IN BREVE |
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Il decreto
Milleproroghe è in Gazzetta Ufficiale ·
Prorogata al 2
aprile la scadenza delle prenotazioni per il bonus pubblicità 2024 ·
Al 18 marzo la
tassa di vidimazione 2024 dei libri sociali ·
La
contribuzione 2024 per artigiani e commercianti ·
Scadenza al 18
marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2024) ·
Entro il 18 marzo
la Certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE) ·
Compensazione
crediti Inps e Inail: dal 1° luglio solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia
delle Entrate ·
La differenza
tra crediti non spettanti e crediti inesistenti ·
Pubblicato il Decreto
direttoriale per la Certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ·
Le start-up
innovative a vocazione sociale ·
Bando ISI
2023: dal 15 aprile 2024 apertura procedura "ISI Domanda" ·
Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti: chiarimenti in tema di fatturazione ·
Tax credit
imballaggi eco e riciclati: c'è il codice tributo per l'utilizzo in
compensazione ·
Benefici “prima
casa” in favore di persone trasferite all’estero per ragioni di lavoro ·
Detraibilità
delle spese sanitarie pagate dal Fondo a una struttura sanitaria ·
Il mansionario
dei "lavoratori sportivi" è on line ·
Dal 18 marzo
le domande per il bonus psicologo 2023 |
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APPROFONDIMENTI |
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Bonus pubblicità 2024:
prenotazioni dal 1° marzo e fino al 2 aprile ·
Artigiani ed esercenti attività
commerciali: contribuzione per l’anno 2024
PROROGHE Il decreto Milleproroghe è in Gazzetta
Ufficiale D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla
legge 23 febbraio 2024, n. 18 Il 28 febbraio 2024 è stata pubblicata in
Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del cosiddetto decreto Milleproroghe
(D.L. n. 215/2023). Con la pubblicazione è quindi certa la riapertura dei termini per pagare le
rate della cosiddetta Rottamazione-quater. In particolare, è
stata posticipata al 15 marzo la scadenza della rata scaduta il 28 febbraio
2024; inoltre è prevista anche la possibilità, per chi non avesse ancora
provveduto, di versare la "maxi rata" scaduta il 18 dicembre 2023,
che a sua volta era un posticipo delle rate scadute il 31 ottobre 2023 e il 30
novembre 2023. In sintesi, è possibile versare le prime 3 rate della rottamazione
entro 15 marzo 2024. Le altre novità del decreto prevedono: ·
conferma del divieto di e-fattura dei medici; ·
proroga al 31 dicembre 2024 del termine relativo
alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle
Amministrazioni statali; ·
estensione del ravvedimento speciale anche per le
violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022; ·
estensione sino a 72 mesi del termine per la presentazione di
specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni
contratte dal comune di Roma; ·
proroga di un anno dei termini per la notifica degli atti
di recupero
in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024; ·
possibilità,
per determinate società cooperative che concedono finanziamenti ai
propri soci, di continuare a svolgere la propria attività fino al 31 dicembre
2024, senza il rispetto dei prescritti obblighi di iscrizione nell’albo degli
intermediari finanziari, qualora sussistano determinate condizioni; ·
estensione del termine per avvalersi delle agevolazioni per
l'acquisto della prima casa di abitazione previste dall’art. 64 del D.L. n. 73/2021 a
favore dei soggetti con età inferiore ai 36 anni e con ISEE non superiore a
40.000 euro. Dette agevolazioni si applicano anche nei casi in cui, entro il 31
dicembre 2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di
acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche
nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia
stipulato entro il 31 dicembre 2024; ·
proroga dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2025 dell’entrata in vigore
delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021,
che stabilisce il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione
IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in
conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e
di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona, dietro pagamento di corrispettivi
specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci,
associati o partecipanti; ·
a
seguito dell’attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, non
si tiene conto del periodo compreso tra il 7 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024,
ai fini del computo dei diversi termini relativi allo svolgimento di
procedimenti amministrativi pendenti o successivi, gestiti tramite le afferenti
strutture informatiche. Si sospendono, altresì, in caso di inoperatività dei
siti internet istituzionali della medesima regione, i relativi obblighi di
pubblicità.
Prorogata al 2 aprile la scadenza delle prenotazioni per il
bonus pubblicità 2024 Provvedimento 15 febbraio 2024 È
fissata al 2 aprile 2024 la scadenza per la presentazione della comunicazione
di accesso al credito d’imposta riconosciuto per le campagne pubblicitarie
2024 realizzate su quotidiani e periodici anche online. A disporre la
proroga, informa un avviso pubblicato sul sito del dipartimento per
l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, un provvedimento
direttoriale dello scorso 15 febbraio. Il
ricorso alla proroga è stato ritenuto opportuno per favorire la più ampia
partecipazione dei soggetti interessati alla presentazione della domanda.
Vedi
l’Approfondimento
Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2024
dei libri sociali Entro il 18 marzo (il 16 cade di sabato): ·
le società di capitali, ·
le società consortili, ·
le aziende speciali degli enti locali (e
i consorzi costituiti fra gli stessi), ·
gli enti commerciali, devono provvedere al versamento della tassa di
concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali. Sono escluse dal pagamento della tassa di
concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia
da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari): ·
le società di persone, ·
le società cooperative, ·
le società di mutua assicurazione, ·
gli enti non commerciali, ·
le società di capitali sportive
dilettantistiche. La tassa è determinata forfettariamente in base al
capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle
relative pagine. La misura della tassa anche per il 2024 sarà di: ·
309,87 euro per la generalità delle società; ·
516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2024 superiore a
516.456,90 euro. Il modello di versamento della tassa di concessione
governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri
soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di
vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 18 marzo
2024. Le società neocostituite devono versare la tassa di
concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità
successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice
tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali). L’omesso versamento della tassa annuale è punito con
la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa
medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
PREVIDENZA La contribuzione
2024 per artigiani e commercianti INPS, Circolare 7 febbraio 2024, n. 33 Con la Circolare 7 febbraio 2024, n. 33, l'INPS
ha comunicato che per l'anno 2024 il reddito minimo
annuo da prendere in
considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e
dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.415,00
euro.
Vedi
l’Approfondimento
DICHIARAZIONI Scadenza al 18 marzo per l’invio
telematico della Certificazione Unica (CU2024) Entro
il 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato), i sostituti d’imposta devono
consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle
Entrate le CU2024 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati,
redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La data per la
trasmissione e la consegna sono state unificate. È
prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata,
omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si
applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Si
ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei
redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di
presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e
quindi entro il 31 ottobre 2024.
DICHIARAZIONI Entro il 18
marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE) La Certificazione degli utili e dei proventi
equiparati (CUPE) deve essere rilasciata, entro il 18 marzo 2024 (il
16 marzo cade di sabato), ai soggetti residenti nel territorio dello Stato
percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta
sul reddito delle società (IRES), residenti e non residenti, corrisposti
nell’anno di imposta precedente. La CUPE viene rilasciata da società ed enti
emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse
incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati,
intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte
Titoli S.p.A., rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non
residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non
residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre
al sistema Monte Titoli S.p.A., società fiduciarie, con esclusivo riferimento
agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali
siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e
agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella
riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli. La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata
per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle
azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli
utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si
intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro
con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di
cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e
alle perdite senza apporto di lavoro o capitale). La certificazione non va rilasciata, invece,
in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo
d’imposta o ad imposta sostitutiva.
VERSAMENTI Compensazione crediti Inps e Inail: dal
1° luglio solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi da 94 a 98 A
partire dal 1° luglio 2024, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2024, i
crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL
potranno essere compensati esclusivamente tramite i servizi telematici messi
a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche
definite con provvedimento del direttore della stessa Agenzia. Dal
1° luglio, dunque, non sarà più possibile utilizzare l’home banking per
versamenti, a mezzo F24, che contengano la compensazione dei crediti Inps e Inail. Inoltre,
i crediti Inps maturati dai lavoratori autonomi potranno essere compensati solo
10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il
credito emerge e, sempre dal 1° luglio, scatterà il divieto della
“compensazione orizzontale” per chi ha imposte erariali iscritte a ruolo o
accertamenti per importi superiori a 100mila euro.
SANZIONI La differenza tra crediti non spettanti
e crediti inesistenti Comunicato stampa 21 febbraio 2024 Il
cosiddetto Decreto “Sanzioni" approvato dal Consiglio dei Ministri il 21
febbraio 2024 chiarisce la differenza tra crediti non spettanti, inesistenti e
spettanti (seppur in difetto). Si
considera inesistente il credito per il quale manca, in tutto o in
parte, il presupposto costitutivo. Si
considera non spettante il credito, diverso da quello inesistente,
fondato su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il
difetto di specifici elementi o particolari qualità. È non spettante anche il
credito utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle
leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quello fruito in misura
superiore a quella prevista. Infine,
il credito si considera spettante se è fondato sulla base di fatti reali
rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzato in misura e con le
modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti
amministrativi di carattere strumentale. Le
tre fattispecie sono sanzionate in misura diversa.
AGEVOLAZIONI Pubblicato Decreto direttoriale per la certificazione
del credito d'imposta Ricerca e Sviluppo D.Dirett. 21 febbraio 2024, n. 283 Il
Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato le modalità e i termini
di presentazione delle domande di iscrizione all’“Albo dei certificatori dei
crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design” istituito presso la
Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi
industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy presso il Ministero delle
Imprese e del Made in Italy. Dalle
ore 12.00 di mercoledì 21 febbraio, persone fisiche, imprese,
università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici, possono
inviare la domanda di candidatura mediante la registrazione sulla piattaforma
informatica predisposta dal MIMIT. A
seguito delle opportune verifiche relative alla sussistenza dei requisiti di
legge previsti dal D.P.C.M. del 15 settembre 2023 da completarsi entro 90
giorni dalla domanda di iscrizione, il Ministero, nei successivi 15 giorni,
provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dei nomi dei soggetti
iscritti all’Albo. Per
maggiori informazioni: ·
Piattaforma Albo dei certificatori del credito d'imposta, per
attività di ricerca e sviluppo, di attività di innovazione tecnologica e di
attività di design e ideazione estetica (https://certificatoricreditors.mimit.gov.it/); ·
Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica,
design e ideazione estetica (https://mimit.gov.it/it/incentivi/credito-d-imposta-r-s).
SOCIETÀ Le start-up innovative a vocazione
sociale Il D.L. n. 179/2012,
convertito dalla Legge n. 221/2012, che ha introdotto la nozione di nuova
impresa innovativa ad alto valore tecnologico (c.d. start-up innovativa) ha
individuato anche la fattispecie particolare delle start-up innovative “a
vocazione sociale” (“SIAVS”). Secondo l’art. 25, comma
4, le SIAVS possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre start-up
innovative, ma operano in alcuni settori specifici che l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006
sull’impresa sociale, considera di particolare valore sociale. I settori individuati da tale provvedimento sono: ·
assistenza
sociale; ·
assistenza
sanitaria; ·
educazione,
istruzione e formazione; ·
tutela
dell'ambiente e dell’ecosistema; ·
valorizzazione
del patrimonio culturale; ·
turismo
sociale; ·
formazione
universitaria e post-universitaria; ·
ricerca ed
erogazione di servizi culturali; ·
formazione
extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e
al successo scolastico e formativo; ·
servizi
strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al
settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale. Poiché le finalità
“sociali” delle SIAVS possono renderle meno “competitive” e “performanti” sul
mercato, l’art. 29 del D.L. n. 179/2012 riconosceva inizialmente benefici fiscali maggiorati a favore di coloro che investono
in questa particolare tipologia di start-up innovativa. Il vantaggio fiscale è
venuto meno con il successivo aumento delle detrazioni destinate a tutte le
start-up innovative, ma le SIAVS restano avvantaggiate nell'ottenimento di finanza
agevolata. Il riconoscimento della
finalità sociale in capo alla SIAVS non è limitato alla corrispondenza con i
relativi codici Ateco ma è prevista un’autocertificazione con cui l’impresa: ·
dichiara di
operare in via esclusiva in uno o più dei settori elencati all’art. 2, comma 1,
del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155; ·
specifica
il/i settore/i; ·
dichiara di
perseguire una finalità d’interesse sociale; ·
si impegna a
dare evidenza dell’impatto sociale così prodotto. Per quest’ultimo
requisito è necessario che sia redatto, una volta l’anno, un “Documento di
descrizione di impatto sociale”, secondo le linee guida fornite dalla normativa.
Bando ISI 2023: dal 15 aprile 2024
apertura procedura "ISI Domanda" L'INAIL
ha pubblicato il calendario aggiornato per ottenere i contributi previsti dal bando
ISI INAIL 2023. La
domanda si potrà compilare a partire dal 15 aprile ed entro la scadenza del
30 maggio 2024. Il 16 maggio sarà pubblicato il documento con le regole
tecniche per l’invio del codice domanda tramite lo sportello informatico. Per
l’edizione attuale del bando ISI sono stati stanziati 508 milioni di euro. Le
imprese potranno ricevere fino a 130.000 euro per i progetti finalizzati a
migliorare la prevenzione dei rischi e le condizioni dei lavoratori e delle
lavoratrici. L’iniziativa
è rivolta: ·
alle imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio
regionale/provinciale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in
relazione ai diversi Assi di finanziamento. In particolare, quale intervento
sistemico per la sicurezza sul lavoro, l’Asse 1.2 permette di sostenere gli
investimenti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro); ·
agli enti del terzo settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017, come
modificato dal D.Lgs. n. 105/2018, possono accedere all’Asse 1.1 limitatamente
all’intervento di tipologia d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale
di persone. Sono
finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte
relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento: ·
Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui
all’allegato 1.1) - Asse di finanziamento 1; ·
Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) - Asse di finanziamento 1; ·
Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui
all’allegato 2) - Asse di finanziamento 2; ·
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui
all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3; ·
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici
settori di attività (di cui all’allegato 4) - Asse di finanziamento 4; ·
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della
produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) - Asse di
finanziamento 5.
Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti: chiarimenti in tema di fatturazione Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 21
febbraio 2024, n. 47 Con
la Risposta ad interpello n. 47 del 21 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate
ha fornito il proprio parere in merito alle modalità di fatturazione per la
fattispecie del raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP). L'Agenzia,
confermando la validità delle proprie indicazioni fornite con il Principio di
diritto n. 17 del 2018, chiarisce che, nel presupposto che il raggruppamento
temporaneo di professionisti (RTP) non abbia funzione esterna e,
quindi, una propria soggettività giuridica, i singoli componenti sono tenuti ad
emettere la propria fattura nei confronti della stazione appaltante
relativamente ai lavori di competenza effettuati, che la capogruppo può
inoltrare al committente. In
alternativa, la capogruppo medesima, d'intesa con gli altri componenti
del gruppo, può emettere direttamente le fatture, ma esclusivamente
"in nome e per contro degli altri", dando evidenza direttamente
nel documento di aver assolto a tale compito in conformità a quanto disposto
dall'art. 21, commi 1 e 2, lett. n), del D.P.R. n. 633/1972.
INCENTIVI Tax credit imballaggi eco e riciclati:
il codice tributo per l'utilizzo in compensazione Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 febbraio 2024, n. 12/E Con
Risoluzione n. 12/E del 20 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha istituito
il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a
favore delle imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi
compostabili o riciclati, ai sensi dell’art. 1, comma 73, della Legge 30
dicembre 2018, n. 145. Il
suddetto articolo prevede il riconoscimento di un credito d'imposta, per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella misura del 36% delle spese sostenute per
l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta
differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi
biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati
dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio. Il
credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione,
presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate ed utilizzando il codice tributo
"7065", denominato "credito d’imposta per l’acquisto di
prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1,
comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".
AGEVOLAZIONI Benefici “prima casa” in favore di
persone trasferite all’estero per ragioni di lavoro Agenzia delle Entrate, Circolare 16 febbraio 2024, n. 3/E Con
Circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate fa il punto
sulle recenti modifiche normative in materia di imposte indirette introdotte
dalla legge di Bilancio 2024 e dai decreti “Anticipi” e “Salva-infrazioni”
emanati nel 2023. Tra
le misure concernenti l'imposta di registro, la Circolare chiarisce in merito
alle novità introdotte con l’art. 2 del Decreto “Salva-infrazioni” (D.L. n. 69/2023),
che modifica i criteri per avvalersi dell’imposta di registro agevolata,
cosiddetta “prima casa” (con aliquota del 2%) in relazione agli atti traslativi
a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti
traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e
dell’abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si
sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro. In
merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che possono accedere al beneficio
le persone fisiche che, contestualmente: ·
si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro; ·
abbiano risieduto in Italia per almeno 5 anni, o ivi svolto, per
il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto
dell’immobile; ·
abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in
quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività
prima del trasferimento.
IRPEF Detraibilità delle spese sanitarie
pagate dal Fondo a una struttura sanitaria Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 21
febbraio 2024, n. 47 Con
Risposta ad interpello n. 43 del 15 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha
chiarito che, se un Fondo di assistenza sanitaria integrativa paga le spese
sanitarie di un iscritto direttamente a una struttura sanitaria, nell'ipotesi
in cui i contributi versati al Fondo non siano deducibili dal reddito complessivo,
le spese sanitarie pagate direttamente dal Fondo sono detraibili in base
al principio di "cassa" nell'anno in cui le stesse sono pagate dal
Fondo alla struttura sanitaria. Le
predette spese, quindi, non possono essere portate in detrazione nella
dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius, relativa
all'anno precedente di sostenimento delle stesse.
SPORT Il mansionario dei "lavoratori
sportivi" è on line D.P.C.M. 22 gennaio 2024 È
stato pubblicato il 21 febbraio 2024 sul sito del Dipartimento dello Sport il
decreto emanato ai sensi dell’art. 25, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 36/2021, n.
36, che contiene l'elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento di
attività sportiva, ulteriori rispetto alle sette figure di lavoratori
tipizzate dalla riforma dello sport: atleta, allenatore, istruttore, direttore
tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara. L’elenco
è stato redatto sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline
sportive, comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP,
dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate,
anche paralimpiche. I
soggetti tesserati che svolgono tali mansioni possono ora essere considerati a
pieno titolo “lavoratori sportivi” e godere della normativa di favore prevista
dal d.lgs. n. 36/2021.
AGEVOLAZIONI Dal 18 marzo le domande per il bonus
psicologo 2023 INPS, Circolare 15 febbraio 2024, n. 34 L'Inps,
nella Circolare n. 34 del 15 febbraio, ha comunicato la data da cui è possibile
presentare le domande e ha fornito anche indicazioni operative per individuare
i destinatari del contributo e le modalità di presentazione delle domande e di
erogazione del contributo. Il
bonus psicologo è il contributo introdotto per sostenere le spese relative
a sessioni di psicoterapia, volto a fornire assistenza psicologica ai
cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica,
hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità
psicologica. La
legge di Bilancio 2023 ha reso strutturale il contributo, innalzando
l’importo massimo a 1.500 euro per persona e regolando l’erogazione in
base all’ISEE del richiedente. Possono
accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia,
stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un
percorso psicoterapeutico. A
decorrere dal 2023, il beneficio è riconosciuto una sola volta per
ciascuna annualità ai soggetti in possesso di: ·
residenza in Italia; ·
valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro. La
finestra temporale per la presentazione della domanda per il 2023 si aprirà il
prossimo 18 marzo per chiudersi il 31 maggio 2024.
AGEVOLAZIONI Bonus pubblicità 2024: prenotazioni dal 1° marzo al 2
aprile Provvedimento 15 febbraio 2024 È
fissata al 2 aprile 2024 la scadenza per la presentazione della comunicazione
di accesso al credito d’imposta riconosciuto per le campagne pubblicitarie
2024 realizzate su quotidiani e periodici anche online. A disporre la
proroga, informa un avviso pubblicato sul sito del dipartimento per
l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, un provvedimento
direttoriale dello scorso 15 febbraio. Il
ricorso alla proroga è stato ritenuto opportuno per favorire la più ampia
partecipazione dei soggetti interessati alla presentazione della domanda, visto
che il termine del 31 marzo quest’anno coincide con la domenica di Pasqua e che
anche il 1° aprile è un giorno festivo. Il
bonus, quindi, è prenotabile dal 1° marzo al 2 aprile 2024. Il
cosiddetto bonus pubblicità è disciplinato dall’art. 57-bis del D.L. n.
50/2017 e, dopo le deroghe previste nel periodo di emergenza Covid-19 per
aiutare le categorie interessate, dal 2023 è concesso a regime, secondo il
ridimensionato della misura disposto dal decreto “Energia” del 2022 (art.
25-bis, D.L. n. 17/2022), che ha lasciato fuori gli investimenti su tv e radio
analogiche o digitali. L’agevolazione
torna, quindi, ad essere subordinata al valore incrementale non inferiore
all’1% degli investimenti agevolabili, di analoga tipologia, effettuati
nell’anno precedente. Il contributo riconosciuto è pari al 75%
del valore incrementale della spesa ed è concesso fino all’esaurimento delle
risorse disponibili e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in
materia di aiuti de minimis. Se
la dote spendibile è insufficiente, la ripartizione delle risorse avverrà in
misura proporzionale tra gli ammessi al credito. Possono
beneficiarne imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Sono agevolabili
gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sui
giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato
digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e dotati del
direttore responsabile. Il
primo step per accedere al tax credit è la richiesta di accesso
al beneficio. Il bonus deve essere prenotato entro il 31 marzo
(quest’anno 2 aprile) dell’anno di riferimento attraverso i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura accessibile dalla
sezione dell'area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile
con Spid, Cns o Cie. Sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria
e sul sito dell’Agenzia sono disponibili il modello e le istruzioni per la
compilazione. Il
dipartimento, conclusa l’istruttoria delle comunicazioni di accesso al credito
d’imposta, redige un primo elenco dei richiedenti il tax credit con
l’indicazione della somma teoricamente spettante. Per usufruire del contributo,
i beneficiari, fin qui “teorici,” dell’agevolazione dovranno inviare, tra il 9
gennaio e il 9 febbraio dell’anno successivo a quello agevolato e, quindi, nel
nostro caso, il 2025, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti
effettuati”, attestante quanto realmente realizzato nell’anno agevolato. Il
modello è lo stesso utilizzato per la prenotazione. Successivamente il
dipartimento pubblicherà l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del
credito di imposta. La
somma è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate,
indicando il codice tributo “6900”.
PREVIDENZA Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per
l’anno 2024 INPS, Circolare 7 febbraio 2024, n. 33 Con la Circolare 7 febbraio 2024, n. 33, l'INPS
ha comunicato che per l'anno 2024 il reddito minimo
annuo da prendere in
considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e
dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.415,00
euro.
Il contributo calcolato sul reddito
“minimale” risulta quindi il seguente:
Le aliquote contributive risultano
determinate come segue:
Per l'anno 2024 il massimale di reddito
annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 91.680,00 euro (55.008,00
euro più 36.672,00 euro) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza
anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a
tale data. Per i lavoratori privi di anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o
successiva, il massimale annuo è invece pari, per il 2024, a 119.650,00 euro:
tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo
previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
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IN BREVE · Scadenza al 10 aprile per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA · In vigore il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 · Fattura elettronica per i fisioterapisti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia Entrate · Entro il 31 maggio il versamento per la sanatoria delle violazioni di natura formale · Approvato il Modello RLI con istruzioni e specifiche tecniche · Disponibile il nuovo modello IVA TR per il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale · 5 per mille 2017, online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi · L’Agenzia Entrate comunica i primi risultati della e-fattura antievasione: in due mesi bloccati 688 milioni di euro di falsi crediti Iva · Firmato il nuovo accordo Italia-Cina contro le doppie imposizioni · Bonus gasolio uso au
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