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IN BREVE |
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In una circolare dell'Agenzia delle
Entrate i chiarimenti sul CPB ·
Come ottenere il DURF -
Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici ·
Nuove soglie per bilancio
abbreviato e micro ·
CPB: l'Agenzia delle Entrate
scrive nel cassetto fiscale delle partite IVA ·
Cos’è
e come funziona l’iscrizione alla White List antimafia ·
Adesione al concordato
preventivo biennale: pronti i codici per il versamento di acconti e
sostitutive ·
Criptovalute: chiarimenti su
compilazione quadro RW e imposta di bollo ·
C’è tempo fino al 31 ottobre per
le domande per il bonus librerie 2024 ·
Titolari e gestori di strutture
turistico-ricettive: i termini per richiedere il CIN ·
Superbonus al 70%: approvato il
modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto ·
Delega ai servizi telematici
dell'Agenzia delle Entrate revocabile in qualsiasi momento ·
Trattamento IVA sulle
maggiorazioni della “TARI corrispettivo” ·
Detrazioni fiscali per
ristrutturazioni: l'erede può continuare a beneficiarne dopo il decesso del
familiare convivente |
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APPROFONDIMENTI |
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I chiarimenti sul Concordato preventivo biennale
forniti dall’Agenzia delle Entrate ·
La White List antimafia
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE In una circolare dell'Agenzia delle Entrate
i chiarimenti sul CPB Agenzia delle Entrate, Circolare 17 settembre 2024, n. 18/E Con
la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito
chiarimenti sul Concordato preventivo biennale, l’istituto di compliance
disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, rivolto ai contribuenti che
applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che adottano il
regime forfetario. Le istruzioni riguardano il primo biennio di applicazione
ossia il periodo 2024-2025.
Vedi l’Approfondimento
APPALTI Come ottenere il DURF - Certificato di
sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici Il
DURF, Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici (art.
17-bis, D.Lgs. n. 241/1997), può essere richiesto gratuitamente (l’istanza e il
certificato non sono soggette ad imposta di bollo e tributi speciali)
presentando all'Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di
imposta l’apposito modello. Il
modello compilato e sottoscritto può essere presentato all’Ufficio dell’Agenzia
delle Entrate competente, personalmente o tramite soggetto delegato: ·
mediante il servizio consegna documenti e
istanze presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
delle Entrate. Se la richiesta è presentata tramite soggetto delegato il modello
deve essere sottoscritto con firma digitale dal delegante oppure, nel caso sia
sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del
documento di identità del soggetto che firma il modello. L’istanza e i relativi
documenti devono essere inoltrati tramite la funzionalità “Upload Documenti”
selezionando come Ufficio destinatario la Direzione Provinciale
territorialmente competente; ·
mediante consegna diretta all’Ufficio territoriale
competente. In questo caso l’Ufficio rilascia la relativa ricevuta; ·
mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio
territoriale competente allegando una fotocopia del documento di identità
del soggetto che firma il modello; ·
mediante posta elettronica certificata specificando
nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese
appaltatrici”. Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso
sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del
documento di identità del soggetto che firma il modello. L’indirizzo di posta
elettronica certificata a cui dovrà essere inoltrata la richiesta è quello
della Direzione Provinciale territorialmente competente ed è
riscontrabile al seguente indirizzo - Elenco indirizzi PEC degli Uffici
dell'Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/uffici-e-pec/posta-elettronica-certificata-entrate. I
grandi contribuenti devono, invece, inoltrare la richiesta esclusivamente alla
Direzione Regionale territorialmente competente. Il
certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e
ha validità di 4 mesi.
BILANCIO Nuove soglie per bilancio abbreviato e
micro D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125, art. 16 Il
D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 (entrato in vigore il 25 settembre 2024) ha
incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in
forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del
bilancio consolidato, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata
negli ultimi anni. I nuovi limiti si applicheranno agli esercizi finanziari che
hanno avuto inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. In
particolare, è stato modificato l’art. 2435-bis, comma 1, c.c., stabilendo che
le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati
possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo
esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due
dei seguenti limiti: ·
totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove
in precedenza il limite era 4.400.000 euro); ·
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (ove
in precedenza il limite era 8.800.000 euro); ·
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. È
stato modificato l’art. 2435-ter, comma 1, c.c., stabilendo che le società che
non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio
in forma "micro" quando, nel primo esercizio o, successivamente,
per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti: ·
totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro (ove in
precedenza il limite era 175.000 euro); ·
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (ove i in
precedenza il limite era 350.000 euro); ·
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
CPB:
l'Agenzia delle Entrate scrive nel cassetto fiscale delle partite IVA L’Agenzia delle Entrate ha
reso noto che, nell’area riservata del cassetto fiscale dei contribuenti che
applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e di coloro che aderiscono
al regime forfetario è disponibile una “Scheda di sintesi” che illustra i
principali benefici fiscali derivanti dall’adesione al nuovo istituto del Concordato
preventivo biennale. La scheda contiene alcuni
elementi di sintesi relativi all’attività economica esercitata ed è presente un
indicatore (tachimetro) del grado di fedeltà fiscale per convincere gli
indecisi ad accettare la proposta del Fisco sul reddito biennale proposto per
il 2024 e il 2025. Il tachimetro dell’evasione
si presenta con tre diversi colori: rosso per i voti da zero a sei, giallo dal
sei fino all’otto e verde dall’otto al dieci. Vengono altresì chiariti,
per chi rientra nell’area del regime premiale (dall’otto a salire), i possibili
vantaggi conseguibili in termini di riduzione degli adempimenti (garanzie per
rimborsi) o dei termini per determinate tipologie di controlli. A questo si aggiunge un
memo verso chi presenta un più alto rischio di infedeltà: in un foglio pdf il
Fisco illustra, infatti, i vantaggi offerti dal concordato, oltre all’invito a
rimediare alle eventuali anomalie riscontrate.
Cos’è e
come funziona l’iscrizione alla White List antimafia L’iscrizione all’elenco White
List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano
stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in
subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se
un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere
affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List
può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche
nei rapporti tra soggetti privati.
Vedi l’Approfondimento
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Adesione
al concordato preventivo biennale: pronti i codici per il versamento di acconti
e sostitutive Agenzia delle
Entrate, Risoluzione 19 settembre 2024, n. 48/E Con risoluzione n. 48/E del
19 settembre, l'Agenzia delle Entrate ha istituito 6 codici tributo per il
versamento, tramite F24, delle somme dovute in relazione al concordato
preventivo biennale. I primi quattro, in
particolare, dovranno essere utilizzati dai contribuenti che applicano gli
ISA. Si tratta dei codici tributo: ·
“4068” denominato “CPB - Soggetti ISA
persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2,
lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”; ·
“4069” denominato “CPB - Soggetti ISA
diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi -
Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”; ·
“4070” denominato “CPB - Soggetti ISA
- Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del
2024”; ·
“4071” denominato “CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui
all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”. Gli ultimi due, invece,
sono destinati ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario: ·
“4072” denominato “CPB - Soggetti
forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett.
a), del d.lgs. n. 13 del 2024”; ·
“4073” denominato “CPB - Soggetti forfetari - Imposta sostitutiva di cui
all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”.
DICHIARAZIONI Criptovalute: chiarimenti su
compilazione quadro RW e imposta di bollo Agenzia
delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 12 settembre 2024, n. 181 Con
risposta a istanza di interpello n. 181 del 12 settembre, l'Agenzia delle Entrate
ha fornito importanti chiarimenti in tema di criptovalute, precisando che il
contribuente che detiene bitcoin presso una società italiana (prestatore di
servizi di portafoglio digitale) iscritta nel Registro Operatori Valute
Virtuali, istituito presso l'Organismo agenti e mediatori (Oam): ·
è tenuto a compilare il Quadro RW ai fini
del monitoraggio fiscale; ·
non è tenuto a versare l’imposta sul valore
delle cripto-attività se la società ha già versato l'imposta di bollo. Le
Entrate hanno inoltre precisato che, relativamente al trattamento degli importi
in valuta tradizionale, temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato
dalla società non sussiste l’obbligo di indicazione nel Quadro RW e
non si applica il bollo, in quanto non rappresentano prodotti finanziari.
AGEVOLAZIONI C’è tempo fino
al 31 ottobre per le domande per il bonus librerie 2024 Il
Ministero della Cultura (Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore) in
una nota pubblicata sul proprio portale ha reso noto i dettagli per le domande
del "Bonus librerie". Ai
fini del riconoscimento del credito di imposta le domande per l'anno 2024,
riferite ai dati economici dell’anno 2023, potranno essere presentate dalle ore
12:00 del 16 settembre fino alla stessa ora del 31 ottobre 2024, esclusivamente tramite il portale dedicato. Anche
per l’anno in corso, nella domanda dovrà essere specificata la dimensione
dell’impresa. Il MiC ricorda inoltre che gli utenti che hanno presentato
istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque
effettuare una nuova registrazione a partire dalla data
suindicata. Maggiori
dettagli nella guida alla compilazione della domanda (taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/export/sites/taxcredit/faq/Guida-Compilazione2022.pdf). Il
Ministero della Cultura ha anche attivato l'indirizzo email taxcreditlibrerie@cultura.gov.it, al quale potranno essere
indirizzate eventuali richieste di informazioni.
ADEMPIMENTI Titolari e gestori di strutture
turistico-ricettive: i termini per richiedere il CIN Lo
scorso 3 settembre è entrata in funzione la Banca dati nazionale delle
strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità
turistiche (BDSR) ed il portale telematico, attraverso il quale i titolari di
strutture turistico-ricettive e i locatori di immobili destinati a locazioni
brevi o per finalità turistiche potranno ottenere il CIN (codice identificativo
nazionale). Il
Ministero del Turismo ha chiarito che i termini per richiedere il CIN possono
variare a seconda che: ·
si sia ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale
PRIMA dell’applicazione delle disposizioni sul CIN: in questo caso i
termini decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni sul
CIN, ossia dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il
territorio nazionale. Se si è già ottenuto il codice identificativo regionale o
provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, si hanno a
disposizione ulteriori 60 giorni di tempo per ottenerlo. Una volta decorsi
questi termini, potranno essere applicate sanzioni; ·
si sia ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale
DOPO dell’applicazione delle disposizioni sul CIN: in questo caso per
ottenere il CIN si hanno 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione
del codice identificativo regionale o provinciale. Una volta decorsi questi
termini, potranno essere applicate sanzioni. Se
la struttura è ubicata in una Regione o Provincia autonoma in cui non è
previsto il codice identificativo regionale/provinciale, o sia previsto ma
non per la tipologia di struttura richiesta, l’obbligo di possedere ed
esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN, ossia dopo
60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante
l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se la
normativa della Regione/Provincia autonoma di appartenenza non prevede
l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale o non prevede
l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale per la propria
struttura, è necessario richiedere il CIN il prima possibile. Dalla data di
applicazione delle disposizioni sul CIN, infatti, potranno essere applicate
sanzioni se si esercita l’attività ricettiva senza avere il CIN o non lo si
espone all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati. Se,
infine, la Regione o Provincia autonoma in cui la struttura è ubicata prevede
un proprio codice identificativo, ma tale codice non è stato attribuito nei
termini previsti, dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, per
richiedere il codice nazionale si hanno 10 giorni di tempo a partire
dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del
codice previsto dalla normativa regionale/provinciale.
AGEVOLAZIONI Superbonus al 70%: approvato il modello
di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto Agenzia delle Entrate, Provvedimento 18
settembre 2024, n. 360503 Con
Provvedimento del 18 settembre l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello,
con le relative istruzioni, da utilizzare per ottenere il contributo a fondo
perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi
2024 detraibili al 70%. Ne
ha definito altresì il contenuto informativo e ha fissato le modalità di invio
dell’istanza, che dovrà essere presentata direttamente dal
richiedente o tramite un intermediario con delega alla consultazione del
cassetto fiscale, entro il 31 ottobre 2024 tramite la procedura web
disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia. Il
contributo, previsto dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 212/2023, è stato
introdotto in favore dei soggetti che sostengono, dal 1° gennaio al 31 ottobre
2024, spese in relazione agli interventi da Superbonus aventi un reddito non
superiore a 15.000 euro e che, entro il 31 dicembre 2023, hanno raggiunto uno
stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%. Con
apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, verrà
resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la
trasmissione delle istanze.
CONTRIBUENTI Delega ai servizi telematici
dell'Agenzia delle Entrate revocabile in qualsiasi momento L'Agenzia delle Entrate ha fornito risposta ad un
contribuente che chiedeva in merito alla possibilità di limitare ad un breve
periodo la delega all'utilizzo per suo conto dei servizi telematici
dell’Agenzia, o di ritirarla in qualsiasi momento. L'Agenzia ha ricordato innanzitutto che ogni
contribuente può delegare una sola persona di fiducia, che deve agire al di
fuori dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale
eventualmente svolta. Fatto salvo che la disabilitazione della persona di
fiducia può essere richiesta in qualsiasi momento, la durata
dell'abilitazione della persona delegata può essere indicata dallo stesso
contribuente nel modulo di richiesta. In ogni caso, la validità dell’abilitazione non può
andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata
attivata. Nel caso in cui nella richiesta non venisse indicato l’anno di
scadenza, l’abilitazione scade il 31 dicembre dello stesso anno di attivazione.
IVA Trattamento
IVA sulle maggiorazioni della “TARI corrispettivo” Agenzia delle Entrate, Risposta 12 settembre 2024, n. 183 Con
risposta a istanza di interpello n. 183 del 12 settembre, l'Agenzia delle Entrate
ha chiarito che, al pari degli oneri generali di sistema, le componenti
perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi
di gestione, concorrono alla determinazione dell'unitaria base imponibile IVA
della c.d. TARI corrispettivo, in quanto contribuiscono a determinare il
costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da
assoggettare all'aliquota IVA del 10%.
AGEVOLAZIONI Detrazioni
fiscali per ristrutturazioni: l'erede può continuare a beneficiarne dopo il
decesso del familiare convivente L'Agenzia
delle Entrate, nella circolare n. 17/E del 23 giugno 2023, ha chiarito che il
diritto a usufruire dell’agevolazione fiscale vale anche nell’ipotesi di
decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese relative a
interventi agevolabili effettuati sull’immobile di proprietà di altro familiare
che ne diventa erede. Dunque,
anche in questo caso l’erede della persona deceduta può continuare a usufruire
delle rate residue della detrazione spettante al de cuius,
indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente
nel suo patrimonio, avendo un vincolo giuridico con l’immobile che gli consente
di beneficiare dell’agevolazione (in quanto ne è proprietario) di cui deve
avere la detenzione materiale e diretta.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE I chiarimenti sul Concordato preventivo
biennale forniti dall’Agenzia delle Entrate Agenzia delle Entrate, Circolare 17 settembre 2024, n. 18/E Con
la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito
chiarimenti sul Concordato preventivo biennale, l’istituto di compliance
disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, rivolto ai contribuenti che
applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che adottano il
regime forfetario. Le istruzioni riguardano il primo biennio di applicazione
ossia il periodo 2024-2025. Si
riportano alcuni dei chiarimenti forniti.
Il
cambio di regime contabile da ordinario a semplificato, transitando dal
regime di competenza a quello di cassa, non rientra tra le fattispecie che
determinano la cessazione o la decadenza dal concordato preventivo biennale. Nell'ipotesi
in cui ricorra tale fattispecie nelle annualità per le quali il contribuente ha
aderito al concordato preventivo biennale, quindi, lo stesso continuerebbe ad
avere efficacia.
L'Agenzia
ha chiarito che dopo l'accettazione della proposta di concordato preventivo
biennale, qualora si verifichi una causa di esclusione dagli ISA, la
stessa non determina l'inefficacia dell'adesione al CBP. Tra le
fattispecie individuate dal decreto CPB che determinano la cessazione o la
decadenza dal Concordato preventivo biennale, infatti, non rientra l’eventuale
insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i
periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB. Nel
caso in cui, ad esempio, un contribuente eserciti due attività, una di
impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a ISA, l’Agenzia formulerà due
distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali, a cui il
contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente. L'art.
7 del decreto sul Concordato preventivo biennale (D.L. n. 13/2024) prevede,
infatti, che l’Agenzia delle Entrate formuli "una proposta per la
definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o
dall'esercizio di arti e professioni".
È
stato altresì chiarito che un contribuente che abbia già inviato la
dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di CPB, ha ancora la possibilità
di aderire inviando una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre,
termine per la presentazione del modello Redditi per il periodo d’imposta 2023.
Viene
indicato che la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante
dall’adesione al concordato, eccedente rispetto al corrispondente reddito
dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la
proposta, qualora venga assoggettata a imposta sostitutiva, ai sensi
dell’art. 20-bis del D.L. n. 13/2024, è esclusa dalla base di calcolo
per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di
reddito tassato ordinariamente.
IMPRESE La White List antimafia L’iscrizione
all’elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di
imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come
ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione.
Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o
comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione
all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei
confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati. Le
attività definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose
(a prescindere che siano esercitate in maniera primaria/prevalente o
secondaria) per cui è possibile l’iscrizione nell’elenco White List sono
riportate all’art.1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e sono le
seguenti: ·
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; ·
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di
bitume; ·
noli a freddo di macchinari; ·
fornitura di ferro lavorato; ·
noli a caldo; ·
autotrasporti per conto di terzi; ·
guardiania dei cantieri; ·
servizi funerari e cimiteriali; ·
ristorazione, gestione delle mense e catering; ·
servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di
trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di
trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e
di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. L’iscrizione
alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l’informazione antimafia
liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di
contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali
essa è stata disposta. Quindi, una volta iscritte nelle White List, le
imprese non dovranno presentare altri documenti alle pubbliche amministrazioni
ai fini della cosiddetta “liberatoria antimafia”. Ai
fini dell'iscrizione nell'elenco, il titolare dell'impresa individuale ovvero,
se l'impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante,
presenta, per via telematica, istanza alla Prefettura competente nella quale
indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione. L'iscrizione
è disposta dalla Prefettura competente all'esito delle verifiche antimafia. La
Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed
aggiorna l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale. L'iscrizione
va rinnovata ogni anno, entro 30 giorni dalla scadenza.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE In una circolare dell'Agenzia delle Entrate
i chiarimenti sul CPB Agenzia delle Entrate, Circolare 17 settembre 2024, n. 18/E Con
la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito
chiarimenti sul Concordato preventivo biennale, l’istituto di compliance
disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, rivolto ai contribuenti che
applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che adottano il
regime forfetario. Le istruzioni riguardano il primo biennio di applicazione
ossia il periodo 2024-2025.
Vedi l’Approfondimento
APPALTI Come ottenere il DURF - Certificato di
sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici Il
DURF, Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici (art.
17-bis, D.Lgs. n. 241/1997), può essere richiesto gratuitamente (l’istanza e il
certificato non sono soggette ad imposta di bollo e tributi speciali)
presentando all'Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di
imposta l’apposito modello. Il
modello compilato e sottoscritto può essere presentato all’Ufficio dell’Agenzia
delle Entrate competente, personalmente o tramite soggetto delegato: ·
mediante il servizio consegna documenti e
istanze presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
delle Entrate. Se la richiesta è presentata tramite soggetto delegato il modello
deve essere sottoscritto con firma digitale dal delegante oppure, nel caso sia
sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del
documento di identità del soggetto che firma il modello. L’istanza e i relativi
documenti devono essere inoltrati tramite la funzionalità “Upload Documenti”
selezionando come Ufficio destinatario la Direzione Provinciale
territorialmente competente; ·
mediante consegna diretta all’Ufficio territoriale
competente. In questo caso l’Ufficio rilascia la relativa ricevuta; ·
mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio
territoriale competente allegando una fotocopia del documento di identità
del soggetto che firma il modello; ·
mediante posta elettronica certificata specificando
nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese
appaltatrici”. Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso
sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del
documento di identità del soggetto che firma il modello. L’indirizzo di posta
elettronica certificata a cui dovrà essere inoltrata la richiesta è quello
della Direzione Provinciale territorialmente competente ed è
riscontrabile al seguente indirizzo - Elenco indirizzi PEC degli Uffici
dell'Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/uffici-e-pec/posta-elettronica-certificata-entrate. I
grandi contribuenti devono, invece, inoltrare la richiesta esclusivamente alla
Direzione Regionale territorialmente competente. Il
certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e
ha validità di 4 mesi.
BILANCIO Nuove soglie per bilancio abbreviato e
micro D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125, art. 16 Il
D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 (entrato in vigore il 25 settembre 2024) ha
incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in
forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del
bilancio consolidato, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata
negli ultimi anni. I nuovi limiti si applicheranno agli esercizi finanziari che
hanno avuto inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. In
particolare, è stato modificato l’art. 2435-bis, comma 1, c.c., stabilendo che
le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati
possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo
esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due
dei seguenti limiti: ·
totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove
in precedenza il limite era 4.400.000 euro); ·
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (ove
in precedenza il limite era 8.800.000 euro); ·
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. È
stato modificato l’art. 2435-ter, comma 1, c.c., stabilendo che le società che
non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio
in forma "micro" quando, nel primo esercizio o, successivamente,
per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti: ·
totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro (ove in
precedenza il limite era 175.000 euro); ·
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (ove i in
precedenza il limite era 350.000 euro); ·
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
CPB:
l'Agenzia delle Entrate scrive nel cassetto fiscale delle partite IVA L’Agenzia delle Entrate ha
reso noto che, nell’area riservata del cassetto fiscale dei contribuenti che
applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e di coloro che aderiscono
al regime forfetario è disponibile una “Scheda di sintesi” che illustra i
principali benefici fiscali derivanti dall’adesione al nuovo istituto del Concordato
preventivo biennale. La scheda contiene alcuni
elementi di sintesi relativi all’attività economica esercitata ed è presente un
indicatore (tachimetro) del grado di fedeltà fiscale per convincere gli
indecisi ad accettare la proposta del Fisco sul reddito biennale proposto per
il 2024 e il 2025. Il tachimetro dell’evasione
si presenta con tre diversi colori: rosso per i voti da zero a sei, giallo dal
sei fino all’otto e verde dall’otto al dieci. Vengono altresì chiariti,
per chi rientra nell’area del regime premiale (dall’otto a salire), i possibili
vantaggi conseguibili in termini di riduzione degli adempimenti (garanzie per
rimborsi) o dei termini per determinate tipologie di controlli. A questo si aggiunge un
memo verso chi presenta un più alto rischio di infedeltà: in un foglio pdf il
Fisco illustra, infatti, i vantaggi offerti dal concordato, oltre all’invito a
rimediare alle eventuali anomalie riscontrate.
Cos’è e
come funziona l’iscrizione alla White List antimafia L’iscrizione all’elenco White
List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano
stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in
subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se
un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere
affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List
può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche
nei rapporti tra soggetti privati.
Vedi l’Approfondimento
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Adesione
al concordato preventivo biennale: pronti i codici per il versamento di acconti
e sostitutive Agenzia delle
Entrate, Risoluzione 19 settembre 2024, n. 48/E Con risoluzione n. 48/E del
19 settembre, l'Agenzia delle Entrate ha istituito 6 codici tributo per il
versamento, tramite F24, delle somme dovute in relazione al concordato
preventivo biennale. I primi quattro, in
particolare, dovranno essere utilizzati dai contribuenti che applicano gli
ISA. Si tratta dei codici tributo: ·
“4068” denominato “CPB - Soggetti ISA
persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2,
lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”; ·
“4069” denominato “CPB - Soggetti ISA
diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi -
Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”; ·
“4070” denominato “CPB - Soggetti ISA
- Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del
2024”; ·
“4071” denominato “CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui
all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”. Gli ultimi due, invece,
sono destinati ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario: ·
“4072” denominato “CPB - Soggetti
forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett.
a), del d.lgs. n. 13 del 2024”; ·
“4073” denominato “CPB - Soggetti forfetari - Imposta sostitutiva di cui
all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”.
DICHIARAZIONI Criptovalute: chiarimenti su
compilazione quadro RW e imposta di bollo Agenzia
delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 12 settembre 2024, n. 181 Con
risposta a istanza di interpello n. 181 del 12 settembre, l'Agenzia delle Entrate
ha fornito importanti chiarimenti in tema di criptovalute, precisando che il
contribuente che detiene bitcoin presso una società italiana (prestatore di
servizi di portafoglio digitale) iscritta nel Registro Operatori Valute
Virtuali, istituito presso l'Organismo agenti e mediatori (Oam): ·
è tenuto a compilare il Quadro RW ai fini
del monitoraggio fiscale; ·
non è tenuto a versare l’imposta sul valore
delle cripto-attività se la società ha già versato l'imposta di bollo. Le
Entrate hanno inoltre precisato che, relativamente al trattamento degli importi
in valuta tradizionale, temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato
dalla società non sussiste l’obbligo di indicazione nel Quadro RW e
non si applica il bollo, in quanto non rappresentano prodotti finanziari.
AGEVOLAZIONI C’è tempo fino
al 31 ottobre per le domande per il bonus librerie 2024 Il
Ministero della Cultura (Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore) in
una nota pubblicata sul proprio portale ha reso noto i dettagli per le domande
del "Bonus librerie". Ai
fini del riconoscimento del credito di imposta le domande per l'anno 2024,
riferite ai dati economici dell’anno 2023, potranno essere presentate dalle ore
12:00 del 16 settembre fino alla stessa ora del 31 ottobre 2024, esclusivamente tramite il portale dedicato. Anche
per l’anno in corso, nella domanda dovrà essere specificata la dimensione
dell’impresa. Il MiC ricorda inoltre che gli utenti che hanno presentato
istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque
effettuare una nuova registrazione a partire dalla data
suindicata. Maggiori
dettagli nella guida alla compilazione della domanda (taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/export/sites/taxcredit/faq/Guida-Compilazione2022.pdf). Il
Ministero della Cultura ha anche attivato l'indirizzo email taxcreditlibrerie@cultura.gov.it, al quale potranno essere
indirizzate eventuali richieste di informazioni.
ADEMPIMENTI Titolari e gestori di strutture
turistico-ricettive: i termini per richiedere il CIN Lo
scorso 3 settembre è entrata in funzione la Banca dati nazionale delle
strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità
turistiche (BDSR) ed il portale telematico, attraverso il quale i titolari di
strutture turistico-ricettive e i locatori di immobili destinati a locazioni
brevi o per finalità turistiche potranno ottenere il CIN (codice identificativo
nazionale). Il
Ministero del Turismo ha chiarito che i termini per richiedere il CIN possono
variare a seconda che: ·
si sia ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale
PRIMA dell’applicazione delle disposizioni sul CIN: in questo caso i
termini decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni sul
CIN, ossia dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il
territorio nazionale. Se si è già ottenuto il codice identificativo regionale o
provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, si hanno a
disposizione ulteriori 60 giorni di tempo per ottenerlo. Una volta decorsi
questi termini, potranno essere applicate sanzioni; ·
si sia ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale
DOPO dell’applicazione delle disposizioni sul CIN: in questo caso per
ottenere il CIN si hanno 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione
del codice identificativo regionale o provinciale. Una volta decorsi questi
termini, potranno essere applicate sanzioni. Se
la struttura è ubicata in una Regione o Provincia autonoma in cui non è
previsto il codice identificativo regionale/provinciale, o sia previsto ma
non per la tipologia di struttura richiesta, l’obbligo di possedere ed
esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN, ossia dopo
60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante
l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se la
normativa della Regione/Provincia autonoma di appartenenza non prevede
l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale o non prevede
l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale per la propria
struttura, è necessario richiedere il CIN il prima possibile. Dalla data di
applicazione delle disposizioni sul CIN, infatti, potranno essere applicate
sanzioni se si esercita l’attività ricettiva senza avere il CIN o non lo si
espone all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati. Se,
infine, la Regione o Provincia autonoma in cui la struttura è ubicata prevede
un proprio codice identificativo, ma tale codice non è stato attribuito nei
termini previsti, dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, per
richiedere il codice nazionale si hanno 10 giorni di tempo a partire
dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del
codice previsto dalla normativa regionale/provinciale.
AGEVOLAZIONI Superbonus al 70%: approvato il modello
di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto Agenzia delle Entrate, Provvedimento 18
settembre 2024, n. 360503 Con
Provvedimento del 18 settembre l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello,
con le relative istruzioni, da utilizzare per ottenere il contributo a fondo
perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi
2024 detraibili al 70%. Ne
ha definito altresì il contenuto informativo e ha fissato le modalità di invio
dell’istanza, che dovrà essere presentata direttamente dal
richiedente o tramite un intermediario con delega alla consultazione del
cassetto fiscale, entro il 31 ottobre 2024 tramite la procedura web
disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia. Il
contributo, previsto dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 212/2023, è stato
introdotto in favore dei soggetti che sostengono, dal 1° gennaio al 31 ottobre
2024, spese in relazione agli interventi da Superbonus aventi un reddito non
superiore a 15.000 euro e che, entro il 31 dicembre 2023, hanno raggiunto uno
stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%. Con
apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, verrà
resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la
trasmissione delle istanze.
CONTRIBUENTI Delega ai servizi telematici
dell'Agenzia delle Entrate revocabile in qualsiasi momento L'Agenzia delle Entrate ha fornito risposta ad un
contribuente che chiedeva in merito alla possibilità di limitare ad un breve
periodo la delega all'utilizzo per suo conto dei servizi telematici
dell’Agenzia, o di ritirarla in qualsiasi momento. L'Agenzia ha ricordato innanzitutto che ogni
contribuente può delegare una sola persona di fiducia, che deve agire al di
fuori dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale
eventualmente svolta. Fatto salvo che la disabilitazione della persona di
fiducia può essere richiesta in qualsiasi momento, la durata
dell'abilitazione della persona delegata può essere indicata dallo stesso
contribuente nel modulo di richiesta. In ogni caso, la validità dell’abilitazione non può
andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata
attivata. Nel caso in cui nella richiesta non venisse indicato l’anno di
scadenza, l’abilitazione scade il 31 dicembre dello stesso anno di attivazione.
IVA Trattamento
IVA sulle maggiorazioni della “TARI corrispettivo” Agenzia delle Entrate, Risposta 12 settembre 2024, n. 183 Con
risposta a istanza di interpello n. 183 del 12 settembre, l'Agenzia delle Entrate
ha chiarito che, al pari degli oneri generali di sistema, le componenti
perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi
di gestione, concorrono alla determinazione dell'unitaria base imponibile IVA
della c.d. TARI corrispettivo, in quanto contribuiscono a determinare il
costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da
assoggettare all'aliquota IVA del 10%.
AGEVOLAZIONI Detrazioni
fiscali per ristrutturazioni: l'erede può continuare a beneficiarne dopo il
decesso del familiare convivente L'Agenzia
delle Entrate, nella circolare n. 17/E del 23 giugno 2023, ha chiarito che il
diritto a usufruire dell’agevolazione fiscale vale anche nell’ipotesi di
decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese relative a
interventi agevolabili effettuati sull’immobile di proprietà di altro familiare
che ne diventa erede. Dunque,
anche in questo caso l’erede della persona deceduta può continuare a usufruire
delle rate residue della detrazione spettante al de cuius,
indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente
nel suo patrimonio, avendo un vincolo giuridico con l’immobile che gli consente
di beneficiare dell’agevolazione (in quanto ne è proprietario) di cui deve
avere la detenzione materiale e diretta.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE I chiarimenti sul Concordato preventivo
biennale forniti dall’Agenzia delle Entrate Agenzia delle Entrate, Circolare 17 settembre 2024, n. 18/E Con
la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito
chiarimenti sul Concordato preventivo biennale, l’istituto di compliance
disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, rivolto ai contribuenti che
applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che adottano il
regime forfetario. Le istruzioni riguardano il primo biennio di applicazione
ossia il periodo 2024-2025. Si
riportano alcuni dei chiarimenti forniti.
Il
cambio di regime contabile da ordinario a semplificato, transitando dal
regime di competenza a quello di cassa, non rientra tra le fattispecie che
determinano la cessazione o la decadenza dal concordato preventivo biennale. Nell'ipotesi
in cui ricorra tale fattispecie nelle annualità per le quali il contribuente ha
aderito al concordato preventivo biennale, quindi, lo stesso continuerebbe ad
avere efficacia.
L'Agenzia
ha chiarito che dopo l'accettazione della proposta di concordato preventivo
biennale, qualora si verifichi una causa di esclusione dagli ISA, la
stessa non determina l'inefficacia dell'adesione al CBP. Tra le
fattispecie individuate dal decreto CPB che determinano la cessazione o la
decadenza dal Concordato preventivo biennale, infatti, non rientra l’eventuale
insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i
periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB. Nel
caso in cui, ad esempio, un contribuente eserciti due attività, una di
impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a ISA, l’Agenzia formulerà due
distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali, a cui il
contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente. L'art.
7 del decreto sul Concordato preventivo biennale (D.L. n. 13/2024) prevede,
infatti, che l’Agenzia delle Entrate formuli "una proposta per la
definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o
dall'esercizio di arti e professioni".
È
stato altresì chiarito che un contribuente che abbia già inviato la
dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di CPB, ha ancora la possibilità
di aderire inviando una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre,
termine per la presentazione del modello Redditi per il periodo d’imposta 2023.
Viene
indicato che la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante
dall’adesione al concordato, eccedente rispetto al corrispondente reddito
dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la
proposta, qualora venga assoggettata a imposta sostitutiva, ai sensi
dell’art. 20-bis del D.L. n. 13/2024, è esclusa dalla base di calcolo
per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di
reddito tassato ordinariamente.
IMPRESE La White List antimafia L’iscrizione
all’elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di
imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come
ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione.
Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o
comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione
all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei
confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati. Le
attività definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose
(a prescindere che siano esercitate in maniera primaria/prevalente o
secondaria) per cui è possibile l’iscrizione nell’elenco White List sono
riportate all’art.1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e sono le
seguenti: ·
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; ·
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di
bitume; ·
noli a freddo di macchinari; ·
fornitura di ferro lavorato; ·
noli a caldo; ·
autotrasporti per conto di terzi; ·
guardiania dei cantieri; ·
servizi funerari e cimiteriali; ·
ristorazione, gestione delle mense e catering; ·
servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di
trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di
trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e
di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. L’iscrizione
alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l’informazione antimafia
liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di
contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali
essa è stata disposta. Quindi, una volta iscritte nelle White List, le
imprese non dovranno presentare altri documenti alle pubbliche amministrazioni
ai fini della cosiddetta “liberatoria antimafia”. Ai
fini dell'iscrizione nell'elenco, il titolare dell'impresa individuale ovvero,
se l'impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante,
presenta, per via telematica, istanza alla Prefettura competente nella quale
indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione. L'iscrizione
è disposta dalla Prefettura competente all'esito delle verifiche antimafia. La
Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed
aggiorna l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale. L'iscrizione
va rinnovata ogni anno, entro 30 giorni dalla scadenza.
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