IN BREVE |
·
In vigore il decreto “Adempimenti”:
molte le novità nel sistema tributario ·
L'applicazione della marca da
bollo in fattura ·
I fringe benefit del 2024 ·
Come accedere al
"nuovo" patent box ·
Utilizzo oltre il termine
ordinario dei crediti d’imposta 4.0 ·
Credito d'imposta per
investimenti in beni strumentali e "dicitura" nei DDT ·
Limite compensazioni modelli
F24 2024 ·
La riapertura dei termini per
rideterminare il valore di partecipazioni e terreni ·
Modalità di fatturazione per le
professioni sanitarie ·
Pubblicata l'edizione
aggiornata della Guida “Immobili e bonus fiscali 2024” ·
Contributo per il caro energia
esteso al I trimestre 2024 ma con regole ISEE più stringenti |
APPROFONDIMENTI |
·
Tutte le novità del decreto “Adempimenti” ·
Quando e come applicare la marca da bollo in
fattura |
IN BREVE |
Plafond IVA per gli esportatori abituali
Gli “esportatori abituali” sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi
precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per
un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di
queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono
acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c),
del D.P.R. n. 633/1972.
Gli esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo
a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2024 possono quindi acquistare beni e/o servizi
senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”)
corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate
registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2023).
Vedi l’Approfondimento
IVA
Fatturazione immediata e differita: le
regole
Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi
possono essere documentate attraverso l'emissione della fattura immediata o
della fattura differita riepilogativa di più operazioni.
La fattura immediata è emessa, per
ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto
della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del
cessionario o committente.
La fattura immediata deve essere trasmessa al SdI
entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.
L’effettuazione dell’operazione ai fini IVA,
per le operazioni nazionali, corrisponde:
·
alla data di stipula dell’atto, se
riguardano beni immobili;
·
alla consegna o spedizione del bene
nelle vendite di cose mobili;
·
al pagamento del corrispettivo nelle
prestazioni di servizi.
Se anteriormente a questi eventi viene emessa
fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o
pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
In alternativa alla fatturazione immediata è sempre
possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’art. 21,
comma 4, lett. b), D.P.R. n. 633/1972.
Per le cessioni di beni la cui consegna o
spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo
a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le
caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni di servizi individuabili
attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei
confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura,
recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il
conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione IVA del mese di
effettuazione dell’operazione.
Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di
beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente,
accompagnate da documenti di trasporto, le stesse possono essere raggruppate in
un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15
agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione IVA del mese di luglio.
Per
le operazioni triangolari “interne” (ossia
quelle in cui il primo cedente A vende merci a B, primo cessionario, con trasporto
diretto da A a C, terzo destinatario, cessionario di B) la fattura che il
promotore della triangolazione (B) deve emettere al proprio cliente (C) può
essere emessa e computata ai fini della liquidazione entro il mese successivo
alla consegna o spedizione, effettuata dal primo cedente (A) al terzo
destinatario (C).
IMPRESE
Entra in vigore dal 1° gennaio 2024 la
riforma del Fondo di garanzia per le PMI
D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre
2023, n. 191, art. 15-bis
È
entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 la riforma del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996,
in applicazione del cosiddetto decreto “Anticipi” (D.L. 18 ottobre 2023, n. 145).
Le
nuove disposizioni avranno validità per dodici mesi e confermano alcune novità
introdotte nel periodo pandemico come l’importo massimo garantito per
singola impresa pari a 5 milioni di euro, l’ammissibilità per small
mid cap (nella nuova definizione di imprese con un numero di addetti
compreso tra 250 e 499 unità), l’ammissibilità degli enti del terzo settore
e la gratuità per le microimprese. Allo stesso tempo, sono ripristinate
alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come la non ammissibilità
delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo e la differenziazione
della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.
Vedi l’Approfondimento
SOCIETÀ
Eventi catastrofali: dal 2024 obbligo
di assicurazione per tutte le imprese
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101-111
La
Manovra di bilancio per l’anno finanziario 2024 prevede che tutte le imprese
con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero ma con una stabile
organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai
sensi dell’art. 2188 c.c. (quindi artigiani, commercianti, industrie, ecc.,
esclusi i professionisti), sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre
2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui
all’art. 2424, primo comma, sezione attivo, voce BII numeri 1-2-3 (cioè terreni
e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), direttamente
causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio
nazionale (frane, terremoti, grandinate, alluvioni, inondazioni,
esondazioni, ecc.).
L’inadempimento
di tale obbligo pregiudica all’impresa l’assegnazione di contributi,
sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse
pubbliche.
IMMOBILI
Tassazione delle plusvalenze da
cessioni di beni immobili sui quali si è usufruito del superbonus
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 64-67
La
legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 64-67) modifica il TUIR, negli artt. 67,
comma 1, e 68, comma 1, prevedendo un ampliamento dei casi in cui si genera una
plusvalenza fiscalmente rilevante realizzata in caso di cessioni di immobili
sui quali sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del superbonus.
A
decorrere dal 1° gennaio 2024, la cessione di immobili sui quali sono
stati effettuati interventi agevolati con il 110%, se non sono trascorsi più
di 10 anni dalla conclusione dei lavori, genera una plusvalenza imponibile
ai fini delle imposte sui redditi sulla quale si potrà applicare l’IRPEF
o l’imposta sostitutiva del 26%. In particolare:
·
se i lavori sono conclusi da non più di 5 anni rispetto
alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del
credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, non si terrà
conto delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura;
·
se i lavori sono conclusi da più di 5 anni rispetto alla
data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del
credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, si terrà
conto del 50% delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura
rivalutate in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati;
·
sono esclusi dalla tassazione gli immobili acquisiti per successione
e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente per la maggior parte del
periodo antecedente la cessione.
IMPOSTE INDIRETTE
I nuovi coefficienti 2024 per la
determinazione dei diritti di usufrutto a vita
D.Dirett. 21 dicembre 2023
Il
D.Dirett. 21 dicembre 2023, pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2023, ha
aggiornato i coefficienti relativi al diritto di usufrutto che si applicheranno
agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle
donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2024. L'aggiornamento fa
seguito alla modifica del saggio legale di interesse sceso dal 5% al 2,5% a
decorrere dal 1° gennaio 2024.
Viene
quindi aggiornato il prospetto dei coefficienti allegati al Testo Unico dell’Imposta
di Registro - D.P.R. n. 131/1986 - come da tabella riportata in allegato al Decreto
del MEF.
Età del beneficiario (anni compiuti) |
Coefficiente |
Da 0 a 20 |
38 |
da 21 a 30 |
36 |
da 31 a 40 |
34 |
da 41 a 45 |
32 |
da 46 a 50 |
30 |
da 51 a 53 |
28 |
da 54 a 56 |
26 |
da 57 a 60 |
24 |
da 61 a 63 |
22 |
da 64 a 66 |
20 |
da 67 a 69 |
18 |
da 70 a 72 |
16 |
da 73 a 75 |
14 |
da 76 a 78 |
12 |
da 79 a 82 |
10 |
da 83 a 86 |
8 |
da 87 a 92 |
6 |
da 93 a 99 |
4 |
Esempio di calcolo del diritto di usufrutto
·
Valore di un immobile in piena proprietà: 300.000 euro (a)
·
Tasso di interesse legale (da 1.1.2024) 2,5% (b)
·
Età del beneficiario (anni compiuti) anni 71 – coefficiente da
tabella sopra riportata = 16 (c )
·
Rendita annua (a) x (b) = 7.500 (d)
·
Valore dell’usufrutto: (d) x (c) = 120.000 (e)
·
Valore della nuda proprietà: (a) – (e) = 180.000
IRPEF
Nuova tassazione delle locazioni brevi
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 63
La
legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 63) interviene sul regime di tassazione
previsto per i contratti di locazione breve, ossia i contratti di locazione di
immobili a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
In
particolare:
·
incrementa dal 21% al 26% l'aliquota di imposta a "cedolare
secca" applicabile ai contratti di locazione breve stipulati da
persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un
appartamento per ciascun periodo d'imposta;
·
prevede che la ritenuta venga operata a titolo di acconto per i
soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che
gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento
dei canoni relativi ai contratti in questione;
·
cambia le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla
disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti
fuori dall'UE, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile
organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'UE che non
dispongano di una stabile organizzazione in Italia.
AGEVOLAZIONI
Sono terminate al 31 dicembre 2023 le
agevolazioni agli under 36 per l’acquisto della "prima casa"
La
legge di Bilancio 2024 non ha prorogato l’agevolazione per l’acquisto
della prima casa prevista per i giovani under 36.
L’art.
64 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 aveva introdotto una importante agevolazione
per i soggetti che:
·
non avevano ancora compiuto 36 anni d’età;
·
avevano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
·
volevano acquistare la loro “prima casa” di abitazione (ad
eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9).
La
norma si applicava sia agli atti traslativi dell’intera proprietà che agli atti
costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione e
prevedeva i seguenti benefici:
·
per le compravendite non soggette a IVA, l’esenzione dal
pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
·
per gli acquisti soggetti a IVA, l’esenzione dal pagamento delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale ed il riconoscimento di un credito
d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore.
Entrata
in vigore il 26 maggio 2021, la disposizione ha avuto più proroghe, da ultimo
con la legge di Bilancio 2023 che ha portato l’agevolazione fino al 31 dicembre
2023.
La
norma agevolativa si era dimostrata valida per permettere ai giovani di
acquistare la prima casa di abitazione e se ne auspicava pertanto sia una
riproposizione, se non un inserimento normativo in pianta stabile, che un
allargamento in termini di ISEE (un aumento del limite di 40.000 euro ad almeno
60.000 euro e/o una modifica normativa per fare in modo che le nuove famiglie
che si andavano a costituire non fossero penalizzate dalla situazione ISEE
delle famiglie di origine).
Al
contrario, la legge di Bilancio 2024 non ha riproposto tale agevolazione che
pertanto, a partire dal 1° gennaio 2024 non potrà più essere utilizzata.
IMPRESE
La sostenibilità nelle piccole imprese:
pubblicata la Guida IFAC
CNDCEC, Checklist di sostenibilità per le piccole imprese
In
tutto il mondo la maggior parte delle imprese sono di medie o piccole dimensioni
ma questo fenomeno è riscontrabile soprattutto nel tessuto imprenditoriale
italiano. Le PMI italiane sono responsabili, da sole, del 41% dell’intero
fatturato generato in Italia, del 33% dell’insieme degli occupati del settore
privato e del 38% del valore aggiunto del Paese.
Vien
da sé che in Italia le PMI generino un importante impatto ambientale e giochino
un ruolo determinante in termini di occupazione e di integrazione con le
comunità locali.
Oggi,
il livello di attenzione nei confronti della sostenibilità e della sua rendicontazione
e la rapidità dei progressi sono senza precedenti e gli stakeholder si
aspettano che ogni organizzazione, a prescindere dalla dimensione, presti
attenzioni ai predetti temi.
Anche
per le PMI quindi, prestare attenzione al tema della sostenibilità è una
scelta vincente perché permette di:
·
comprendere maggiormente rischi e opportunità, rimanendo al
passo con i tempi;
·
migliorare strategia e gestione a lungo termine;
·
adeguarsi agli obblighi normativi di legge o imposti da
stakeholder (catena del valore);
·
migliorare efficienza, performance, attirare nuovi clienti,
attrare talenti, ottenere finanziamenti agevolati.
L’IFAC
(International Federation of Accountants) ha pubblicato il documento Small
Business Sustainability Checklist, tradotto poi in italiano dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Checklist di sostenibilità
per le piccole imprese).
Il
documento è una checklist progettata per essere adattata da ciascuna azienda
alle proprie specifiche esigenze in base al settore di riferimento che elenca
anche una serie di iniziative ed azioni da considerare in termini ESG
(Environment, Social, Governance).
“Questo
documento rappresenta uno strumento di supporto nella identificazione delle
aree, dei rischi e delle opportunità legati alla sostenibilità, tema strategico
di cui i commercialisti intendono essere protagonisti nei prossimi anni – ha
commentato Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
– La professione contabile può rappresentare un punto di riferimento per
individuare standard e best practice rilevanti per le piccole imprese ai fini
della creazione di valore per le comunità di riferimento nel breve, medio e
lungo periodo. Ai commercialisti spetta anche il compito di indicare i vantaggi
competitivi derivanti da un atteggiamento responsabile verso la società e
l’ambiente”.
IVA
Chirurgia estetica esente da IVA ma
solo se è documentato il fine terapeutico, con il consenso del paziente
Corte di giustizia tributaria di secondo grado Marche, Sentenza 27
ottobre 2023, n. 889
La
Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, con la sentenza n.
889 del 27 ottobre 2023, ha richiamato un consolidato orientamento della Corte
di cassazione, in base al quale “in tema di IVA, le prestazioni mediche e
paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto
meramente cosmetico e sono esenti di imposta, ex art. 10, comma 1, n. 18, D.P.R.
n. 633/1972, nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone
che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito,
subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della
salute, gravando sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei
suddetti requisiti soggettivi e oggettivi” (cfr. Cassazione, n.
27947/2021; n. 26906/2022).
Il
medico contribuente, per assolvere l'onere della prova a suo carico, deve
mettere a disposizione l'intero carteggio clinico riferibile alle prestazioni
in questione o, comunque, un carteggio originale sufficiente a verificare le
specifiche finalità terapeutiche sottostanti. Ove occorra, il medico, al
momento del pagamento della prestazione, dovrà quindi richiedere al paziente
un consenso all'utilizzo della documentazione medica ai fini fiscali; in
mancanza di consenso dovrà provvedere alla fatturazione con IVA.
Secondo
la Corte, il contribuente non può richiedere che il giudicante ottenga,
mediante ordine di esibizione, la documentazione medica che egli non si è
premurato di procurare, con il consenso dei pazienti, a tempo debito, poiché un
ordine di esibizione si risolverebbe in una rilevante compromissione delle
esigenze di riservatezza dei pazienti, a vantaggio di un interesse economico
che il contribuente poteva tutelare, con il consenso dei pazienti, in modo
autonomo.
Il
tema è delicato e merita attenzione, anche in considerazione del successivo ed
eventuale (facoltativo) recupero dell’IVA a titolo di rivalsa.
PREVIDENZA
Esonero contributivo parità di genere
INPS, Messaggio 21 dicembre 2023, n. 4614
L’art.
5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento
dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui,
a favore dei datori di lavoro privati in possesso della certificazione della
parità di genere.
L’INPS,
con il messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023, ha indicato le modalità di
richiesta dell’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che hanno
conseguito entro il 31 dicembre 2023 la certificazione della parità di genere.
Le
domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2024. Ai
fini dell’ammissibilità all’esonero, farà fede la data di rilascio della
certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre
2023.
IMPRESE
Accesso al MEPA tramite SPID dal 1°
gennaio 2024
Novità
dal 2024 per il MEPA - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
Consip ha comunicato che dal 1° gennaio 2024 per accedere al portale Acquisti
in rete (il portale operativo dove si svolgono tutte le attività del Programma
per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.) non si useranno più le
abituali utenze e password, ma l’accesso avverrà solo tramite identità
digitale.
Si
potrà, quindi, accedere tramite:
– SPID di livello 2:
- SPID persona
fisica per uso professionale – Identità digitale ad uso professionale
della persona fisica
- SPID persona
giuridica per uso professionale – Identità digitale ad uso professionale
per la persona giuridica
- SPID persona
fisica – Identità digitale della persona fisica
– Carta di Identità Elettronica (CIE) o
eIDAS.
Per
alcuni dei servizi potrebbe essere richiesto un livello di autenticazione
corrispondente al Livello 3 di SPID, che garantisce una maggiore
sicurezza nell’accesso e nella gestione dei dati.
APPROFONDIMENTI |
ADEMPIMENTI
Tutte le novità del decreto “Adempimenti”
D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1
Pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024 il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1,
recante "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di
adempimenti tributari", in vigore dal 13 gennaio 2024 e attuativo della
legge n. 111/2023.
Il
testo normativo è composto da 27 articoli e contiene moltissime novità in
materia fiscale, tendenzialmente orientate a semplificare gli obblighi
dichiarativi dei contribuenti e dei sostituti d’imposta e a riorganizzare
le scadenze dei pagamenti e degli adempimenti. Tra le novità si segnalano modifiche
al calendario delle dichiarazioni, precompilata ancora più semplice ed estesa
ai titolari di partita IVA, modelli dichiarativi più snelli, ma anche pagamento
degli F24 tramite PagoPA, più tempo per i versamenti rateali, pausa dagli invii
dell’Agenzia delle Entrate nei mesi di agosto e dicembre per le comunicazioni
relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni
delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere
per la compliance.
Si
analizzano le principali disposizioni.
Le novità in materia di dichiarazione
Viene
istituita una dichiarazione dei redditi “semplificata” per i lavoratori
dipendenti e i pensionati, per cui, in via sperimentale a partire dal 2024,
viene previsto che tutte le informazioni utili alla predisposizione della
dichiarazione già in possesso dell’Agenzia siano rese disponibili ai
contribuenti nell’area riservata, in modo analitico e con un percorso di
visualizzazione semplificato e guidato. I dati confermati o modificati
confluiranno automaticamente in dichiarazione. In futuro, anche gli intermediari
potranno accedere ai dati.
Dal
2024, inoltre, verrà estesa progressivamente la platea dei contribuenti che
possono utilizzare il modello 730, fino a comprendere tutte le persone
fisiche non titolari di partita IVA. D’altro canto, dal 2024 i soggetti titolari
di redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche in presenza di un sostituto
d’imposta, potranno scegliere di attuare il conguaglio scaturito dalla propria
dichiarazione chiedendo il rimborso direttamente all’Agenzia in caso di
risultato a credito o effettuando il versamento IRPEF tramite F24 in caso di
risultato a debito. Se la dichiarazione viene presentata direttamente
all’Agenzia, l’applicativo della dichiarazione precompilata metterà a
disposizione la delega di pagamento, che potrà essere confermata o modificata e
poi trasmessa.
Dal
2024, inoltre, la dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile, in
via sperimentale, anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli
di lavoro dipendente e pensione, comprese quindi le persone fisiche titolari di
partita IVA.
Sempre
in tema di precompilata, viene stabilito che per decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze siano individuati i termini e le modalità per la
trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi
anche dei dati relativi ai redditi percepiti, oltre che dei dati che danno
diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta.
Scadenza delle dichiarazioni
Per
le persone fisiche, le società di persone o le associazioni il termine per presentare
in via telematica la dichiarazione dei redditi e IRAP viene anticipato al 30
settembre (e non più 30 novembre). Analogamente, cambia il termine di
presentazione della dichiarazione per i soggetti IRES, che si sposta all’ultimo
giorno del nono (anziché undicesimo) mese successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta. Le nuove scadenze, fissate attraverso la modifica del D.P.R.
n. 322/1998, avranno effetto dal 2 maggio 2024.
Dal
1° aprile 2025, invece, la finestra temporale per presentare la dichiarazione
sarà, per le persone fisiche, dal 1° aprile (e non più 1° maggio) al 30 giugno
tramite un ufficio postale, oppure in via telematica dal 1° aprile al 30
settembre (anziché 30 novembre). Le società semplici, in nome collettivo, in
accomandita semplice, di fatto, le imprese familiari o le associazioni, ossia i
soggetti indicati all’art. 5 del TUIR, potranno presentare la dichiarazione in
via telematica nella stessa finestra delle persone fisiche, dal 1° aprile al 30
settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I
soggetti IRES presenteranno la dichiarazione in via telematica a partire dal 1°
aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno
solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura
del periodo d'imposta (attualmente entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta).
Per
quanto riguarda il modello 770, la nuova finestra temporale di invio delle
dichiarazioni sarà dal 1° aprile fino al 31 ottobre di ciascun anno.
Modifiche ai modelli dichiarativi
A
partire dal periodo d’imposta 2023 viene prevista la progressiva
eliminazione da ciascun modello delle informazioni che non sono rilevanti ai
fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle Entrate può
acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e
nella titolarità di altre amministrazioni. Ridotte anche le informazioni
relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori
economici da indicare nei modelli dichiarativi.
Per
gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, con ricavi e compensi
dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che utilizzano esclusivamente
strumenti di pagamento diversi dal denaro contante per tutte le operazioni attive
e passive, viene meno il requisito dell’indicazione degli estremi dei
rapporti finanziari nelle dichiarazioni dei redditi e IVA finora richiesto
per accedere alla misura di vantaggio loro accordata dal D.L. n. 138/2011 (art.
2, comma 36-vicies-ter), ossia il dimezzamento delle sanzioni
amministrative stabilite dagli artt. 1 (per violazioni relative alla
dichiarazione delle imposte sui redditi e IRAP), 5 (per violazioni relative
alla dichiarazione IVA e ai rimborsi) e 6 (per violazioni degli obblighi
relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni
soggette all’IVA) del D.Lgs. n. 471/1997.
Semplificazione
in arrivo, inoltre, per il regime opzionale per Siiq e Siinq, per cui, a
decorrere dalle opzioni per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al
31 dicembre 2024, per esercitare l‘opzione non sarà più necessario l’invio
dell’apposita comunicazione all’Agenzia, ma la scelta sarà esercitata
direttamente nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta
anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.
Novità
significativa anche per la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (modello
770), per cui, a partire dai versamenti relativi ai 770 del 2025, viene
introdotta, in via sperimentale e facoltativa per una platea limitata di
soggetti, una forma semplificata di comunicazione dei dati: i soggetti
obbligati a operare ritenute alla fonte che corrispondono compensi che
costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma,
effettueranno infatti i versamenti mensili indicando anche l’importo delle
ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli
altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Questa forma di comunicazione sarà equiparata a tutti gli effetti
all’esposizione sul 770. In via sperimentale potranno aderire a questo regime
semplificato i sostituti d'imposta con un numero complessivo di dipendenti non
superiore a cinque al 31 dicembre dell’anno precedente, ampliabile con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Procedure e adempimenti più “snelli”
Il
decreto elimina l’obbligo di effettuare la Certificazione unica per i
compensi corrisposti a soggetti che applicano il regime forfetario e il regime
fiscale di vantaggio. Semplificazioni anche per i depositari delle
scritture contabili, che, previo avviso al proprio assistito, potranno
“liberarsi” dell’incarico comunicando la cessazione direttamente.
A
partire dal 2024 per i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie
al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione
precompilata, la trasmissione dei dati diventa semestrale. Un decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze ne stabilirà i termini.
In
materia di crediti d’imposta, già a partire dalle dichiarazioni relative al
2023 (più precisamente, ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2022) si stabilisce che la mancata indicazione dei crediti
d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle
dichiarazioni di redditi, IRAP e IVA, dichiarazioni e certificazioni dei
sostituti d’imposta non comporta la decadenza dal beneficio, se
spettante. Per i crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de
minimis (art. 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Politiche
agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115) resta ferma l’applicazione
del comma 2 dell’art. 17 del Regolamento n. 115 del 2017.
Pausa ad agosto e a dicembre per gli invii del Fisco
Il
decreto istituisce una sospensione, nei mesi di agosto e dicembre, degli invii
dell’Agenzia delle Entrate per le comunicazioni relative ai controlli
automatizzati (artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R.
n. 633/1972), ai controlli formali (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973),
alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata
(art. 1, comma 412, della legge n. 311/2004) e delle lettere per l’adempimento
spontaneo (art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014).
La novità sugli ISA
Nella
stessa ottica di semplificazione, viene prevista una riorganizzazione degli
Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) attraverso alcune
integrazioni e modifiche. Si prevede che l'attività di revisione degli ISA
tenga conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione
degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti
economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione
delle attività economiche Ateco. Viene inoltre operata una semplificazione
dell’adempimento compilativo del modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini degli ISA.
Inoltre,
viene previsto che l’Agenzia renda disponibili i programmi informatici di
ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati entro il mese di aprile
nel 2024, per poi passare, dal 2025, entro il 15 del mese di marzo. Infine,
vengono innalzate le soglie per l’apposizione del visto di conformità.
Semplificazione nei versamenti e nelle liquidazioni periodiche
Con
diversi interventi sull’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997, vengono apportate
alcune semplificazioni alle regole per i versamenti rateali. In particolare:
·
viene meno la necessità di manifestare in sede di dichiarazione
periodica la scelta per il versamento rateale relativamente a saldo e
acconti, che quindi potrà avvenire per comportamenti concludenti;
·
il termine entro cui deve essere completato il pagamento
si amplia da novembre al 16 dicembre dello stesso anno di presentazione
della dichiarazione;
·
il termine di versamento rateale viene fissato al 16
di ogni mese per tutti i contribuenti, quindi non più solo per i soggetti
titolari di partita IVA, ma anche per tutte le altre categorie, per le quali
vigeva il termine della fine del mese.
Semplificazioni
anche per le liquidazioni mensili o trimestrali IVA, per le quali, a
partire dalle liquidazioni periodiche del 2024, viene alzato da 25,82 euro a 100
euro il limite entro il quale il versamento dell’imposta dovuta viene rimandato
e accorpato a quello del periodo successivo. Stessa regola anche per le
ritenute sui redditi di lavoro autonomo.
In
tutti i casi è stato introdotto il termine ultimo di versamento al 16 dicembre
dello stesso anno. Quindi, per quanto riguarda l’IVA, i versamenti relativi ai
mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile) oppure ai primi
tre trimestri solari (se liquidazione trimestrale) dovranno avvenire entro il
16 dicembre dello stesso anno. Stessa regola per le ritenute. Per il versamento
delle ritenute di dicembre il termine è il 16 gennaio successivo.
In
un’ottica di armonizzazione delle scadenze, anche i termini di versamento delle
ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio in qualità di sostituto di
imposta vengono traslati dal 30 giugno e 20 dicembre al 16 giugno e 16 dicembre
di ogni anno.
Nuove modalità per i pagamenti
Per
facilitare i pagamenti, viene introdotta la possibilità di addebito in conto
dell’F24 con scadenze future: per i versamenti ricorrenti, rateizzati e
predeterminati di imposte, contributi e altre somme effettuati attraverso i
servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente o
l'intermediario potrà ricorrere all’autorizzazione in via preventiva
all’addebito di somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un
intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia, secondo le
regole che saranno indicate da un Provvedimento. Inoltre, sarà possibile
effettuare i versamenti con F24 tramite gli strumenti di pagamento offerti
dalla piattaforma PagoPA.
Delega unica per i servizi di Entrate e di Riscossione
Il
decreto, infine, contiene disposizioni sul modello unico di delega agli
intermediari per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle
Entrate-Riscossione, sul rafforzamento dei servizi digitali e dei contenuti
messi a disposizione dei contribuenti dall’Agenzia delle Entrate nel cassetto
fiscale. Indicazioni anche per le procedure software per la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi ed infine sugli
adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari.
IMPOSTE INDIRETTE
Quando e come applicare la marca
da bollo in fattura
L'art.
13, n. 1, della Tariffa Allegato A, Parte I, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro
2,00 su ogni esemplare di "Fatture, note, conti e simili documenti,
recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o
consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o
da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione
pecuniaria".
Sono
generalmente esenti dall'imposta di bollo le fatture, le ricevute, le
quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e
di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni
assoggettate ad IVA.
L'imposta
non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la
fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non
soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a 77,47 euro è
dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2 gennaio 1984, n. 301333 e Risoluzione 3
luglio 2001, n. 98/E).
Ad
oggi, con l'obbligo di emissione elettronica della fattura per la maggior parte
dei contribuenti, l’assolvimento dell’imposta di bollo su dette fatture prevede
l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale
imposta e sono state disposte modalità e termini di versamento.
Periodicamente,
l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche
deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.
I
termini per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono
fissati, con le dovute eccezioni, al 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28
febbraio dell’anno successivo. Il 2024, però, è bisestile, pertanto il versamento
di febbraio potrà essere eseguito entro il giorno 29.
Se
l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non
supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta
dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta
complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera
l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta
dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.
La
tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno)
dell'imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche)
in caso di emissione di fattura:
Classificazione |
Fattispecie |
Norma IVA |
Per importi > € 77,47 |
Imponibili |
Aliquota zero |
Art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972 |
Non soggetto a bollo |
Imponibili |
Altre aliquote |
|
Non soggetto a bollo |
Esenti |
|
Art. 10, D.P.R. n. 633/1972 |
Imposta di bollo € 2,00 |
Non imponibili |
Esportazioni e servizi internazionali |
Artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972 |
Non soggetto a bollo |
Non imponibili |
Cessioni intraUE |
Art. 41, 42 e 58, D.L. n. 331/1993 |
Non soggetto a bollo |
Non imponibili |
Esportatori abituali |
Art. 8, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 |
Imposta di bollo € 2,00 |
Escluse per mancanza del presupposto territoriale |
Servizi estero |
Art. da 7 a 7-septies (compreso 7-ter),
D.P.R. n. 633/1972 |
Imposta di bollo € 2,00 |
Split payment |
|
Art. 17-ter, D D.P.R. n. 633/1972 |
Non soggetto a bollo |
Reverse charge |
|
Artt. 17, commi 5 e 6, e 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 |
Non soggetto a bollo |
Reverse charge |
|
Art. 46, D.L. n. 331/1993 |
Non soggetto a bollo |
Fuori campo IVA |
|
Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15, D.P.R. n. 633/1972 |
Imposta di bollo € 2,00 |
Fuori campo IVA |
Regime minimi |
|
Imposta di bollo € 2,00 |
Fuori campo IVA |
Regime forfetario |
|
Imposta di bollo € 2,00 |
Fuori campo IVA |
Compenso occasionale |
|
Imposta di bollo € 2,00 |
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