IN BREVE |
·
La Legge di Bilancio 2024 ·
La compensazione del credito
IVA dal 1° gennaio 2024 ·
La detrazione IVA per le
fatture a cavallo d’anno ·
Superbonus 2024 con clausola di
salvaguardia per i lavori non ultimati ·
Nuove aliquote IRPEF per il
2024 ·
Il nuovo D.Lgs. sulla fiscalità
internazionale: le principali novità per le persone fisiche ·
Deducibilità compensi
amministratori ·
Dal decreto “Adempimenti”
novità per dichiarazioni e versamenti 2024 ·
Pubblicate le Tabelle ACI dei
costi chilometrici di autovetture e motocicli per la determinazione dei
fringe benefit 2024 ·
Verifica dei nuovi limiti per
liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2024 ·
Limiti per la tenuta della
contabilità di magazzino 2024 ·
La registrazione degli incassi
e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa” ·
Il trattamento fiscale delle
ricariche delle auto elettriche ·
Rendicontazione di
sostenibilità: pubblicato il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 ·
Dichiarazione sostitutiva unica
(DSU): nuovo modello dal 1° gennaio 2024 ·
Aiuti di Stato: il massimale
“de minimis” sale a 300.000 euro dal 2024 ·
Verifica delle condizioni per
adottare il regime forfetario nel 2024 |
APPROFONDIMENTI |
·
Le modalità di compensazione del credito IVA ·
La detrazione IVA a cavallo d’anno 2023-2024 |
IN BREVE |
Legge di Bilancio 2024: le novità per contribuenti e imprese
Legge 30 dicembre 2023, n. 213
Nella
giornata del 29 dicembre 2023 la Camera dei Deputati, con 200 voti favorevoli,
112 contrari e 3 astenuti, ha approvato in via definitiva la legge sul
"Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026", pubblicata in G.U. n. 303 del 30
dicembre 2023, Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Tra
le novità si segnalano le facilitazioni all’accensione dei mutui per la
prima casa, i contributi per alcune categorie di soggetti, il sostegno al welfare
aziendale, il rinvio dell’introduzione di sugar tax e plastic tax, le
misure di slancio per il settore cinematografico, l'aumento dal 21 al 26%
dell’aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi
derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche.
La
compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2024
Il
credito IVA maturato al 31 dicembre 2023 può essere utilizzato in compensazione
con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a
decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2024 (codice tributo 6099 – anno di
riferimento 2023), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà
invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione
IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista
abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è
possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad
effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le
start-up innovative.
Vedi l’Approfondimento
IVA
La detrazione IVA per le fatture a
cavallo d’anno
La
regola generale in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti prevede che la
fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere
considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata
effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R.
23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale
importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad
operazioni effettuate nell’anno precedente.
AGEVOLAZIONI
Superbonus 2024 con clausola di
salvaguardia per i lavori non ultimati
D.L. 29 dicembre 2023, n. 212
Il
Consiglio dei Ministri, nella riunione del 28 dicembre 2023, ha approvato il
D.L. 29 dicembre 2023, n. 212, che introduce misure urgenti relative alle
agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119, 119-ter e 121 del D.L. 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
In
relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa
sul “Superbonus 110%”, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti
lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023; per le opere ancora da
effettuare, a partire dal 1° gennaio 2024 si confermano le percentuali previste
a legislazione vigente.
Al
fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la
conclusione dei cantieri “Superbonus 110%” che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento
dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, è previsto uno specifico
contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in
relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Il
contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle
Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del MEF da
adottarsi entro 60 giorni e non concorrerà alla formazione della base
imponibile delle imposte sui redditi.
A
partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge, si esclude la
possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di
demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3
compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e
per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo
titolo abilitativo.
A
tutela delle persone con disabilità e al fine di evitare l’uso improprio dei bonus
per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si limita il novero
degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a
essere previsto sconto in fattura e cessione del credito, salvaguardano la
tutela delle persone con disabilità. Inoltre, sarà necessaria un’apposita
asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità
dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto “bonifico parlante”.
IMPOSTE SUI REDDITI
Nuove aliquote IRPEF
per il 2024
D.Lgs. 30 dicembre
2023, n. 216
In attuazione della
Legge Delega per la riforma fiscale il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 28
dicembre 2023, ha approvato il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, con il quale
sono stati ridotti gli scaglioni IRPEF da quattro a tre, con le seguenti
aliquote:
·
23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
·
35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino
a 50.000 euro;
·
43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.
Rispetto al 2023
vengono quindi accorpati i primi due scaglioni di reddito con un risparmio
massimo di 260 euro. Il medesimo importo di 260 euro è previsto però come
diminuzione delle detrazioni spettanti per il 2024 per i titolari di un reddito
complessivo superiore a 50.000 euro, in relazione ai seguenti oneri:
·
gli
oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per
le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR; ci si
riferisce quindi agli interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui
ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale, alle
spese per l’istruzione universitaria e la frequenza scolastica, alle spese
funebri;
·
le
erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 del D.L. n. 149/2013);
·
i
premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, del D.L.
n. 34/2020).
IMPOSTE SUI REDDITI
Il nuovo D.Lgs. sulla fiscalità
internazionale: le principali novità per le persone fisiche
D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209
Il
D.Lgs. 27 dicembre 2023. n. 209 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del
28 dicembre 2023) è stato approvato in attuazione dell’art. 3, comma 1, lett.
c), d), e) ed f) della Legge n. 111/2023 (Legge Delega di riforma fiscale) in
tema di rapporti internazionali.
Si
segnala che l’art. 1 del Decreto revisiona i criteri validi per l’attribuzione
della residenza fiscale delle persone fisiche. La nuova versione
dell’art. 2, comma 2, del TUIR è ora la seguente: “2. Ai fini delle imposte sui
redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del
periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza
ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero
sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione,
per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le
relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si
presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del
periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.
L’art.
5 del Decreto si occupa invece del regime dei lavoratori impatriati, introducendo
un limite annuo di reddito assoggettato alla tassazione agevolata del 50%
(ridotta al 40% in casi particolari) e modificando le condizioni di accesso,
soprattutto per i trasferimenti di lavoratori infragruppo. Il periodo minimo di
permanenza in Italia sarà di 4 anni.
IRPEF
Deducibilità
compensi amministratori
I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili
nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si
considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati
entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di
cassa allargato si riflette anche ai fini previdenziali.
Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura
compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili
fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.
In caso di bonifico è rilevante il momento in cui
l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario. Nel caso di pagamento
con assegno bancario, rileva invece la data di emissione del titolo.
DICHIARAZIONI
Dal decreto “Adempimenti” novità per
dichiarazioni e versamenti 2024
Il
Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2023 ha approvato, in esame definitivo,
il decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, recante misure di
razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti
tributari (cosiddetto decreto “Adempimenti”). Il decreto punta a razionalizzare
gli obblighi dichiarativi e di versamento.
Proponiamo
in sintesi alcune novità già in vigore per gli adempimenti e versamenti da
effettuare nel 2024.
Nuovi termini di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi – Le
dichiarazioni dei redditi e la dichiarazione IRAP dovranno essere trasmessi
telematicamente entro il 30 settembre 2024, invece che entro il 30 novembre.
Per i soggetti IRES aventi anno di imposta non coincidente con l’anno solare,
la trasmissione dovrà essere effettuata entro il nono mese successivo alla
chiusura dell’esercizio, invece che entro l’undicesimo.
Nuovi termini per effettuare i versamenti – Saldi e
primi acconti potranno essere rateizzati con una rata in più rispetto al
passato. Tutti i contribuenti, a prescindere dal fatto che siano o meno
titolari di partita IVA, dovranno versare tutte le rate successive alla prima
entro il 16 del mese, fino al 16 dicembre.
Parziale semplificazione di alcuni quadri delle dichiarazioni – Con
riferimento ai crediti di imposta:
·
viene stabilito il principio di non indicazione se utilizzabili
esclusivamente tramite compensazione con modello F24;
·
ma sono confermati tutti gli obblighi di indicazione degli Aiuti
di Stato, nonché gli obblighi di indicazione di quei crediti di imposta per i
quali sia richiesto il monitoraggio in osservanza di altre disposizioni.
L’art.
15 del Decreto prevede inoltre che per beneficiare della riduzione al 50% delle
sanzioni amministrative previste per le violazioni relative alla dichiarazione
dei redditi e IRAP, per le violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai
rimborsi e per le violazioni agli obblighi relativi alla documentazione, registrazione
ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA, gli esercenti imprese o
arti e professioni con ricavi o compensi dichiarati non superiori a 5 milioni
di euro, che utilizzano esclusivamente modalità di pagamento ed incasso
tracciabile per tutte le operazioni effettuate non avranno più l’obbligo di
indicazione degli estremi dei conti bancari, postali, ecc. nei dichiarativi,
attualmente previsto dall’art. 2, comma 36-vicies ter, D.L. n. 138/2011.
IRPEF
Pubblicate le Tabelle ACI dei costi
chilometrici di autovetture e motocicli per la determinazione dei fringe benefit
2024
Agenzia delle Entrate, Comunicato 22 dicembre 2023
Sono state pubblicate in G.U. 22 dicembre 2023, n. 298
le tabelle ACI 2024 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e
motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura
per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in
uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la
determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni
di anidride carbonica. Tale percentuale è:
·
pari al 25% per i veicoli con valori di
emissione di CO2 inferiori a 60 g/km;
·
pari al 30% per i veicoli con valori di
emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
·
pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a
decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160
g/km ma non a 190 g/km;
·
pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a
decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190
g/km.
REGIMI AGEVOLATI
Verifica dei nuovi limiti per
liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2024
Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona
cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in
particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato
adottato nell’esercizio precedente.
Ricordiamo, per esempio, che + può effettuare
le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato,
nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:
·
500.000 euro per le imprese aventi ad
oggetto prestazioni di servizi;
·
800.000 euro per le imprese che
esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.
Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il
limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono
automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la
possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito
in:
·
500.000 euro per le imprese aventi per
oggetto prestazioni di servizi;
·
800.000 euro per le imprese aventi per
oggetto altre attività.
Il predetto limite non si applica agli esercenti arti
e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a
prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il
regime ordinario).
IMPRESE
Limiti per la tenuta della contabilità
di magazzino 2024
Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della
contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi
abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
·
ricavi 5.164.000,00 euro;
·
rimanenze finali 1.100.000 euro.
L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal
secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a
partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda
volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali
risultano inferiori ai sopraccitati limiti.
REGIMI CONTABILI
La registrazione degli incassi e dei
pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di
effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e
ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano
percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente
rilevanti.
Tale problema rileva particolarmente per i
professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito
dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse
il regime di cassa.
La questione si pone soprattutto per gli incassi e i
pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici
e carta di credito.
Nel caso di utilizzo dei contanti il momento
del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della
consegna (o ricezione) del denaro.
Se il pagamento avviene invece con assegno
bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra
nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene
consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata
sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un
successivo periodo d’imposta.
Nell’ipotesi in cui il pagamento avviene con
bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui
avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o
l’impresa può utilizzare il denaro.
Se un cliente effettua un pagamento con la carta
di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul
conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è
deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.
IVA, IMPOSTE SUI REDDITI
Il trattamento fiscale delle ricariche
delle auto elettriche
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 15
dicembre 2023, n. 477
La
disciplina della detraibilità dell’IVA sugli acquisiti degli autoveicoli e
sulle relative spese prevede che l’IVA sull’acquisto e sull’importazione dei
veicoli a motore, nonché sui costi ad essi relativi, tra cui quelli di acquisto
dei carburanti, è detraibile nella misura parziale del 40%. Tuttavia, tale
detraibilità parziale non opera qualora i veicoli formano oggetto dell’attività
propria dell’impresa, nonché per gli agenti ed i rappresentanti di commercio, a
cui pertanto spetta la detraibilità piena dell’imposta.
Ai
fini delle imposte sui redditi, le spese e gli altri componenti negativi
relativi ai mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese,
arti e professioni, sono deducibili:
·
per l’intero ammontare relativamente agli aeromobili da turismo,
alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui
alle lett. a) e m), comma 1, dell’art. 54, D.Lgs. n. 285/1992, ai ciclomotori e
motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell’attività propria dell’impresa;
·
nella misura del 20% relativamente alle autovetture e
autocaravan, di cui alle citate lettere dell’art. 54, D.Lgs. n. 285/1992, ai
ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lett.
a). Tale percentuale è elevata all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti
esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;
·
nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Le
spese relative al carburante per autotrazione seguono la deducibilità del mezzo
di trasporto, come sopra descritte.
In
materia di bonus carburante ai dipendenti, di cui all’art. 2, D.L. n. 21/2022,
nella circolare n. 27/E/2022 è stato evidenziato che “l’erogazione di buoni
o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel
beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità
di trattamento fra differenti tipologie di veicoli”. Pertanto si ritiene
che rientri nel trattamento del carburante per autotrazione, anche la
componente di energia elettrica destinata all’alimentazione/ricarica delle
autovetture elettriche (Risposta ad interpello n. 477/2023).
L’energia
elettrica effettivamente utilizzata per l’alimentazione/ricarica di una
autovettura sarà quindi deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti
dell’art. 164 TUIR, alle condizioni ivi indicate.
SOCIETÀ
Rendicontazione di sostenibilità: pubblicato
il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/2772
Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 del 31
luglio 2023
È stato recentemente pubblicato il nuovo Regolamento
Delegato (UE) 2023/2772 della Commissione del 31 luglio 2023 che integra la
direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i principi di rendicontazione di sostenibilità.
Il Regolamento si applica in tutti gli Stati membri a
decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio
2024 o in data successiva.
Nell’ALLEGATO I vengono elencati i principi europei
di rendicontazione di sostenibilità (ESRS):
ESRS 1 Prescrizioni generali
ESRS 2 Informazioni generali
ESRS E1 Cambiamenti climatici
ESRS E2 Inquinamento
ESRS E3 Acque e risorse marine
ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi
ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare
ESRS S1 Forza lavoro propria
ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore
ESRS S3 Comunità interessate
ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali
ESRS G1 Condotta delle imprese
IRPEF
Dichiarazione sostitutiva unica (DSU): nuovo modello dal 1° gennaio
2024
D.Dirett. 13 dicembre 2023, n. 407
Sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 407 del 13
dicembre 2023 di approvazione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, del modello tipo
della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), necessaria per calcolare l’ISEE
ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate (ad es. retta
agevolata per l’asilo nido, mensa scolastica, sussidi assistenziali, diritto
allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie) e delle relative
istruzioni di compilazione.
Il decreto è entrato in vigore a partire dal 1°
gennaio 2024.
AGEVOLAZIONI
Aiuti di Stato: il massimale “de
minimis” sale a 300.000 euro dal 2024
Regolamento UE 13 dicembre 2023, n.
2023/2831
La Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento
“de minimis” (Reg. UE n. 2023/2831) che modifica le regole generali per gli
aiuti di Stato di importo limitato: dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre
2030, l’importo massimale che può ricevere un’azienda secondo il regime “de
minimis” sale da 200.000 euro a 300.000 euro in tre anni. Per i servizi
di interesse economico generale il limite sale invece da 500.000 euro a 750.000
euro in tre anni.
REGIMI AGEVOLATI
Verifica delle condizioni per adottare
il regime forfetario nel 2024
Per coloro che beneficiano del regime forfetario è il
momento di assicurarsi di poter continuare a usufruire di questo regime. D’altro
canto, alcuni contribuenti in regime ordinario potrebbero verificare se aderire
al regime forfetario dal 2024.
Di seguito, un breve riepilogo delle condizioni più
importanti da rispettare.
In primo luogo, è fondamentale verificare se nel
corso dell’anno si è rispettato il limite di ricavi o compensi per l’accesso
al regime forfetario, che è di 85.000 euro.
Un altro aspetto da esaminare riguarda il possesso di
partecipazioni in società di persone o associazioni professionali. Se si
sono acquisite partecipazioni in società di persone o associazioni
professionali, è necessario averle vendute entro la fine dell’anno per
continuare a usufruire del regime.
Per coloro che possiedono invece quote di società
a responsabilità limitata, è importante verificare due condizioni:
·
se si “controlla” una società, ossia se
si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo
controllo può essere anche indiretto, cioè, ottenuto attraverso parenti entro
il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti
del coniuge, come il suocero/a).
·
se si è fatturato nei confronti della
società stessa.
Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà
necessario esaminare l’ambito di attività della società. In particolare, sarà
importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal
contribuente forfettario. Il possesso di partecipazioni di maggioranza in
società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio,
rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel
regime forfettario.
Infine, per coloro che sono attualmente lavoratori
dipendenti o lo sono stati nel triennio 2021-2022-2023, è importante verificare
se sono state emesse fatture a favore del proprio attuale o ex datore di
lavoro. Se i compensi da quest’ultimo rappresentano più del 50% del reddito
totale, non si sarà più idonei a beneficiare del regime forfetario.
APPROFONDIMENTI |
IVA
Le modalità di compensazione del
credito IVA
Il
credito IVA maturato al 31 dicembre 2023 può essere utilizzato in compensazione
con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a
decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2024 (codice tributo 6099 – anno di
riferimento 2023), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà
invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione
IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista
abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è
possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad
effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le
start-up innovative.
I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA,
calcolato sul periodo d’imposta 2022, pari ad almeno 8 (anche per effetto
dell’indicazione di ulteriori componenti positivi) sono esonerati, fino a
50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la
compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al
periodo d’imposta 2023 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5
ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2022 e a
quello precedente.
Per il periodo d’imposta 2023 la dichiarazione IVA può essere
presentata dal 1° febbraio 2024 fino al 30 aprile 2024.
In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il
pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con
modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo
dell’home banking.
La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti
compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può
essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione
della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente
dalla data di addebito indicata.
Chi avesse maturato nel 2022 un credito IVA compensabile, non
interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2023, potrà proseguirne
l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2022) fino a quando non sarà presentata
la dichiarazione annuale IVA per il 2023, all’interno della quale il credito
dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al
credito IVA maturato nel 2023.
Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono
operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha
previsto:
·
da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti
erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto
il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50%
dell’importo indebitamente compensato),
·
e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli
erariali tramite compensazione.
Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti
IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o
“esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale”
o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a
titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n.
193/2016), convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro
l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso
senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento
del limite non ha però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella
del rimborso.
IVA
La detrazione IVA a cavallo d’anno
2023-2024
Si
riepilogano le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e
di detrazione dell’IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse
dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.
La
fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni
dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.
n. 633/1972.
Nel
caso di fattura differita, invece, la trasmissione può avvenire entro
il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate
le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la
determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.
Può
dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura
elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.
Con
la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito
che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due
presupposti:
·
il primo sostanziale relativo all’effettuazione dell’operazione;
·
il secondo formale relativo al possesso della regolare
fattura da annotare sul registro IVA.
Quindi
per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia
ricevuta e contabilizzata.
La
data della fattura è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che
passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un
quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture,
comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di
ricezione da parte del destinatario.
L’art.
1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale,
prevede che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la
differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto
esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da
eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle
operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni
eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base
dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla
detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente
può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai
documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di
acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
La
regola generale quindi prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il
giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del
mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma
l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100,
stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non
vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno
precedente.
Ciò
significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo
“retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di
dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno
15 di gennaio.
ESEMPIO: Un bene viene consegnato in data 23
dicembre 2023. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre
2023, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al
Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2024. La fattura
viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.
Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente
per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente
(dicembre 2023), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo
mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.
Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a
partire dal mese di gennaio 2024, ad avvenuta registrazione.
Inoltre,
nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2023, non venga registrata
in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione
dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA,
ovvero entro il 30 aprile 2024, in apposito sezionale – o comunque con
una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà
concorrere al modello IVA 2024 riferimento 2023, e non essere invece
considerata nella liquidazione periodica del 2024, nella quale viene effettuata
la registrazione.
SINTESI
Fattura emessa a dicembre 2023 |
Ricevuta e registrata a dicembre 2023 |
Detrazione in dicembre 2023 |
Ricevuta nel 2023 ma registrata nel 2024 (entro aprile 2024) |
Detrazione in Dichiarazione IVA del 2023 e registrazione
tramite sezionale |
|
Ricevuta nel 2023 ma registrata nel 2024 (dopo aprile 2024) |
Detrazione non ammessa |
|
Ricevuta e registrata a gennaio 2024 |
Detrazione ammessa a gennaio 2024 |
ATTENZIONE: La legge delega di riforma fiscale (L. n. 111/2023),
nell’ambito della revisione della disciplina relativa alla detrazione IVA
prevede un correttivo che consentirà di esercitare il diritto anche con
riferimento all’imposta indicata su fatture di acquisto relative a operazioni
effettuate nell’anno precedente, ma ricevute dal cessionario o committente nei
primi quindici giorni di gennaio (art. 7, comma 1, lett. d), n. 3, della Legge
n. 111/2023). Verrà quindi presto a decadere il limite che non permette di applicare
la “retro imputazione” con riguardo ai documenti emessi a cavallo d’anno, ma
soltanto quando saranno adottate le necessarie norme attuative.
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