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rassegna fiscale periodica

 

 

IN BREVE

·         In vigore il decreto “Adempimenti”: molte le novità nel sistema tributario

·         L'applicazione della marca da bollo in fattura

·         I fringe benefit del 2024

·         Come accedere al "nuovo" patent box

·         Utilizzo oltre il termine ordinario dei crediti d’imposta 4.0

·         Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali e "dicitura" nei DDT

·         Limite compensazioni modelli F24 2024

·         La riapertura dei termini per rideterminare il valore di partecipazioni e terreni

·         Modalità di fatturazione per le professioni sanitarie

·         Pubblicata l'edizione aggiornata della Guida “Immobili e bonus fiscali 2024”

·         Contributo per il caro energia esteso al I trimestre 2024 ma con regole ISEE più stringenti

APPROFONDIMENTI

·         Tutte le novità del decreto “Adempimenti”

·         Quando e come applicare la marca da bollo in fattura


IN BREVE

 

IVA

Plafond IVA per gli esportatori abituali

Gli “esportatori abituali” sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.

Gli esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2024 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2023).

 

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IVA

Fatturazione immediata e differita: le regole

Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso l'emissione della fattura immediata o della fattura differita riepilogativa di più operazioni.

La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

La fattura immediata deve essere trasmessa al SdI entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

L’effettuazione dell’operazione ai fini IVA, per le operazioni nazionali, corrisponde:

·         alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili;

·         alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili;

·         al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.

Se anteriormente a questi eventi viene emessa fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. b), D.P.R. n. 633/1972.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione IVA del mese di effettuazione dell’operazione.

Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, le stesse possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione IVA del mese di luglio.

Per le operazioni triangolari “interne” (ossia quelle in cui il primo cedente A vende merci a B, primo cessionario, con trasporto diretto da A a C, terzo destinatario, cessionario di B) la fattura che il promotore della triangolazione (B) deve emettere al proprio cliente (C) può essere emessa e computata ai fini della liquidazione entro il mese successivo alla consegna o spedizione, effettuata dal primo cedente (A) al terzo destinatario (C).

 

 

IMPRESE

Entra in vigore dal 1° gennaio 2024 la riforma del Fondo di garanzia per le PMI

D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, art. 15-bis

È entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 la riforma del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996, in applicazione del cosiddetto decreto “Anticipi” (D.L. 18 ottobre 2023, n. 145).

Le nuove disposizioni avranno validità per dodici mesi e confermano alcune novità introdotte nel periodo pandemico come l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, l’ammissibilità per small mid cap (nella nuova definizione di imprese con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 unità), l’ammissibilità degli enti del terzo settore e la gratuità per le microimprese. Allo stesso tempo, sono ripristinate alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come la non ammissibilità delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo e la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.

 

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SOCIETÀ

Eventi catastrofali: dal 2024 obbligo di assicurazione per tutte le imprese

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101-111

La Manovra di bilancio per l’anno finanziario 2024 prevede che tutte le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c. (quindi artigiani, commercianti, industrie, ecc., esclusi i professionisti), sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, primo comma, sezione attivo, voce BII numeri 1-2-3 (cioè terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (frane, terremoti, grandinate, alluvioni, inondazioni, esondazioni, ecc.).

L’inadempimento di tale obbligo pregiudica all’impresa l’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

 

 

IMMOBILI

Tassazione delle plusvalenze da cessioni di beni immobili sui quali si è usufruito del superbonus

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 64-67

La legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 64-67) modifica il TUIR, negli artt. 67, comma 1, e 68, comma 1, prevedendo un ampliamento dei casi in cui si genera una plusvalenza fiscalmente rilevante realizzata in caso di cessioni di immobili sui quali sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del superbonus.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, la cessione di immobili sui quali sono stati effettuati interventi agevolati con il 110%, se non sono trascorsi più di 10 anni dalla conclusione dei lavori, genera una plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi sulla quale si potrà applicare l’IRPEF o l’imposta sostitutiva del 26%. In particolare:

·         se i lavori sono conclusi da non più di 5 anni rispetto alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, non si terrà conto delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura;

·         se i lavori sono conclusi da più di 5 anni rispetto alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, si terrà conto del 50% delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura rivalutate in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

·         sono esclusi dalla tassazione gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente per la maggior parte del periodo antecedente la cessione.

 

 

IMPOSTE INDIRETTE

I nuovi coefficienti 2024 per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita

D.Dirett. 21 dicembre 2023

Il D.Dirett. 21 dicembre 2023, pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2023, ha aggiornato i coefficienti relativi al diritto di usufrutto che si applicheranno agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2024. L'aggiornamento fa seguito alla modifica del saggio legale di interesse sceso dal 5% al 2,5% a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Viene quindi aggiornato il prospetto dei coefficienti allegati al Testo Unico dell’Imposta di Registro - D.P.R. n. 131/1986 - come da tabella riportata in allegato al Decreto del MEF.

 

Età del beneficiario (anni compiuti)

Coefficiente

Da 0 a 20

38

da 21 a 30

36

da 31 a 40 

34

da 41 a 45

32

da 46 a 50

30

da 51 a 53

28

da 54 a 56 

26

da 57 a 60

24

da 61 a 63

22

da 64 a 66

20

da 67 a 69

18

da 70 a 72

16

da 73 a 75

14

da 76 a 78

12

da 79 a 82

10

da 83 a 86

8

da 87 a 92

6

da 93 a 99

4

 

Esempio di calcolo del diritto di usufrutto

·         Valore di un immobile in piena proprietà: 300.000 euro (a)

·         Tasso di interesse legale (da 1.1.2024) 2,5% (b)

·         Età del beneficiario (anni compiuti) anni 71 – coefficiente da tabella sopra riportata = 16 (c )

·         Rendita annua (a) x (b) = 7.500 (d)

·         Valore dell’usufrutto: (d) x (c) = 120.000 (e)

·         Valore della nuda proprietà: (a) – (e) = 180.000

 

 

IRPEF

Nuova tassazione delle locazioni brevi

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 63

La legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 63) interviene sul regime di tassazione previsto per i contratti di locazione breve, ossia i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

In particolare:

·         incrementa dal 21% al 26% l'aliquota di imposta a "cedolare secca" applicabile ai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta;

·         prevede che la ritenuta venga operata a titolo di acconto per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione;

·         cambia le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'UE, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'UE che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

 

 

AGEVOLAZIONI

Sono terminate al 31 dicembre 2023 le agevolazioni agli under 36 per l’acquisto della "prima casa"

La legge di Bilancio 2024 non ha prorogato l’agevolazione per l’acquisto della prima casa prevista per i giovani under 36.

L’art. 64 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 aveva introdotto una importante agevolazione per i soggetti che:

·         non avevano ancora compiuto 36 anni d’età;

·         avevano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;

·         volevano acquistare la loro “prima casa” di abitazione (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9).

La norma si applicava sia agli atti traslativi dell’intera proprietà che agli atti costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione e prevedeva i seguenti benefici:

·         per le compravendite non soggette a IVA, l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;

·         per gli acquisti soggetti a IVA, l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ed il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore.

Entrata in vigore il 26 maggio 2021, la disposizione ha avuto più proroghe, da ultimo con la legge di Bilancio 2023 che ha portato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2023.

La norma agevolativa si era dimostrata valida per permettere ai giovani di acquistare la prima casa di abitazione e se ne auspicava pertanto sia una riproposizione, se non un inserimento normativo in pianta stabile, che un allargamento in termini di ISEE (un aumento del limite di 40.000 euro ad almeno 60.000 euro e/o una modifica normativa per fare in modo che le nuove famiglie che si andavano a costituire non fossero penalizzate dalla situazione ISEE delle famiglie di origine).

Al contrario, la legge di Bilancio 2024 non ha riproposto tale agevolazione che pertanto, a partire dal 1° gennaio 2024 non potrà più essere utilizzata.

 

 

IMPRESE

La sostenibilità nelle piccole imprese: pubblicata la Guida IFAC

CNDCEC, Checklist di sostenibilità per le piccole imprese

In tutto il mondo la maggior parte delle imprese sono di medie o piccole dimensioni ma questo fenomeno è riscontrabile soprattutto nel tessuto imprenditoriale italiano. Le PMI italiane sono responsabili, da sole, del 41% dell’intero fatturato generato in Italia, del 33% dell’insieme degli occupati del settore privato e del 38% del valore aggiunto del Paese.

Vien da sé che in Italia le PMI generino un importante impatto ambientale e giochino un ruolo determinante in termini di occupazione e di integrazione con le comunità locali.

Oggi, il livello di attenzione nei confronti della sostenibilità e della sua rendicontazione e la rapidità dei progressi sono senza precedenti e gli stakeholder si aspettano che ogni organizzazione, a prescindere dalla dimensione, presti attenzioni ai predetti temi.

Anche per le PMI quindi, prestare attenzione al tema della sostenibilità è una scelta vincente perché permette di:

·         comprendere maggiormente rischi e opportunità, rimanendo al passo con i tempi;

·         migliorare strategia e gestione a lungo termine;

·         adeguarsi agli obblighi normativi di legge o imposti da stakeholder (catena del valore);

·         migliorare efficienza, performance, attirare nuovi clienti, attrare talenti, ottenere finanziamenti agevolati.

L’IFAC (International Federation of Accountants) ha pubblicato il documento Small Business Sustainability Checklist, tradotto poi in italiano dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Checklist di sostenibilità per le piccole imprese).

Il documento è una checklist progettata per essere adattata da ciascuna azienda alle proprie specifiche esigenze in base al settore di riferimento che elenca anche una serie di iniziative ed azioni da considerare in termini ESG (Environment, Social, Governance).

Questo documento rappresenta uno strumento di supporto nella identificazione delle aree, dei rischi e delle opportunità legati alla sostenibilità, tema strategico di cui i commercialisti intendono essere protagonisti nei prossimi anni – ha commentato Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti – La professione contabile può rappresentare un punto di riferimento per individuare standard e best practice rilevanti per le piccole imprese ai fini della creazione di valore per le comunità di riferimento nel breve, medio e lungo periodo. Ai commercialisti spetta anche il compito di indicare i vantaggi competitivi derivanti da un atteggiamento responsabile verso la società e l’ambiente”.

 

 

IVA

Chirurgia estetica esente da IVA ma solo se è documentato il fine terapeutico, con il consenso del paziente

Corte di giustizia tributaria di secondo grado Marche, Sentenza 27 ottobre 2023, n. 889

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, con la sentenza n. 889 del 27 ottobre 2023, ha richiamato un consolidato orientamento della Corte di cassazione, in base al quale “in tema di IVA, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti di imposta, ex art. 10, comma 1, n. 18, D.P.R. n. 633/1972, nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi” (cfr. Cassazione, n. 27947/2021; n. 26906/2022).

Il medico contribuente, per assolvere l'onere della prova a suo carico, deve mettere a disposizione l'intero carteggio clinico riferibile alle prestazioni in questione o, comunque, un carteggio originale sufficiente a verificare le specifiche finalità terapeutiche sottostanti. Ove occorra, il medico, al momento del pagamento della prestazione, dovrà quindi richiedere al paziente un consenso all'utilizzo della documentazione medica ai fini fiscali; in mancanza di consenso dovrà provvedere alla fatturazione con IVA.

Secondo la Corte, il contribuente non può richiedere che il giudicante ottenga, mediante ordine di esibizione, la documentazione medica che egli non si è premurato di procurare, con il consenso dei pazienti, a tempo debito, poiché un ordine di esibizione si risolverebbe in una rilevante compromissione delle esigenze di riservatezza dei pazienti, a vantaggio di un interesse economico che il contribuente poteva tutelare, con il consenso dei pazienti, in modo autonomo.

Il tema è delicato e merita attenzione, anche in considerazione del successivo ed eventuale (facoltativo) recupero dell’IVA a titolo di rivalsa.

 

 

PREVIDENZA

Esonero contributivo parità di genere

INPS, Messaggio 21 dicembre 2023, n. 4614

L’art. 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere.

L’INPS, con il messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023, ha indicato le modalità di richiesta dell’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che hanno conseguito entro il 31 dicembre 2023 la certificazione della parità di genere.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2024. Ai fini dell’ammissibilità all’esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023.

 

 

IMPRESE

Accesso al MEPA tramite SPID dal 1° gennaio 2024

Novità dal 2024 per il MEPA - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Consip ha comunicato che dal 1° gennaio 2024 per accedere al portale Acquisti in rete (il portale operativo dove si svolgono tutte le attività del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.) non si useranno più le abituali utenze e password, ma l’accesso avverrà solo tramite identità digitale.

Si potrà, quindi, accedere tramite:

– SPID di livello 2:

  • SPID persona fisica per uso professionale – Identità digitale ad uso professionale della persona fisica
  • SPID persona giuridica per uso professionale – Identità digitale ad uso professionale per la persona giuridica
  • SPID persona fisica – Identità digitale della persona fisica

– Carta di Identità Elettronica (CIE) o eIDAS.

Per alcuni dei servizi potrebbe essere richiesto un livello di autenticazione corrispondente al Livello 3 di SPID, che garantisce una maggiore sicurezza nell’accesso e nella gestione dei dati.

 

APPROFONDIMENTI

 

ADEMPIMENTI

Tutte le novità del decreto “Adempimenti”

D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024 il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, recante "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari", in vigore dal 13 gennaio 2024 e attuativo della legge n. 111/2023.

Il testo normativo è composto da 27 articoli e contiene moltissime novità in materia fiscale, tendenzialmente orientate a semplificare gli obblighi dichiarativi dei contribuenti e dei sostituti d’imposta e a riorganizzare le scadenze dei pagamenti e degli adempimenti. Tra le novità si segnalano modifiche al calendario delle dichiarazioni, precompilata ancora più semplice ed estesa ai titolari di partita IVA, modelli dichiarativi più snelli, ma anche pagamento degli F24 tramite PagoPA, più tempo per i versamenti rateali, pausa dagli invii dell’Agenzia delle Entrate nei mesi di agosto e dicembre per le comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere per la compliance.

Si analizzano le principali disposizioni.

 

Le novità in materia di dichiarazione

Viene istituita una dichiarazione dei redditi “semplificata” per i lavoratori dipendenti e i pensionati, per cui, in via sperimentale a partire dal 2024, viene previsto che tutte le informazioni utili alla predisposizione della dichiarazione già in possesso dell’Agenzia siano rese disponibili ai contribuenti nell’area riservata, in modo analitico e con un percorso di visualizzazione semplificato e guidato. I dati confermati o modificati confluiranno automaticamente in dichiarazione. In futuro, anche gli intermediari potranno accedere ai dati.

Dal 2024, inoltre, verrà estesa progressivamente la platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730, fino a comprendere tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA. D’altro canto, dal 2024 i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche in presenza di un sostituto d’imposta, potranno scegliere di attuare il conguaglio scaturito dalla propria dichiarazione chiedendo il rimborso direttamente all’Agenzia in caso di risultato a credito o effettuando il versamento IRPEF tramite F24 in caso di risultato a debito. Se la dichiarazione viene presentata direttamente all’Agenzia, l’applicativo della dichiarazione precompilata metterà a disposizione la delega di pagamento, che potrà essere confermata o modificata e poi trasmessa.

Dal 2024, inoltre, la dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile, in via sperimentale, anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione, comprese quindi le persone fisiche titolari di partita IVA.

Sempre in tema di precompilata, viene stabilito che per decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze siano individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi anche dei dati relativi ai redditi percepiti, oltre che dei dati che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta.

 

Scadenza delle dichiarazioni

Per le persone fisiche, le società di persone o le associazioni il termine per presentare in via telematica la dichiarazione dei redditi e IRAP viene anticipato al 30 settembre (e non più 30 novembre). Analogamente, cambia il termine di presentazione della dichiarazione per i soggetti IRES, che si sposta all’ultimo giorno del nono (anziché undicesimo) mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Le nuove scadenze, fissate attraverso la modifica del D.P.R. n. 322/1998, avranno effetto dal 2 maggio 2024.

Dal 1° aprile 2025, invece, la finestra temporale per presentare la dichiarazione sarà, per le persone fisiche, dal 1° aprile (e non più 1° maggio) al 30 giugno tramite un ufficio postale, oppure in via telematica dal 1° aprile al 30 settembre (anziché 30 novembre). Le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto, le imprese familiari o le associazioni, ossia i soggetti indicati all’art. 5 del TUIR, potranno presentare la dichiarazione in via telematica nella stessa finestra delle persone fisiche, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti IRES presenteranno la dichiarazione in via telematica a partire dal 1° aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (attualmente entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta).

Per quanto riguarda il modello 770, la nuova finestra temporale di invio delle dichiarazioni sarà dal 1° aprile fino al 31 ottobre di ciascun anno.

 

Modifiche ai modelli dichiarativi

A partire dal periodo d’imposta 2023 viene prevista la progressiva eliminazione da ciascun modello delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle Entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni. Ridotte anche le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.

Per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante per tutte le operazioni attive e passive, viene meno il requisito dell’indicazione degli estremi dei rapporti finanziari nelle dichiarazioni dei redditi e IVA finora richiesto per accedere alla misura di vantaggio loro accordata dal D.L. n. 138/2011 (art. 2, comma 36-vicies-ter), ossia il dimezzamento delle sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 1 (per violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e IRAP), 5 (per violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi) e 6 (per violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’IVA) del D.Lgs. n. 471/1997.

Semplificazione in arrivo, inoltre, per il regime opzionale per Siiq e Siinq, per cui, a decorrere dalle opzioni per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per esercitare l‘opzione non sarà più necessario l’invio dell’apposita comunicazione all’Agenzia, ma la scelta sarà esercitata direttamente nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.

Novità significativa anche per la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (modello 770), per cui, a partire dai versamenti relativi ai 770 del 2025, viene introdotta, in via sperimentale e facoltativa per una platea limitata di soggetti, una forma semplificata di comunicazione dei dati: i soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettueranno infatti i versamenti mensili indicando anche l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Questa forma di comunicazione sarà equiparata a tutti gli effetti all’esposizione sul 770. In via sperimentale potranno aderire a questo regime semplificato i sostituti d'imposta con un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque al 31 dicembre dell’anno precedente, ampliabile con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

 

Procedure e adempimenti più “snelli”

Il decreto elimina l’obbligo di effettuare la Certificazione unica per i compensi corrisposti a soggetti che applicano il regime forfetario e il regime fiscale di vantaggio. Semplificazioni anche per i depositari delle scritture contabili, che, previo avviso al proprio assistito, potranno “liberarsi” dell’incarico comunicando la cessazione direttamente.

A partire dal 2024 per i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, la trasmissione dei dati diventa semestrale. Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ne stabilirà i termini.

In materia di crediti d’imposta, già a partire dalle dichiarazioni relative al 2023 (più precisamente, ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022) si stabilisce che la mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni di redditi, IRAP e IVA, dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta non comporta la decadenza dal beneficio, se spettante. Per i crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis (art. 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115) resta ferma l’applicazione del comma 2 dell’art. 17 del Regolamento n. 115 del 2017.

 

Pausa ad agosto e a dicembre per gli invii del Fisco

Il decreto istituisce una sospensione, nei mesi di agosto e dicembre, degli invii dell’Agenzia delle Entrate per le comunicazioni relative ai controlli automatizzati (artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), ai controlli formali (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 1, comma 412, della legge n. 311/2004) e delle lettere per l’adempimento spontaneo (art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014).

 

La novità sugli ISA

Nella stessa ottica di semplificazione, viene prevista una riorganizzazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) attraverso alcune integrazioni e modifiche. Si prevede che l'attività di revisione degli ISA tenga conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco. Viene inoltre operata una semplificazione dell’adempimento compilativo del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA.

Inoltre, viene previsto che l’Agenzia renda disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati entro il mese di aprile nel 2024, per poi passare, dal 2025, entro il 15 del mese di marzo. Infine, vengono innalzate le soglie per l’apposizione del visto di conformità.

 

Semplificazione nei versamenti e nelle liquidazioni periodiche

Con diversi interventi sull’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997, vengono apportate alcune semplificazioni alle regole per i versamenti rateali. In particolare:

·         viene meno la necessità di manifestare in sede di dichiarazione periodica la scelta per il versamento rateale relativamente a saldo e acconti, che quindi potrà avvenire per comportamenti concludenti;

·         il termine entro cui deve essere completato il pagamento si amplia da novembre al 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione;

·         il termine di versamento rateale viene fissato al 16 di ogni mese per tutti i contribuenti, quindi non più solo per i soggetti titolari di partita IVA, ma anche per tutte le altre categorie, per le quali vigeva il termine della fine del mese.

Semplificazioni anche per le liquidazioni mensili o trimestrali IVA, per le quali, a partire dalle liquidazioni periodiche del 2024, viene alzato da 25,82 euro a 100 euro il limite entro il quale il versamento dell’imposta dovuta viene rimandato e accorpato a quello del periodo successivo. Stessa regola anche per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo.

In tutti i casi è stato introdotto il termine ultimo di versamento al 16 dicembre dello stesso anno. Quindi, per quanto riguarda l’IVA, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile) oppure ai primi tre trimestri solari (se liquidazione trimestrale) dovranno avvenire entro il 16 dicembre dello stesso anno. Stessa regola per le ritenute. Per il versamento delle ritenute di dicembre il termine è il 16 gennaio successivo.

In un’ottica di armonizzazione delle scadenze, anche i termini di versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio in qualità di sostituto di imposta vengono traslati dal 30 giugno e 20 dicembre al 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.

 

Nuove modalità per i pagamenti

Per facilitare i pagamenti, viene introdotta la possibilità di addebito in conto dell’F24 con scadenze future: per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e altre somme effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente o l'intermediario potrà ricorrere all’autorizzazione in via preventiva all’addebito di somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia, secondo le regole che saranno indicate da un Provvedimento. Inoltre, sarà possibile effettuare i versamenti con F24 tramite gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA.

 

Delega unica per i servizi di Entrate e di Riscossione

Il decreto, infine, contiene disposizioni sul modello unico di delega agli intermediari per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate-Riscossione, sul rafforzamento dei servizi digitali e dei contenuti messi a disposizione dei contribuenti dall’Agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale. Indicazioni anche per le procedure software per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi ed infine sugli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari.

 


 

IMPOSTE INDIRETTE

Quando e come applicare la marca da bollo in fattura

L'art. 13, n. 1, della Tariffa Allegato A, Parte I, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".

Sono generalmente esenti dall'imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L'imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2 gennaio 1984, n. 301333 e Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E).

Ad oggi, con l'obbligo di emissione elettronica della fattura per la maggior parte dei contribuenti, l’assolvimento dell’imposta di bollo su dette fatture prevede l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e sono state disposte modalità e termini di versamento.

Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

I termini per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono fissati, con le dovute eccezioni, al 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Il 2024, però, è bisestile, pertanto il versamento di febbraio potrà essere eseguito entro il giorno 29.

Se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

 

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell'imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:

 

Classificazione

Fattispecie

Norma IVA

Per importi > € 77,47

Imponibili

Aliquota zero

Art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972

Non soggetto a bollo

Imponibili

Altre aliquote

 

Non soggetto a bollo

Esenti

 

Art. 10, D.P.R. n. 633/1972

Imposta di bollo € 2,00

Non imponibili

Esportazioni e servizi internazionali

Artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972

Non soggetto a bollo

Non imponibili

Cessioni intraUE

Art. 41, 42 e 58, D.L. n. 331/1993

Non soggetto a bollo

Non imponibili

Esportatori abituali

Art. 8, lett. c), D.P.R. n. 633/1972

Imposta di bollo € 2,00

Escluse per mancanza del presupposto territoriale

Servizi estero

Art. da 7 a 7-septies (compreso 7-ter), D.P.R. n. 633/1972

Imposta di bollo € 2,00

Split payment

 

Art. 17-ter, D D.P.R. n. 633/1972

Non soggetto a bollo

Reverse charge

 

Artt. 17, commi 5 e 6, e 17-ter,  D.P.R. n. 633/1972

Non soggetto a bollo

Reverse charge

 

Art. 46, D.L. n. 331/1993

Non soggetto a bollo

Fuori campo IVA

 

Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15, D.P.R. n. 633/1972

Imposta di bollo € 2,00

Fuori campo IVA

Regime minimi

 

Imposta di bollo € 2,00

Fuori campo IVA

Regime forfetario

 

Imposta di bollo € 2,00

Fuori campo IVA

Compenso occasionale

 

Imposta di bollo € 2,00

 


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