IN BREVE |
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Le novità della Manovra 2025
per i bonus edilizi ·
Esportatori abituali e plafond
IVA 2025 ·
Fatturazione
immediata e differita: le regole ·
Compensazione credito IVA 2025
dal 1° gennaio ·
Legge di Bilancio 2025: reverse
charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci ·
Il "ravvedimento
operoso" dei contributi INPS ·
Dal 2025 obbligo PEC per gli
amministratori delle società ·
Rateizzazione delle somme
iscritte a ruolo con nuove regole dal 1° gennaio 2025 ·
Dal 2025 spettano 60 giorni per
definire gli avvisi bonari ·
Fringe benefit auto aziendali:
novità 2025 ·
Coefficienti usufrutto 2025 per
la determinazione dei diritti di usufrutto a vita ·
Transfer pricing su servizi a
basso valore aggiunto ·
Cripto-attività: novità alla
disciplina fiscale 2025 ·
ISEE 2025: limiti per le
agevolazioni |
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APPROFONDIMENTI |
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I bonus
edilizi 2025 ·
Utilizzo del
plafond IVA per gli esportatori abituali
Le
novità della Manovra 2025 per i bonus edilizi Legge 30 dicembre 2024, n. 207,
art. 1, commi dal 54 a 56 La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta sulle
misure in materia di detrazioni edilizie, da un lato prorogando alcune
misure e dall'altro ridimensionando alcune agevolazioni. Non
è stato prorogato il cosiddetto "Bonus verde" e, solo per il 2025, è
previsto un nuovo "Bonus elettrodomestici", un contributo per
l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (non inferiore
alla nuova classe energetica B), prodotti nel territorio dell’Unione europea,
con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.
Vedi l’Approfondimento
Esportatori abituali e plafond IVA 2025 Gli
esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti
hanno effettuato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un
ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste
operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono
acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c),
del D.P.R. n. 633/1972. Gli
esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a
quello “mobile”) dal 1° gennaio 2025 possono quindi acquistare beni e/o servizi
senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”)
corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate
registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2024).
Vedi l’Approfondimento
IVA Fatturazione immediata e differita: le
regole Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi
possono essere documentate attraverso l'emissione della fattura immediata o
della fattura differita riepilogativa di più operazioni. La fattura immediata è emessa, per
ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto
della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del
cessionario o committente. La fattura immediata deve essere trasmessa al SdI
entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. L’effettuazione dell’operazione ai fini IVA,
per le operazioni nazionali, corrisponde: ·
alla data di stipula dell’atto, se
riguardano beni immobili; ·
alla consegna o spedizione del bene
nelle vendite di cose mobili; ·
al pagamento del corrispettivo nelle
prestazioni di servizi. Se anteriormente a questi eventi viene emessa
fattura o venga pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o
pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. In alternativa alla fatturazione immediata è sempre
possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’art. 21, comma
4, lett. b), D.P.R. n. 633/1972. Per le cessioni di beni la cui consegna o
spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo
a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le
caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni di servizi individuabili
attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei
confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura,
recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il
conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione IVA del mese di
effettuazione dell’operazione. Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di
beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente,
accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in un’unica
fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale
operazione entrerà nella liquidazione IVA del mese di luglio. Per
le operazioni triangolari “interne” (ossia
quelle in cui il primo cedente A vende merci a B, primo cessionario, con
trasporto diretto da A a C, terzo destinatario, cessionario di B) la fattura
che il promotore della triangolazione (B) deve emettere al proprio cliente (C)
può essere emessa e computata ai fini della liquidazione entro il mese
successivo alla consegna o spedizione, effettuata dal primo cedente (A) al
terzo destinatario (C).
IVA Compensazione credito
IVA 2025 dal 1° gennaio È possibile utilizzare il credito
IVA in compensazione orizzontale con altre imposte e contributi, già dalla
scadenza del 16 gennaio 2025, ma entro il limite massimo di 5.000
euro. La
compensazione può essere effettuata utilizzando il codice tributo 6099 con
anno di riferimento 2024, tramite il modello F24. Per
importi superiori a questa soglia, sarà necessario attendere la presentazione
della dichiarazione IVA annuale e ottenere il visto di conformità, salvo
esoneri per i contribuenti "virtuosi".
IVA Legge di Bilancio 2025: reverse charge
nei contratti di appalto per la movimentazione di merci Legge 30 dicembre 2024, n. 207,
art. 1, commi da 57 a 63 La
Legge di Bilancio 2025 ha esteso il meccanismo di inversione contabile IVA (reverse
charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di
appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali
caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di
proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività
di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. L’efficacia
della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio
dell’Unione europea, di una autorizzazione, per cui si prevede che, in
attesa della sua piena operatività, il prestatore e il committente possono
optare, per un periodo di tre anni, per una soluzione per cui il pagamento
dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per
conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal
soggetto committente, senza possibilità di compensazione.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Il "ravvedimento operoso" dei
contributi INPS D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 La
riforma del sistema sanzionatorio, entrata in vigore dal 1° settembre 2024,
coinvolge anche i contributi previdenziali. La
normativa non ha efficacia retroattiva e dunque si applica alle violazioni
commesse dal 1° settembre 2024. Una
delle principali novità riguarda la possibilità di ricorrere ad una procedura,
simile al ravvedimento operoso, per rimediare alle omissioni contributive
consistenti nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui
ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. In
questi casi il soggetto obbligato può infatti ora “ravvedersi” spontaneamente,
prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e versare,
in un’unica soluzione, i contributi entro i 120 giorni successivi alla scadenza
originaria del termine di pagamento. Così facendo potrà beneficiare di una
riduzione della sanzione che è normalmente fissata al tasso ufficiale di
riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti e che in caso di ravvedimento
spontaneo viene ridotta al solo tasso ufficiale di riferimento, senza dunque la
citata maggiorazione del 5,5%. La sanzione civile in ogni caso non può essere
superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la
scadenza di legge. Resta
invece sostanzialmente invariato il sistema sanzionatorio per l’ipotesi di
evasione contributiva. INPS
ha pubblicato sul suo sito internet un “simulatore” (https://servizi2.inps.it/servizi/WebApplicationSimulatoreCSU),
che consente di calcolare l’importo delle sanzioni civili dovute per i giorni
di ritardo/omissione del versamento dei contributi dalla data di scadenza
legale alla data della simulazione.
SOCIETÀ Dal 2025 obbligo PEC per gli
amministratori delle società Legge 30 dicembre 2024, n. 207,
art. 1, comma 860 La
Legge di Bilancio 2025, all’art. 1, comma 860, ha introdotto l’obbligo per gli
amministratori di imprese costituite in forma societaria (sia di persone che di
capitali) di dotarsi di una PEC personale da comunicare al Registro delle imprese
e da inserire nell'indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei
professionisti. L'iscrizione
del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. La
norma si limita ad aggiungere all’art. 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n.
179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le
parole qui evidenziate in grassetto: Art. 5 Posta elettronica certificata - indice nazionale degli
indirizzi delle imprese e dei professionisti 1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso
alle imprese individuali nonché agli amministratori di imprese costituite in
forma societaria che presentano domanda di prima iscrizione al registro
delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal
tenore letterale possiamo quindi dedurre che il nuovo obbligo: ·
si applichi alle società costituite a partire dal 1° gennaio
2025 e quindi non dovrebbe riguardare gli amministratori delle società già
esistenti; ·
riguardi tutti gli amministratori e non solo i
rappresentanti legali; ·
non comporti specifiche sanzioni a carico degli amministratori
che non dovessero provvedere; ma non è escluso che possa essere sanzionata la
società in caso di inadempimento. La
Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza e Lodi ha però adottato una
interpretazione più restrittiva che vedrebbe l'applicazione del nuovo obbligo a
tutte le società. Ha infatti comunicato che "In attesa di eventuali
indicazioni ministeriali, si ritiene pertanto obbligatoria la compilazione del
domicilio digitale degli amministratori/liquidatori nelle domande inviate a far
data dall'1/1/2025 relative a: ·
iscrizione della nomina unitamente all’atto
costitutivo oppure a seguito di rinnovi/variazioni dell’organo
amministrativo/nomina o variazione dei liquidatori di società di capitali; ·
iscrizione dell'atto costitutivo/dell'atto di
modifica dei patti sociali con nuovi soci amministratori/soci accomandatari/
amministratori/liquidatori di società di persone. La domanda di iscrizione relativa a uno degli adempimenti
illustrati, carente dell’indicazione del domicilio digitale degli
amministratori/liquidatori, comporta la sospensione della pratica per
permetterne la regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione" (https://www.milomb.camcom.it/obbligo-di-iscrivere-il-domicilio-digitale-degli-amministratori-delle-societa). Altre
Camere di Commercio hanno riportato la notizia del nuovo obbligo, senza ancora
precisarne gli effetti operativi. Sarà
dunque fondamentale chiarire prossimamente gli aspetti applicativi della norma
e fornire linee guida che uniformino il comportamento delle Camere di
Commercio.
RISCOSSIONE Rateizzazione delle somme iscritte a
ruolo con nuove regole dal 1° gennaio 2025 D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, art. 13 L’art.
13 del D.Lgs. n. 110/2024 ha introdotto significative novità a partire dal 1°
gennaio 2025 in materia di dilazione di pagamento di somme iscritte a
ruolo.
Istanze per somme di importo fino a 120 mila euro Su
semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una
temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria,
Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle
somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro,
comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: ·
84 rate mensili, per le richieste
presentate negli anni 2025 e 2026; ·
96 rate mensili, per le richieste
presentate negli anni 2027 e 2028; ·
108 rate mensili, per le richieste
presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Su
richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di
obiettiva difficoltà economico-finanziaria, invece, Agenzia delle
entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione, può
concedere la rateizzazione: ·
da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le
richieste presentate negli anni 2025 e 2026; ·
da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le
richieste presentate negli anni 2027 e 2028; ·
da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le
richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Sia
nel caso di istanza su semplice richiesta sia di istanza documentata, l’importo
di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.
Istanze per somme di importo superiore a 120 mila euro Nel
caso di istanze per somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120 mila
euro (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), il contribuente deve
sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà
economico-finanziaria. In questo caso Agenzia delle entrate-Riscossione,
verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento, può concedere
la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un
massimo di 120 rate mensili.
La documentazione della temporanea situazione di obiettiva
difficoltà economico-finanziaria Le
istanze per le quali è previsto l’obbligo di documentare la temporanea
situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria sono quelle di importo
superiore a 120 mila euro, oppure di importo fino a 120 mila euro per le quali
vengono richieste più di 84 rate. In
questi casi l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve valutare la sussistenza
della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e
determinare il numero massimo di rate concedibili considerando: ·
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del
nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in
regimi fiscali semplificati; ·
l’Indice di Liquidità e l’Indice Alfa per i soggetti diversi da
persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; ·
l’Indice Beta per i condomini. Nel
caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali,
incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità
totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i
componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio
professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra
citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà
economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione
dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità
comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di
rateizzazione. La
modulistica è accessibile sul sito internet di Agenzia delle
entrate-Riscossione.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Dal 2025 spettano 60 giorni per
definire gli avvisi bonari A
decorrere dal 1° gennaio 2025, per poter beneficiare della riduzione delle
sanzioni a un terzo (in caso di liquidazione automatica) o a due terzi (in caso
di controllo formale) gli avvisi bonari potranno essere definiti, con il
pagamento della totalità delle somme o della prima rata, entro 60 giorni
dalla ricezione (fino al 31 dicembre 2024 il termine era di 30 giorni). Per
gli avvisi bonari recapitati direttamente all’intermediario il termine
per la definizione è fissato in 90 giorni dalla data di trasmissione
telematica dell’invito. Resta
fissato a 30 giorni il termine per pagare le imposte derivanti da liquidazione
dei redditi soggetti a tassazione separata.
IRPEF Fringe benefit auto aziendali: novità
2025 Agenzia delle Entrate, Comunicato 30 dicembre 2024 La
Legge di Bilancio 2025 prevede novità anche nella determinazione del fringe
benefit sulle auto aziendali. Nel
2024, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con
contratti stipulati dal 1° luglio 2020, per la determinazione del compenso
in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti si
applicavano ad una percorrenza convenzionale di 15 mila km, in base al costo
chilometrico ACI e alla quantità di emissioni di anidride carbonica, le
seguenti percentuali: ·
25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 inferiori a
60g/km; ·
30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60
g/km ma non a 160 g/km; ·
40% per l’anno 2020 e 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con
valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km; ·
50% per l’anno 2020 e 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con
valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km. Con
le nuove regole il valore del fringe benefit per le auto di nuova
immatricolazione (concesse in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1°
gennaio 2025) sarà invece determinato applicando all’importo corrispondente a
una percorrenza convenzionale di 15 mila km, in base al costo chilometrico ACI,
le seguenti percentuali ·
20% per le ibride plug-in; ·
10% per le elettriche; ·
50% per le altre auto. Per
le auto assegnate sino al 31 dicembre 2024 si continuerà ad applicare, anche
nel 2025, la vecchia normativa. Il
Comunicato dell'Agenzia delle Entrate riportante le Tabelle nazionali dei costi
chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI 2025 è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024, n. 304.
IMPOSTE INDIRETTE Coefficienti usufrutto 2025 per la
determinazione dei diritti di usufrutto a vita D.M. 27 dicembre 2024 Nonostante
dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse legale sia sceso dal 2,5% al 2%, il D.M.
27 dicembre 2024 ha confermato, per il 2025, i coefficienti da utilizzare
per determinare il valore fiscale di rendite e diritti di usufrutto, uso e
abitazione già in vigore dallo scorso 1° gennaio 2024. Il
D.Lgs. n. 139/2024, nel riformare l’imposta sulle successioni e donazioni e
l’imposta di registro, ha infatti inserito: ·
nel nuovo comma 5-ter dell’art. 46 del D.P.R. n. 131/1986 e ·
nel nuovo comma 1-ter dell’art. 17 del D.Lgs. n. 346/1990, la
precisazione che per determinare il valore delle rendite e dell’usufrutto, non
si possa più assumere un tasso di interesse legale inferiore al 2,5%.
IMPOSTE DIRETTE Transfer pricing su servizi a basso
valore aggiunto Corte di giustizia Tributaria di Primo grado di Milano n.
3537/2024 Una
recente sentenza della Corte di giustizia Tributaria di Primo grado di Milano (n.
3537/2024) ha precisato che in ambito di transfer pricing su servizi a basso
valore aggiunto, ancor prima di verificare l'esistenza di un'idoneo mark-up (5%
secondo l'art 7 del D.M. 14 maggio 2018) va verificato, ai fini della corretta
deducibilità dei costi: ·
che i destinatari del servizio ne abbiano una reale necessità e
che sarebbero stati disposti a pagarlo anche qualora fossero stati indipendenti
dal fornitore; ·
che i servizi offerti dalla controllante non siano una
duplicazione di attività che la controllata già svolge in autonomia o con il
contributo di altri fornitori esterni.
IMPOSTE DIRETTE Cripto-attività: novità alla disciplina
fiscale 2025 Legge 30 dicembre 2024, n. 207,
art. 1, commi da 21 a 29 Significative
modifiche alla disciplina fiscale delle cripto-attività sono state previste
dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), all’art. 1,
commi da 21 a 29. Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o
diritti che possono essere trasferite e memorizzate elettronicamente; la
definizione include cripto-valute come Bitcoin ed Ether, ma anche token
utilizzati per scopi specifici, come utility token e asset tokenizzati. La
modifica più rilevante riguarda l'eliminazione della soglia minima di 2.000
euro, finora prevista come franchigia per la tassazione delle
plusvalenze. A partire dal 2025, qualsiasi plusvalenza derivante dalla
compravendita di cripto-attività sarà quindi soggetta a imposizione fiscale,
indipendentemente dal suo ammontare. Per
quanto riguarda le aliquote, il legislatore ha previsto un regime
differenziato: fino al 31 dicembre 2025 si manterrà l'attuale aliquota del
26%, mentre dal 1° gennaio 2026 l'imposizione aumenterà al 33%.
Questo incremento si applicherà sia alle plusvalenze che agli altri proventi
derivanti da cripto-attività. La
normativa introduce anche una disposizione transitoria che consente la rideterminazione
del valore di acquisto delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025.
I possessori potranno optare per sostituire il costo storico di acquisto con il
valore alla predetta data, determinato secondo i criteri dell'art. 9 del TUIR.
Tale opzione richiede il versamento di un'imposta sostitutiva del 18% sul
valore rideterminato, entro il 30 novembre 2025. Per
agevolare il versamento dell'imposta sostitutiva, è prevista la possibilità di
rateizzazione in tre quote annuali di pari importo. La prima rata dovrà essere
versata entro il 30 novembre 2025. Su quelle successive saranno dovuti
interessi nella misura del 3% annuo. Va
evidenziato che la scelta di rideterminare il valore comporta una limitazione
significativa: non sarà possibile utilizzare le eventuali minusvalenze
derivanti da questa operazione ai fini della compensazione prevista dall'art.
68 del TUIR. Il
nuovo assetto normativo delinea quindi un sistema di tassazione più strutturato
per le cripto-attività, caratterizzato dall'eliminazione delle soglie di
esenzione e da un incremento del prelievo fiscale dal 2026. La possibilità di
rideterminare il valore delle posizioni esistenti al 1° gennaio 2025
rappresenta un'opportunità di regolarizzazione, che andrà valutata considerando
attentamente il rapporto tra il costo dell'imposta sostitutiva e i potenziali
benefici fiscali futuri.
AGEVOLAZIONI ISEE 2025: limiti per le agevolazioni L’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) serve a valutare e confrontare la
situazione economica delle famiglie. Dall’importo
dell’ISEE dipendono una serie di agevolazioni condizionate proprio
al dato evidenziato dall’indicatore della situazione economica equivalente. L'importo
di riferimento non è unico ma varia in relazione al tipo di agevolazione. Ecco
una tabella di sintesi con i limiti ISEE 2025 delle principali agevolazioni
collegate.
Altri
bonus, quali per esempio il Bonus asili nido, prevedono agevolazioni diverse in
base allo scaglione ISEE di riferimento.
AGEVOLAZIONI I bonus edilizi 2025 Legge 30
dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi dal 54 a 56 La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta sulle
misure in materia di detrazioni edilizie, da un lato prorogando alcune misure e
dall'altro ridimensionando alcune agevolazioni.
I
bonus per il 2025:
La
Legge di Bilancio 2025 non ha prorogato il cosiddetto "Bonus verde". Solo
per il 2025 però è previsto un nuovo "Bonus elettrodomestici":
un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza
energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B), prodotti nel
territorio dell’Unione europea, con contestuale smaltimento
dell’elettrodomestico sostituito di importo: ·
pari al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico, ·
fino a un massimo di 100 euro (elevato a 200 euro in caso di
ISEE inferiore a 25.000 euro). Per
i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e
le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda sono ammessi
in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base della
detrazione in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente
relativo al numero di figli a carico. In particolare, l’importo base della
detrazione è: ·
14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è
superiore a 75.000 euro; ·
8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è
superiore a 100.000 euro. Senza
figli il coefficiente è 0,5, 0,70 in presenza di 1 figlio, 0,85 2 figli, 1 più
di 2 figli o almeno 1 con disabilità.
IVA Utilizzo del plafond IVA per gli
esportatori abituali Gli
esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti
hanno effettuato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un
ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste
operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono
acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c),
del D.P.R. n. 633/1972. Gli
esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a
quello “mobile”) dal 1° gennaio 2025 possono quindi acquistare beni e/o servizi
senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”)
corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate
registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2024). Per
le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2020, gli esportatori
abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA
debbono però preventivamente trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate
la dichiarazione d’intento, in via telematica, direttamente, da parte
dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati
(commi 2-bis e 3 dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998). Già
dal 2020 non vi è più l’obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di
intento trasmesse all’Agenzia delle Entrate, ma dal momento che il fornitore si
trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo
della dichiarazione in fattura, l’esportatore abituale dovrà comunque comunicare
il numero di ricevuta al fornitore. Soltanto in questo modo potrà essere
emessa in modo corretto la fattura senza l’applicazione dell’IVA ex art. 8,
comma 1, lett. c), D.P.R. n 633/1972. Il
fornitore destinatario della dichiarazione d’intento dovrà effettuare il
riscontro telematico dell'avvenuta presentazione accedendo al servizio on line
dell’Agenzia delle Entrate (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/index.jsp). Se
tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata
dall'Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d'intento, il
messaggio di risposta sarà "dichiarazione d'intento correttamente
presentata". Si
ricorda che per le cessioni di beni, il momento di effettuazione
dell’operazione ai fini IVA si realizza alla data di consegna o spedizione.
È quindi la data di consegna della merce al destinatario che individua il
momento impositivo dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, anche se la
fattura può essere “differita” al 15 del mese successivo a quello di
effettuazione delle cessioni (art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972). Il
cessionario esportatore abituale che intende avvalersi del plafond deve quindi
comunicarlo al cedente, anteriormente alla effettuazione della operazione, a
nulla rilevando il fatto che la fatturazione avvenga a fine mese. È perciò in
corrispondenza del momento di effettuazione dell’operazione che si cristallizza
il consumo del plafond.
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