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Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026 - Chiarimenti su regime IVA e fatturazione per Osteopati, Chiropratici e Chinesiologi

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, cambia le carte in tavola: le prestazioni non sono più considerate "sanitarie" ai fini fiscali. Ecco cosa cambia subito per fatturazione e regime forfettario.

È arrivata come una doccia fredda la Risoluzione n. 9 pubblicata ieri, 24 febbraio 2026, dall’Agenzia delle Entrate. Un documento che riscrive le regole del gioco per migliaia di professionisti del settore del benessere e della riabilitazione motoria.

Se sei un Chinesiologo, un Osteopata o un Chiropratico, questa novità impatta direttamente sulla tua gestione quotidiana, sul tuo rapporto con i pazienti e sulle tue tariffe.

Facciamo chiarezza su cosa è successo e su come il nostro Studio sta affrontando la situazione.

Il Punto di Rottura: "Non Siete Professioni Sanitarie Vigilate"

Il cuore della questione riguarda l'applicazione dell'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie (Art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/72). L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, per beneficiare di questa esenzione, devono coesistere due requisiti:

  1. Oggettivo: la prestazione deve essere di diagnosi, cura o riabilitazione.

  2. Soggettivo: la prestazione deve essere resa da professioni sanitarie "soggette a vigilanza" (secondo il Testo Unico delle Leggi Sanitarie o specifici Decreti Ministeriali).

    Sentito il Ministero della Salute, l'Agenzia ha stabilito che Osteopati, Chiropratici e Chinesiologi attualmente non soddisfano il requisito soggettivo. Non essendo ancora pienamente inquadrate come professioni sanitarie vigilate, le loro prestazioni, ai soli fini fiscali, non possono essere considerate sanitarie.




Le Conseguenze Operative Immediate (Da Ieri!)

Il declassamento da "prestazione sanitaria" a "prestazione generica" comporta tre cambiamenti drastici e immediati:

1. Addio Esenzione IVA (per chi è in regime ordinario)

Le fatture emesse da Osteopati, Chiropratici e Chinesiologi non possono più beneficiare dell'esenzione ex Art. 10.

  • La conseguenza: Bisogna applicare l'IVA ordinaria al 22% su tutti i compensi.

2. Obbligo di Fatturazione Elettronica (via SdI)

Fino a ieri, vigeva il divieto di emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie a tutela della privacy dei pazienti.

  • La conseguenza: Poiché la prestazione non è più considerata sanitaria, cade il divieto. Questi professionisti devono ora emettere esclusivamente fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI)

3. Stop all'invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS)

Il Sistema TS serve per precompilare le dichiarazioni dei redditi dei cittadini con le spese sanitarie detraibili.

  • La conseguenza: Non essendo spese sanitarie, i dati non devono più essere inviati al Sistema TS.

Il Boccone Amaro: Nessuna Detrazione per i Pazienti

Questa è forse la novità più difficile da comunicare ai propri clienti. Se la prestazione non è fiscale "sanitaria", il paziente non può scaricare la spesa (il famoso 19%) nella propria dichiarazione dei redditi. È fondamentale informare tempestivamente la clientela per evitare spiacevoli malintesi in sede di dichiarazione.

Focus: Cosa Cambia per il Regime Forfettario?

Molti dei nostri clienti in questi settori operano in Regime Forfettario. Potreste pensare: "Io non applico l'IVA comunque, quindi non mi riguarda". Attenzione, non è così. L'impatto per voi è duplice:

  1. Danno commerciale: I vostri pazienti perdono la possibilità di detrarre la spesa. Questo potrebbe incidere sulla percezione del costo del servizio.

  2. Fatturazione: Siete già obbligati alla fatturazione elettronica, ma ora avete la certezza che le vostre prestazioni non rientrano nelle deroghe "sanitarie". Inoltre, nelle diciture in fattura non si dovrà più fare alcun riferimento, nemmeno indiretto, all'esenzione sanitaria.

Un Contrasto Aperto tra Fisco e Giudici

Per dovere di cronaca professionale, segnaliamo che questa presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate è in netto contrasto con la giurisprudenza recente. La Corte di Cassazione (es. sentenza n. 13230/2024) ha più volte riconosciuto l'esenzione IVA basandosi sulla natura sostanziale della prestazione di cura, anche in assenza di decreti attuativi.

Tuttavia, come Studio, il nostro compito è tutelarvi da sanzioni immediate. La via più prudente, oggi, è adeguarsi alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, pur monitorando l'evoluzione di questo scontro interpretativo.

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