IN BREVE |
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Tregua fiscale: pubblicata la
circolare "omnibus" ·
Adesione agevolata e
definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento: emanato il
provvedimento ·
Definizione avvisi bonari anche
per le LIPE ·
Regolarizzazione delle
violazioni formali: pubblicato il provvedimento attuativo ·
Ravvedimento operoso del quadro
RW ·
Approvato il modello di Certificazione
Unica e i relativi software ·
Approvato il Modello 770/2023 e
le specifiche tecniche per l'invio dei modelli IVA e IVA base ·
Dal 2023 nuovi limiti per
l'obbligo di revisione legale per s.r.l. e coop ·
Riduzione contributi INPS 35%
per forfetari entro il 28 febbraio ·
Credito d'imposta anche per le
imprese energivore neocostituite: come calcolarlo ·
Bonus energia elettrica e gas
di dicembre 2022: pronti i codici tributo per i cessionari ·
On-line il portale ENEA 2023
per invio dati eco-bonus e bonus casa ·
Modello semplificato di
organizzazione, gestione e controllo 231/2001 per la prevenzione dei reati
contro la PA e dei reati societari nelle micro e piccole imprese ·
Bonus acqua potabile: al via le
comunicazioni delle spese sostenute nel 2022 |
APPROFONDIMENTI |
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Tregua fiscale: i chiarimenti dell’Agenzia delle
Entrate ·
Quadro RW: applicazione del ravvedimento operoso |
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IN BREVE |
Tregua
fiscale: pubblicata la circolare "omnibus"
Agenzia delle Entrate, Circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E
La legge di Bilancio 2023 ha previsto diverse norme
che disciplinano la cosiddetta "tregua fiscale".
L'Agenzia delle Entrate, dopo la circolare n.
1/E/2023, con la quale ha fornito i primi chiarimenti relativi alla definizione
agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle
dichiarazioni, con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, ha fornito
ulteriori indicazioni in merito:
- alla regolarizzazione delle irregolarità formali;
- al ravvedimento speciale per le violazioni
tributarie, all’adesione agevolata e alla definizione agevolata degli atti
del procedimento di accertamento.
Nella circolare sono forniti altresì
chiarimenti in merito alla chiusura delle liti tributarie e alla regolarizzazione
degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento
con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.
Vedi l’Approfondimento
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Adesione agevolata e definizione
agevolata degli atti del procedimento di accertamento: emanato il provvedimento
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 gennaio 2023, n. 27663
La
definizione agevolata delle sanzioni prevista dai commi da 179 a
185 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023 ha trovato piena attuazione grazie
al Provvedimento n. 27663 del 30 gennaio 2023 dell'Agenzia delle Entrate.
La
definizione agevolata si applica ai soli tributi amministrati dall’Agenzia
delle Entrate, per:
- accertamenti con
adesione, relativi a PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento
e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili
al 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo
2023;
- atti di
accertamento con adesione relativi agli inviti (art. 5-ter del D.Lgs. 19
giugno 1997, n. 218), notificati entro il 31 marzo 2023;
- accertamenti con adesione
relativi ad inviti al contradditorio, notificati entro il 31 marzo 2023.
e
si sostanzia nel versamento di sanzioni nella misura di un 1/18 del minimo
previsto dalla legge.
Sono
esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di
collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
La
regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di
liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento
dell’intero importo dovuto o della prima rata entro il termine per la
proposizione del ricorso.
Le
somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate
trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre
successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono
dovuti gli interessi al tasso legale.
È
esclusa la compensazione dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
In
caso di inadempimento nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui
all’art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (lieve tardività).
In
caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, l’Ufficio procede con
le ordinarie attività in relazione a ciascuno degli atti del procedimento di
accertamento.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Definizione avvisi bonari anche per le
LIPE
Ministro dell'Economia e delle Finanze, Question time 1°
febbraio 2023, risposta 3-00140
Nella
risposta 3-00140 rilasciata nel corso del Question time del 1° febbraio 2023,
il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha espressamente confermato
l'applicabilità alle liquidazioni periodiche IVA della modalità agevolata di
definizione degli avvisi bonari prevista dalla legge di Bilancio 2023.
Il
Ministro ha richiamato la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023 dell’Agenzia delle
Entrate, che specifica che la definizione agevolata delle violazioni emerse dai
controlli automatizzati (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R.
n. 633/1972), si applica, a prescindere dal periodo d'imposta, a tutte le
rateazioni regolarmente intraprese in data anteriore al 1° gennaio 2023 per le
quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza. Non è
necessario intervenire con iniziative normative in quanto rientrano nell'ambito
applicativo della definizione agevolata anche le somme dovute a seguito del controllo
delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all'art.
21-bis del D.L. n. 78/2010, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1°
gennaio 2023.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Regolarizzazione delle violazioni
formali: pubblicato il provvedimento attuativo
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 gennaio 2023, n. 27629
L'Agenzia Entrate, con il provvedimento n. 27629 del
30 gennaio 2023, ha reso operativa la regolarizzazione delle violazioni formali
reintrodotta dall'art. 1, commi 166-173, della legge n. 197/2022.
Ambito di applicazione
Con la definizione agevolata di cui ai commi da 166 a
173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 possono essere regolarizzate, per
ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di
obblighi o adempimenti di natura formale.
Le violazioni formali che possono formare
oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici
dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse
fino al 31 ottobre 2022 dal contribuente, dal sostituto d’imposta,
dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente
rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla
determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell'IVA,
dell'IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte
sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei
crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. Più in generale, nella
regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano,
anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo
precedente.
La regolarizzazione non si applica:
- alle violazioni formali di norme tributarie
concernenti ambiti impositivi diversi;
- alle violazioni formali oggetto di rapporto
esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo
definitivo alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023,
vale a dire al 1° gennaio 2023;
- alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente
al 1° gennaio 2023 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia
giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente
al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
- agli atti di contestazione o irrogazione delle
sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria,
compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima
procedura.
La regolarizzazione non può, inoltre, essere esperita
dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite
o detenute fuori dal territorio dello Stato. L’esclusione rileva sia con
riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art.
4, comma 1, del D.L. n. 167/1990, sia con riferimento alle violazioni inerenti
all’IVAFE e all’IVIE.
Perfezionamento della regolarizzazione
Le irregolarità od omissioni vengono rimosse entro il
31 marzo 2024 attraverso il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi
d’imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni
formali. Qualora le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo
d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il
versamento dell’importo regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al
periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nel modello F24. Quando
nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d’imposta,
per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell’importo di 200 euro. Il
versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro
il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. É consentito anche il
versamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023.
Il mancato perfezionamento della regolarizzazione
non dà diritto alla restituzione di quanto versato. Il perfezionamento della
regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo
versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in
esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.
Con riferimento alle violazioni formali commesse fino
al 31 ottobre 2022, oggetto di PVC, consegnato anche successivamente al 1°
gennaio 2023, sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell’atto di
contestazione o di irrogazione.
DICHIARAZIONI
Ravvedimento operoso del quadro RW
L’Agenzia
delle Entrate con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020 aveva fornito
alcuni chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche per quanto riguarda
quadro RW.
Si
ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d.
“monitoraggio fiscale”, ossia per consentire all’Amministrazione finanziaria di
controllare gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, verso e sull’estero,
nonché per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).
La
compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che
detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a
titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità
della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli
immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari
dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
L’obbligo
di monitoraggio non sussiste per i depositi e i conti correnti bancari
costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del
periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro; resta fermo l’obbligo di
compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.
Vedi l’Approfondimento
DICHIARAZIONI
Approvato il modello di Certificazione Unica
e i relativi software
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 gennaio 2023, n. 14392
Con
il Provvedimento 17 gennaio 2023, n. 14392 sono stati approvati il Modello CU
2023 relativo al periodo d’imposta 2022, le relative specifiche tecniche per la
trasmissione telematica e le istruzioni di compilazione.
Sul
sito dell’Agenzia delle Entrate sono ora disponibili anche i software di compilazione
e controllo della Certificazione Unica 2023. Il primo consente a sostituti
d’imposta e datori di lavoratori di predisporre la dichiarazione dei redditi
dei loro dipendenti, il secondo segnala le incongruenze riscontrate consentendo
di correggere eventuali errori.
DICHIARAZIONI
Approvato il Modello 770/2023 e le specifiche tecniche per l'invio
dei modelli IVA e IVA base
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 gennaio 2023, n. 25954 e
Provvedimento 27 gennaio 2023, n. 25934
Con
due Provvedimenti pubblicati in data 27 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate
ha approvato:
- il modello
770/2023 (anno d’imposta 2022) che i sostituti d’imposta devono compilare
per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute
operate nel 2022;
- le specifiche
tecniche (Allegato A) per la trasmissione telematica dei modelli di
dichiarazione IVA e IVA base 2023 da parte dei contribuenti tenuti a tale
adempimento dichiarativo, che provvedono direttamente all’invio, nonché da
parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali
intermediari abilitati alla trasmissione.
REVISIONE
Dal 2023 nuovi limiti per l'obbligo di revisione legale per s.r.l.
e coop
Dal
2023 è pienamente in vigore il nuovo testo dell'art 2477 c.c., come modificato
dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
La
nomina dell'organo di controllo o del revisore è ora obbligatoria
se la società:
a)
è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b)
controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c)
ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo
dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle
vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti
occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
I
bilanci di riferimento da considerare sono quelli relativi agli esercizi
2021 e 2022.
Le
società a responsabilità limitata e le società cooperative devono quindi
provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario,
ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al
predetto articolo entro la data di approvazione dei bilanci relativi
all'esercizio 2022.
L'obbligo
di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre
esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
REGIMI AGEVOLATI
Riduzione contributi INPS 35% per forfetari entro il 28 febbraio
I
contribuenti interessati a fruire dell'agevolazione contributiva prevista a
favore dei contribuenti forfetari, che prevede una riduzione del 35% della
contribuzione “ordinaria” alle Gestioni IVS artigiani e commercianti,
introdotta dalla Legge n. 208/2015, devono inviare l'apposita istanza, a
pena di decadenza, entro il prossimo 28 febbraio 2023.
Il
comma 77 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede che per i contribuenti
forfetari iscritti alla gestione artigiani e/o commercianti, il reddito
costituisce base imponibile per i contributi previdenziali, ma su tale reddito
la contribuzione può essere ridotta del 35%.
L’adesione
al regime previdenziale agevolato non è obbligatoria, ma sarà attivata solo a
seguito di opzione del contribuente che decide di avvalersene, dopo aver
valutato gli effetti di tale decisione sul proprio trattamento pensionistico,
vista la penalizzazione in termini di accumulo di montante contributivo.
L’accesso
al regime contributivo agevolato ha quindi natura facoltativa, previa
presentazione di apposita istanza entro il 28 febbraio 2023.
Nell’effettuazione
della valutazione è di fondamentale rilevanza l’età anagrafica del
contribuente, per valutare in modo corretto gli effetti pensionistici di tale
riduzione.
I
soggetti che beneficiano della contribuzione ridotta del 35% per un periodo d’imposta
possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche per il
periodo d’imposta successivo senza ulteriori adempimenti, a condizione che permangano
i requisiti per avvalersi del regime forfetario e non abbiano rinunciato
all’agevolazione contributiva.
AGEVOLAZIONI
Credito d'imposta anche per le imprese
energivore neocostituite: come calcolarlo
Agenzia delle Entrate, Risposta ad
istanza di interpello 7 febbraio 2023, n. 193
Con
la risposta n. 193 del 7 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che
anche le imprese neocostituite “energivore” che autoconsumano l'energia prodotta,
possono accedere al “credito d’imposta prodotti energetici” facendo riferimento
ad un parametro forfetario nella verifica dell'incremento del costo medio
utilizzando i valori correlati all'acquisto del combustibile usato per la
produzione di energia.
Nel
caso specifico oggetto di risposta, poiché l’impresa utilizza il gas naturale
quale combustibile, l’Agenzia delle Entrate ha indicato:
- come parametro iniziale
il prezzo di riferimento del Mercato infra giornaliero (Migas), pubblicato
dal Gestore mercati energetici (Gme) del gas naturale, calcolato come
media del primo trimestre 2019 (analogamente a quanto previsto dal
legislatore per la determinazione del requisito dell'incremento del costo
ai fini del credito d'imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale,
con l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 17/2022);
- come parametro
finale il prezzo del gas naturale al servizio della Centrale
effettivamente sostenuto dalla Società in relazione ai consumi del primo
trimestre 2022, considerando anche i chiarimenti già forniti con la
circolare n. 20/2022 (paragrafo 3.4), nel caso di autoproduzione e autoconsumo
dell'energia elettrica (la ''documentazione certificativa'' è rappresentata
dalle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine, nonché delle
misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della
contabilità industriale).
AGEVOLAZIONI
Bonus energia elettrica e gas di
dicembre 2022: pronti i codici tributo per i cessionari
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 30 gennaio 2023, n. 2/E
Con
la Risoluzione n. 2/E del 30 gennaio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha istituito
i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei
crediti d’imposta destinati alle imprese in relazione ai maggiori oneri
sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di
dicembre 2022, acquistati dai cessionari.
I
codici tributo istituiti sono i seguenti:
- 7742, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta
a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge
18 novembre 2022, n. 176”;
- 7743, “CESSIONE CREDITO - credito
d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre
2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
- 7744, “CESSIONE CREDITO - credito
d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1
del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
- 7745, “CESSIONE CREDITO - credito
d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas
naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n.
176”.
AGEVOLAZIONI
On-line il portale ENEA 2023 per invio
dati Eco-bonus e Bonus casa
Dal
1° febbraio 2023 è operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it dove
trasmettere all’ENEA i dati degli interventi di efficienza energetica e
utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con fine lavori nel 2022 e 2023 che
accedono alle detrazioni fiscali Ecobonus (art. 14 del D.L. n. 63/2013) e Bonus
casa (art. 16-bis del TUIR).
Il
termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati all’ENEA per gli interventi con
data di fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023 decorre dalla data
di messa on-line del sito (1° febbraio 2023).
All’ENEA
devono essere inviati, attraverso la sezione Ecobonus, i dati degli
interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente
(incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e i dati degli interventi di
bonus facciate limitatamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022
quando comportano la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco
(detrazione del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, del 60% per
le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022).
Attraverso
la sezione Bonus casa, devono essere trasmessi i dati degli interventi di
risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle
detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.
È
possibile accedere al servizio online solo con autenticazione tramite SPID o
CIE.
SOCIETÀ
Modello semplificato di organizzazione,
gestione e controllo 231/2001 per la prevenzione dei reati contro la PA e dei
reati societari nelle micro e piccole imprese
Nell'ambito
di un Accordo di collaborazione istituzionale tra UNI – Ente Italiano di
Normazione e la Provincia Autonoma di Trento, è stato recentemente pubblicato
un modello semplificato di organizzazione, gestione e controllo come
previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 per la prevenzione dei reati contro la Pubblica
Amministrazione, e dei reati societari, specificatamente pensato per le
micro e piccole imprese.
La
nuova UNI/PdR 138:2023 non è una norma nazionale ma una prassi di
riferimento. Le prassi di riferimento, adottate esclusivamente in ambito
nazionale, rientrano fra i “prodotti della normazione europea”, come previsti
dal Regolamento UE n.1025/2012, e sono documenti che introducono prescrizioni
tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo ristretto ai soli autori,
sotto la conduzione operativa di UNI. Le prassi di riferimento sono disponibili
per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro pubblicazione
entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI,
UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate.
Il
valore di questa prassi di riferimento sta dunque nel fornire una risposta alle
specifiche esigenze operative delle micro e piccole imprese. Se, infatti, la
legislazione vigente che riguarda l’anticorruzione, a livello nazionale ed
internazionale, è già molto ampia e consolidata (e vede nella UNI ISO
37001:2016 la norma tecnica di riferimento per quanto concerne i Sistemi
di gestione per la prevenzione della corruzione), nessuna particolare
indicazione è stata finora rinvenibile per la piccola imprenditorialità con
riguardo a tali temi, se non in maniera limitata in ambito dottrinario e, con
riguardo ai reati societari, dai Principi di revisione delle piccole imprese.
La
UNI/PdR 138:2023 rappresenta quindi prima di tutto un'azione di promozione per
stimolare la compliance aziendale su questi temi di vitale importanza per la
competitività del Paese.
La
nuova UNI/PdR 138:2023 è liberamente scaricabile dal Catalogo UNI
(UNIstore), previa registrazione.
AGEVOLAZIONI
Bonus acqua potabile: al via le comunicazioni
delle spese sostenute nel 2022
Con
l'obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di
bottiglie di plastica la legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha
introdotto un credito d'imposta del 50% per le spese sostenute per l’acquisto
e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento
e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento
qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. L’agevolazione
è stata prorogata dalla legge di Bilancio 2022 anche per le spese sostenute nel
2023.
L'Agenzia
delle Entrate ricorda che fino al 28 febbraio 2023 i beneficiari del
bonus possono comunicare le spese sostenute nel 2022 tramite il servizio
web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate,
utilizzando l'apposito modello di comunicazione, recentemente aggiornato.
Il
credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché ai soggetti
esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, ed è così fissato:
- 1.000 euro per ciascun immobile,
per le persone fisiche;
- 5.000 euro per ogni immobile
adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti
attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
Una
volta ricevuto l’ok dall'Agenzia delle Entrate il credito d’imposta
riconosciuto sarà utilizzabile in compensazione tramite F24, oppure, per le
persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella
dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e agli anni successivi
fino al completo utilizzo del bonus.
L'Agenzia
delle Entrate ricorda inoltre che le informazioni sugli interventi effettuati
sono trasmesse per via telematica all’Enea, che effettua il monitoraggio e la
valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque
destinate a uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli
interventi.
APPROFONDIMENTI |
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Tregua fiscale: i chiarimenti dell’Agenzia
delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E
La legge di Bilancio 2023 ha previsto diverse norme
che disciplinano la cosiddetta "tregua fiscale".
L'Agenzia delle Entrate, dopo la circolare n.
1/E/2023, con la quale ha fornito i primi chiarimenti relativi alla definizione
agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle
dichiarazioni, con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, ha fornito
ulteriori indicazioni in merito:
- alla regolarizzazione delle irregolarità formali;
- al ravvedimento speciale per le violazioni tributarie,
all’adesione agevolata e alla definizione agevolata degli atti del
procedimento di accertamento.
Nella circolare sono forniti altresì
chiarimenti in merito alla chiusura delle liti tributarie e alla regolarizzazione
degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con
adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.
Regolarizzazione delle irregolarità
formali – art. 1, commi 166-173, legge n. 197/2022
Possono essere oggetto di
regolarizzazione le violazioni formali, commesse dalla generalità dei
contribuenti, in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali,
imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta, mediante versamento
di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono
le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il
31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
La regolarizzazione si perfeziona con il
pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od
omissioni, che deve avvenire, al più tardi, entro il termine di versamento
della seconda rata (31 marzo 2024).
La circolare fornisce un elenco esemplificativo
delle violazioni formali che rientrano nella definizione.
Non è possibile avvalersi della
regolarizzazione con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle
sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary
disclosure) per consentire l’emersione di attività finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, alle
violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio
2023, alla tardiva od omessa comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi
di riqualificazione energetica, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta,
alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare dell’obbligo
di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’IVIE e l’IVAFE. Tale esclusione
vale anche per le violazioni dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1 del
D.L. n. 167/1990 da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli
operatori finanziari.
Sono prorogati di due anni i termini di
decadenza per la notifica dell’atto di contestazione o dell’atto di irrogazione
della sanzione, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31
ottobre 2022, oggetto di un PVC, a prescindere dalla circostanza che il
contribuente destinatario dell’attività di verifica si sia avvalso della
definizione agevolata.
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
– art. 1, commi 174-178, legge n. 197/2022
Prevede la possibilità di regolarizzare
le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta
precedenti (dal 2016 in avanti).
Il ravvedimento speciale implica il pagamento
di un 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla
legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il
versamento del quantum dovuto in un’unica soluzione entro il 31 marzo
2023 o della prima rata entro il medesimo termine, nonché, entro quest’ultimo
termine, con la rimozione delle irregolarità od omissioni ravvedute.
La circolare chiarisce che è possibile
regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali
“prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, non sono invece
definibili le violazioni che possono essere rilevate ai sensi degli art. 36-bis
del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 (già definibili con la
definizione agevolata degli avvisi bonari ex art. 1, commi 153-159), e
le violazioni formali.
Il ravvedimento speciale non è esperibile
per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute
fuori dal territorio dello Stato, non incide sui ravvedimenti già effettuati al
1° gennaio 2023 e non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate.
È necessario che le violazioni “ravvedibili”
non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o
della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero,
contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Opera la normativa ordinaria del
ravvedimento operoso e, quindi, per i versamenti è prevista l’utilizzabilità
della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Adesione e definizione agevolate degli
atti del procedimento di accertamento – art. 1, commi 179-185, legge n.
197/2022
Viene prevista la definizione agevolata
degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati
dall’Agenzia delle Entrate.
Possono essere definiti gli accertamenti
con adesione relativi a PVC consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di
accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora
impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente,
ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio ex art. 5-ter
del D.Lgs. n. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023 e gli avvisi di
accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero,
qualora, alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora
impugnabili, o siano notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente a
tale data, fino al 31 marzo 2023.
La definizione si perfeziona:
- con riferimento agli atti del procedimento di
adesione, con il pagamento dell’intero importo o della prima rata entro 20
giorni dalla sottoscrizione dell’accordo;
- con riferimento agli avvisi di accertamento,
agli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché agli atti di recupero,
con il pagamento entro il termine di presentazione del ricorso
dell’importo dovuto ovvero della prima rata.
Il beneficio derivante dalla definizione
agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di
un 1/18.
La circolare precisa che rientrano nella
definizione agevolata anche gli accertamenti notificati entro il 31 marzo 2023,
dovuti al mancato perfezionamento dell’adesione, previamente attivata, a
seguito di inviti emessi dall’ufficio e che l’acquiescenza (di cui al comma
180) sia preclusa in caso di accertamento notificato entro il 31 marzo 2023,
cui ha fatto seguito un’adesione non perfezionata.
La circolare fornisce altresì chiarimenti
in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie (commi
186-205), alla conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi
206-212), alla rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla
Cassazione (commi 213-218) e alla regolarizzazione degli omessi pagamenti di
rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o
mediazione e conciliazione giudiziale (commi 219-221).
DICHIARAZIONI
Quadro RW: applicazione del ravvedimento
operoso
L’Agenzia
delle Entrate, con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020, aveva fornito
alcuni chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in materia di
quadro RW.
Si
ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d. “monitoraggio
fiscale”, ossia per consentire all’Amministrazione finanziaria di controllare
gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, verso e sull’estero, nonché
per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).
La
compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che
detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a
titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità
della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli
immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari
dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
L’obbligo
di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti
all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo
d’imposta non sia superiore a 15.000 euro; resta fermo l’obbligo di
compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.
Le sanzioni legate al quadro RW sono le
seguenti:
- dal 3% al 15% di quanto non dichiarato, se si
tratta di attività detenute in Stati non a regime fiscale privilegiato (art.
5, comma 2, primo periodo, D.L. n. 167/1990);
- dal 6% al 30% di quanto non dichiarato, se si
tratta di attività detenute in Stati a regime fiscale privilegiato (art.
5, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 167/1990).
È prevista comunque la sanzione fissa,
pari a 258 euro, in caso di dichiarazione tardiva (presentata entro 90
giorni dal termine ordinario e quindi, per i redditi 2021, entro il prossimo 28
febbraio 2023).
Alle sanzioni è possibile applicare le regole
generali del ravvedimento operoso.
Pertanto, le riduzioni sono le seguenti:
Tipologia di Stato estero |
Entro
90 giorni (1/9) |
Entro 1
anno (1/8) |
Entro 2
anni (1/7) |
Oltre 2
anni (1/6) |
Dopo
PVC (1/5) |
A regime fiscale privilegiato |
0,334% |
0,375% |
0,428% |
0,5% |
0,6% |
NON a regime fiscale privilegiato |
0,667% |
0,75% |
0,857% |
1% |
1,2% |
L’Agenzia delle Entrate ha quindi
chiarito che nel caso di omessa presentazione del quadro RW, se la dichiarazione
annuale è stata presentata nei termini e i dati nella stessa contenuti sono
corretti, è possibile rimediare all’omessa presentazione del quadro RW sia
entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, ma anche
oltre.
Chiaramente cambiano le sanzioni
applicabili ai due diversi casi.
Se la presentazione del modulo RW
avviene entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione
della dichiarazione, si applica la sanzione in misura fissa pari a 258 euro
(art. 5, comma 2, ultimo periodo, D.L. n. 167/1990), nonché la sanzione del 30%
delle eventuali IVIE e IVAFE omesse; non si applica, però, la sanzione da 250 a
2.000 euro per gli errori relativi al contenuto della dichiarazione (art. 8,
D.Lgs. n. 471/1997) perché la violazione degli obblighi di liquidazione
dell’IVIE e dell’IVAFE non ha riflessi sulla dichiarazione annuale in quanto
tale.
Se la presentazione del modulo RW
avviene oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione
della dichiarazione, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore
imposta dovuta (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997), però senza la
maggiorazione di 1/3 ovvero il raddoppio perché l’IVIE e l’IVAFE non derivano da
“redditi” prodotti all’estero. Inoltre, si applicano le sanzioni sopra elencate
(dal 3% al 15% o dal 6% al 30%).
Entrambe le sanzioni possono comunque
essere ridotte con il ravvedimento operoso applicando le riduzioni riportate
nella tabella di cui sopra.
Il contribuente non obbligato alla
presentazione del modello Redditi, se tenuto alla compilazione del quadro RW,
deve presentare entro 90 giorni dal termine di presentazione della
dichiarazione (quindi entro il 28 febbraio) solo il frontespizio e il quadro RW.
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