Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo
relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente
mediante presentazione di modello F24. Successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica,
l’art. 12-nonies del D.L. n. 34/2019 (come modificato dal D.M. 4 dicembre 2020)
ha previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti e
dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e
corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture
elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture
elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di
bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B). I soggetti IVA possono dunque verificare di aver correttamente
assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di
omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono
confermare/arricchire l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento
di tale imposta. Se, invece, i soggetti IVA ritengono che una o più fatture
elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere
assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire
le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4
febbraio 2021 ha dettato le regole di funzionamento del nuovo sistema.
COMUNICAZIONI Pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute
nel 2021 Il D.L. n. 34/2019 prevede
che tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese che hanno beneficiato
di erogazioni pubbliche di importo pari o superiore a 10.000 euro
hanno l'obbligo di rendicontare le somme ricevute entro il 30 giugno
di ogni anno. Per i soggetti che redigono il bilancio in forma
abbreviata e per quelli che non sono tenuti a redigere la nota
integrativa (imprese individuali, società di persone e micro-imprese) è previsto
che l'obbligo sia assolto mediante la pubblicazione degli importi
ricevuti sul proprio sito internet oppure sul sito dell’associazione
di categoria. Il decreto
Milleproroghe 2022 (D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge
n. 15/2022) ha però posticipato al 1° gennaio 2023 l’applicazione delle
sanzioni per coloro che non hanno ancora rispettato l'obbligo di
rendicontazione delle erogazioni pubbliche ricevute nel 2021. Ricordiamo che l’inosservanza
degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche, comporta
una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi
ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro.
FATTURAZIONE ELETTRONICA Anche nel 2023 divieto di fatturazione
elettronica delle prestazioni sanitarie D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 3 Il
Decreto “Milleproroghe”, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, ha stabilito che anche
per il periodo d’imposta 2023 (così come già previsto per gli anni d’imposta
dal 2019 al 2022), gli operatori sanitari non potranno emettere fatture in
formato elettronico per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti dei
privati. Il divieto torna applicabile indipendentemente dell’invio dei dati di
spesa al Sistema Tessera Sanitaria (così come era stato affermato per il
passato con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019).
FATTURAZIONE ELETTRONICA Possibile la fattura
analogica nel 2023 anche per i forfetari con ricavi 2022 oltre la soglia Agenzia delle Entrate FAQ 22 dicembre 2022, n. 150 Con la FAQ n. 150, pubblicata il 22 dicembre 2022,
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l'applicazione del limite previsto
dall’art. 18 del D.L. n. 36/2022. DOMANDA: I
contribuenti che nel 2021 erano in regime forfetario e non avevano superato il
limite dei 25.000 euro di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno previsto
dall’art. 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (convertito in legge n. 79 del
29 giugno 2022), se nel corso del 2022 hanno conseguito ricavi/compensi di
importo superiore al citato limite sono obbligati alla fatturazione elettronica
dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024? RISPOSTA: La norma citata prevede che l’obbligo di fatturazione
elettronica per i soggetti precedentemente esclusi “si applica a partire dal 1°
luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi
ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a
partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”. Pertanto, come precisato
anche dalla circolare n. 26/E del 2022, solo per i contribuenti che
nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno,
superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di
fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfetari
l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi
conseguiti nel 2022.
IVA La compensazione del credito IVA dal 1°
gennaio 2023 Il
credito IVA maturato al 31 dicembre 2022 può essere utilizzato in compensazione
con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a
decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2023 (codice tributo 6099 – anno di
riferimento 2022), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro. L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà
invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA
annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista
abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è
possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad
effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le
start-up innovative. I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA,
calcolato sul periodo d’imposta 2021, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000
euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei
crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta
2022 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media
tra il voto ISA relativo al periodo d'imposta 2021 e a quello precedente. Per
il periodo d’imposta 2022 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1°
febbraio 2022 fino al 2 maggio 2022 - il 30 aprile cade di domenica e il 1°
maggio è festivo. In
tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni
singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche
(Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking. La
trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni
di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata
non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione
o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito
indicata. Per
chi avesse maturato nel 2021 un credito IVA compensabile, non interamente
utilizzato in compensazione nel corso del 2022, potrà proseguirne l’utilizzo
(codice tributo 6099 – anno 2021) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione
annuale IVA per il 2022, all’interno della quale il credito dell’anno precedente
sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato
nel 2022. Ricordiamo,
sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni
contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:
Si
precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra
illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei
crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”,
ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di
acconto, di saldo o di versamento periodico. Il
decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), convertito
in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di
eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità
di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento del limite non ha
però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.
RISCOSSIONE Dal 1° gennaio 2023 gli interessi
legali salgono al 5% D.M. 13 dicembre 2022 Il decreto del MEF del 13 dicembre 2022, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, ha stabilito che a
partire dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale salga al 5% in
ragione d'anno. La variazione ha risvolti di varia natura: in ambito
fiscale incide per esempio sul calcolo degli interessi dovuti in ipotesi di
ravvedimento.
CRISI D’IMPRESA Nuova guida Assonime al Codice della
crisi d'impresa Assonime ha pubblicato una Guida che illustra
sinteticamente i principali istituti riformati dal Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza. La Guida non segue l'ordine sistematico del Codice,
ma presenta le nuove disposizioni suddividendole in sette capitoli, dedicati
rispettivamente a: (1) i soggetti: doveri delle parti e interessi tutelati; (2) i diversi stadi di difficoltà dell'impresa; (3) gli strumenti per la prevenzione della crisi; (4) gli strumenti per la ristrutturazione dell'impresa; (5) gli strumenti per la liquidazione; (6) la regolazione della crisi e dell'insolvenza di
gruppo; (7) profili processuali. La guida è disponibile sul sito dell‘Associazione.
INCENTIVI Bonus pubblicità: entro il 9 febbraio 2023
l'invio della dichiarazione sostitutiva L'art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i. ha istituito,
dall'anno 2018, un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali,
con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno
precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non
commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali)
e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. L'agevolazione è concessa nel limite massimo dello
stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione
europea in materia di aiuti "de minimis". A decorrere dall'anno 2019, il credito dell'imposta è
previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d'imposta è
concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e
viene meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli
investimenti effettuati l'anno precedente. Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 si potrà
inviare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti
pubblicitari effettuati nel 2022. Il nuovo
modello aggiornato e le relative istruzioni
sono disponibili sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria
della presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito dell’Agenzia. Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile
esclusivamente in compensazione con il modello F24 da presentare tramite i
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione per accedere al bonus deve invece
essere inviata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno. Il modello può essere trasmesso direttamente dalle
imprese, lavoratori autonomi o enti non commerciali interessati a richiedere il
credito, tramite una società del gruppo nel caso in cui il richiedente faccia
parte di un gruppo societario o tramite gli incaricati alla trasmissione delle
dichiarazioni.
SCRITTURE CONTABILI La registrazione degli incassi e dei
pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa” In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di
effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi
a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano
percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente
rilevanti. Tale problema rileva particolarmente per i
professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a
seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano
anch’esse il regime di cassa. La questione si pone soprattutto per gli incassi e i
pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici
e carta di credito. Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva
il momento della consegna (o ricezione) del denaro. Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si
considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito,
ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna
coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene
in un secondo momento o in un successivo periodo d’imposta. Nell’ipotesi in cui il pagamento avviene
con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità”
che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in
cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro. Se un cliente effettua un pagamento con
la carta di credito, il compenso rileva quando avviene
l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia
di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo
della carta.
IRES Deducibilità compensi amministratori I
compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella
misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano
percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12
gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargato
si riflette anche ai fini previdenziali. Fa
eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”:
in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se
liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.
SCRITTURE CONTABILI Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2023 Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della
contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi
abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
L'obbligo di contabilità di magazzino decorre dal
secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a
partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda
volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali
risultano inferiori ai sopraccitati limiti.
INCENTIVI Attenzione alla verifica dei limiti “de
minimis” Lo Stato e la Pubblica Amministrazione in generale possono erogare aiuti alle imprese senza
violare le norme europee sulla concorrenza, solo nel limite di determinati
massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente
dalla Commissione europea. Fanno eccezione a questa regola alcuni aiuti di piccola entità,
definiti “de minimis”,
che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. La nozione di aiuto comprende tutti i tipi di trasferimento di risorse
statali e vantaggi economici, che possono essere di tipo diretto o indiretto,
come ad esempio:
Anche in questo caso però, per stabilire se un’impresa possa
ottenere una agevolazione in
regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa,
occorre sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella stessa impresa (o gruppo di
imprese) in regime de minimis, nell’arco di tre esercizi finanziari
(l’esercizio in cui l’aiuto è concesso più i due precedenti). In particolare,
l’importo massimo degli aiuti di questo tipo ottenibili da una impresa non può
superare, nell’arco di tre anni:
Ai fini di questa normativa, per “impresa” si intende qualsiasi
entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status
giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Si intende quindi per impresa
unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di
collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell’impresa
richiedente l’incentivo:
La costante verifica degli aiuti ricevuti è molto importante,
soprattutto nei gruppi societari:
IMPRESE Le start-up "turismo" L'art. 11-bis inserito nel D.L. n. 83/2014 in sede di
conversione prevede che si considerino start-up innovative, in aggiunta
a quanto stabilito dall'art. 25, comma 2, lett. f), del D.L. n. 179/2012
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012) anche le società che
abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale,
attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare,
agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese
turistiche. Tali servizi devono riguardare:
AGEVOLAZIONI L’impatto economico del Superbonus 110%
e il costo effettivo per lo Stato Documento di Ricerca - L'impatto economico
del Superbonus 110% La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha
pubblicato un interessante studio su L’impatto economico del superbonus 110%
e il costo effettivo per lo Stato dei bonus edilizi (disponibile on line). Lo Studio evidenzia come le relazioni tecniche che
hanno accompagnato il lancio del superbonus 110% abbiano fortemente
sottostimato gli effetti finanziari dell'incentivo. Dai dati effettivamente
rilevati, la misura, nonostante sia risultata molto più costosa di quanto previsto,
ha un ritorno finanziario per le casse pubbliche anch'esso molto più alto di
quanto stimato, a cui vanno aggiunti i rilevanti effetti positivi sull'occupazione
e sul reddito di famiglie e imprese, che sono stati essenziali per il rilancio
non solo del comparto edilizio ma del sistema Paese nel suo insieme, già pesantemente
colpito, prima, dalla pandemia e, poi, dal conflitto russo-ucraino. Dalla ricerca della FNC emerge come, nel biennio
2020-2021, per ogni euro di uscita finanziaria pubblica in termini di crediti o
detrazioni fiscali riconosciuti ai contribuenti, grazie agli effetti
moltiplicativi in termini economici, sono ritornati allo Stato 43,3 centesimi,
con un costo netto pari quindi a 56,7 centesimi. L'intento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti
è quello di offrire dati e considerazioni tecniche che potranno essere
d’ausilio al decisore politico per individuare in modo obiettivo un credibile punto
di caduta nel dibattito sul futuro del superbonus e permettere valutazioni
adeguate e scevre da posizioni preconcette, in merito all’utilizzo delle detrazioni
fiscali quale strumento a supporto di politiche economiche e di sostenibilità
ambientale che presentano impatti estremamente rilevanti per il sistema
economico delle imprese e delle famiglie, oltre che per il bilancio dello
Stato.
MANOVRA 2023 Le novità della Legge di Bilancio 2023 Legge 29 dicembre 2022, n. 197 È
stata pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 303 del
29 dicembre 2022 la Legge di Bilancio, legge 29 dicembre 2022, n. 197, approvata
definitivamente il 29 dicembre dal Senato. È
quindi ora ufficiale la riforma che prevede anche l’innalzamento del limite di ricavi
o compensi previsto per l’accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000
a 85.000 euro, l'incremento dell'ammontare dei ricavi soglia fino a concorrenza
del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata,
l’impossibilità di fruire del c.d. ravvedimento speciale per le dichiarazioni
omesse, il mini rinvio della CILAS per il Superbonus 110% ed un intervento sul
tetto di spesa relativo al bonus mobili ed elettrodomestici. Si
riporta una sintesi delle principali misure in ambito fiscale. ·
Regime forfetario: è elevato il limite di ricavi o compensi previsto per
l’accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro (di cui
all’art. 1, comma 54, della legge n. 190/2014). Il nuovo limite entrerà in
vigore a partire dal periodo d’imposta 2023. Viene prevista inoltre la
cessazione del regime forfetario dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi
percepiti risultino superiori a 100.000 euro. La relativa IVA è dovuta a
partire dalle operazioni poste in essere che abbiano determinato il superamento
del limite stabilito. Per il periodo in cui si dovesse verificare il superamento
del limite di 100.000 euro dei ricavi o compensi, la determinazione del reddito
seguirà le modalità ordinarie con effetti dallo stesso periodo d’imposta. ·
Limite all’utilizzo del contante: è
innalzata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di
denaro contante. Rispetto al 2022, nulla cambia invece nel 2023 per quanto agli
obblighi in materia di accettazione di pagamenti POS. ·
Flat tax
incrementale: le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro
autonomo possono godere, ai fini IRPEF, di una flat tax incrementale opzionale.
Per il 2023 l’eccedenza del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo rispetto
al più elevato importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato
negli anni 2020, 2021 e 2022, può essere assoggettata a tassazione agevolata
nella misura del 15%, con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative
addizionali. La base imponibile interessata dall’agevolazione non può comunque
essere superiore a 40.000 euro, è inoltre prevista una franchigia nella misura
del 5% regolarmente soggetta ad IRPEF. ·
Tax credit gas ed
energia: è riconosciuto anche per il 1° trimestre 2023 il credito di imposta
previsto a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”),
i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base
della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli
eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al
medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di
fornitura di durata stipulati dall’impresa, nella misura del 45% delle spese
sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata
nel 1° trimestre 2023. Il credito di imposta è inoltre riconosciuto anche relativamente
alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle predette imprese e dalle
stesse autoconsumata nel 1° trimestre 2023. Per le imprese in possesso di
contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,
diverse dalle imprese “energivore”, è previsto un credito d’imposta del 35%
della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica,
effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, qualora il prezzo della
stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al
netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del
costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell’anno 2019. Per le imprese a forte consumo di gas naturale
si prevede un credito d’imposta del 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del
gas naturale consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi
dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di
riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subìto un incremento
superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
del 2019. Per le imprese diverse da quelle “gasivore” è previsto un credito
d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas,
consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi
termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato
come media, riferita al 4° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del
Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subìto un incremento superiore al 30%
del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. ·
Oneri generali di sistema: è
disposto, per il 1° trimestre 2023, l'azzeramento delle aliquote degli oneri
generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche
in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. ·
IVA sul gas metano, teleriscaldamento e pellet: le
somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e
industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o
effettivi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA
del 5%. Passa dal 22% al 5% l’aliquota per le fatture dei consumi nel primo
trimestre del 2023 dei servizi di teleriscaldamento e dal 22% al 10% quella del
pellet per tutto il 2023. ·
Redditi domenicali ed agrari: è
prorogato per l’anno 2023 l’art. 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n.
232 (Legge di Stabilità 2017), secondo cui i redditi dominicali e agrari dei
coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti
nella previdenza agricola, non concorrono alla formazione della base imponibile
ai fini IRPEF. ·
Imposta sostitutiva sulle riserve di utili: viene
introdotto un regime facoltativo di affrancamento o di rimpatrio degli utili e
delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo
all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1°
gennaio 2022. ·
Assegnazione agevolata ed estromissione dei
beni: è introdotta un’agevolazione relativa all’assegnazione agevolata
ai soci dei beni di imprese individuali. La norma di favore prevede la
determinazione della base imponibile in riferimento al valore catastale dell’immobile
(in luogo del valore normale), una imposta sostitutiva sulla plusvalenza come
sopra calcolata del 8% (in caso di società non operativa l’imposta sostituiva è
elevata al 10,5% e al 13% nel caso in cui, per effetto della assegnazione, la
società dovesse utilizzare in contropartita della fuoriuscita contabile del
cespite assegnato, riserve di patrimonio netto in sospensione d’imposta),
l’imposta di registro ridotta al 50%; le imposte ipotecarie e catastali in misura
fissa. Viene inoltre introdotta la possibilità di usufruire dell’estromissione
agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale.
L’estromissione è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell’8% della differenza
tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente
riconosciuto. ·
Rideterminazione valore delle partecipazioni e
dei terreni: è introdotta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto
delle partecipazioni non negoziate, dei terreni e delle partecipazioni
negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
posseduti alla data del 1° gennaio 2023. ·
Agevolazioni "prima casa" under 36:
viene prorogato al 31 marzo 2023 il regime speciale introdotto dal
decreto “Sostegni-bis”, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale la misura massima della
garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie
(giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori
di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), dal 50% fino all’80%
della quota capitale, qualora in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro
annui e per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile,
compreso di oneri accessori. Si prorogano di un anno, fino al 31 dicembre 2023,
anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette previste per l’acquisto
e per il relativo finanziamento della “prima casa” di abitazione disposto a
favore dei giovani che hanno il duplice requisito, anagrafico ed economico (non
aver compiuto 36 anni di età e avere un ISEE non superiore a 40.000 euro
annui). ·
Superbonus 110% e altri bonus: rimane la
detrazione nella misura del 110% sulle spese sostenute nel 2023 anche per i
lavori condominiali relativamente ai quali la CILAS è stata presentata dopo il
25 novembre 2022, purché entro il 31 dicembre 2022, nonché per i lavori
agevolati che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici per i
quali l’istanza di acquisizione del titolo edilizio abilitativo sia stata presentata
dopo il 25 novembre 2022, purché entro il 31 dicembre 2022. In pratica, per
poter continuare ad avere il superbonus al 110% sulle spese 2023, i condomini
devono aver deliberato i lavori entro il 18 novembre, nel qual caso è “sufficiente”
il deposito della CILAS entro il 31 dicembre 2022 o aver deliberato i lavori
tra il 19 e il 24 novembre, nel qual caso è necessario aver anche depositato la
CILAS entro il 25 novembre 2022. È disposta la proroga del bonus mobili ed
elettrodomestici nella misura del 50% delle spese, con il limite di 8.000 euro,
ma soltanto per le spese sostenute nel 2023. ·
Detrazione IVA per acquisto immobili green: è possibile
detrarre dall’IRPEF lorda il 50% dell’IVA pagata in relazione all’acquisto,
effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione
residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente,
cedute dalle imprese costruttrici delle stesse (sono esclusi gli immobili merce
e gli immobili utilizzati nell’esercizio dell’impresa). La detrazione è
ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese
e nei nove periodi d’imposta successivi. ·
Riversamento credito R&S: posticipato
al 30 novembre 2023 il termine per il riversamento del credito indebitamente
utilizzato. Si estende dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per
presentare la domanda per il riversamento del credito ricerca e sviluppo. ·
Incremento dei limiti per la tenuta della contabilità
semplificata: è elevato l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le
imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all’art. 18
del D.P.R. n. 600/1973. Detto regime è applicabile alle imprese individuali, s.n.c.,
s.a.s. e ai soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR e agli enti non
commerciali esercenti un’attività commerciale in via non prevalente. Per
effetto della modifica, il regime è adottato “naturalmente” se i ricavi, di cui
agli artt. 57 e 85 del TUIR, non superano: 500.000 euro (prima 400.000), per le
imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; 800.000 euro (prima
700.000), per le imprese aventi per oggetto altre attività. I nuovi limiti di
ricavi si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023. ·
Regolarizzazione delle irregolarità, adesione
agevolata, definizione agevolata, conciliazione, ravvedimento speciale e stralcio: sono
state introdotte una serie di norme in materia di regolarizzazione con il Fisco.
ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE Legge di
Bilancio 2023: le misure di sostegno ai contribuenti Legge 29 dicembre 2022, n. 197 La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di disposizioni
che permettono ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in
deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria. Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi
dell’adempimento fiscale, che va dall’accertamento alla cartella di pagamento, fino
al contenzioso innanzi alle corti tributarie. È possibile usufruire di
dilazioni dei pagamenti dovuti e dell’abbattimento di alcune somme dovute al Fisco
a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni. Definizione agevolata controlli automatizzati È
possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo
automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al
31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il
termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del
provvedimento in commento, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente
a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento: delle
imposte e dei contributi previdenziali; degli interessi e delle somme
aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30%
ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in
ritardo. È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da
controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso all’entrata in vigore
della norma in parola, mediante pagamento del debito residuo a titolo di
imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal
caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%. Sanatoria irregolarità formali È
possibile sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o
adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base
imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e
sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la
loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo
d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari
importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Ravvedimento speciale In
deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso è consentito
regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano
state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o
alla prima rata), mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il
pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte
a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile. Definizione agevolata atti di accertamento Vi
è la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento
di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per
i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli
notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023. Sono
previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto
dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di
constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023; avvisi di accertamento,
rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi
notificati entro il 31 marzo 2023. La medesima riduzione sanzionatoria a un
diciottesimo è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi
agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione
dell’accertamento. Le norme consentono di definire in acquiescenza avvisi di
accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora
impugnabili nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga
riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima
riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di
recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.
Le somme dovute possono essere anche dilazionate. Definizione agevolata delle controversie tributarie È
disciplinata la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
alla data di entrata in vigore della norma medesima, anche in Cassazione e a
seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto
atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo
pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo
grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore
della controversia. Se vi è soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, le
controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del
valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia
di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia
nella pronuncia di secondo grado. Conciliazione agevolata In
alternativa alla definizione agevolata delle controversie, è consentito
definire, entro il 30 giugno 2023, con un accordo conciliativo fuori udienza le
controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è
parte l’Agenzia delle Entrate. All’accordo conciliativo si applicano le
sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo
di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in
cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori. Rinuncia agevolata alle controversie In
alternativa alla definizione agevolata delle controversie è possibile usufruire
della rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie
in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.
La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di
tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il
pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma
con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Regolarizzazione versamenti Si
consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite
a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e, in particolare: delle
rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di
accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli
avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali. La
regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto
entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e
consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e
interessi. Annullamento automatico debiti fino a mille euro Si
dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo
di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché
ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente
della riscossione. Lo stralcio dei carichi è esteso anche ai debiti risultanti
dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza
privati. Definizione agevolata carichi (c.d. rottamazione) Viene prevista altresì la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. Il debitore beneficia dell’abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Aderendo alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione |
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