IN BREVE |
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Proroga al 30 giugno 2023 per
la “Rottamazione-quater” ·
Dichiarazione IVA 2023 tardiva
entro il 31 luglio ·
Conciliazione agevolata
controversie tributarie: tutti i chiarimenti ·
Crediti da bonus edilizi
residui: la scelta della rateizzazione lunga dal 2 maggio ·
Le regole per la certificazione
SOA per la fruizione dei bonus edilizi ·
Credito d'imposta investimenti
pubblicitari incrementali anno 2022: approvato l'elenco degli ammessi ·
Approvato il Ddl annuale per il
mercato e la concorrenza ·
Detrazioni e deduzioni Irpef
per l’anno d’imposta 2022 ·
Precompilata 2023 consultabile
online dal 2 maggio ·
ISEE precompilato: al via il
nuovo Portale unico ·
Bonus vista: le richieste a
partire dal 5 maggio su piattaforma dedicata ·
Pubblicati gli elenchi delle
Onlus che hanno richiesto l'accesso al 5 per mille 2023 ·
Approvato il nuovo regolamento
per la tenuta del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche |
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APPROFONDIMENTI |
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Dichiarazione IVA 2023: ravvedimento e sanzioni ·
Le principali detrazioni e deduzioni delle persone
fisiche per l’anno d’imposta 2022
Proroga
al 30 giugno 2023 per la “Rottamazione-quater” Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa 21 aprile 2023 Il Ministero dell'Economia
e delle Finanze, con un comunicato stampa del 21 aprile 2023, ha preannunciato
la prossima proroga di alcuni termini riferiti alla cosiddetta
“Rottamazione-quater”. Prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione delle dichiarazioni
di adesione alla “Rottamazione-quater” delle cartelle, prevista dalla legge di Bilancio 2023. Differito, di conseguenza,
al 30
settembre 2023 (invece del 30
giugno) il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate - Riscossione
trasmetterà a coloro che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle
somme che dovranno versare per il perfezionamento della definizione agevolata. Una prossima disposizione
stabilirà inoltre che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio
2023) slitterà al 31 ottobre 2023.
DICHIARAZIONI Dichiarazione
IVA 2023 tardiva entro il 31 luglio È scaduto il 2 maggio il termine per l’invio della
dichiarazione IVA 2023 riferita al periodo d’imposta 2022. È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA,
ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi entro il 31
luglio 2023 versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione
viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.
Vedi l’Approfondimento
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Conciliazione
agevolata controversie tributarie: tutti i chiarimenti Agenzia delle Entrate, Circolare 19
aprile 2023, n. 9/E L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n.
9/E/2023, con le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla conciliazione
agevolata prevista dall’art. 1, commi da 206 a 212, della legge di Bilancio
2023 nell’ambito della tregua fiscale. I chiarimenti, in particolare, riguardano la procedura
conciliativa “fuori udienza” che permette di definire, con un
abbattimento delle sanzioni a 1/18 del minimo e l’ulteriore beneficio di una
rateazione in 5 anni, le controversie tributarie pendenti davanti alle
Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che
hanno ad oggetto atti impositivi. A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n.
34/2023, la procedura conciliativa “fuori udienza” è applicabile alle
controversie fiscali pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la
sottoscrizione dell’accordo è prorogato al 30 settembre 2023. Con riferimento alla pendenza della lite, l'Agenzia
delle Entrate ritiene sufficiente che, alla data indicata dal legislatore, sia
stata effettuata la notifica del ricorso alla controparte. Per la definizione
della lite mediante conciliazione agevolata, di conseguenza, non è richiesto
che al 15 febbraio 2023 ricorra anche l’ulteriore presupposto della
costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di
legge. Nella circolare viene inoltre precisato che, qualora
gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore
rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può
ottenere il rimborso della differenza.
AGEVOLAZIONI Crediti da
bonus edilizi residui: la scelta della rateizzazione lunga dal 2 maggio Agenzia delle
Entrate, Provvedimento 18 aprile 2023, n. 2023/132123 L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento
che definisce le modalità per la fruizione in 10 rate annuali dei
crediti non ancora utilizzati derivanti da cessione o sconto in fattura relativi
alle detrazioni per superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche,
come previsto dal decreto “Aiuti-quater” (art. 9, comma 4, D.L. n. 176/2022). Dal 2 maggio 2023 i soggetti titolari di crediti da superbonus,
sismabonus e bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri
cessionari) potranno comunicare la scelta per la rateizzazione lunga utilizzando
la nuova funzionalità web all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.
Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti
di delega alla consultazione del cassetto fiscale dei titolari dei crediti. La rateizzazione lunga si applica ai crediti d’imposta
relativi a interventi agevolati con superbonus, sismabonus e bonus barriere
architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto
in fattura comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di quest’anno.
AGEVOLAZIONI Le regole
per la certificazione SOA per la fruizione dei bonus edilizi Agenzia delle Entrate, Circolare 20 aprile
2023, n. 10/E L'art. 10-bis del D.L. 21 marzo 2022, n. 21
prevede che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali per interventi
edilizi di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 l’esecuzione dei
lavori di importo superiore a 516.000 euro debba essere affidata a imprese
che siano in possesso della certificazione SOA, rilasciata dall'ANAC,
che attesta che l’impresa sia in possesso dei requisiti idonei in relazione
alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l’idoneità professionale,
un’adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e
professionali. La certificazione è necessaria ai fini della
partecipazione alle gare di appalto pubbliche, per il riconoscimento degli
incentivi fiscali del superbonus e della cessione/sconto in fattura. Con la circolare n. 10/E del 20 aprile 2023,
l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per beneficiare delle predette
agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori deve essere affidata: ·
a decorrere dal 1°
gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 (comma
1): o
a imprese in possesso, al momento della
sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente
certificazione SOA; o
a imprese che, al momento della firma del
contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero
all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato
al rilascio della predetta certificazione; ·
a decorrere dal 1°
luglio 2023 (comma 2): o
esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del
contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA.
INCENTIVI Credito
d'imposta investimenti pubblicitari incrementali anno 2022: approvato l'elenco
degli ammessi Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, Provvedimento 20 aprile 2023 È stato approvato e pubblicato l’elenco dei soggetti
ammessi alla fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
incrementali per l’anno 2022. Nell'elenco, allegato al Provvedimento di
approvazione del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 20
aprile 2023, sono indicati i singoli importi potenzialmente fruibili da ciascun
soggetto, come risultanti dalle comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate. La fruizione del credito è subordinata alla
verifica preventiva, da parte delle imprese, di non aver superato nel
triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de
minimis. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione,
presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia
delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla
pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi. Ai fini della fruizione del credito è necessario
indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito
dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.
IMPRESE Approvato
il Ddl annuale per il mercato e la concorrenza Ministero delle imprese e del made in
Italy, Comunicato stampa 20 aprile 2023 Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 30 del 20
aprile 2023 ha approvato, con procedura di urgenza, il disegno di legge annuale
per il mercato e la concorrenza, che si inserisce nel quadro delle misure e
degli interventi di attuazione del PNRR. Il testo modifica la disciplina relativa ai piani di
sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica e le disposizioni
sul trasporto e sull’efficienza della rete di distribuzione del gas, con
l’individuazione nell’“impresa maggiore di trasporto” del gas (attualmente
SNAM) del soggetto tenuto alla trasmissione dei piani decennali di sviluppo
della rete, e con la modifica della procedura per l’approvazione del piano
decennale di sviluppo della rete elettrica (predisposto da Terna). Il Ddl prevede inoltre la promozione dell’utilizzo
dei “contatori intelligenti” ponendo anche obblighi in tal senso in capo
alle imprese distributrici; i dati rilevati dai contatori di luce e gas
potranno essere messi a disposizione, su richiesta dei clienti, a soggetti terzi
per confrontare i prezzi. Viene attribuito all’Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) il potere di fissare i prezzi del
teleriscaldamento. Si introduce la definizione di “infrastruttura di
cold ironing”, quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla
terraferma per l’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto
e si chiarisce che il servizio è considerato di interesse economico generale,
con la previsione di uno sconto sulle componenti tariffarie a favore degli utilizzatori
finali. Si stabilisce che l’assegnazione delle
concessioni di posteggio per il commercio al dettaglio su aree pubbliche avvenga
tramite procedure ad evidenza pubblica, ispirate a principi di par condicio e
trasparenza, salvaguardando comunque gli interessi degli attuali concessionari
e dei lavoratori da questi impiegati, valorizzando i requisiti dimensionali
della categoria della microimpresa e fissando il numero massimo di concessioni
di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore. Si fissa
in 10 anni la durata massima della concessione. Si prevede che i procedimenti di rinnovo delle
concessioni che erano in scadenza al 31 dicembre 2020, non conclusi alla data
di entrata in vigore della legge, debbano essere chiusi entro i sei mesi
successivi, con assegnazione della concessione secondo quanto previsto dalla
normativa in vigore alla scadenza e, quindi, per una durata di 12 anni. Le concessioni non interessate dai procedimenti di
rinnovo di cui al paragrafo precedente hanno validità sino al 31 dicembre 2025
anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando
l'eventuale maggior durata prevista. Sono semplificate le procedure per le vendite
promozionali, consentendo l’invio di una comunicazione unica nel caso di
esercizi ubicati in comuni diversi e tenendo a disposizione delle autorità di
controllo la relativa documentazione, in forma cartacea o visionabile da web
all’indirizzo internet indicato dall’esercente. Si amplia da 45 a 90 giorni il termine entro il quale
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve comunicare, alle
imprese interessate e al Ministero delle imprese e del made in Italy, le
proprie conclusioni di merito sulle operazioni di concentrazione di imprese (fusione,
acquisizione di azioni, costituzione di new-co) soggette a comunicazione
preventiva che ritiene suscettibili di essere vietate. Si individua l’AGCM quale autorità nazionale
competente in materia di mercati equi e contendibili nel settore digitale, in
relazione ai servizi di piattaforma di base (es. servizi di intermediazione
online, motori di ricerca, social network). All’Autorità si attribuiscono,
anche in tale ambito, i poteri di indagine previsti in materia di concorrenza e
quelli sanzionatori.
IRPEF Detrazioni
e deduzioni Irpef per l’anno d’imposta 2022 Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può
usufruire di detrazioni e deduzioni. Le detrazioni IRPEF riducono l’imposta lorda
del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla
detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta
lorda vengono perse. Le deduzioni riguardano una serie di spese per
cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce. Si
ricorda che dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui
all’art. 12 del TUIR spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i
figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico che
è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta.
Vedi l’Approfondimento
Precompilata 2023 consultabile online dal
2 maggio Da martedì 2 maggio la dichiarazione
precompilata 2023 sarà consultabile online, mentre dallo scorso 20
aprile è già possibile delegare un familiare o una persona di fiducia a
gestire la propria precompilata e a utilizzare gli altri servizi online anche
via web o in videochiamata. In particolare, dal 2 maggio saranno disponibili la
dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente e
l'elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili
presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e
non inseriti e relative fonti informative. Il 730 precompilato dovrà invece essere inviato
entro il 2 ottobre 2023, mentre il modello Redditi (e il modello
Redditi correttivo del 730) entro il 30 novembre 2023.
IRPFE ISEE
precompilato: al via il nuovo Portale Unico INPS, Messaggio 11 aprile 2023 n. 1345 Nell’ambito del PNRR, l’INPS ha previsto la
semplificazione della presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) attraverso il progetto “ISEE Precompilato”. L'Istituto, con Messaggio n. 1345 dell'11 aprile ha comunicato
che è disponibile il nuovo Portale Unico ISEE, che ha unificato le varie
modalità di acquisizione dell’ISEE precompilato e non precompilato in un unico
punto di accesso, sostituendo tutti i portali preesistenti. Nel nuovo portale, oltre alle istruzioni per la
compilazione dell'ISEE, sono state introdotte alcune semplificazioni
procedurali che ne renderanno più agevole il rilascio, privilegiando l’uso
della modalità precompilata.
AGEVOLAZIONI Bonus vista: le richieste a partire dal
5 maggio su piattaforma dedicata È attiva sul sito internet
del Ministero della Salute la piattaforma dedicata (www.bonusvista.it) per
richiedere il "Bonus vista", un contributo del valore di 50
euro per l’acquisto o il rimborso di occhiali da vista o lenti a contatto
correttive dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023. Il bonus può essere
richiesto una sola volta per ogni membro di un nucleo familiare con ISEE non
superiore a 10 mila euro. A partire dalle ore 12:00 del prossimo 5 maggio è possibile richiedere il Bonus vista sia
come voucher da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati sia
come rimborso per un acquisto già effettuato. Gli esercenti che vogliano
accreditare la propria attività commerciale possono già effettuare la registrazione
sul sito bonusvista.it. I requisiti richiesti per ottenere
il bonus sono: ·
Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU), riferita a un ISEE non superiore a 10 mila euro, SPID
di livello 2 o superiore oppure Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta
nazionale dei servizi (CNS); ·
gli estremi della
fattura o della documentazione commerciale, in caso di rimborso.
AGEVOLAZIONI Pubblicati gli elenchi delle Onlus che
hanno richiesto l'accesso al 5 per mille 2023 Sul sito internet dell'Agenzia
delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/elenco-iscritti-onlus-2023)
è stato pubblicato l'elenco delle Onlus e delle Asd che hanno presentato
l’istanza di accreditamento per accedere al beneficio del 5 per mille per
l’anno finanziario 2023 (anno d'imposta 2022). È possibile consultare
l'elenco pubblicato attraverso il motore di ricerca presente sul sito internet
dell'Agenzia delle Entrate (area 5 per mille - www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/domanda+5+per+mille/2023/motore.htm)
cercando per denominazione, codice fiscale o provincia. Le scadenze: ·
entro il 2 maggio il legale rappresentante dell’ente o un
suo incaricato munito di formale delega poteva richiedere la correzione
degli eventuali errori anagrafici alla Direzione Regionale dell’Agenzia territorialmente
competente; ·
entro il 10 maggio sarà pubblicata la versione aggiornata
dell’elenco, con l’anagrafica corretta.
TERZO SETTORE Approvato il nuovo regolamento per la
tenuta del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per lo Sport, Decreto 30 marzo 2023 La Presidenza del Consiglio
dei Ministri (Dipartimento per lo Sport) ha approvato il nuovo Regolamento
che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro
nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 11
del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni
previste dalla normativa vigente. Il Registro, tenuto dal
Dipartimento per lo Sport e gestito da Sport e Salute SpA, sostituisce a tutti
gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive
dilettantistiche già istituito presso il Coni.
DICHIARAZIONI Dichiarazione IVA 2023: ravvedimento e sanzioni È scaduto il 2 maggio il termine per l’invio della
dichiarazione IVA 2023 riferita al periodo d’imposta 2022. È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA,
ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi entro il 31
luglio 2023 versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione
viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti. La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000
euro, ridotta se il contribuente usufruisce del
ravvedimento operoso. La violazione può essere sanata con ravvedimento
operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto
a 25 euro (1/10 della sanzione
ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911. Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del
ravvedimento operoso. Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90
giorni dalla scadenza del 2 maggio 2022 la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti
dovuta. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta. Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede
versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore
a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro. Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il
versamento di imposte, avviene entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata. Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il
versamento di imposte, avviene oltre il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.
IRPEF Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per
l'anno d'imposta 2022 Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può
usufruire di detrazioni e deduzioni. Le detrazioni IRPEF riducono l’imposta lorda
del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla
detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta
lorda vengono perse. Le deduzioni riguardano una serie di spese per
cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce. Per
il 2022 ricordiamo le principali detrazioni di cui potrà usufruire il
contribuente: ·
Detrazione per il coniuge non separato legalmente
nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito, di 690
euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000, di 690 euro per i redditi sopra
i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10
euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non i 29.200 euro, 20
euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro, 30 euro se è
superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro, 20 euro se superiore a 35.000
euro ma inferiore a 35.100 euro, 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200
euro; ·
Detrazione per figli a carico, dal 1°
marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del TUIR
spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore,
esse sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’INPS a seguito
di apposita richiesta. Chi presta l’assistenza fiscale determinerà l’ammontare
delle detrazioni spettanti per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio
2022 secondo le vecchie regole e applicherà le nuove regole per determinare
l’ammontare delle detrazioni spettanti per il periodo dal 1° marzo 2022 al 31
dicembre 2022. Dal 1° marzo 2022 non spetta più la maggiorazione di 200 euro
per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di tre figli; inoltre, non
spetta più l’ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con
più di 4 figli. Per il riconoscimento delle predette detrazioni per i primi due
mesi del 2022, si terrà conto anche dei figli nati da marzo a dicembre 2022.
Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i
figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite
dall’assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più. Nel
caso in cui non si avesse diritto alla detrazione per i figli a carico, ad
esempio perché il primo figlio è nato a maggio 2022, non viene meno la
necessità di indicare i dati dei figli nel prospetto dei familiari a carico poiché
questi dati sono necessari per riconoscere le altre agevolazioni previste per i
figli a carico. Si rammenta che per i figli non è mai possibile fruire delle
detrazioni previste per gli altri familiari a carico; ·
Detrazione per le spese mediche sopra la
franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%; ·
Detrazione per le spese funebri, nella
misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone,
indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per
importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse; ·
Detrazione per le spese veterinarie sostenute
per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di
129,11 euro, fino ad un massimo di 550 euro; ·
Detrazione degli interessi passivi sul mutuo
per l’acquisto o la costruzione della prima casa nella
misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un
massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più
persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la
propria quota di interessi; ·
Detrazione per spese di assicurazione sulla vita
e infortuni, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una
concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con
rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e dal 2016 750 euro per i premi
assicurativi di rischio morte per disabili gravi); ·
Detrazione per interventi di recupero del
patrimonio edilizio nella misura del 50% per un massimo di 96.000 euro di spese
sostenute; ·
Detrazione per le spese sostenute per
l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe
non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro fino
al 2020. Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un
ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro. Dal 1° gennaio 2022 al
31 dicembre 2022, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non
superiore a 10.000 euro; ·
Detrazione per le spese relative agli
interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici in misura
(dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di
intervento; ·
Detrazione per gli interventi relativi
all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche
ad alta pericolosità, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000
euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli
interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio
a una classe di rischio inferiore, se dall’intervento deriva il passaggio a due
classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%); ·
Detrazione delle spese per la frequenza della
scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di
secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800
euro per ciascun alunno o studente; ·
Detrazione delle spese per la frequenza di
corsi di istruzione universitaria statali e non statali, in misura
non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente
per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca; ·
Detrazione per le spese sostenute dagli
studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di un’università
situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni di
locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge
che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi
ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l’università deve
essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di
residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L’importo da
indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella
misura del 19%; ·
Detrazione per le spese per attività sportive
praticate dai ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all’iscrizione
annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
L’importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio; ·
Detrazioni per i compensi pagati a soggetti
di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da
adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da indicare è di 1.000
euro; ·
Detrazione per le erogazioni liberali in
denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle
popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari nella misura
del 19%; ·
Detrazione del 30% per le erogazioni liberali
in denaro a favore di ONLUS per un importo non superiore a
30.000 euro; ·
Detrazione per gli inquilini di alloggi
adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella
misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella
misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e
30.987,41 euro; ·
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti
ad abitazione principale con contratto a canone concordato nella
misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o
nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72
e 30.987,41 euro; ·
Detrazione per contratti di locazione
stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni per unità
immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro.
La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera
15.493,71 euro; ·
Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti
che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel
comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito
complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo
è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi
3 anni.
ATTENZIONE: Sempre in tema di novità si ricorda che le
spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire
dal 1° gennaio 2020, sono detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile,
ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi
medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da
strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.
Tra
le deduzioni ricordiamo: ·
i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e
volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza (anche per i familiari
fiscalmente a carico); ·
i contributi versati per il riscatto degli anni di università,
quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli
versati al fondo dalle casalinghe; ·
i contributi versati alle forme di previdenza complementare
collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita) per un
importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore
delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la
deduzione dei contributi; ·
l’assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione
o divorzio, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli; ·
le spese sostenute dai disabili per prestazioni del
medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori
dedicati all'assistenza diretta della persona; ·
il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi di
minori stranieri; ·
i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari
per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.
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