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IN BREVE |
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Rottamazione-quinquies
2026: la nuova definizione agevolata ·
Certificazione
Unica 2026: la gestione della tripla scadenza per i sostituti d’imposta ·
Entro il 16
marzo 2026 la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe) ·
Collegamento
tra POS e registratori di cassa: la guida per gli esercenti ·
Collegamento
POS e registratori telematici: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per
bowling, sale giochi e bar ·
Al 16 marzo la
tassa di vidimazione 2026 dei libri sociali ·
Startup
innovative e detrazioni fiscali 2026: il nodo dei 100.000 euro ·
Trattamento IVA
dell'attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massoterapista ·
Rating di legalità:
dal 16 marzo 2026 in vigore il nuovo Regolamento ·
Novità Terzo
Settore 2026: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate ·
Impatriati e ricercatori:
l’Agenzia chiarisce le regole per l’estensione delle agevolazioni |
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APPROFONDIMENTI |
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Le procedure per il collegamento
tra Pos e registratori di cassa ·
Le agevolazioni per gli investimenti in startup
innovative
Rottamazione-quinquies
2026: la nuova definizione agevolata La
rottamazione-quinquies, una delle misure più attese della legge di Bilancio
2026, punta a favorire la riscossione dei crediti erariali e previdenziali,
offrendo la possibilità di estinguere i debiti affidati all'agente della riscossione
senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio. Tuttavia, il
legislatore ha scelto questa volta la strada della selettività. Questa
quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali si
presenta infatti con una struttura sensibilmente diversa rispetto alle
precedenti edizioni, richiedendo un’analisi attenta da parte di
professionisti e contribuenti. A
differenza della "quater", la rottamazione-quinquies non è una misura
"omnibus". Il campo d’azione è delimitato dai carichi affidati agli agenti
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Ma la vera
restrizione riguarda la natura del debito. Ai
sensi dell’art. 1, comma 82, della Legge n. 199/2025, possono essere definiti
solo: ·
carichi erariali: derivanti
dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali
(comunicazioni di irregolarità o "avvisi bonari" ex artt. 36-bis e
36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972); ·
contributi previdenziali INPS: solo se
derivanti dall’omesso versamento di somme regolarmente dichiarate dal
contribuente; ·
sanzioni amministrative: in
particolare quelle per violazioni del Codice della strada. Sono
esclusi: ·
avvisi di accertamento o
contestazione; ·
atti di recupero di crediti d'imposta; ·
debiti INAIL (sia per accertamento che per premi annuali); ·
Casse di Previdenza Privata e tributi locali (IMU, TARI, bollo
auto), a meno che l'ente locale non deliberi diversamente (facoltà ammessa
ma non automatica); ·
avvisi di liquidazione dell'imposta
di registro su atti giudiziari o locazioni. La
rottamazione-quinquies non è accessibile a chi è in regola con i
pagamenti della rottamazione-quater al 30 settembre 2025, ma chi è
decaduto (o ha debiti nuovi) può accedere al nuovo piano, decisamente più lungo
e flessibile. Il
vero "punto di forza" della quinquies è la dilazione. Il debito
residuo può essere ripartito in un massimo di 54 rate bimestrali, con un
orizzonte temporale che si estende fino al 2035. L'istanza
di adesione deve essere inviata telematicamente entro il 30 aprile 2026.
Dal
1° agosto 2026, sulle rate successive alla prima, si applicherà un tasso
di interesse annuo del 3%. Le scadenze dal 2027 in poi seguiranno una
cadenza fissa bimestrale (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre). Un’importante
novità riguarda la tolleranza sui pagamenti. Mentre nella quater la perdita dei
benefici scattava dopo soli 5 giorni di ritardo anche per una sola rata, nella rottamazione-quinquies
la decadenza si verifica solo in caso di: 1.
mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non
consecutive; 2.
mancato pagamento dell'ultima rata del piano. Questo
margine di errore offre una maggiore serenità finanziaria alle imprese e alle
famiglie, evitando che un intoppo momentaneo vanifichi l'intera procedura
agevolativa.
DICHIARAZIONI Certificazione
Unica 2026: la gestione della tripla scadenza per i sostituti d’imposta Il primo
appuntamento è fissato al 16 marzo, termine
entro il quale devono essere trasmesse le certificazioni riguardanti i redditi
di lavoro dipendente, quelli di lavoro autonomo non abituale, i redditi diversi
e le locazioni brevi. Questa data coincide anche con il termine ultimo per la
consegna del modello sintetico al percipiente, un obbligo che rimane fermo per
tutte le categorie, indipendentemente dalla successiva scadenza per l'invio al Fisco. Il calendario prosegue con la nuova scadenza del 30 aprile, dedicata esclusivamente alle certificazioni che
contengono redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni abituali,
nonché le provvigioni per agenti e rappresentanti di commercio. Tale
slittamento è funzionale alla disponibilità della dichiarazione precompilata,
che dal 2026 sarà resa accessibile telematicamente entro il 20 maggio. Infine, il cerchio si chiude il 31 ottobre, termine ultimo per l'invio delle certificazioni
relative ai redditi esenti o a
quelli che non possono essere dichiarati tramite il modello precompilato.
DICHIARAZIONI Entro il
16 marzo 2026 la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe) La Certificazione degli utili e dei proventi
equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo 2026, ai
soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti
dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società
(IRES), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente. La Cupe viene rilasciata da società ed enti
emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse
incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati,
intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte
Titoli S.p.a., rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non
residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. e degli intermediari non
residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti
sempre al sistema Monte Titoli S.p.a., società fiduciarie, con esclusivo
riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate,
sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di
investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che
interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni
o titoli. La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata
per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle
azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili
in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per
contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con
partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza
impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza
apporto di lavoro o capitale). La certificazione non va rilasciata, invece,
in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo
d’imposta o ad imposta sostitutiva.
ADEMPIMENTI Collegamento tra POS e registratori di
cassa: la guida per gli esercenti Agenzia delle Entrate,
Guida “Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli
strumenti di certificazione dei corrispettivi (POS-RT)” L’Agenzia delle Entrate
ha recentemente pubblicato un vademecum operativo che delinea le procedure per
l’integrazione tra sistemi di pagamento elettronico e strumenti di
memorizzazione dei corrispettivi. Una transizione che promette semplificazione,
ma che richiede un’attenta analisi tecnica e fiscale. Nel complesso percorso
di digitalizzazione del Fisco italiano, un nuovo tassello si aggiunge al
mosaico della compliance per le attività commerciali. Al centro dell’attenzione
c’è il collegamento tra registratori e POS online, un’integrazione che non
rappresenta solo un’evoluzione tecnologica, ma un vero e proprio cambio di
paradigma nella gestione quotidiana del punto vendita. L’obiettivo
dichiarato dall’Amministrazione finanziaria è duplice: da un lato, semplificare
gli adempimenti a carico dell’esercente; dall’altro, garantire una
tracciabilità dei flussi sempre più puntuale, riducendo drasticamente il
rischio di errori manuali e discrepanze tra transazioni effettive e documenti
commerciali emessi.
Vedi l’Approfondimento
ADEMPIMENTI Collegamento POS e registratori
telematici: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per bowling, sale giochi e
bar Agenzia delle Entrate, Risposta a
istanza di interpello 20 febbraio 2026, n. 44 Chiariti
gli obblighi di collegamento tra POS e registratori telematici per le attività
miste: niente vincoli per bowling con biglietteria SIAE e sale giochi, obbligo
pieno per bar e ristorazione. Con
risposta n. 44 del 20 febbraio, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti
posti da una società che si occupa della gestione di centri bowling ricreativi
in merito alle regole per l’abbinamento tra strumenti di pagamento elettronico
e RT, previsto dalla Legge di Bilancio 2025. Il
caso riguarda un operatore attivo in attività di bowling (con biglietteria
SIAE), sala giochi, carambole e ping pong, oltre a bar e ristorante, che ha
chiesto chiarimenti sugli obblighi di collegamento tra POS e strumenti di
certificazione dei corrispettivi dal 1° gennaio 2026. Nel
merito, l’Agenzia analizza separatamente le diverse attività esercitate. Per
il bowling, i cui corrispettivi sono certificati tramite titoli di accesso
emessi con biglietteria automatizzata e già trasmessi alla Società Italiana
degli Autori ed Editori, non sussiste l’obbligo di collegamento tra POS e
registratore telematico. Analoga
conclusione per sala giochi, carambole e ping pong, attività escluse
dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi:
nessun vincolo di censimento o collegamento del POS. Diversamente,
per bar e ristorazione, soggetti all’obbligo di memorizzazione e invio
telematico dei corrispettivi, il collegamento tra POS e registratore telematico
diventa obbligatorio, secondo le modalità fissate dal provvedimento del
31 ottobre 2025. Il protocollo “Scambio Importo” resta facoltativo. Infine,
relativamente alla possibilità di utilizzo di un unico POS per incassare i
corrispettivi provenienti da più attività, l'Agenzia precisa che è ammesso
l’uso di un unico POS per più attività, purché sia rispettato l’obbligo di
collegamento per quelle soggette a certificazione, e sono utilizzabili anche
dispositivi portatili (es. tramite smartphone), a condizione che siano censiti e
associati come previsto dalla norma.
Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2026
dei libri sociali Entro
il 16 marzo ·
le società di capitali, ·
le società consortili, ·
le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti
fra gli stessi), ·
gli enti commerciali, devono
provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla
vidimazione dei libri sociali. Sono
escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma
soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del
libro giornale e del libro degli inventari): ·
le società di persone, ·
le società cooperative, ·
le società di mutua assicurazione, ·
gli enti non commerciali, ·
le società di capitali sportive dilettantistiche. La
tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a
prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La
misura della tassa anche per il 2026 sarà di: ·
309,87 euro per la generalità delle
società; ·
516,46 euro per le società con
capitale sociale al 1° gennaio 2026 superiore a 516.456,90 euro. Il
modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere
esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla
vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali
successiva al termine di versamento del 16 marzo 2026. Le
società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con
bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere
effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 -
Tassa annuale vidimazione libri sociali). L’omesso
versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa
corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non
inferiore a 103 euro.
SOCIETÀ Startup innovative e detrazioni fiscali
2026: il nodo dei 100.000 euro A
fine ottobre 2025, durante un question time parlamentare, il Ministero
dell'Economia ha sciolto un dubbio che lasciava perplessi molti investitori e
professionisti del settore. La
questione riguarda il coordinamento tra due diversi meccanismi di
agevolazione previsti dalla normativa italiana per chi decide di puntare
sul capitale di rischio delle imprese innovative: detrazione IRPEF 30% o 65%.
Vedi l’Approfondimento
IVA Trattamento IVA dell'attività di osteopata,
chiropratico, chinesiologo e massoterapista Agenzia delle Entrate, Risoluzione 24 febbraio 2026, n. 9/E L'Agenzia
delle Entrate, con la pubblicazione della risoluzione n. 9/E del 24 febbraio
2026, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale e alle modalità
di certificazione dei corrispettivi per alcune categorie di operatori che
gravitano nell'ambito del benessere e della salute. Il
documento affronta in modo sistematico le posizioni di osteopati, chiropratici,
chinesiologi e massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici,
comunemente noti come massoterapisti. Al centro della questione risiede
l'applicabilità del regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni
sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, condizionato dalla sussistenza di
rigorosi requisiti soggettivi e oggettivi. Perché
una prestazione possa beneficiare dell'esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, n.
18, del D.P.R. n. 633/1972, è necessaria la compresenza di due fattori: 1.
la natura sanitaria dell'attività rivolta alla persona e 2.
il fatto che chi la esegue appartenga alle professioni sanitarie
o alle arti ausiliarie soggette a vigilanza. La
risoluzione richiama un parere del Ministero della Salute di novembre 2025 per
definire lo stato attuale di queste figure professionali, evidenziando come la
semplice intenzione legislativa di inquadrare una professione nel comparto
sanitario non sia sufficiente a garantirne l'immediato beneficio fiscale. Nonostante
la legge n. 3/2018 abbia formalmente individuato l'osteopata e il chiropratico
come professioni sanitarie, l'iter normativo per la loro piena istituzione non
è ancora giunto a compimento. L'Agenzia sottolinea che mancano ancora gli
accordi definitivi in sede di Conferenza Stato-Regioni per stabilire i criteri
di valutazione dell'esperienza professionale e il riconoscimento dei titoli
equipollenti. Senza il completamento di questi passaggi e l'istituzione dei
relativi albi professionali, lo Stato non può garantire quel livello
qualitativo minimo e quel controllo delle qualifiche richiesti dalle direttive
unionali per concedere l'esenzione d'imposta. Di conseguenza, le prestazioni
rese da osteopati e chiropratici restano allo stato attuale soggette a IVA con
aliquota ordinaria. Per
quanto riguarda il chinesiologo, il parere ministeriale è ancora più
netto: tale figura non è riconosciuta come professione sanitaria, poiché la sua
attività è finalizzata esclusivamente alla promozione del benessere e al
mantenimento dello stato di salute attraverso l'attività fisica. Non
sovrapponendosi a competenze sanitarie regolate, il chinesiologo deve applicare
l'IVA in misura ordinaria su tutte le proprie prestazioni. Discorso
opposto vale per il massaggiatore capo bagnino (MCB): questa figura è
esplicitamente menzionata dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie come arte
ausiliaria delle professioni sanitarie soggetta a vigilanza. L'Agenzia conferma
quindi che il massoterapista può beneficiare dell'esenzione IVA, a condizione
che sia in possesso di un titolo idoneo e che operi sotto la supervisione di un
professionista sanitario, data la mancanza di autonomia professionale propria
di questa categoria. Le
differenze nel trattamento d'imposta si riflettono inevitabilmente sugli
obblighi di fatturazione: ·
per gli osteopati, i chiropratici e i
chinesiologi, non essendo le loro prestazioni configurabili come sanitarie ai
fini fiscali, vige l'obbligo di emettere la fattura elettronica tramite
il Sistema di Interscambio. Tali spese, inoltre, non sono attualmente ammesse
tra quelle detraibili documentabili attraverso il Sistema Tessera Sanitaria; ·
per il massoterapista, invece, la situazione
è speculare: poiché le sue prestazioni sono detraibili come spese sanitarie,
sussiste l'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Questo
comporta un divieto specifico; i soggetti che inviano dati al Sistema TS non
possono, per le medesime operazioni verso persone fisiche, emettere la fattura
elettronica. Tale divieto, divenuto definitivo con i recenti interventi
legislativi del 2025, impone dunque al massoterapista di continuare a
certificare i compensi verso i privati attraverso modalità analogiche o
documenti che non transitino dal canale SdI.
RATING
BANCARIO E MERITO CREDITIZIO Rating di legalità: dal 16 marzo 2026
in vigore il nuovo Regolamento Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, Delibera 27 gennaio 2026 Con delibera
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 27 gennaio 2026 è
stato approvato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di
legalità (adottato ai sensi dell’art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1,
così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. 24 marzo 2012, n.
29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62). Il nuovo Regolamento
entra in vigore dal 16 marzo 2026. Questi i principali
elementi di novità: ·
il rating
attribuito o rinnovato con il nuovo Regolamento avrà una durata di tre anni; ·
verrà
riconosciuto un punteggio aggiuntivo all’impresa che, alla presentazione della
domanda di rinnovo, risulti averlo già ottenuto, in via continuativa, per
almeno tre volte precedenti; ·
l’attestato
di attribuzione del rating verrà rilasciato anche in lingua inglese, così da
rendere l’attestazione più spendibile anche sui mercati esteri. A fronte della maggiore
durata del rating di legalità e per la sua natura premiale, sono stati
rafforzati i presidi di legalità – con riferimento ai motivi di carattere
penale, prefettizio o giudiziario – e sono state inasprite le conseguenze in
caso di violazione degli obblighi informativi. Dal 16 marzo le imprese
dovranno utilizzare i nuovi Formulari e Modelli che saranno resi disponibili
sulla piattaforma WebRating e sul sito dell’Autorità - sezione Rating di
legalità.
Novità Terzo Settore 2026: i
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate Agenzia delle Entrate, Circolare 19 febbraio 2026, n. 1/E Con
la pubblicazione della circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate
fornisce una guida organica alle disposizioni fiscali contenute nel Codice del
Terzo Settore (CTS). Si tratta di un documento attesissimo da migliaia di
associazioni, fondazioni e imprese sociali che, dopo anni di incertezze
normative e attese per le autorizzazioni comunitarie, hanno ora un quadro più
chiaro per la gestione dei propri bilanci e delle attività. Il “test di commercialità”: quando l’ente resta non profit Il
cuore della circolare riguarda la qualificazione fiscale degli Enti del Terzo
Settore (ETS). L’Agenzia chiarisce i criteri per distinguere tra attività non
commerciali (istituzionali) e commerciali. Le
attività di interesse generale (AIG) si considerano non commerciali se i
corrispettivi non superano i costi effettivi o se il margine di profitto è
minimo. Una novità rilevante riguarda la semplificazione per i piccoli enti:
per quelli con proventi inferiori a 300mila euro, la valutazione della
non-commercialità potrà essere effettuata in modo unitario sull’insieme delle
attività svolte, evitando una contabilità separata eccessivamente onerosa. Nuovi regimi forfetari e soglie di fatturato Il
2026 viene indicato come l’anno della svolta per il nuovo regime di tassazione
semplificata. Per le Organizzazioni di Volontariato (Odv) e le Associazioni
di Promozione Sociale (Aps), la circolare specifica i criteri di accesso al
regime forfetario:
Imprese sociali e raccolta fondi Un
capitolo specifico è dedicato alle imprese sociali. La circolare n. 1/E/2026
conferma il principio della neutralità fiscale per gli utili reinvestiti
nell'attività statutaria o destinati ad incremento del patrimonio, a patto che
non vi sia distribuzione di dividendi (salvo i limiti previsti dalla legge). Per
quanto riguarda le attività di raccolta fondi, il Fisco conferma l'esclusione
dall'IRES per le raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche
mediante offerte di beni di modico valore o servizi agli intervenuti, purché
svolte in concomitanza di celebrazioni o campagne di sensibilizzazione. Con
queste istruzioni, si avvia ufficialmente la fase finale della transizione dal
vecchio regime Onlus al nuovo sistema ETS. La circolare fornisce indicazioni
preziose per il passaggio dei dati e dei patrimoni, rassicurando gli enti che
hanno già operato l'adeguamento statutario.
Impatriati e ricercatori: l’Agenzia
chiarisce le regole per l’estensione delle agevolazioni Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 febbraio 2026, n. 8/E Con
la risoluzione n. 8/E del 23 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi
chiarimenti in merito alla proroga dei benefici fiscali previsti per i
lavoratori che rientrano in Italia e per docenti e ricercatori provenienti
dall’estero. In
particolare, l’Amministrazione finanziaria ha confermato la possibilità di estendere
per ulteriori 5 anni il regime speciale per i lavoratori impatriati anche
a coloro che hanno trasferito la residenza in Italia nel periodo compreso tra
il 30 aprile e il 2 luglio 2019, equiparandoli, di fatto, ai soggetti rientrati
a partire dal periodo d’imposta 2020. Resta
fermo che il predetto ulteriore quinquennio va computato a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio
agevolabile, che decorre dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza
fiscale in Italia. Novità
rilevanti anche per docenti e ricercatori: il periodo di fruizione
della detassazione del 90% dei compensi potrà essere progressivamente ampliato
anche qualora al rientro in Italia il contribuente non abbia figli minori e
tale evento si verifichi nel corso del periodo agevolabile. Pertanto,
chiariscono le Entrate, il contribuente che rientra in Italia senza figli
minorenni e beneficia dell’agevolazione per sei periodi d’imposta può
prolungarne la durata qualora diventi genitore entro tale arco temporale. In
particolare, la misura potrà estendersi complessivamente a otto, undici o
tredici periodi d’imposta nel caso in cui, entro i primi sei anni, nasca
rispettivamente il primo, il secondo o il terzo figlio. Analogamente,
il soggetto che trasferisce la residenza in Italia con un figlio – oppure che
ne diventa genitore entro i primi sei periodi d’imposta – potrà beneficiare
dell’agevolazione fino a undici periodi d’imposta se, entro il termine
dell’ottavo anno, sopraggiunge un secondo figlio. Qualora, inoltre, entro la
scadenza dell’undicesimo periodo d’imposta, nasca un terzo figlio, la durata
complessiva del regime agevolato potrà arrivare fino a tredici periodi
d’imposta.
ADEMPIMENTI Le procedure per il collegamento tra
POS e registratori di cassa Agenzia delle Entrate,
Guida “Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli
strumenti di certificazione dei corrispettivi (POS-RT)” L’Agenzia delle Entrate
ha recentemente pubblicato un vademecum operativo che delinea le procedure per
l’integrazione tra sistemi di pagamento elettronico e strumenti di
memorizzazione dei corrispettivi. Una transizione che promette semplificazione,
ma che richiede un’attenta analisi tecnica e fiscale. Nel complesso percorso
di digitalizzazione del Fisco italiano, un nuovo tassello si aggiunge al
mosaico della compliance per le attività commerciali. Al centro dell’attenzione
c’è il collegamento tra registratori e POS online, un’integrazione che non
rappresenta solo un’evoluzione tecnologica, ma un vero e proprio cambio di
paradigma nella gestione quotidiana del punto vendita. L’obiettivo
dichiarato dall’Amministrazione finanziaria è duplice: da un lato, semplificare
gli adempimenti a carico dell’esercente; dall’altro, garantire una
tracciabilità dei flussi sempre più puntuale, riducendo drasticamente il
rischio di errori manuali e discrepanze tra transazioni effettive e documenti
commerciali emessi.
L’essenza del collegamento: cosa cambia in cassa? Il
fulcro della questione risiede nell’interoperabilità. Attraverso il
collegamento tra i registratori e i POS online, il terminale di
pagamento "dialoga" in tempo reale con il Registratore Telematico
(RT). In
termini pratici, l’attivazione del pagamento elettronico innesca
automaticamente la chiusura del documento commerciale. Questo automatismo
elimina la necessità per l’operatore di digitare manualmente l’importo sul
tastierino del POS, operazione che – come noto – è spesso fonte di sviste
contabili o omissioni involontarie. La guida dell’Agenzia delle Entrate
chiarisce i requisiti tecnici necessari affinché questa comunicazione avvenga
in modo sicuro e certificato, nel rispetto degli standard di sicurezza per la
trasmissione dei dati.
I punti chiave della guida per gli esercenti Per
i titolari di attività, la comprensione di questo processo è fondamentale per
evitare di trovarsi impreparati di fronte alle evoluzioni normative. Ecco i
punti essenziali evidenziati dal documento ministeriale: 1.
compatibilità dei dispositivi: non
tutti i dispositivi attualmente in uso sono nativamente predisposti per
l’integrazione completa. È necessario verificare che il proprio Registratore
Telematico sia aggiornato ai modelli hardware e software più recenti; 2.
unicità del dato: il
collegamento assicura che il dato del pagamento elettronico sia univocamente
associato alla transazione fiscale, creando un legame indissolubile tra
l'incasso e la comunicazione telematica dei corrispettivi; 3.
semplificazione nei controlli: un
sistema integrato riduce il contenzioso e facilita le fasi di verifica, poiché
la quadratura tra i flussi finanziari e i corrispettivi inviati avviene alla
radice.
Ambito di applicazione e decorrenza L'obbligo
decorre ufficialmente dal 1° gennaio 2026. I
soggetti interessati sono tutti gli esercenti che effettuano operazioni
di commercio al minuto e attività assimilate (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) e
che accettano pagamenti elettronici. I
dispositivi coinvolti sono: ·
per il pagamento: POS
fisici, SoftPOS (app su smartphone), gateway di pagamento per e-commerce,
terminali virtuali; ·
per la certificazione: Registratori
Telematici (RT), Server RT o la procedura web "Documento commerciale
online" del portale Fatture e Corrispettivi. Uno
dei punti fondamentali chiariti dalla guida è che non è richiesto un
collegamento fisico (cavo) tra il POS e il registratore di cassa. Il
collegamento è di tipo logico/amministrativo: consiste nell'associare,
nel database dell'Agenzia delle Entrate, l'identificativo univoco del POS alla
matricola del Registratore Telematico utilizzato in quel punto vendita.
Modalità operative L'esercente,
o un suo intermediario delegato (es. il commercialista), deve agire tramite il
portale "Fatture e Corrispettivi": 1.
Accesso: autenticazione tramite
SPID, CIE o CNS; 2.
Sezione dedicata: navigare
nell'area "Corrispettivi" e selezionare la nuova funzionalità "Gestisci
collegamenti"(disponibile da marzo 2026); 3.
Selezione RT: individuare
nell'elenco dei propri dispositivi attivi il Registratore Telematico (o la
procedura web) da associare; 4.
Associazione POS: selezionare
dall'elenco (pre-caricato dall'Agenzia grazie ai dati inviati dagli operatori
finanziari/banche) gli strumenti di pagamento elettronico intestati alla
propria partita IVA. Se un POS non compare, va inserito manualmente il suo ID
univoco; 5.
Conferma: verificare l'indirizzo
dell'unità locale e confermare l'abbinamento. È possibile scaricare una
ricevuta PDF dell'operazione.
Scadenze e termini di registrazione La
guida stabilisce tempistiche precise per mettersi in regola: ·
Fase di avvio: per i
POS e gli RT già operativi a gennaio 2026, l'abbinamento deve essere effettuato
entro 45 giorni dalla messa a disposizione della procedura online
(prevista per i primi di marzo 2026); ·
Nuovi dispositivi (regime ordinario): per i
POS attivati dopo la fase di avvio, il collegamento va eseguito tra il 6°
giorno del secondo mese successivo all'attivazione e l'ultimo giorno dello
stesso mese; ·
Variazioni: in caso di sostituzione
o dismissione di un POS o di un RT, l'associazione deve essere aggiornata
tempestivamente seguendo gli stessi termini.
Casi particolari ed esclusioni Non
sono soggetti all'obbligo di collegamento i POS utilizzati esclusivamente per
incassare corrispettivi da distributori automatici (vending machine),
carburanti e ricariche veicoli elettrici. Se
un POS è utilizzato sia per operazioni esonerate (es. tabacchi) che per
operazioni soggette a documento commerciale, l'obbligo di collegamento
sussiste. Se
l'esercente emette esclusivamente fatture elettroniche per ogni operazione
(senza mai ricorrere al documento commerciale), non è tenuto al collegamento
POS-RT.
Sanzioni Il
mancato adempimento degli obblighi di collegamento è equiparato alla mancata
installazione del Registratore Telematico. Le sanzioni previste sono: ·
amministrative: da 1.000
a 4.000 euro; ·
accessorie: in caso di recidiva o
gravi violazioni, è prevista la sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 15 giorni a 6
mesi.
SOCIETÀ Le agevolazioni per gli investimenti in
startup innovative A
fine ottobre 2025, durante un question time parlamentare, il Ministero
dell'Economia ha sciolto un dubbio che lasciava perplessi molti investitori e
professionisti del settore. La
questione riguarda il coordinamento tra due diversi meccanismi di
agevolazione previsti dalla normativa italiana per chi decide di puntare
sul capitale di rischio delle imprese innovative.
Detrazione IRPEF 30% o 65%: le due opzioni per startup
innovative Il
sistema fiscale italiano offre agli investitori privati due strade distinte
per ottenere sgravi fiscali quando decidono di sostenere una startup
innovativa. Entrambe le opzioni trovano fondamento nel D.L. n. 179/2012, pietra
miliare della regolamentazione delle imprese innovative nel nostro Paese. La
prima possibilità consente di recuperare il 30% dell'importo
investito attraverso una detrazione dall'IRPEF dovuta. È percorribile per
investimenti anche molto consistenti, fino a un milione di euro all'anno; in
termini pratici, chi investe il massimo può ottenere uno sconto fiscale fino a
300.000 euro. Questa
agevolazione è disciplinata dall'art. 29 del decreto citato ed è stata pensata
per attrarre capitali privati verso l'ecosistema delle startup, riducendo il
rischio percepito attraverso un sostanziale ritorno fiscale. La
seconda strada, introdotta per la prima volta con il Decreto Rilancio
del 2020 e aggiornata dalla Legge n. 193/2024, alza la percentuale al 65%
ma restringe significativamente il campo d'azione: l'investimento massimo
agevolabile scende a 100.000 euro per anno fiscale. Chi sceglie questa via può
quindi recuperare al massimo 65.000 euro. L'art.
29-bis del medesimo decreto legge prevede questa versione
"potenziata" dell'incentivo, con l'obiettivo di stimolare in
particolare gli investimenti di taglio medio-piccolo, tipici dei business
angel e degli investitori privati non istituzionali. Entrambe
le agevolazioni richiedono che l'investimento venga mantenuto per almeno tre
anni e che la società beneficiaria mantenga i requisiti di startup innovativa
previsti dalla legge.
Detrazione 30% e 65% startup: si possono combinare? Sebbene
investire in una startup innovativa sia fiscalmente vantaggioso, fino
all'autunno scorso un'incognita frenava i grandi capitali: il trattamento della
quota eccedente i centomila euro. Fino
all'autunno scorso, la questione era interpretata in modi diversi: Tesi 1 – combinazione possibile Secondo
alcuni interpreti, l'investitore avrebbe potuto applicare il 65% sui primi
centomila euro e poi "scalare" al 30% sulla parte rimanente. Con
questa logica, investendo 200.000 euro si sarebbero ottenuti 65.000 euro di
detrazione (sul primo blocco) più 30.000 euro (sul secondo), per un totale di
95.000 euro. Tesi 2 – scelta secca Altri
professionisti sostenevano invece che occorresse scegliere una sola delle due
agevolazioni per l'intera operazione finanziaria. Con questa lettura,
investendo 200.000 euro si poteva optare o per il 65% (ottenendo però solo
65.000 euro, applicati sul massimale dei primi 100.000) oppure per il 30%
sull'intero importo (ottenendo 60.000 euro). La
differenza pratica non è banale: nel primo caso si otterrebbero 95.000 euro di
sconto fiscale, nel secondo "solo" 60.000 euro scegliendo la via più
conveniente.
La risposta del MEF: scelta obbligatoria Durante
la seduta del 29 ottobre 2025 della VI Commissione Finanze della Camera, la
sottosegretaria all'Economia Lucia Albano ha fornito la posizione ufficiale del
Ministero, rispondendo a un'interrogazione parlamentare presentata
dall'onorevole Gebhard. La
linea confermata è quella più restrittiva: le due agevolazioni sono
alternative in senso assoluto. Non è possibile "mescolare" le
percentuali sulla stessa operazione di investimento. Il
fondamento di questa interpretazione risiede in due atti normativi e
interpretativi: 1.
il D.M. 28 dicembre 2020 (art. 1, comma 5) stabilisce
espressamente che l'agevolazione è alternativa a quella al 30% e "non è
cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria" (la
percentuale elevata dal 50% al 65% dalla Legge n. 193/2024 a decorrere dal 1°
gennaio 2025); 2.
l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 19/E del
2021, ha ribadito questo principio di non cumulabilità, chiarendo che la scelta
va operata a monte dell'investimento. La
ratio di questa impostazione è evitare che il sistema di incentivi diventi
eccessivamente generoso per gli investimenti di fascia medio-alta, concentrando
invece il beneficio maggiore (50%) su importi più contenuti, tipici degli
investitori retail e dei piccoli investitori istituzionali.
Guida alla scelta: quale detrazione conviene per il tuo
investimento Alla
luce del chiarimento ministeriale, pianificare con attenzione la struttura
dell'investimento diventa fondamentale. Di seguito uno schema di ragionamento
basato su calcoli matematici:
Come
si evince dalla tabella, esiste un punto di equilibrio intorno ai 216.000
euro: al di sotto, può convenire il 65% (soprattutto per investimenti fino
a 100.000 euro); al di sopra, diventa più vantaggiosa la detrazione al 30%
sull'intero importo: 1.
fino a 216.667 euro: la
scelta è quasi sempre a favore del 65%. Si ottiene il massimo beneficio
percentuale e non si "spreca" capienza fiscale; 2.
oltre 216.667 euro: la
detrazione al 30% sull'intero importo diventa superiore in valore assoluto. Chi
investe cifre importanti trova maggiore convenienza nella via
"standard" prevista dall'art. 29. La
chiarezza arrivata dal MEF nell'autunno 2025 ha eliminato l'incertezza
interpretativa, ma ha anche confermato che, per investimenti sopra i centomila
euro, è necessaria una scelta strategica consapevole. Non
esiste una risposta univoca: la soluzione ottimale dipende dall'importo che si
intende investire, dalla capienza fiscale attuale e prospettica, e dalla
strategia di investimento pluriennale. Prima
di sottoscrivere un aumento di capitale in una startup innovativa con importi
significativi, è opportuno: 1.
calcolare con precisione il beneficio fiscale nelle due ipotesi; 2.
verificare la capienza IRPEF degli anni coinvolti; 3.
valutare se strutturare l'investimento in più annualità per
ottimizzare le detrazioni; 4.
tenere conto della modifica introdotta dalla Legge n. 193/2024:
dal 1° gennaio 2025 la detrazione de-minimis è al 65% (anziché al precedente
50%), riservata alle startup entro il terzo anno di iscrizione al Registro
delle Imprese. Per
completezza, la detrazione al 30% (art. 29) presenta condizioni specifiche per
chi investe in una startup in cui detiene già una partecipazione: in via
generale l'agevolazione non spetta ai soci esistenti, salvo che si tratti di
investimenti follow-on al ricorrere delle condizioni dell'art. 21, par. 6, del
Reg. (UE) n. 651/2014. Tra i requisiti documentali, è inoltre richiesta copia
del piano di investimento della startup. Profili che esulano dal focus di
questo approfondimento, ma rilevanti nella pianificazione complessiva.
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