Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 (c.d. Decreto
“Antiriciclaggio”), a breve tutte le imprese con personalità giuridica, persone
giuridiche private, Trust e Istituti giuridici affini al Trust, dovranno
comunicare al Registro delle Imprese competente il Titolare Effettivo.
Gli amministratori dei soggetti obbligati dovranno
effettuare un’apposita comunicazione al Registro imprese.
L’obbligo deve essere adempiuto entro il termine perentorio
di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento
del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha attestato l’operatività
del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità
effettiva (G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023). Scadendo il termine su
indicato in un giorno festivo (venerdì 8 dicembre), la comunicazione deve
essere trasmessa non oltre l’11 dicembre 2023 al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore
come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo.
La pratica dovrà essere depositata esclusivamente con
firma digitale del legale rappresentante della società oggetto della
comunicazione.
Il soggetto che dovrà effettuare la comunicazione è, come
già anticipato, l’amministratore che dovrà quindi individuare il/i
titolare/i effettivo/i.
Per la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo
di una entità giuridica, è la persona fisica (o le persone fisiche) che
possiedono o controllano tale entità risultandone beneficiari.
L’individuazione del titolare effettivo di s.r.l., s.p.a.,
s.a.p.a. e cooperative avviene convenzionalmente tramite
l’identificazione del/dei soggetto/i in possesso di una partecipazione diretta
od indiretta superiore al 25%.
Questo non è però l’unico criterio in quanto possono
esserci casi in cui non vi sono soci persone fisiche con tali partecipazioni ed
occorre quindi tenere conto di altri criteri. È titolare effettivo la persona
fisica o le persone fisiche cui è attribuibile il controllo delle imprese
dotate di personalità giuridica sulla base del controllo della maggioranza dei
voti esercitabili in assemblea ordinaria, del controllo dei voti sufficienti
per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria o dell’esistenza
di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza
dominante sulla società stessa ovvero, qualora dall’applicazione dei predetti
criteri non risulti possibile individuare univocamente la titolarità effettiva
delle imprese dotate di personalità giuridica, la persona fisica o le persone
fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o
statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione
della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
Anche le associazioni, le fondazioni e le altre
istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica
mediante l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le
Prefetture e presso le regioni e le province autonome ai sensi del D.P.R, n.
361/2000 devono procedere all’individuazione del titolare effettivo.
Anche per queste realtà è richiesta l’indicazione di un indirizzo di posta
elettronica certificata, sicché per quelle associazioni/fondazioni non ancora
dotate di tale indirizzo, è necessario attivare tale servizio.
Nel caso di associazioni o fondazioni il titolare effettivo
corrisponde cumulativamente ai fondatori ove in vita, i beneficiari, quando
individuati o facilmente individuabili e i titolari di funzioni di
rappresentanza legale, direzione e amministrazione della persona giuridica
privata.
Anche per i Trust produttivi di effetti giuridici
rilevanti ai fini fiscali sarà obbligatorio l’adempimento. Dovranno essere
comunicati l’identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei
fiduciari (trustee) anche se tale ruolo venga svolto da imprese con personalità
giuridica o associazioni giuridiche private che hanno per oggetto l’assistenza
nell’istituzione di trust e gestione dei patrimoni (in questo caso il titolare
effettivo corrisponde al soggetto indicato nell’art. 1, lettera t, del Decreto);
l’identità del guardiano o dei guardiani; l’identità del/dei beneficiario/i o
la classe di beneficiari; l’identità delle altre persone che esercitano il
controllo sul trust.
L’individuazione e la verifica del titolare effettivo non
dovrebbe essere una novità per la maggioranza dei destinatari del nuovo
obbligo. È infatti una procedura già necessaria da anni per operare, per
esempio, con gli istituti bancari in ottica antiriciclaggio.
ATTENZIONE: Non è prevista la possibilità di delegare la
sottoscrizione della comunicazione a un professionista, per cui i soggetti
obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale.
In vista del nuovo adempimento rappresentato dalla
comunicazione al Registro imprese e del poco tempo concesso a seguito della
pubblicazione dei decreti attuativi, consigliamo comunque a tutti i soggetti
obbligati di istituire sin d’ora un fascicolo “titolare effettivo” nel quale
conservare la documentazione relativa all’individuazione del titolare
effettivo, corredato da una richiesta scritta al titolare effettivo stesso, per
la conferma dei suoi dati.
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