IN BREVE |
·
Plafond IVA per gli esportatori
abituali ·
Fatturazione immediata e
differita: le regole ·
Entra in vigore dal 1° gennaio
2024 la riforma del Fondo di garanzia per le PMI ·
Eventi catastrofali: dal 2024
obbligo di assicurazione per tutte le imprese ·
Tassazione delle plusvalenze da
cessioni di beni immobili sui quali si è usufruito del superbonus ·
I nuovi coefficienti 2024 per
la determinazione dei diritti di usufrutto a vita ·
Nuova tassazione delle locazioni
brevi ·
Sono terminate al 31 dicembre
2023 le agevolazioni agli under 36 per l’acquisto della "prima casa" ·
La sostenibilità nelle piccole
imprese: pubblicata la Guida IFAC ·
Chirurgia estetica esente da
IVA ma solo è documentato il fine terapeutico, con il consenso del paziente ·
Esonero contributivo parità di
genere ·
Accesso al MEPA tramite SPID
dal 1° gennaio 2024 |
APPROFONDIMENTI |
·
Esportatori abituali e utilizzo del plafond IVA
nel 2024 ·
Il Fondo di garanzia per le PMI 2024 |
IN BREVE |
Plafond IVA per gli esportatori abituali
Gli “esportatori abituali” sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi
precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per
un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di
queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono
acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c),
del D.P.R. n. 633/1972.
Gli esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo
a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2024 possono quindi acquistare beni e/o servizi
senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”)
corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate
registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2023).
Vedi l’Approfondimento
IVA
Fatturazione immediata e differita: le
regole
Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi
possono essere documentate attraverso l'emissione della fattura immediata o
della fattura differita riepilogativa di più operazioni.
La fattura immediata è emessa, per
ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto
della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del
cessionario o committente.
La fattura immediata deve essere trasmessa al SdI
entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.
L’effettuazione dell’operazione ai fini IVA,
per le operazioni nazionali, corrisponde:
·
alla data di stipula dell’atto, se
riguardano beni immobili;
·
alla consegna o spedizione del bene
nelle vendite di cose mobili;
·
al pagamento del corrispettivo nelle
prestazioni di servizi.
Se anteriormente a questi eventi viene emessa
fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o
pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
In alternativa alla fatturazione immediata è sempre
possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’art. 21,
comma 4, lett. b), D.P.R. n. 633/1972.
Per le cessioni di beni la cui consegna o
spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo
a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le
caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni di servizi individuabili
attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei
confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura,
recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il
conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione IVA del mese di
effettuazione dell’operazione.
Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di
beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente,
accompagnate da documenti di trasporto, le stesse possono essere raggruppate in
un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15
agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione IVA del mese di luglio.
Per
le operazioni triangolari “interne” (ossia
quelle in cui il primo cedente A vende merci a B, primo cessionario, con trasporto
diretto da A a C, terzo destinatario, cessionario di B) la fattura che il
promotore della triangolazione (B) deve emettere al proprio cliente (C) può
essere emessa e computata ai fini della liquidazione entro il mese successivo
alla consegna o spedizione, effettuata dal primo cedente (A) al terzo
destinatario (C).
IMPRESE
Entra in vigore dal 1° gennaio 2024 la
riforma del Fondo di garanzia per le PMI
D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre
2023, n. 191, art. 15-bis
È
entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 la riforma del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996,
in applicazione del cosiddetto decreto “Anticipi” (D.L. 18 ottobre 2023, n. 145).
Le
nuove disposizioni avranno validità per dodici mesi e confermano alcune novità
introdotte nel periodo pandemico come l’importo massimo garantito per
singola impresa pari a 5 milioni di euro, l’ammissibilità per small
mid cap (nella nuova definizione di imprese con un numero di addetti
compreso tra 250 e 499 unità), l’ammissibilità degli enti del terzo settore
e la gratuità per le microimprese. Allo stesso tempo, sono ripristinate
alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come la non ammissibilità
delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo e la differenziazione
della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.
Vedi l’Approfondimento
SOCIETÀ
Eventi catastrofali: dal 2024 obbligo
di assicurazione per tutte le imprese
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101-111
La
Manovra di bilancio per l’anno finanziario 2024 prevede che tutte le imprese
con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero ma con una stabile
organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai
sensi dell’art. 2188 c.c. (quindi artigiani, commercianti, industrie, ecc.,
esclusi i professionisti), sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre
2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui
all’art. 2424, primo comma, sezione attivo, voce BII numeri 1-2-3 (cioè terreni
e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), direttamente
causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio
nazionale (frane, terremoti, grandinate, alluvioni, inondazioni,
esondazioni, ecc.).
L’inadempimento
di tale obbligo pregiudica all’impresa l’assegnazione di contributi,
sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse
pubbliche.
IMMOBILI
Tassazione delle plusvalenze da
cessioni di beni immobili sui quali si è usufruito del superbonus
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 64-67
La
legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 64-67) modifica il TUIR, negli artt. 67,
comma 1, e 68, comma 1, prevedendo un ampliamento dei casi in cui si genera una
plusvalenza fiscalmente rilevante realizzata in caso di cessioni di immobili
sui quali sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del superbonus.
A
decorrere dal 1° gennaio 2024, la cessione di immobili sui quali sono
stati effettuati interventi agevolati con il 110%, se non sono trascorsi più
di 10 anni dalla conclusione dei lavori, genera una plusvalenza imponibile
ai fini delle imposte sui redditi sulla quale si potrà applicare l’IRPEF
o l’imposta sostitutiva del 26%. In particolare:
·
se i lavori sono conclusi da non più di 5 anni rispetto
alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del
credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, non si terrà
conto delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura;
·
se i lavori sono conclusi da più di 5 anni rispetto alla
data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del
credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, si terrà
conto del 50% delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura
rivalutate in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati;
·
sono esclusi dalla tassazione gli immobili acquisiti per successione
e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente per la maggior parte del
periodo antecedente la cessione.
IMPOSTE INDIRETTE
I nuovi coefficienti 2024 per la
determinazione dei diritti di usufrutto a vita
D.Dirett. 21 dicembre 2023
Il
D.Dirett. 21 dicembre 2023, pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2023, ha
aggiornato i coefficienti relativi al diritto di usufrutto che si applicheranno
agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle
donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2024. L'aggiornamento fa
seguito alla modifica del saggio legale di interesse sceso dal 5% al 2,5% a
decorrere dal 1° gennaio 2024.
Viene
quindi aggiornato il prospetto dei coefficienti allegati al Testo Unico dell’Imposta
di Registro - D.P.R. n. 131/1986 - come da tabella riportata in allegato al Decreto
del MEF.
Età del beneficiario (anni compiuti) |
Coefficiente |
Da 0 a 20 |
38 |
da 21 a 30 |
36 |
da 31 a 40 |
34 |
da 41 a 45 |
32 |
da 46 a 50 |
30 |
da 51 a 53 |
28 |
da 54 a 56 |
26 |
da 57 a 60 |
24 |
da 61 a 63 |
22 |
da 64 a 66 |
20 |
da 67 a 69 |
18 |
da 70 a 72 |
16 |
da 73 a 75 |
14 |
da 76 a 78 |
12 |
da 79 a 82 |
10 |
da 83 a 86 |
8 |
da 87 a 92 |
6 |
da 93 a 99 |
4 |
Esempio di calcolo del diritto di usufrutto
·
Valore di un immobile in piena proprietà: 300.000 euro (a)
·
Tasso di interesse legale (da 1.1.2024) 2,5% (b)
·
Età del beneficiario (anni compiuti) anni 71 – coefficiente da
tabella sopra riportata = 16 (c )
·
Rendita annua (a) x (b) = 7.500 (d)
·
Valore dell’usufrutto: (d) x (c) = 120.000 (e)
·
Valore della nuda proprietà: (a) – (e) = 180.000
IRPEF
Nuova tassazione delle locazioni brevi
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 63
La
legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 63) interviene sul regime di tassazione
previsto per i contratti di locazione breve, ossia i contratti di locazione di
immobili a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
In
particolare:
·
incrementa dal 21% al 26% l'aliquota di imposta a "cedolare
secca" applicabile ai contratti di locazione breve stipulati da
persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un
appartamento per ciascun periodo d'imposta;
·
prevede che la ritenuta venga operata a titolo di acconto per i
soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che
gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento
dei canoni relativi ai contratti in questione;
·
cambia le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla
disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti
fuori dall'UE, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile
organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'UE che non
dispongano di una stabile organizzazione in Italia.
AGEVOLAZIONI
Sono terminate al 31 dicembre 2023 le
agevolazioni agli under 36 per l’acquisto della "prima casa"
La
legge di Bilancio 2024 non ha prorogato l’agevolazione per l’acquisto
della prima casa prevista per i giovani under 36.
L’art.
64 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 aveva introdotto una importante agevolazione
per i soggetti che:
·
non avevano ancora compiuto 36 anni d’età;
·
avevano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
·
volevano acquistare la loro “prima casa” di abitazione (ad
eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9).
La
norma si applicava sia agli atti traslativi dell’intera proprietà che agli atti
costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione e
prevedeva i seguenti benefici:
·
per le compravendite non soggette a IVA, l’esenzione dal
pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
·
per gli acquisti soggetti a IVA, l’esenzione dal pagamento delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale ed il riconoscimento di un credito
d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore.
Entrata
in vigore il 26 maggio 2021, la disposizione ha avuto più proroghe, da ultimo
con la legge di Bilancio 2023 che ha portato l’agevolazione fino al 31 dicembre
2023.
La
norma agevolativa si era dimostrata valida per permettere ai giovani di
acquistare la prima casa di abitazione e se ne auspicava pertanto sia una
riproposizione, se non un inserimento normativo in pianta stabile, che un
allargamento in termini di ISEE (un aumento del limite di 40.000 euro ad almeno
60.000 euro e/o una modifica normativa per fare in modo che le nuove famiglie
che si andavano a costituire non fossero penalizzate dalla situazione ISEE
delle famiglie di origine).
Al
contrario, la legge di Bilancio 2024 non ha riproposto tale agevolazione che
pertanto, a partire dal 1° gennaio 2024 non potrà più essere utilizzata.
IMPRESE
La sostenibilità nelle piccole imprese:
pubblicata la Guida IFAC
CNDCEC, Checklist di sostenibilità per le piccole imprese
In
tutto il mondo la maggior parte delle imprese sono di medie o piccole dimensioni
ma questo fenomeno è riscontrabile soprattutto nel tessuto imprenditoriale
italiano. Le PMI italiane sono responsabili, da sole, del 41% dell’intero
fatturato generato in Italia, del 33% dell’insieme degli occupati del settore
privato e del 38% del valore aggiunto del Paese.
Vien
da sé che in Italia le PMI generino un importante impatto ambientale e giochino
un ruolo determinante in termini di occupazione e di integrazione con le
comunità locali.
Oggi,
il livello di attenzione nei confronti della sostenibilità e della sua rendicontazione
e la rapidità dei progressi sono senza precedenti e gli stakeholder si
aspettano che ogni organizzazione, a prescindere dalla dimensione, presti
attenzioni ai predetti temi.
Anche
per le PMI quindi, prestare attenzione al tema della sostenibilità è una
scelta vincente perché permette di:
·
comprendere maggiormente rischi e opportunità, rimanendo al
passo con i tempi;
·
migliorare strategia e gestione a lungo termine;
·
adeguarsi agli obblighi normativi di legge o imposti da
stakeholder (catena del valore);
·
migliorare efficienza, performance, attirare nuovi clienti,
attrare talenti, ottenere finanziamenti agevolati.
L’IFAC
(International Federation of Accountants) ha pubblicato il documento Small
Business Sustainability Checklist, tradotto poi in italiano dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Checklist di sostenibilità
per le piccole imprese).
Il
documento è una checklist progettata per essere adattata da ciascuna azienda
alle proprie specifiche esigenze in base al settore di riferimento che elenca
anche una serie di iniziative ed azioni da considerare in termini ESG
(Environment, Social, Governance).
“Questo
documento rappresenta uno strumento di supporto nella identificazione delle
aree, dei rischi e delle opportunità legati alla sostenibilità, tema strategico
di cui i commercialisti intendono essere protagonisti nei prossimi anni – ha
commentato Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
– La professione contabile può rappresentare un punto di riferimento per
individuare standard e best practice rilevanti per le piccole imprese ai fini
della creazione di valore per le comunità di riferimento nel breve, medio e
lungo periodo. Ai commercialisti spetta anche il compito di indicare i vantaggi
competitivi derivanti da un atteggiamento responsabile verso la società e
l’ambiente”.
IVA
Chirurgia estetica esente da IVA ma
solo se è documentato il fine terapeutico, con il consenso del paziente
Corte di giustizia tributaria di secondo grado Marche, Sentenza 27
ottobre 2023, n. 889
La
Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, con la sentenza n.
889 del 27 ottobre 2023, ha richiamato un consolidato orientamento della Corte
di cassazione, in base al quale “in tema di IVA, le prestazioni mediche e
paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto
meramente cosmetico e sono esenti di imposta, ex art. 10, comma 1, n. 18, D.P.R.
n. 633/1972, nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone
che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito,
subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della
salute, gravando sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei
suddetti requisiti soggettivi e oggettivi” (cfr. Cassazione, n.
27947/2021; n. 26906/2022).
Il
medico contribuente, per assolvere l'onere della prova a suo carico, deve
mettere a disposizione l'intero carteggio clinico riferibile alle prestazioni
in questione o, comunque, un carteggio originale sufficiente a verificare le
specifiche finalità terapeutiche sottostanti. Ove occorra, il medico, al
momento del pagamento della prestazione, dovrà quindi richiedere al paziente
un consenso all'utilizzo della documentazione medica ai fini fiscali; in
mancanza di consenso dovrà provvedere alla fatturazione con IVA.
Secondo
la Corte, il contribuente non può richiedere che il giudicante ottenga,
mediante ordine di esibizione, la documentazione medica che egli non si è
premurato di procurare, con il consenso dei pazienti, a tempo debito, poiché un
ordine di esibizione si risolverebbe in una rilevante compromissione delle
esigenze di riservatezza dei pazienti, a vantaggio di un interesse economico
che il contribuente poteva tutelare, con il consenso dei pazienti, in modo
autonomo.
Il
tema è delicato e merita attenzione, anche in considerazione del successivo ed
eventuale (facoltativo) recupero dell’IVA a titolo di rivalsa.
PREVIDENZA
Esonero contributivo parità di genere
INPS, Messaggio 21 dicembre 2023, n. 4614
L’art.
5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento
dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui,
a favore dei datori di lavoro privati in possesso della certificazione della
parità di genere.
L’INPS,
con il messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023, ha indicato le modalità di
richiesta dell’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che hanno
conseguito entro il 31 dicembre 2023 la certificazione della parità di genere.
Le
domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2024. Ai
fini dell’ammissibilità all’esonero, farà fede la data di rilascio della
certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre
2023.
IMPRESE
Accesso al MEPA tramite SPID dal 1°
gennaio 2024
Novità
dal 2024 per il MEPA - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
Consip ha comunicato che dal 1° gennaio 2024 per accedere al portale Acquisti
in rete (il portale operativo dove si svolgono tutte le attività del Programma
per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.) non si useranno più le
abituali utenze e password, ma l’accesso avverrà solo tramite identità
digitale.
Si
potrà, quindi, accedere tramite:
– SPID di livello 2:
- SPID persona
fisica per uso professionale – Identità digitale ad uso professionale
della persona fisica
- SPID persona
giuridica per uso professionale – Identità digitale ad uso professionale
per la persona giuridica
- SPID persona
fisica – Identità digitale della persona fisica
– Carta di Identità Elettronica (CIE) o
eIDAS.
Per
alcuni dei servizi potrebbe essere richiesto un livello di autenticazione
corrispondente al Livello 3 di SPID, che garantisce una maggiore
sicurezza nell’accesso e nella gestione dei dati.
APPROFONDIMENTI |
IVA
Esportatori
abituali e utilizzo del plafond IVA nel 2024
Gli “esportatori abituali” sono i
soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni
o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio
volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond
tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.
8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.
Gli esportatori abituali che applicano
il metodo “solare” (alternativo a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2024 possono
quindi acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di
un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni
e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2023).
Per le operazioni da effettuare, a partire dal 1°
gennaio 2020, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare
senza applicazione dell’IVA debbono preventivamente trasmettere telematicamente
all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento, in via telematica,
direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o
tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998).
Già
dal 2020 non vi è più l’obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di
intento trasmesse all’Agenzia delle Entrate, ma dal momento che il fornitore si
trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo
della dichiarazione in fattura, l’esportatore abituale dovrà comunque
comunicare il numero di ricevuta al fornitore. Soltanto in questo modo potrà
essere emessa in modo corretto la fattura senza l’applicazione dell’IVA ex art.
8, comma 1, lett. c), D.P.R. n 633/1972.
Il
fornitore destinatario della dichiarazione d’intento dovrà effettuarne il
riscontro telematico dell'avvenuta presentazione accedendo al servizio on line
dell’Agenzia delle Entrate https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/index.jsp.
Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata
dall'Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d'intento, il
messaggio di risposta sarà "dichiarazione d'intento correttamente
presentata".
Si
ricorda che per le cessioni di beni, il momento di effettuazione
dell’operazione ai fini IVA si realizza alla data di consegna o spedizione. È
quindi la data di consegna della merce al destinatario che individua il momento
impositivo dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, anche se la fattura
può essere “differita” al 15 del mese successivo a quello di effettuazione
delle cessioni (art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).
Il
cessionario esportatore abituale che intende avvalersi del plafond deve quindi
comunicarlo al cedente, anteriormente all’effettuazione della operazione, a
nulla rilevando il fatto che la fatturazione avvenga a fine mese. È perciò in
corrispondenza del momento di effettuazione dell’operazione che si cristallizza
il consumo del plafond.
Per
le prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione dell’operazione
si realizza al momento della fatturazione o del pagamento. In questi casi,
quindi, è sufficiente che la comunicazione di volersi avvalere del plafond avvenga
prima della fatturazione o del pagamento.
Vi
è un meccanismo automatico di blocco delle dichiarazioni d’intento nel
caso di identificazione di falsi esportatori abituali.
L’Amministrazione
finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio per riscontrare la
sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale
e conseguenti attività di controllo sostanziali. Nel caso in cui detti
riscontri dessero esito irregolare, al contribuente verrà inibita la facoltà di
trasmettere dichiarazioni d’intento all’Agenzia delle Entrate.
Con
il provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate sono state definite le modalità operative relative all’individuazione
dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di
invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento.
Le
attività di analisi e di controllo, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022,
sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi,
elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle
dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni
disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o in altre
banche dati.
In
caso di esito irregolare delle attività di analisi, può quindi scattare la procedura
di invalidazione delle dichiarazioni d’intento e l’Agenzia trasmette all’esportatore
abituale una comunicazione a mezzo PEC che riporta il protocollo di ricezione
della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni.
Allo
stesso modo, viene informato anche il soggetto cedente o prestatore con
una comunicazione riportante i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo
di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.
L’attività
di controllo può portare anche all’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni
d’intento: in tal caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione
d’intento viene rilasciata una ricevuta di scarto, contenente
l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e
l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate preposto, cui il contribuente potrà
presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti
dell’esportatore abituale.
Nel file xml della fattura elettronica emessa dal
fornitore dell’esportatore abituale occorre indicare:
·
nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5
“Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi
del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa
all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale;
·
nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere
riportata la dicitura “INTENTO”;
·
nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere
riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo
progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/”;
·
nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere
riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle
Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
Si
ricorda infine che l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà
lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI),
recante il titolo di non imponibilità IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett.
c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento
invalidata.
IMPRESE
Il Fondo di garanzia per le PMI 2024
D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre
2023, n. 191, art. 15-bis
È
entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 la riforma del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996,
in applicazione del cosiddetto decreto “Anticipi” (D.L. 18 ottobre 2023, n. 145).
Le
nuove disposizioni avranno validità per dodici mesi e confermano alcune novità
introdotte nel periodo pandemico come l’importo massimo garantito per
singola impresa pari a 5 milioni di euro, l’ammissibilità per small
mid cap (nella nuova definizione di imprese con un numero di addetti
compreso tra 250 e 499 unità), l’ammissibilità degli enti del terzo settore
e la gratuità per le microimprese. Allo stesso tempo, sono ripristinate
alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come la non ammissibilità
delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo e la
differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla
fascia di rating.
Le
percentuali di copertura sono ora:
·
80% per operazioni di investimento, di importo ridotto e di
microcredito, nuova Sabatini; per start-up, start-up innovative, incubatori certificati
e enti del terzo settore;
·
60% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 3 e 4 del
modello di valutazione);
·
55% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del
modello di valutazione);
·
50% per operazioni di capitale di rischio;
·
40% per mid-cap a fronte di operazioni per investimento e
per mid-cap start-up innovative;
·
30% per mid-cap a fronte di operazioni di liquidità.
Il
nuovo limite dell’importo ammissibile è di 40 mila euro per ciascun soggetto
beneficiario (limite cumulativo per tutte le operazioni in essere) che può
arrivare fino a 80 mila euro per le richieste di riassicurazione presentate dai
cosiddetti confidi “autorizzati”.
Per
gli enti del terzo settore, introdotti per la prima volta tra i
beneficiari del Fondo di garanzia delle norme emergenziali, l’importo ammissibile
per ciascuna operazione è di 60 mila euro (senza applicazione del modello di
rating ai fini dell’ammissibilità), se iscritti al Registro nazionale del Terzo
settore e al Repertorio economico amministrativo. Senza l’iscrizione al citato
Repertorio, al pari di quanto previsto per gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, questa tipologia di soggetti beneficiari è ammissibile solo
utilizzando le risorse di una specifica sezione speciale di prossima
istituzione.
Anche
per le commissioni, infine, la riforma prevede novità e conferme. Le commissioni
una tantum, eliminate per le microimprese, rimangono infatti in vigore per
piccole e medie imprese (rispettivamente allo 0,5% e all’1% dell’importo
garantito) e vengono introdotte per le small mid cap (1,25%).
Le
commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni accolte dal Fondo
sono eliminate per tutte le richieste di riassicurazione. Per la garanzia
diretta queste commissioni, invece, si applicano solo ai soggetti richiedenti
(banche, confidi e altri intermediari) che superano la soglia del 5% delle operazioni
accolte e non perfezionate nel corso di ciascun anno.
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