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IN BREVE |
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La Legge di
Bilancio 2026 ·
Fringe benefit
auto aziendali: le tabelle 2026 dell’ACI ·
La
compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2026 ·
Le nuove regole
di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza ·
La detrazione
IVA per le fatture a cavallo d’anno ·
Milleproroghe
2026: rinviata la Riforma fiscale, prorogate le assemblee online ·
Verifica delle
condizioni per adottare (o mantenere) il regime forfetario nel 2026 ·
CPB soggetti
ISA: pronti i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva ·
Verifica
"esportatori abituali" per il 2026 ·
Dal 1° gennaio
2026 tasso di interesse legale all’1,6% ·
Deducibilità
compensi amministratori ·
Verifica dei
limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2026 ·
Limiti per la
tenuta della contabilità di magazzino 2026 ·
La
registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di
cassa” ·
Franchigia IVA
piccole imprese che operano nella UE: i chiarimenti delle Entrate ·
Prima casa e
vendita infraquinquennale: il preliminare non basta a evitare la decadenza
dalle agevolazioni ·
Terzo Settore:
esclusione IVA fino al 2036 ·
Cessazione
Anagrafe delle Onlus: iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 ·
Disciplina
fiscale degli ETS: in consultazione pubblica la bozza di circolare delle
Entrate ·
5 per mille:
pubblicati gli elenchi di ammessi ed esclusi. Come mantenere il contributo
per il 2026 |
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APPROFONDIMENTI |
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Tracciabilità
spese di trasferta e di rappresentanza ·
La detrazione
IVA a cavallo d’anno 2025-2026
MANOVRA
2026 La Legge di Bilancio 2026 Legge 30 dicembre 2025, n. 199 La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (G.U.
30 dicembre 2025, n. 301 - S.O. n. 42) delinea la manovra finanziaria per il
triennio 2026-2028, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2026. Tra le diverse
novità si segnala: ·
revisione IRPEF: riduzione della seconda aliquota dal 35% al 33% per lo scaglione
di reddito 28.000 – 50.000 euro. Resta confermato l'accorpamento dei primi due
scaglioni già introdotto precedentemente; ·
iperammortamento potenziato: incentivi per investimenti in beni strumentali (1°
gennaio 2026 – 30 settembre 2028). Le aliquote sono incrementali in base
all'investimento e subordinate alla produzione dei beni in area UE o SEE; ·
imprese e settore finanziario: inasprimento fiscale per banche e assicurazioni
(maggiorazione IRAP e sospensione deduzioni DTA). Vengono inoltre introdotte
nuove regole sulla deducibilità degli interessi passivi e sulla determinazione
del reddito d'impresa; ·
famiglia e casa: prorogati i bonus edilizi (ristrutturazioni e sismabonus), con
aliquote rimodulate (ordinaria al 36%, elevata al 50% per le abitazioni
principali). Nuove misure anche per gli affitti brevi; ·
riscossione: prevista una nuova "definizione agevolata"
(rottamazione delle cartelle) per i debiti affidati alla riscossione,
facilitando la regolarizzazione delle pendenze. IRPEF Fringe benefit auto aziendali: le tabelle 2026 dell’ACI Agenzia delle Entrate, Comunicato 23 dicembre 2025 Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2025 è stato
pubblicato l’annuale comunicato dell’Agenzia delle Entrate con le tabelle
nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli
elaborate dall’ACI. Le tabelle servono a calcolare il reddito imponibile
relativo ai veicoli aziendali concessi ai dipendenti anche per uso personale,
secondo quanto previsto dall’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR. Ricordiamo che la disciplina di riferimento, contenuta
nell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, è stata riformata dalla legge di Bilancio
2025, a cui si sono aggiunte le regole per il passaggio dal vecchio al nuovo
regime stabilite dalla legge n. 60/2025, di conversione del D.L. n. 19/2025
(art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025). In particolare, dal 1° gennaio 2025, il cosiddetto fringe
benefit di auto, moto e ciclomotori di nuova immatricolazione è passato al 50%
dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al
netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta
al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica o al 20%
per i veicoli elettrici ibridi plug-in. La nuova disciplina si applica ai veicoli, come sopra
individuati, che rispettino congiuntamente i seguenti tre requisiti: 1.
siano stati immatricolati a
decorrere dal 1° gennaio 2025; 2.
siano stati concessi in uso
promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1°
gennaio 2025; 3.
siano stati assegnati ai lavoratori
dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
IVA La compensazione del credito IVA dal
1° gennaio 2026 Il credito IVA maturato al 31
dicembre 2025 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e
contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla
scadenza del 16 gennaio 2026 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2025),
ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro. L’eventuale credito eccedente i
5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo
giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, ma
soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità
rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione
del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione
dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è
elevato a 50.000 euro per le start-up innovative. I contribuenti “virtuosi” che
hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2024, pari ad
almeno 8 (anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi)
sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di
conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione
annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2025 o, alternativamente, un
punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo
d’imposta 2023 e a quello precedente. Per i contribuenti che invece hanno
ottenuto per il medesimo periodo un punteggio almeno pari a 9 è previsto
l’esonero per importi fino a 70.000 euro. Per il periodo d’imposta 2025 la
dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2026 fino al 30 aprile
2026. In tutti i casi di utilizzo a
compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà
avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è
consentito l’utilizzo dell’home banking. La trasmissione telematica delle
deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano
l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano
trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da
cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata. Chi avesse maturato nel 2024 un
credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso
del 2025, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2024) fino a
quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2025,
all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire,
“rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2025. Ricordiamo che: ·
è vietato l’utilizzo in
compensazione di crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro
per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una
sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato); ·
è possibile pagare, anche in parte,
i ruoli erariali tramite compensazione. Si precisa anche che la disciplina
sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la
compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la
compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei
predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento
periodico. Fino all’ammontare di 30.000 euro
l’eccedenza IVA a credito può essere richiesta a rimborso senza la necessità di
prestare la garanzia o l’asseverazione.
IRPEF Le nuove regole di tracciabilità
delle spese di trasferta e di rappresentanza Agenzia delle Entrate, Circolare
22 dicembre 2025, n. 15/E L’Agenzia delle Entrate, con la circolare
n. 15/E del 22 dicembre 2025, ha fornito chiarimenti operativi riguardanti le
novità introdotte dal decreto IRPEF (D.Lgs. n. 192/2024), dalla Legge di
Bilancio 2025 e dal successivo decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025). Ricordiamo innanzitutto che il
fulcro della norma risiede nel rafforzamento dell’obbligo di tracciabilità
dei pagamenti quale condizione essenziale per la deducibilità dei costi
(lato impresa/professionista) e per la non concorrenza al reddito (lato
lavoratore).
Vedi l’Approfondimento
IVA La detrazione IVA per le fatture a
cavallo d’anno La regola generale, quindi,
prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese
successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se
l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art.
1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di
fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di
acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Ciò significa che la regola dei 15
giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione
IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a
gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.
ADEMPIMENTI Milleproroghe 2026: rinviata la
Riforma fiscale, prorogate le assemblee online D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, cosiddetto decreto Milleproroghe, che interviene
su scadenze imminenti il cui mancato rispetto o rinnovo potrebbe creare vuoti
normativi o difficoltà operative per imprese e cittadini. Di seguito in sintesi le principali
novità. Fisco: rinvio per i nuovi Testi
Unici La novità più rilevante in ambito
fiscale è il rinvio di un anno della grande riforma dei testi normativi.
L’entrata in vigore dei nuovi Testi Unici – che riordinano sanzioni,
tributi minori, giustizia tributaria, riscossione e imposta di registro – è
stata posticipata al 1 gennaio 2027. Per tutto il 2026 continueremo
quindi ad applicare le regole attuali. Se da un lato questo rallenta il
processo di semplificazione promesso, dall’altro offre a imprese e
professionisti un anno in più per prepararsi adeguatamente alle nuove
procedure. Società e imprese È stato prorogato al 30 settembre
2026 il termine per svolgere le assemblee di società ed enti con
modalità “speciali” (da remoto), una prassi introdotta nel 2020 che ha
dimostrato grande efficienza. Obbligo assicurativo “Rischi
Catastrofali” Il termine per la stipula di polizze
assicurative contro i danni da calamità naturali è prorogato al 31 marzo
2026 per: ·
le piccole e microimprese
turistico-ricettive; ·
le imprese della pesca e
dell’acquacoltura; ·
gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande. Come sempre, il decreto dovrà ora
essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, durante i quali
potrebbero essere inserite ulteriori modifiche.
REGIMI
AGEVOLATI Verifica delle condizioni per
adottare (o mantenere) il regime forfetario nel 2026 L’anno volge al termine e, per
coloro che beneficiano del regime forfetario, è il momento di assicurarsi di
poter continuare a usufruire di tale regime. D’altro canto, alcuni contribuenti
in regime ordinario potrebbero verificare se aderire al regime forfetario dal
prossimo 1° gennaio 2026. Di seguito, un breve riepilogo delle
condizioni più importanti da rispettare. In primo luogo, è fondamentale
verificare se nel corso dell’anno si è rispettato il limite di ricavi o
compensi per l’accesso al regime forfetario, che è di 85.000 euro. Un altro aspetto da esaminare
riguarda il possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni
professionali. Per coloro che possiedono invece quote
di società a responsabilità limitata, è importante verificare due
condizioni: ·
se si “controlla” una società, ossia
se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote.
Questo controllo può essere anche indiretto, cioè ottenuto attraverso parenti
entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i
parenti del coniuge, come il suocero/a); ·
se si è fatturato nei confronti
della società stessa. Se entrambe queste condizioni si
verificano, sarà necessario esaminare l’ambito di attività della società. In
particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con
quello svolto dal contribuente forfettario. Il possesso di partecipazioni di
maggioranza in società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in
proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla
permanenza nel regime forfetario. Infine, per coloro che sono
attualmente lavoratori dipendenti è importante verificare se sono state emesse
fatture a favore del proprio attuale o ex datore di lavoro. Se i compensi da
quest’ultimo rappresentano più del 50% del reddito totale, non si sarà più
idonei a beneficiare del regime forfetario. La Legge di Bilancio 2025 ha innalzato
a 35mila euro il limite di reddito di lavoro dipendente o pensione che
preclude l’accesso al regime forfetario. Come già chiarito anche dall’Agenzia
delle Entrate escono dal regime o non possono accedervi coloro che nell’anno
precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di
importo superiore a 35.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro
dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno
non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro
dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE CPB soggetti ISA: pronti i codici
tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva Agenzia delle Entrate, Risoluzione
18 dicembre 2025, n. 72/E I contribuenti che hanno applicato
gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che, per il biennio d’imposta
2025-2026, aderiscono al concordato preventivo biennale (D.Lgs n. 13/2024),
possono adottare il regime di ravvedimento speciale versando l’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché
dell’imposta regionale sulle attività produttive. Per consentirne il versamento
tramite F24, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 72/E del 18 dicembre, ha istituito i seguenti codici tributo: ·
“4089” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui
all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti persone
fisiche che hanno aderito al CPB”; ·
“4090” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui
all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti diversi
dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB”; ·
“4091” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui
all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta
sostitutiva dell’IRAP – Soggetti che hanno aderito al CPB”. In sede di compilazione del modello
F24, i codici tributo “4089” e “4090” sono esposti nella sezione “Erario”, in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,
con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si
riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Il codice tributo “4091” deve essere
indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella
tabella denominata “Tabella T0 - Codici delle regioni e delle Province
autonome” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in corrispondenza
delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con
l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si
riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. In caso di versamento in forma
rateale, il campo rateazione è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN”
rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero
complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto
campo è valorizzato con “0101”. Il versamento degli interessi dovuti
in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti
“1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4089” e “4090”, e “3805”, in
caso di utilizzo del codice “4091”. In relazione al versamento
dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede
di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4089”. Nella sezione “Contribuente” sono
riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del
socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore,
tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale della
società o associazione, unitamente al codice “73”, denominato “Contribuente –
Società”, da riportare nel campo “codice identificativo”. In relazione al versamento
dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
da parte della società o associazione, in sede di compilazione del modello F24,
occorre indicare il codice tributo “4090”, indipendentemente dalla compagine
sociale. Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta
relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale. L’imposta sostitutiva dell’IRAP è
sempre versata dalla società o associazione con il codice 4091.
IVA Verifica "esportatori
abituali" per il 2026 Come di consueto i soggetti passivi
che hanno effettuato operazioni con l’estero in regime di non imponibilità IVA
possono iniziare le prime verifiche sull'opportunità di acquisizione della
qualifica di “esportatore abituale”. Lo status di esportatore abituale si
acquisisce avendo registrato, nell’anno solare precedente (o nei 12 mesi
precedenti - cosiddetto plafond "mobile"), un ammontare di
corrispettivi derivanti da cessioni all’esportazione e operazioni assimilate,
servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, superiore al 10% del volume
d’affari “rettificato” (art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983). L'esportatore abituale potrà
utilizzare, nel corso del 2026, il plafond maturato nel 2025 per acquistare
beni e servizi in Italia, nonché per effettuare importazioni, senza
applicazione dell’IVA (art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972). Per
farlo sarà necessario predisporre e trasmettere in via telematica all’Agenzia
delle Entrate, prima di effettuare l'operazione, una dichiarazione
d’intento conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate
(provvedimento n. 96911/2020).
VERSAMENTI Dal 1° gennaio 2026 tasso di
interesse legale all’1,6% Ministero dell’Economia e delle
finanze, D.M. 10 dicembre 2025 Il decreto del Ministero
dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 13 dicembre, ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2026,
il tasso d’interesse legale di cui all’art. 1284 del codice civile
abbassandolo dal 2% all’1,6% in ragione d’anno. La variazione del tasso legale ha
effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e previdenziali
quali, per esempio: ·
ravvedimento operoso; ·
imposta di registro su più annualità
locazioni; ·
diritto usufrutto e nuda proprietà; ·
calcolo somme aggiuntive su omesso o
ritardato pagamento contributi previdenziali e assistenziali; ·
pagamento prestazioni pensionistiche
e previdenziali. Il tasso legale da applicare è
quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis. Tassi d’interesse legale nel tempo: ·
dal 01.01.1886 4% ·
dal 21.04.1942 5% ·
dal 16.12.1990 10% ·
dal 01.01.1997 5% ·
dal 01.01.1999 2,50% ·
dal 01.01.2001 3,50% ·
dal 01.01.2002 3% ·
dal 01.01.2004 2,50% ·
dal 01.01.2008 3% ·
dal 01.01.2010 1% ·
dal 01.01.2011 1,50% ·
dal 01.01.2012 2,50% ·
dal 01.01.2014 1% ·
dal 01.01.2015 0,50% ·
dal 01.01.2016 0,20% ·
dal 01.01.2017 0,10% ·
dal 01.01.2018 0,30% ·
dal 01.01 2019 0,80% ·
dal 01.01.2020 0,05% ·
dal 01.01.2021 0,01% ·
dal 01.01.2022 1,25% ·
dal 01.01.2023 5,00% ·
dal 01.01.2024 2,50% ·
dal 01.01.2025 2,00%
IMPOSTE
SUI REDDITI Deducibilità
compensi amministratori I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili
nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si
considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati
entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di
cassa allargato si riflette anche ai fini previdenziali. Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di
“amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente
soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre. In caso di bonifico è rilevante il momento in cui l’emolumento
entra nella disponibilità del beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno
bancario, rileva invece la data di emissione del titolo.
IVA Verifica dei limiti per liquidazione IVA trimestrale e
contabilità semplificata 2026 Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa
verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in
particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato
adottato nell’esercizio precedente. Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le
liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato,
nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari: ·
500.000 euro per le imprese aventi
ad oggetto prestazioni di servizi; ·
800.000 euro per le imprese che
esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi. Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite
dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono
automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la
possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito
in: ·
500.000 euro per le imprese aventi
per oggetto prestazioni di servizi; ·
800.000 euro per le imprese aventi
per oggetto altre attività. Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e
professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a
prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il
regime ordinario).
REGISTRAZIONI
CONTABILI Limiti per la tenuta della
contabilità di magazzino 2026 Ricordiamo che sono obbligati
alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi
consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti: ·
ricavi 5.164.000,00 euro; ·
rimanenze finali 1.100.000 euro. L’obbligo di contabilità di
magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate
condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello
in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore
delle rimanenze finali risultano inferiori ai sopraccitati limiti.
REGIMI
CONTABILI La registrazione degli incassi e dei
pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa” In vista della chiusura
dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi
l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i
compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano
fiscalmente rilevanti. Tale problema rileva particolarmente
per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a
seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano
anch’esse il regime di cassa. La questione si pone soprattutto per
gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come
assegni, bonifici e carta di credito. Nel caso di utilizzo dei contanti
il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento
della consegna (o ricezione) del denaro. Se il pagamento avviene
invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera
percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero
quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna
coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene
in un secondo momento o in un successivo periodo d’imposta. Nell’ipotesi in cui il pagamento
avviene con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la
data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il
professionista o l’impresa può utilizzare il denaro. Se un cliente effettua un pagamento
con carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della
somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità,
un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta. Quando però il cliente è sostituto d'imposta opera, dal
2024, una deroga generale: l’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 192/2024 ha
modificato l’art. 54, comma 1, del TUIR, disponendo che le somme e i valori in
genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi
sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di
imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
Qualora quindi, il 31 dicembre 2025, un cliente sostituto d'imposta avesse
effettuato un bonifico (non istantaneo) e la somma risultasse accreditata sul
conto corrente del beneficiario nei primi giorni del 2026, il cliente dovrà
indicare il compenso erogato e la ritenuta d’acconto operata nella CU2026 e nel
modello 770/2026, e il professionista dovrà dichiarare il compenso percepito
nei redditi 2025 (modello Redditi 2026), nonostante l’accredito risulti
avvenuto nel 2026.
IVA Franchigia IVA piccole imprese che
operano nella UE: i chiarimenti delle Entrate Circolare 16 dicembre 2025, n. 13/E Con circolare n. 13/E del 16
dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le novità previste dal D.Lgs. n.
180/2024, che ha recepito le modifiche introdotte in ambito europeo (direttiva
n. 2020/285), sul nuovo regime di franchigia IVA per le piccole imprese che
operano nell’Unione europea. Il nuovo regime transfrontaliero,
operativo da quest’anno, permette ai soggetti stabiliti in uno Stato membro,
che aderiscono allo stesso regime, di effettuare cessioni di beni e prestazioni
di servizi in altri Stati membri senza applicare l’Imposta sul valore aggiunto,
beneficiando inoltre di adempimenti amministrativi semplificati. La norma, in particolare, consente a
un soggetto di scegliere gli Stati UE in cui adottare il regime di favore, a
condizione che il volume di affari non superi la soglia annua indicata dal
singolo Paese e la soglia di 100mila euro di volume d’affari annuo nell’Unione. Inoltre, uno stesso soggetto può
aderire sia al regime di franchigia nazionale che a quello transfrontaliero, o
a solo uno dei due. I soggetti stabiliti in altri Stati
membri dell’Unione europea applicano il regime di franchigia in Italia, in via
tendenziale, alle stesse condizioni applicabili ai soggetti stabiliti in
Italia per l’adesione al regime forfetario. Per accedere al regime
transfrontaliero i soggetti passivi stabiliti in Italia devono inoltrare,
mediante procedura web, una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate
con cui si chiede l’attribuzione del suffisso EX. L’Agenzia valuta l’istanza alla
luce dei requisiti normativamente previsti e delle informazioni fornite dagli
Stati membri di esenzione in cui il soggetto richiedente intende operare.
AGEVOLAZIONI Prima casa e vendita
infraquinquennale: il preliminare non basta a evitare la decadenza dalle
agevolazioni Agenzia delle Entrate, Risposta a
istanza di interpello 17 dicembre 2025, n. 314 Con risposta n. 314 del 17 dicembre,
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che intende vendere la
propria “prima casa” prima del quinquennio per non decadere dal regime
agevolato, deve perfezionare l’acquisto della nuova abitazione entro dodici
mesi dalla vendita. La stipula di un contratto
preliminare, infatti, non è sufficiente per “bloccare” il termine, e l’unica
alternativa è il ricorso al ravvedimento operoso, che permette al
contribuente che non intenda o non possa adempiere all’impegno di procedere
all’acquisto di un nuovo immobile entro l’anno, di presentare una apposita
istanza all’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto di vendita
dell’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” e richiedere la
riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione. In questo
caso, il contribuente sarà tenuto al versamento della differenza tra l’imposta
pagata e quella ordinariamente dovuta, oltre al pagamento degli interessi,
senza applicazione di sanzioni. L’Agenzia delle Entrate chiarisce
inoltre che la proroga di due anni, prevista dalla Legge di Bilancio 2025 per
rivendere l’immobile preposseduto, non può applicarsi anche alla
fattispecie in esame di vendita infraquinquennale della “prima casa” e
riacquisto di altra casa da adibire ad abitazione principale ex comma 4, della
citata Nota II-bis.
TERZO
SETTORE Terzo Settore: esclusione IVA fino
al 2036 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del
12 dicembre è stato pubblicato il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, recante
disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul
valore aggiunto. Tra le novità più rilevanti in
materia di Terzo settore il provvedimento prevede la proroga al 1° gennaio
2036 dell’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni
realizzate dagli enti associativi, di cui all’art. 5, comma 15-quater,
del D.L. n. 146/2021, attualmente prevista per il 1° gennaio 2026. Il differimento di dieci anni delle
disposizioni introdotte dal D.L. n. 146/2021 permette agli enti di continuare
ad applicare il regime attuale fino al 2035, evitando l’immediata esposizione
agli obblighi tipici del sistema IVA, come fatturazione e registrazione.
TERZO
SETTORE Cessazione Anagrafe delle Onlus:
iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ricorda che, dal 1° gennaio 2026, l’Anagrafe unica
delle Onlus sarà soppressa. Le Onlus iscritte nell’Anagrafe che
intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore dovranno quindi presentare
istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
entro e non oltre il 31 marzo 2026. Le Onnlus che non presentano la domanda
entro questo termine saranno tenute a devolvere il patrimonio in ragione della
perdita della qualifica. Il termine del 31 marzo 2026 vale
anche per le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale, che
dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle
imprese territorialmente competente.. Come presentare la domanda di
iscrizione al RUNTS La domanda di iscrizione al RUNTS
potrà essere presentata direttamente dall’ente, esclusivamente in
modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale
dedicato, oppure dal notaio, per le Onlus con personalità giuridica. Insieme alla presentazione
dell’istanza di iscrizione al RUNTS la Onlus interessata dovrà indicare anche
la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando l’atto
costitutivo, lo statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del
terzo settore, e gli ultimi 2 bilanci consuntivi approvati redatti secondo i
modelli di cui al D.M. n. 39/2020. Laddove dagli ultimi 2 bilanci
approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia
superato 2 dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017,
ricorda il Ministero, la stessa è tenuta a nominare l’organo di controllo.
La nomina dell’organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi
natura giuridica di Fondazione. Per poter percepire il contributo
del 5 per mille l’ente interessato dovrà comunicare, attraverso il sistema
RUNTS, i dati necessari per il pagamento del contributo.
TERZO
SETTORE Disciplina fiscale degli ETS: in
consultazione pubblica la bozza di circolare delle Entrate Agenzia delle Entrate, Comunicato
stampa 19 dicembre 2025 Sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate è stata pubblicata la bozza di circolare sulla disciplina fiscale
degli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS). In particolare, il documento fornisce i primi chiarimenti sulle
disposizioni del Codice del Terzo settore, come recentemente modificato dal D.Lgs.
n.186/2025, in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione
fiscale degli enti iscritti nel RUNTS. La bozza di circolare è in
consultazione pubblica fino al 23 gennaio 2026, per consentire all’Agenzia di
valutare i contributi pervenuti al fine di recepirli eventualmente nella
versione definitiva della circolare. I soggetti interessati possono
inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione fino a venerdì
23 gennaio 2026, all’indirizzo e-mail dc.pflaenc@agenziaentrate.it,
utilizzando il seguente schema: Tematica/Paragrafi della circolare
interessati/Osservazioni/Contributi. Al termine della consultazione,
l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, con esclusione di quelli contenenti
espressa richiesta di non divulgazione.
TERZO
SETTORE 5 per mille: pubblicati gli elenchi
di ammessi ed esclusi. Come mantenere il contributo per il 2026 Sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate sono stati pubblicati gli elenchi delle Onlus ammesse e di quelle
escluse dal contributo del 5 per mille per l’anno finanziario 2025. Negli elenchi, comprensivi degli
enti che hanno usufruito della “remissione in bonis”, gli enti sono individuati
con l’indicazione del codice fiscale, della denominazione, della Regione,
dell’indirizzo, della Provincia e del Comune in cui è situalta la sede legale. L’Agenzia ricorda che, dal 1°
gennaio 2026, l’Anagrafe unica delle Onlus sarà soppressa. Per mantenere il
diritto al contributo del 5 per mille sarà quindi necessario provvedere
all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNRS) presentando
istanza al Registro unico entro e non oltre il 31 marzo 2026, secondo le
modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul
proprio sito istituzionale. La richiesta di iscrizione dovrà
essere presentata anche dagli enti già accreditati al 5 per mille in qualità di
Onlus e inseriti negli elenchi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate. Questi
enti, sempre dal 1° gennaio 2026, dovranno presentare le eventuali
comunicazioni inerenti al contributo (IBAN, revoche, ecc.) al competente
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
IRPEF Tracciabilità
spese di trasferta e di rappresentanza Agenzia
delle Entrate, Circolare 22 dicembre 2025, n. 15/E L’Agenzia delle Entrate, con la circolare
n. 15/E del 22 dicembre 2025, ha fornito chiarimenti operativi riguardanti le
novità introdotte dal decreto IRPEF (D.Lgs. n. 192/2024), dalla Legge di
Bilancio 2025 e dal successivo decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025). Ricordiamo innanzitutto che il
fulcro della norma risiede nel rafforzamento dell’obbligo di tracciabilità
dei pagamenti quale condizione essenziale per la deducibilità dei costi
(lato impresa/professionista) e per la non concorrenza al reddito (lato
lavoratore).
Trasferte dei lavoratori dipendenti La circolare distingue nettamente
tra le semplificazioni per le trasferte comunali e i nuovi obblighi di
tracciabilità per i servizi "non di linea".
Lavoro autonomo e reddito d'impresa Il requisito della tracciabilità
diventa un pilastro per la determinazione della base imponibile IRPEF, IRES e
IRAP. Per le imprese e i professionisti, la spesa per vitto, alloggio e
taxi/NCC sostenuta in Italia è deducibile solo se pagata con mezzi tracciabili. L'Agenzia delle Entrate ha
sottolineato che la norma ha natura sostanziale: il mancato utilizzo di mezzi
tracciabili comporta la totale indeducibilità del costo, indipendentemente dal
fatto che la spesa sia documentata da regolare fattura e che risponda ai
requisiti di inerenza. Inoltre, mentre per le spese di vitto e alloggio in
trasferta il legislatore ha limitato l'obbligo di tracciabilità alle sole spese
sostenute nel "territorio dello Stato", per le spese di
rappresentanza tale limitazione non è presente nel testo dell'art. 108 del
TUIR; nella circolare n. 15/E/2025, l'Agenzia, con un'interpretazione rigorosa
del dato letterale, ha confermato che è necessario l'utilizzo di mezzi di
pagamento tracciabili anche per le spese di rappresentanza sostenute
all'estero.
A differenza delle spese di
trasferta, le spese di rappresentanza devono essere tracciate anche se
sostenute all'estero per poter essere dedotte dal reddito d'impresa. Per garantire la tracciabilità e
l'identificazione dell'autore del pagamento, l'Agenzia elenca i mezzi idonei: ·
bonifico bancario
o postale; ·
carte di debito,
credito e prepagate; ·
assegni bancari e circolari; ·
app per
smartphone collegate a conti correnti (es.
istituti di moneta elettronica), purché sia possibile esibire prova della
transazione (es. email di conferma o estratto conto). L'estratto conto è
considerato una prova "residuale" e opzionale qualora il contribuente
non disponga di altre ricevute della transazione.
Decorrenze e regime transitorio Il quadro delle scadenze è
articolato a causa della sovrapposizione di diverse norme: ·
1° gennaio 2025: decorrenza generale per le spese di trasferta dei
dipendenti (non concorrenza al reddito) e per la maggior parte delle deduzioni
d'impresa; ·
18 giugno 2025: data di entrata in vigore del decreto Fiscale. Da questa
data decorre l'obbligo di tracciabilità per le spese di rappresentanza e
per le spese dirette dei professionisti non precedentemente regolate; ·
principio di
cassa: per i dipendenti, le nuove regole
si applicano ai rimborsi percepiti dal 1° gennaio 2025, anche se relativi a
spese sostenute nel 2024 (per le quali però non è richiesta la tracciabilità
retroattiva).
IVA La detrazione IVA a cavallo d’anno 2025-2026 Si riepilogano
le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e di detrazione
dell’IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola
generale) applicabili per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”. La fattura immediata deve
essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione,
determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di fattura differita,
invece, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo
rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre
considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento
di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA. Può dunque intercorrere un certo
tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva
consegna della stessa. Con la circolare n. 1/E del 17
gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esercizio del diritto
alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due presupposti: ·
il primo sostanziale relativo
all’effettuazione dell’operazione; ·
il secondo formale relativo
al possesso della regolare fattura da annotare sul registro IVA. Quindi per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è
necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata. La data della fattura è solo uno
degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano
rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce
dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno
sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del
destinatario. L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23
marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “entro il
giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra
l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente,
risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle
fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello
dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai
beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in
possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso
mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il
medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto
alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e
annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni
effettuate nell’anno precedente. La regola generale, quindi,
prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese
successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se
l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art.
1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di
fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di
acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Ciò significa che la regola dei 15
giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione
IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a
gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.
Inoltre, nel caso in cui una
fattura, recapitata nel 2025, non venga registrata in tale anno,
affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere
effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il
30 aprile 2026, in apposito sezionale o comunque con una tecnica che
consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al
modello IVA 2026 riferimento 2025, e non essere invece considerata nella
liquidazione periodica del 2026, nella quale viene effettuata la registrazione.
SINTESI
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