IN BREVE |
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Convertito in
legge il decreto “Milleproroghe” ·
Comunicazione
all'Agenzia delle Entrate dei crediti energia e gas residui entro il 16 marzo ·
Al 16 marzo la
tassa di vidimazione 2023 dei libri sociali ·
Niente più
cessioni del credito per Superbonus e altri bonus edili ·
Scadenza al 16
marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2023) ·
Entro il 16
marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe) ·
Nuova scadenza
per l’invio dei dati delle spese sanitarie ·
Rottamazione-quater:
prospetto informativo ·
Rinvio
copertura perdite: responsabilità e obblighi degli amministratori ·
Comunicazioni
di irregolarità: istituiti i codici tributo per i pagamenti parziali ·
Artigiani ed
esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2023 ·
I prelievi e i
versamenti non giustificati si presumono ricavi ·
Proroga regime speciale lavoratori
impatriati: niente remissione in bonis per la regolarizzazione dell'omesso
versamento |
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APPROFONDIMENTI |
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La comunicazione all'Agenzia delle
Entrate dei crediti energia e gas residui · Superbonus e altri bonus edili: approvato il decreto sullo "stop alle cessioni"
Convertito in legge il decreto
“Milleproroghe” D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito
dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27
febbraio 2023 la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29
dicembre 2022, n. 198 (decreto “Milleproroghe”). Il provvedimento entra in
vigore il 28 febbraio 2023. Rispetto al testo originario, il provvedimento presenta
diverse novità. Tra le più importanti si segnalano: ·
il
rinvio al 31 marzo 2023 della scadenza per comunicare all’Agenzia delle
Entrate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito dei
bonus edilizi per le spese sostenute lo scorso anno. Stessa nuova data per gli amministratori
di condominio tenuti a trasmettere i dati relativi ai lavori sulle parti comuni; ·
la
sospensione fino al 30 ottobre 2023 dei termini previsti dalla disciplina
“prima casa”; ·
il
differimento al 30 novembre 2023 anche del termine “lungo” per gli
investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, cioè funzionali
alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello
“Industria 4.0” (Allegato A alla legge n. 232/2016), “prenotati” entro il 31
dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato
dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di
acquisizione. L’originario termine del 30 giugno era già stato spostato al 30
settembre dalla legge di Bilancio 2023. Il credito d’imposta spetterà con le
percentuali più vantaggiose fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti
fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a
10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di
20 milioni; ·
la
proroga dal 30 giugno al 30 novembre 2023, del termine ultimo per l’effettuazione
di investimenti in “altri beni strumentali” nuovi (ovvero “non 4.0”) per
cui – con riferimento all’anno 2022 – spetta un credito d’imposta al 6%, a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati
nel 2023 e non “prenotati” non è invece previsto alcun credito d’imposta.
Comunicazione all'Agenzia delle Entrate
dei crediti energia e gas residui entro il 16 marzo Agenzia
delle Entrate, Provvedimento 16 febbraio 2023, n. 2023/44905 Con Provvedimento
n. 2023/44905 del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto
e le modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria prevista
in relazione ai seguenti crediti d’imposta maturati nel terzo e quarto trimestre
2022:
Il
provvedimento contiene alcuni importanti chiarimenti relativi all’adempimento
in questione.
Vedi l’Approfondimento
ADEMPIMENTI Al 16 marzo
la tassa di vidimazione 2023 dei libri sociali Entro
il 16 marzo:
devono
provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla
vidimazione dei libri sociali. Sono
escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad
imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale
e del libro degli inventari):
La
tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere
dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della
tassa anche per il 2023 sarà di:
Il
modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere
esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione)
in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al
termine di versamento del 16 marzo 2023. Le
società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con
bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere
effettuati esclusivamente mediante modello
F24 (codice tributo 7085 - Tassa annuale
vidimazione libri sociali). L’omesso
versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima
e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
AGEVOLAZIONI Niente più cessioni del credito per
Superbonus e altri bonus edili D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 Il
D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 (in G.U. n. 40 del 16 febbraio 2023) recante misure
urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi
fiscali prevede, con effetti dal 17 febbraio 2023, che per i bonus edili non
possa più essere utilizzata l'opzione dello sconto in fattura o della cessione
del credito in luogo della detrazione diretta.
Vedi l’Approfondimento
DICHIARAZIONI Scadenza
al 16 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2023) Entro giovedì 16 marzo 2023, i sostituti
d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica
all’Agenzia delle Entrate le CU2023 per redditi di lavoro
dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi. La data per la trasmissione
e la consegna è stata unificata. È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata,
omessa o tardiva. In caso di errata
trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5
giorni successivi alla scadenza. Si ricorda che anche quest’anno la
trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730
potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri
riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre
2023.
DICHIARAZIONI Entro il
16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe) La Certificazione degli utili e dei proventi
equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo 2022, ai soggetti
residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla
partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES),
residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente. La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti,
come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del
pagamento degli utili o di altri proventi equiparati,
intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte
Titoli S.p.a., rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non
residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. e degli intermediari non
residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti
sempre al sistema Monte Titoli S.p.a., società fiduciarie, con esclusivo
riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate,
sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di
investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che
interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni
o titoli. La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per
i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle
azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli
utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si
intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro
con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di
cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e
alle perdite senza apporto di lavoro o capitale). La certificazione non va rilasciata, invece,
in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo
d’imposta o ad imposta sostitutiva.
DICHIARAZIONI Nuova scadenza per l’invio dei dati
delle spese sanitarie D.M. 16 febbraio 2023 Pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il decreto che proroga i termini di invio dei dati delle
spese sanitarie relative all'anno 2022. È stata fissata al 22 febbraio 2023,
infatti, la scadenza di invio: ·
per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022, per
tutti i soggetti obbligati; ·
per le spese sostenute nell'intero anno 2022, per gli ottici. Prorogato
anche il termine per l’opposizione all’utilizzo dei dati: se non è stato
trasmesso il modello direttamente all’Agenzia delle Entrate entro il 22
febbraio 2023 è possibile accedere, dal 3 marzo al 30 marzo 2023, direttamente
all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria
(www.sistemats.it).
AGEVOLAZIONI Rottamazione-quater: prospetto
informativo L’Agenzia
delle Entrate-Riscossione ha attivato il servizio per richiedere il prospetto
informativo (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/prospetto-informativo/),
tramite il quale il contribuente può conoscere in via anticipata i debiti rispetto
ai quali può presentare, entro il prossimo 30 aprile 2023, istanza di
rottamazione-quater, art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022. Il
Prospetto può essere richiesto sia accedendo alla propria area riservata
(credenziali SPID, CIE o CNS), sia tramite l’area pubblica del sito
dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il
Prospetto informativo indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo
della Definizione agevolata introdotta dalla legge n. 197/2022. Nello specifico
contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di
addebito che possono essere “definiti” e l’importo dovuto aderendo
all’agevolazione. Nel
Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per
procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di
pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare
complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’agente della
riscossione comunicherà (vedi comunicazione delle somme dovute), entro il 30 giugno
2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione. Tale
Comunicazione terrà altresì conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio”
dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023 e che
potrebbe interessare anche i carichi inseriti nella domanda di Definizione
agevolata. Si
ricorda che aderendo alla rottamazione-quater, il contribuente risparmia su
interessi e sanzioni, interessi di mora, nonché sull’aggio. Tali somme non
devono essere versate. Invece,
sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le
spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Per
quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del
Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o
per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli
enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi,
comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
BILANCIO Rinvio copertura perdite:
responsabilità e obblighi degli amministratori D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito
dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, art. 3 Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito
dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha
posticipato di un anno la disciplina emergenziale, sostituendo il riferimento
al “31 dicembre 2021” con il nuovo termine del 31 dicembre 2022. Per effetto di
tale modifica, alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso al
31 dicembre 2022, non si applica la disciplina codicistica di cui agli artt.
2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c. e non opera
la causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4)
c.c.. La sospensione non fa però venir meno le previsioni di cui
all'art. 2446, primo comma e 2482-bis, secondo e terzo comma: S.p.A. Art. 2446,
primo comma: (1) ... All'assemblea deve essere sottoposta una relazione
sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio
sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le
osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società
durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne
visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di
rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. L'inosservanza degli
adempimenti formali previsti dal primo comma comporta l'annullamento della delibera
sociale. S.r.l. 2482-bis,
secondo e terzo comma: (2) All'assemblea deve essere sottoposta una
relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con
le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o
del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto
costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni
deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima
dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. (3) Nell'assemblea gli
amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la
redazione della relazione prevista nel precedente comma. Il documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti “Decreto "Milleproroghe" e
disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale” del marzo 2022, già metteva in evidenza, in
occasione della precedente proroga, l'importanza per gli amministratori di evidenziare le ragioni per cui, pur avendo realizzato perdite tali
da azzerare il patrimonio netto, ritengono che non risulti compromessa la
continuità d'impresa. Permane infatti l'obbligo, per gli amministratori, di
valutare il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione,
anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della
perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per
l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per
il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Comunicazioni di irregolarità:
istituiti i codici tributo per i pagamenti parziali Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 febbraio 2023, n. 9/E Con
la Risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha
istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle
comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. I
codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il
contribuente, destinatario della comunicazione di irregolarità inviata ai sensi
dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo
complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24
precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota. In
tal caso, il contribuente dovrà predisporre un modello F24 nel quale dovrà esporre
i codici tributo nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei
campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel
formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.
Artigiani
ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2023 INPS, Circolare 10 febbraio 2023,
n. 19 Con la Circolare n. 19 del 10
febbraio 2023, l'INPS ha comunicato che, per l'anno 2023, il reddito minimo
annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS
dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a €
17.504,00.
Il
contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta quindi il seguente:
Le
aliquote contributive risultano determinate come segue:
Per
l'anno 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i
contributi IVS è pari a € 86.983,00 (€ 52.190,00 più € 34.793,00) per i soggetti
iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che
possono fare valere anzianità contributiva a tale data. Per
i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con
decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è invece pari,
per il 2023, a € 113.520,00: tale massimale non è frazionabile in ragione
mensile.
Per
quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS
risulta come segue:
ACCERTAMENTO I prelievi e i versamenti
non giustificati si presumono ricavi Corte Costituzionale, Sentenza 31 gennaio 2023, n. 10 La
Corte costituzionale, con la pronuncia n. 10/2023, ha respinto le questioni di
legittimità riguardanti l'art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973,
che stabilisce la presunzione che non solo i versamenti ma anche i prelevamenti
dal conto corrente di un imprenditore commerciale, se non documentati nelle
scritture contabili, siano considerati ricavi dell'imprenditore, a meno che non
sia indicato il beneficiario. La
Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità
dell’art. 32 legate alla “doppia presunzione”, poiché il contribuente
imprenditore può sempre articolare la prova contraria presuntiva e, in
particolare, eccepire l’“incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno,
dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati” (sentenza n.
225/2005) affinché la presunzione in esame risulti compatibile anche con il
principio di capacità contributiva (art. 53, primo comma, Costituzione). La
Corte Costituzionale ribadisce la facoltà del contribuente di fornire la prova
contraria anche mediante presunzioni semplici, che tuttavia non esonera il
giudice dalla precisa individuazione dei dati noti dai quali dedurre quelli
ignoti, dalla verifica degli indizi offerti dal contribuente in relazione ai
movimenti bancari riscontrati e dalla valutazione della gravità, precisione e
concordanza degli stessi. Le prove fornite dal contribuente dovranno quindi
essere sempre sottoposte a verifica da parte del giudice.
ACCERTAMENTO Proroga regime speciale lavoratori
impatriati: niente remissione in bonis per la regolarizzazione dell'omesso
versamento Agenzia delle Entrate, Risposta 22 febbraio 2023, n. 223 L'Agenzia
delle Entrate, nella Risposta n. 223 del 22 febbraio 2023, ha affermato che il
mancato versamento delle somme dovute per prorogare di cinque anni i benefici fiscali
derivanti dall’applicazione del regime "impatriati" entro il termine
del 30 giugno 2022 non è riconducibile ad un adempimento "formale",
con la conseguenza che lo stesso non può essere regolarizzato mediante
l'istituto della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n.
16/2012.
AGEVOLAZIONI La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei crediti energia e
gas residui Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16
febbraio 2023, n. 2023/44905 Con Provvedimento n. 2023/44905 del 16 febbraio 2023,
l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di
presentazione della comunicazione obbligatoria prevista in relazione ai
seguenti crediti d’imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022:
Il provvedimento contiene alcuni importanti chiarimenti
relativi all’adempimento in questione. Fra
i soggetti obbligati all’invio del modello figurano esclusivamente i beneficiari
dei crediti sopra elencati, che non abbiano già integralmente compensato gli
importi spettanti. Il punto 2.6 del Provvedimento recita infatti: “La
comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già
interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24”. La
comunicazione inoltre non può essere trasmessa nel caso in cui l’impresa
beneficiaria abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del
credito “pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione
della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia
rifiutato il credito ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle Entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni”. In
caso di inadempimento, l’Agenzia chiarisce che il mancato invio di una valida
comunicazione entro la scadenza del 16 marzo 2023 comporta l’impossibilità di
utilizzare il credito residuo in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023. Il
contenuto del modello di comunicazione prevede oltre ai dati anagrafici e alla
sottoscrizione di una dichiarazione sostituiva di atto notorio di sussistenza
dei requisiti per beneficiare dei crediti d’imposta maturati, l’inserimento nel
quadro A dei seguenti dati: ·
il codice identificativo del credito, corrispondente al codice
tributo e indicato nella tabella riportata nelle istruzioni; ·
l’importo della spesa agevolata (casella “Importo di
riferimento”); ·
l’importo del credito maturato, in base alla percentuale
spettante e indicata nella tabella riportata nelle istruzioni. L’importo
del credito maturato nel periodo di riferimento va comunicato al lordo
dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art.
17, D.Lgs. n. 241/1997, fino alla data della comunicazione stessa. Il
modello di comunicazione è inviato dal beneficiario dei crediti d’imposta,
direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione
delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, utilizzando
esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web
disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. All’invio
viene rilasciata una ricevuta, a disposizione nell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle Entrate, attestante la presa in carico ovvero lo
scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. A decorrere dal 17 marzo 2023 l’eventuale compensazione di
importi eccedenti il credito comunicato, tenuto conto anche di precedenti
fruizioni, comporta lo scarto del modello F24.
AGEVOLAZIONI Superbonus e altri bonus edili: approvato il decreto sullo "stop
alle cessioni" D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 Il
D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 (in G.U. n. 40 del 16 febbraio 2023) recante misure
urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi
fiscali prevede, con effetti dal 17 febbraio 2023, che per i bonus edili non
possa più essere utilizzata l'opzione dello sconto in fattura o della cessione
del credito in luogo della detrazione diretta. In
particolare, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta
relativi a: ·
spese per interventi di riqualificazione
energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo
livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici
condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro; ·
spese per interventi di riduzione del rischio
sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o
realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2
e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla
successiva alienazione dell’immobile. In
tema di responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti
che danno diritto ai benefici fiscali, il decreto prevede che, ferme restando
le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la
responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i
cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della seguente
documentazione utile a dimostrare l’effettività delle opere realizzate: a)
titolo edilizio abilitativo degli
interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera,
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei
lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione
edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non
necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente; b)
notifica preliminare dell'avvio dei lavori
all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi
per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza; c)
visura catastale ante operam dell'immobile
oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti,
domanda di accatastamento; d)
fatture, ricevute o altri
documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti
l'avvenuto pagamento delle spese medesime; e)
asseverazioni, quando
obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità
delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge,
rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e
deposito presso i competenti uffici; f)
nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera
condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione
delle spese tra i condomini; g)
nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione
prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a), c) e d), del D.M. 6 agosto 2020,
recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", o, nel
caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino
dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, che attesti tale circostanza; h)
visto di conformità dei dati
relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi
dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'art.
3, comma 3, lett. a) e b), del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n.
322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai
soggetti di cui all'art. 32 del citato D.Lgs n. 241/1997; i)
un'attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui
all'art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni,
di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del D.Lgs n.
241/1997. L'esclusione
opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che
acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente
al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un
contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso,
da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la
documentazione. In ogni caso, il solo mancato possesso della documentazione
non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del
cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria
diligenza o non gravità della negligenza.
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