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IN BREVE |
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Il plafond IVA 2026 per gli
esportatori abituali ·
Fatturazione immediata e
differita: le regole ·
Compensazione credito IVA 2026
dal 1° gennaio ·
Divieto di fatturazione
elettronica ai privati per le prestazioni sanitarie ·
Ultima chiamata per il Modello
Redditi 2025: scadenza ravvedimento 29 gennaio ·
Compensazione ruoli 2026: la
soglia scende a 50.000 euro ·
Iper-ammortamento 2026 con
percorso d’accesso rigoroso ·
La rottamazione-quinquies ·
Ancora novità sul trattamento
dei contributi Covid-19 ai fini del riporto delle perdite fiscali ·
Attenzione al recupero dell’IVA
sulle procedure concorsuali avviate nel 2025 ·
La natura del bollo in fattura ·
Registro dei titolari effettivi:
novità del D.Lgs. n. 210/2025 ·
Coefficienti usufrutto, rendite
e pensioni 2026 senza modifiche ·
Controlli dell’Agenzia delle Entrate
sull'”abitualità” delle vendite on line da parte di privati ·
Locazioni brevi: partita IVA
obbligatoria oltre i due appartamenti ·
Nuovo limite a 10 euro per i
buoni pasto elettronici |
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APPROFONDIMENTI |
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Esportatori
abituali e utilizzo del plafond IVA nel 2026 ·
Prestazioni
sanitarie e fattura elettronica: divieto permanente dal 2026 |
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IN BREVE |
MANOVRA
2026
La Legge di
Bilancio 2026
Legge 30
dicembre 2025, n. 199
La Legge 30
dicembre 2025, n. 199 (G.U. 30 dicembre 2025, n. 301 - S.O. n. 42) delinea la
manovra finanziaria per il triennio 2026-2028, con entrata in vigore dal 1°
gennaio 2026. Tra le diverse novità si segnala:
·
revisione IRPEF: riduzione della seconda aliquota dal 35% al 33% per lo scaglione
di reddito 28.000 – 50.000 euro. Resta confermato l'accorpamento dei primi due
scaglioni già introdotto precedentemente;
·
iperammortamento potenziato: incentivi per investimenti in beni strumentali (1°
gennaio 2026 – 30 settembre 2028). Le aliquote sono incrementali in base
all'investimento e subordinate alla produzione dei beni in area UE o SEE;
·
imprese e settore finanziario: inasprimento fiscale per banche e assicurazioni
(maggiorazione IRAP e sospensione deduzioni DTA). Vengono inoltre introdotte
nuove regole sulla deducibilità degli interessi passivi e sulla determinazione
del reddito d'impresa;
·
famiglia e casa: prorogati i bonus edilizi (ristrutturazioni e sismabonus), con
aliquote rimodulate (ordinaria al 36%, elevata al 50% per le abitazioni
principali). Nuove misure anche per gli affitti brevi;
·
riscossione: prevista una nuova "definizione agevolata"
(rottamazione delle cartelle) per i debiti affidati alla riscossione,
facilitando la regolarizzazione delle pendenze.
IRPEF
Fringe benefit auto aziendali: le
tabelle 2026 dell’ACI
Agenzia delle Entrate, Comunicato 23
dicembre 2025
Nella Gazzetta Ufficiale del 23
dicembre 2025 è stato pubblicato l’annuale comunicato dell’Agenzia delle Entrate
con le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e
motocicli elaborate dall’ACI. Le tabelle servono a calcolare il reddito
imponibile relativo ai veicoli aziendali concessi ai dipendenti anche per uso
personale, secondo quanto previsto dall’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR.
Ricordiamo che la disciplina di
riferimento, contenuta nell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, è stata
riformata dalla legge di Bilancio 2025, a cui si sono aggiunte le regole per il
passaggio dal vecchio al nuovo regime stabilite dalla legge n. 60/2025, di
conversione del D.L. n. 19/2025 (art. 6, comma 2-bis, del D.L. n.
19/2025).
In particolare, dal 1° gennaio 2025,
il cosiddetto fringe benefit di auto, moto e ciclomotori di nuova
immatricolazione è passato al 50% dell’importo corrispondente a una
percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo
chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al
dipendente. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a
trazione esclusivamente elettrica o al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
La nuova disciplina si applica ai
veicoli, come sopra individuati, che rispettino congiuntamente i seguenti tre
requisiti:
1.
siano stati immatricolati a
decorrere dal 1° gennaio 2025;
2.
siano stati concessi in uso
promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1°
gennaio 2025;
3.
siano stati assegnati ai lavoratori
dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
IVA
La compensazione del credito IVA dal
1° gennaio 2026
Il credito IVA maturato al 31
dicembre 2025 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e
contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla
scadenza del 16 gennaio 2026 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2025),
ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
L’eventuale credito eccedente i
5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo
giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, ma
soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità
rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione
del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione
dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è
elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.
I contribuenti “virtuosi” che
hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2024, pari ad
almeno 8 (anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi)
sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di
conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione
annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2025 o, alternativamente, un
punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo
d’imposta 2023 e a quello precedente. Per i contribuenti che invece hanno
ottenuto per il medesimo periodo un punteggio almeno pari a 9 è previsto
l’esonero per importi fino a 70.000 euro.
Per il periodo d’imposta 2025 la
dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2026 fino al 30 aprile
2026.
In tutti i casi di utilizzo a
compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà
avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è
consentito l’utilizzo dell’home banking.
La trasmissione telematica delle
deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano
l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano
trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da
cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.
Chi avesse maturato nel 2024 un
credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso
del 2025, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2024) fino a
quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2025,
all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire,
“rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2025.
Ricordiamo che:
·
è vietato l’utilizzo in
compensazione di crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro
per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una
sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato);
·
è possibile pagare, anche in parte,
i ruoli erariali tramite compensazione.
Si precisa anche che la disciplina
sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la
compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la
compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei
predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento
periodico.
Fino all’ammontare di 30.000 euro
l’eccedenza IVA a credito può essere richiesta a rimborso senza la necessità di
prestare la garanzia o l’asseverazione.
IRPEF
Le nuove regole di tracciabilità
delle spese di trasferta e di rappresentanza
Agenzia delle Entrate, Circolare
22 dicembre 2025, n. 15/E
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare
n. 15/E del 22 dicembre 2025, ha fornito chiarimenti operativi riguardanti le
novità introdotte dal decreto IRPEF (D.Lgs. n. 192/2024), dalla Legge di
Bilancio 2025 e dal successivo decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025).
Ricordiamo innanzitutto che il
fulcro della norma risiede nel rafforzamento dell’obbligo di tracciabilità
dei pagamenti quale condizione essenziale per la deducibilità dei costi
(lato impresa/professionista) e per la non concorrenza al reddito (lato
lavoratore).
Vedi l’Approfondimento
IVA
La detrazione IVA per le fatture a
cavallo d’anno
La regola generale, quindi,
prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese
successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se
l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art.
1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di
fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di
acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Ciò significa che la regola dei 15
giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione
IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a
gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.
ADEMPIMENTI
Milleproroghe 2026: rinviata la
Riforma fiscale, prorogate le assemblee online
D.L. 31 dicembre 2025, n. 200
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, cosiddetto decreto Milleproroghe, che interviene
su scadenze imminenti il cui mancato rispetto o rinnovo potrebbe creare vuoti
normativi o difficoltà operative per imprese e cittadini.
Di seguito in sintesi le principali
novità.
Fisco: rinvio per i nuovi Testi
Unici
La novità più rilevante in ambito
fiscale è il rinvio di un anno della grande riforma dei testi normativi.
L’entrata in vigore dei nuovi Testi Unici – che riordinano sanzioni,
tributi minori, giustizia tributaria, riscossione e imposta di registro – è
stata posticipata al 1 gennaio 2027.
Per tutto il 2026 continueremo
quindi ad applicare le regole attuali.
Se da un lato questo rallenta il
processo di semplificazione promesso, dall’altro offre a imprese e
professionisti un anno in più per prepararsi adeguatamente alle nuove
procedure.
Società e imprese
È stato prorogato al 30 settembre
2026 il termine per svolgere le assemblee di società ed enti con
modalità “speciali” (da remoto), una prassi introdotta nel 2020 che ha
dimostrato grande efficienza.
Obbligo assicurativo “Rischi
Catastrofali”
Il termine per la stipula di polizze
assicurative contro i danni da calamità naturali è prorogato al 31 marzo
2026 per:
·
le piccole e microimprese
turistico-ricettive;
·
le imprese della pesca e
dell’acquacoltura;
·
gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande.
Come sempre, il decreto dovrà ora
essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, durante i quali
potrebbero essere inserite ulteriori modifiche.
REGIMI
AGEVOLATI
Verifica delle condizioni per
adottare (o mantenere) il regime forfetario nel 2026
L’anno volge al termine e, per coloro che beneficiano del
regime forfetario, è il momento di assicurarsi di poter continuare a usufruire
di tale regime. D’altro canto, alcuni contribuenti in regime ordinario potrebbero
verificare se aderire al regime forfetario dal prossimo 1° gennaio 2026.
Di seguito, un breve riepilogo delle condizioni più
importanti da rispettare.
In primo luogo, è fondamentale verificare se nel corso
dell’anno si è rispettato il limite di ricavi o compensi per l’accesso al
regime forfetario, che è di 85.000 euro.
Un altro aspetto da esaminare riguarda il possesso di partecipazioni
in società di persone o associazioni professionali.
Per coloro che possiedono invece quote di società a
responsabilità limitata, è importante verificare due condizioni:
·
se si “controlla” una società, ossia
se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote.
Questo controllo può essere anche indiretto, cioè ottenuto attraverso parenti
entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i
parenti del coniuge, come il suocero/a);
·
se si è fatturato nei confronti
della società stessa.
Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario
esaminare l’ambito di attività della società. In particolare, sarà importante
considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal
contribuente forfettario. Il possesso di partecipazioni di maggioranza in
società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio,
rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel
regime forfetario.
Infine, per coloro che sono attualmente lavoratori
dipendenti è importante verificare se sono state emesse fatture a favore del
proprio attuale o ex datore di lavoro. Se i compensi da quest’ultimo
rappresentano più del 50% del reddito totale, non si sarà più idonei a
beneficiare del regime forfetario.
La Legge di Bilancio 2025 ha innalzato a 35mila euro il
limite di reddito di lavoro dipendente o pensione che preclude l’accesso al
regime forfetario. Come già chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate escono
dal regime o non possono accedervi coloro che nell’anno precedente hanno
percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a
35.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno
precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito
un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro
rapporto di lavoro).
ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE
CPB soggetti ISA: pronti i codici
tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva
Agenzia delle Entrate, Risoluzione
18 dicembre 2025, n. 72/E
I contribuenti che hanno applicato
gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che, per il biennio d’imposta
2025-2026, aderiscono al concordato preventivo biennale (D.Lgs n. 13/2024),
possono adottare il regime di ravvedimento speciale versando l’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché
dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Per consentirne il versamento
tramite F24, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 72/E del 18 dicembre, ha istituito i seguenti codici tributo:
·
“4089” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui
all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti persone
fisiche che hanno aderito al CPB”;
·
“4090” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui
all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti diversi
dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
·
“4091” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui
all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta
sostitutiva dell’IRAP – Soggetti che hanno aderito al CPB”.
In sede di compilazione del modello
F24, i codici tributo “4089” e “4090” sono esposti nella sezione “Erario”, in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,
con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si
riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Il codice tributo “4091” deve essere
indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella
tabella denominata “Tabella T0 - Codici delle regioni e delle Province
autonome” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in corrispondenza
delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con
l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si
riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
In caso di versamento in forma
rateale, il campo rateazione è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN”
rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero
complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto
campo è valorizzato con “0101”.
Il versamento degli interessi dovuti
in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti
“1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4089” e “4090”, e “3805”, in
caso di utilizzo del codice “4091”.
In relazione al versamento
dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede
di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4089”.
Nella sezione “Contribuente” sono
riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del
socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore,
tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale della
società o associazione, unitamente al codice “73”, denominato “Contribuente –
Società”, da riportare nel campo “codice identificativo”.
In relazione al versamento
dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
da parte della società o associazione, in sede di compilazione del modello F24,
occorre indicare il codice tributo “4090”, indipendentemente dalla compagine
sociale. Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta
relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.
L’imposta sostitutiva dell’IRAP è
sempre versata dalla società o associazione con il codice 4091.
IVA
Verifica "esportatori
abituali" per il 2026
Come di consueto i soggetti passivi
che hanno effettuato operazioni con l’estero in regime di non imponibilità IVA
possono iniziare le prime verifiche sull'opportunità di acquisizione della
qualifica di “esportatore abituale”.
Lo status di esportatore abituale si
acquisisce avendo registrato, nell’anno solare precedente (o nei 12 mesi
precedenti - cosiddetto plafond "mobile"), un ammontare di
corrispettivi derivanti da cessioni all’esportazione e operazioni assimilate,
servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, superiore al 10% del volume
d’affari “rettificato” (art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983).
L'esportatore abituale potrà
utilizzare, nel corso del 2026, il plafond maturato nel 2025 per acquistare
beni e servizi in Italia, nonché per effettuare importazioni, senza
applicazione dell’IVA (art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972). Per
farlo sarà necessario predisporre e trasmettere in via telematica all’Agenzia
delle Entrate, prima di effettuare l'operazione, una dichiarazione
d’intento conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate
(provvedimento n. 96911/2020).
VERSAMENTI
Dal 1° gennaio 2026 tasso di
interesse legale all’1,6%
Ministero dell’Economia e delle
finanze, D.M. 10 dicembre 2025
Il decreto del Ministero
dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 13 dicembre, ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2026,
il tasso d’interesse legale di cui all’art. 1284 del codice civile
abbassandolo dal 2% all’1,6% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale ha
effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e previdenziali
quali, per esempio:
·
ravvedimento operoso;
·
imposta di registro su più annualità
locazioni;
·
diritto usufrutto e nuda proprietà;
·
calcolo somme aggiuntive su omesso o
ritardato pagamento contributi previdenziali e assistenziali;
·
pagamento prestazioni pensionistiche
e previdenziali.
Il tasso legale da applicare è
quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.
Tassi d’interesse legale nel tempo:
·
dal 01.01.1886 4%
·
dal 21.04.1942 5%
·
dal 16.12.1990 10%
·
dal 01.01.1997 5%
·
dal 01.01.1999 2,50%
·
dal 01.01.2001 3,50%
·
dal 01.01.2002 3%
·
dal 01.01.2004 2,50%
·
dal 01.01.2008 3%
·
dal 01.01.2010 1%
·
dal 01.01.2011 1,50%
·
dal 01.01.2012 2,50%
·
dal 01.01.2014 1%
·
dal 01.01.2015 0,50%
·
dal 01.01.2016 0,20%
·
dal 01.01.2017 0,10%
·
dal 01.01.2018 0,30%
·
dal 01.01 2019 0,80%
·
dal 01.01.2020 0,05%
·
dal 01.01.2021 0,01%
·
dal 01.01.2022 1,25%
·
dal 01.01.2023 5,00%
·
dal 01.01.2024 2,50%
·
dal 01.01.2025 2,00%
IMPOSTE
SUI REDDITI
Deducibilità compensi amministratori
I compensi agli
amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata
nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano
percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12
gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargato
si riflette anche ai fini previdenziali.
Fa eccezione il caso del
“professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i
compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il
31 dicembre.
In caso di bonifico è
rilevante il momento in cui l’emolumento entra nella disponibilità del
beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno bancario, rileva invece la data
di emissione del titolo.
IVA
Verifica dei limiti per liquidazione IVA trimestrale e
contabilità semplificata 2026
Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa
verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in
particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato
adottato nell’esercizio precedente.
Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le
liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato,
nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:
·
500.000 euro per le imprese aventi
ad oggetto prestazioni di servizi;
·
800.000 euro per le imprese che
esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.
Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite
dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono
automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la
possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito
in:
·
500.000 euro per le imprese aventi
per oggetto prestazioni di servizi;
·
800.000 euro per le imprese aventi
per oggetto altre attività.
Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e
professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a
prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il
regime ordinario).
REGISTRAZIONI
CONTABILI
Limiti per la tenuta della
contabilità di magazzino 2026
Ricordiamo che sono obbligati
alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi
consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
·
ricavi 5.164.000,00 euro;
·
rimanenze finali 1.100.000 euro.
L’obbligo di contabilità di
magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate
condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello
in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore
delle rimanenze finali risultano inferiori ai sopraccitati limiti.
REGIMI
CONTABILI
La registrazione degli incassi e dei
pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
In vista della chiusura
dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi
l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i
compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano
fiscalmente rilevanti.
Tale problema rileva particolarmente
per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a
seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano
anch’esse il regime di cassa.
La questione si pone soprattutto per
gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come
assegni, bonifici e carta di credito.
Nel caso di utilizzo dei contanti
il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento
della consegna (o ricezione) del denaro.
Se il pagamento avviene
invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera
percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero
quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna
coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene
in un secondo momento o in un successivo periodo d’imposta.
Nell’ipotesi in cui il pagamento
avviene con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la
data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il
professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.
Se un cliente effettua un pagamento
con carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della
somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità,
un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.
Quando però il cliente è sostituto d'imposta opera, dal
2024, una deroga generale: l’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 192/2024 ha
modificato l’art. 54, comma 1, del TUIR, disponendo che le somme e i valori in
genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi
sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di
imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
Qualora quindi, il 31 dicembre 2025, un cliente sostituto d'imposta avesse
effettuato un bonifico (non istantaneo) e la somma risultasse accreditata sul
conto corrente del beneficiario nei primi giorni del 2026, il cliente dovrà
indicare il compenso erogato e la ritenuta d’acconto operata nella CU2026 e nel
modello 770/2026, e il professionista dovrà dichiarare il compenso percepito
nei redditi 2025 (modello Redditi 2026), nonostante l’accredito risulti
avvenuto nel 2026.
IVA
Franchigia IVA piccole imprese che
operano nella UE: i chiarimenti delle Entrate
Circolare 16 dicembre 2025, n. 13/E
Con circolare n. 13/E del 16
dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le novità previste dal D.Lgs. n.
180/2024, che ha recepito le modifiche introdotte in ambito europeo (direttiva
n. 2020/285), sul nuovo regime di franchigia IVA per le piccole imprese che
operano nell’Unione europea.
Il nuovo regime transfrontaliero,
operativo da quest’anno, permette ai soggetti stabiliti in uno Stato membro,
che aderiscono allo stesso regime, di effettuare cessioni di beni e prestazioni
di servizi in altri Stati membri senza applicare l’Imposta sul valore aggiunto,
beneficiando inoltre di adempimenti amministrativi semplificati.
La norma, in particolare, consente a
un soggetto di scegliere gli Stati UE in cui adottare il regime di favore, a
condizione che il volume di affari non superi la soglia annua indicata dal
singolo Paese e la soglia di 100mila euro di volume d’affari annuo nell’Unione.
Inoltre, uno stesso soggetto può
aderire sia al regime di franchigia nazionale che a quello transfrontaliero, o
a solo uno dei due.
I soggetti stabiliti in altri Stati
membri dell’Unione europea applicano il regime di franchigia in Italia, in via
tendenziale, alle stesse condizioni applicabili ai soggetti stabiliti in
Italia per l’adesione al regime forfetario.
Per accedere al regime
transfrontaliero i soggetti passivi stabiliti in Italia devono inoltrare,
mediante procedura web, una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate
con cui si chiede l’attribuzione del suffisso EX. L’Agenzia valuta l’istanza alla
luce dei requisiti normativamente previsti e delle informazioni fornite dagli
Stati membri di esenzione in cui il soggetto richiedente intende operare.
AGEVOLAZIONI
Prima casa e vendita
infraquinquennale: il preliminare non basta a evitare la decadenza dalle
agevolazioni
Agenzia delle Entrate, Risposta a
istanza di interpello 17 dicembre 2025, n. 314
Con risposta n. 314 del 17 dicembre,
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che intende vendere la
propria “prima casa” prima del quinquennio per non decadere dal regime
agevolato, deve perfezionare l’acquisto della nuova abitazione entro dodici
mesi dalla vendita.
La stipula di un contratto
preliminare, infatti, non è sufficiente per “bloccare” il termine, e l’unica
alternativa è il ricorso al ravvedimento operoso, che permette al
contribuente che non intenda o non possa adempiere all’impegno di procedere
all’acquisto di un nuovo immobile entro l’anno, di presentare una apposita
istanza all’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto di vendita
dell’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” e richiedere la
riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione. In questo
caso, il contribuente sarà tenuto al versamento della differenza tra l’imposta
pagata e quella ordinariamente dovuta, oltre al pagamento degli interessi,
senza applicazione di sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce
inoltre che la proroga di due anni, prevista dalla Legge di Bilancio 2025 per
rivendere l’immobile preposseduto, non può applicarsi anche alla
fattispecie in esame di vendita infraquinquennale della “prima casa” e
riacquisto di altra casa da adibire ad abitazione principale ex comma 4, della
citata Nota II-bis.
TERZO
SETTORE
Terzo Settore: esclusione IVA fino
al 2036
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del
12 dicembre è stato pubblicato il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, recante
disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul
valore aggiunto.
Tra le novità più rilevanti in
materia di Terzo settore il provvedimento prevede la proroga al 1° gennaio
2036 dell’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni
realizzate dagli enti associativi, di cui all’art. 5, comma 15-quater,
del D.L. n. 146/2021, attualmente prevista per il 1° gennaio 2026.
Il differimento di dieci anni delle
disposizioni introdotte dal D.L. n. 146/2021 permette agli enti di continuare
ad applicare il regime attuale fino al 2035, evitando l’immediata esposizione
agli obblighi tipici del sistema IVA, come fatturazione e registrazione.
TERZO
SETTORE
Cessazione Anagrafe delle Onlus:
iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026
Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ricorda che, dal 1° gennaio 2026, l’Anagrafe unica
delle Onlus sarà soppressa.
Le Onlus iscritte nell’Anagrafe che
intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore dovranno quindi presentare
istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
entro e non oltre il 31 marzo 2026. Le Onnlus che non presentano la domanda
entro questo termine saranno tenute a devolvere il patrimonio in ragione della
perdita della qualifica.
Il termine del 31 marzo 2026 vale
anche per le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale, che
dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle
imprese territorialmente competente..
Come presentare la domanda di
iscrizione al RUNTS
La domanda di iscrizione al RUNTS
potrà essere presentata direttamente dall’ente, esclusivamente in
modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale
dedicato, oppure dal notaio, per le Onlus con personalità giuridica.
Insieme alla presentazione
dell’istanza di iscrizione al RUNTS la Onlus interessata dovrà indicare anche
la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando l’atto
costitutivo, lo statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del
terzo settore, e gli ultimi 2 bilanci consuntivi approvati redatti secondo i
modelli di cui al D.M. n. 39/2020.
Laddove dagli ultimi 2 bilanci
approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia
superato 2 dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017,
ricorda il Ministero, la stessa è tenuta a nominare l’organo di controllo.
La nomina dell’organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi
natura giuridica di Fondazione.
Per poter percepire il contributo
del 5 per mille l’ente interessato dovrà comunicare, attraverso il sistema
RUNTS, i dati necessari per il pagamento del contributo.
TERZO
SETTORE
Disciplina fiscale degli ETS: in
consultazione pubblica la bozza di circolare delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Comunicato
stampa 19 dicembre 2025
Sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate è stata pubblicata la bozza di circolare sulla disciplina fiscale
degli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS). In particolare, il documento fornisce i primi chiarimenti sulle
disposizioni del Codice del Terzo settore, come recentemente modificato dal D.Lgs.
n.186/2025, in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione
fiscale degli enti iscritti nel RUNTS.
La bozza di circolare è in
consultazione pubblica fino al 23 gennaio 2026, per consentire all’Agenzia di
valutare i contributi pervenuti al fine di recepirli eventualmente nella
versione definitiva della circolare.
I soggetti interessati possono
inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione fino a venerdì
23 gennaio 2026, all’indirizzo e-mail dc.pflaenc@agenziaentrate.it,
utilizzando il seguente schema: Tematica/Paragrafi della circolare
interessati/Osservazioni/Contributi.
Al termine della consultazione,
l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, con esclusione di quelli contenenti
espressa richiesta di non divulgazione.
TERZO
SETTORE
5 per mille: pubblicati gli elenchi
di ammessi ed esclusi. Come mantenere il contributo per il 2026
Sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate sono stati pubblicati gli elenchi delle Onlus ammesse e di quelle
escluse dal contributo del 5 per mille per l’anno finanziario 2025.
Negli elenchi, comprensivi degli
enti che hanno usufruito della “remissione in bonis”, gli enti sono individuati
con l’indicazione del codice fiscale, della denominazione, della Regione,
dell’indirizzo, della Provincia e del Comune in cui è situalta la sede legale.
L’Agenzia ricorda che, dal 1°
gennaio 2026, l’Anagrafe unica delle Onlus sarà soppressa. Per mantenere il
diritto al contributo del 5 per mille sarà quindi necessario provvedere
all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNRS) presentando
istanza al Registro unico entro e non oltre il 31 marzo 2026, secondo le
modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul
proprio sito istituzionale.
La richiesta di iscrizione dovrà
essere presentata anche dagli enti già accreditati al 5 per mille in qualità di
Onlus e inseriti negli elenchi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate. Questi
enti, sempre dal 1° gennaio 2026, dovranno presentare le eventuali
comunicazioni inerenti al contributo (IBAN, revoche, ecc.) al competente
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
|
APPROFONDIMENTI |
IVA
Esportatori abituali e utilizzo del
plafond IVA nel 2026
Gli
esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti
hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un
ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste
operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui gli esportatori
abituali possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8,
comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.
Gli
esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a quello
“mobile”) dal 1° gennaio 2026 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza
l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”)
corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate
registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2025).
Per
le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2020, gli esportatori
abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA
debbono però preventivamente trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate
la dichiarazione d’intento, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a
Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3
dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998).
Già
dal 2020 non vi è più l’obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di
intento trasmesse all’Agenzia delle Entrate, ma dal momento che il fornitore si
trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo
della dichiarazione in fattura, l’esportatore abituale dovrà comunque comunicare
il numero di ricevuta al fornitore. Soltanto in questo modo potrà essere
emessa in modo corretto la fattura senza l’applicazione dell’IVA ex art. 8,
comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972.
Il
fornitore destinatario della dichiarazione d’intento dovrà effettuarne il
riscontro telematico dell'avvenuta presentazione accedendo al servizio on line
dell’Agenzia delle Entrate (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/index.jsp).
Se
tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata
dall'Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d'intento, il
messaggio di risposta sarà "dichiarazione d'intento correttamente
presentata".
Si
ricorda che per le cessioni di beni, il momento di effettuazione
dell’operazione ai fini IVA si realizza alla data di consegna o spedizione. È
quindi la data di consegna della merce al destinatario che individua il momento
impositivo dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, anche se la fattura
può essere “differita” al 15 del mese successivo a quello di effettuazione
delle cessioni (art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).
Il
cessionario esportatore abituale che intende avvalersi del plafond deve quindi
comunicarlo al cedente, anteriormente alla effettuazione della operazione, a
nulla rilevando il fatto che la fatturazione avvenga a fine mese. È perciò in
corrispondenza del momento di effettuazione dell’operazione che si cristallizza
il consumo del plafond.
IVA
Prestazioni sanitarie e fattura
elettronica: divieto permanente dal 2026
Dopo
un lungo susseguirsi di rinvii annuali, con l’approvazione del D.Lgs. 12 giugno
2025, n. 81, il divieto di emissione della fattura elettronica per le
prestazioni sanitarie verso i consumatori finali ha cessato di essere una
misura transitoria per diventare “a regime“.
Dal
2019 il rapporto tra prestazioni sanitarie e fattura elettronica è stato
regolato da una sorta di “limbo” normativo che ad ogni fine anno vedeva
estendere il divieto di utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) per la
trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche.
Ma
il D.Lgs. n. 81/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025, ha
finalmente modificato strutturalmente l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018. In
particolare, attuando i principi della Legge Delega (Legge n. 111/2023), ha
stabilito che è vietata l’emissione della fattura elettronica tramite SdI
per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS) e
per coloro che, pur non essendovi tenuti, documentano prestazioni sanitarie
effettuate nei confronti di persone fisiche.
Dal
2026 il regime cartaceo (o PDF tradizionale) per le fatture sanitarie B2C
è quindi la regola definitiva.
I
destinatari del divieto sono gli operatori che interagiscono con la salute del
cittadino. In particolare, il divieto riguarda:
·
soggetti tenuti all’invio al Sistema TS: medici,
odontoiatri, farmacie, strutture sanitarie accreditate, psicologi, infermieri,
ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e tutte le professioni
sanitarie soggette all’obbligo di trasmissione dei dati per la dichiarazione
dei redditi precompilata;
·
soggetti “minori” o non obbligati al TS: anche
gli operatori che non avrebbero l’obbligo di invio dati al Sistema TS, ma che
erogano prestazioni sanitarie, devono astenersi dalla fatturazione
elettronica verso i privati.
È
fondamentale sottolineare che per i medici la fattura elettronica rimane
obbligatoria esclusivamente per le operazioni B2B (es. fattura verso una
clinica, una società o un altro professionista) o B2G (verso la Pubblica
Amministrazione). Per alcune attività particolari (per esempio
osteopatia) è necessario porre in atto particolari verifiche circa la natura
della prestazione e le caratteristiche del soggetto che le eroga.
Emettere
una fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria verso un privato,
nonostante il divieto, non è solo un errore formale ma una violazione della
privacy. Gli studi medici devono assicurarsi che i propri software
gestionali abbiano i blocchi correttamente impostati per evitare l’invio
accidentale.
Riepilogo
|
Prestazione |
Destinatario |
Modalità di fatturazione |
|
Prestazione medica |
Persona fisica (paziente) |
Cartacea / PDF |
|
Consulenza medico-legale |
Società o assicurazione |
Elettronica (SdI) |
|
Affitto studi medici |
Altro professionista |
Elettronica (SdI) |
|
Cessione di beni sanitari |
Consumatore finale |
Cartacea / PDF |
È
bene ricordare:
·
che restano valide, anche in vigenza dell’obbligo di
fatturazione elettronica, le eccezioni di carattere oggettivo e soggettivo
all’obbligo di documentare le operazioni tramite fatturazione come, per esempio,
le cessioni che possono essere documentate con metodi alternativi quali, la
ricevuta, lo scontrino o il documento commerciale;
·
che, nonostante il divieto di SdI verso il privato, l'obbligo di
invio dei dati al Sistema TS rimane invariato secondo le scadenze
vigenti.
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