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Comunicazione annuale dati IVA

LA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA PER L’ANN0 2010

Modalità di compilazione e termini di presentazione

Anche quest’anno, a norma dell’articolo 8-bis del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, i soggetti Iva hanno l’obbligo di presentare, entro il mese di febbraio, la comunicazione annuale dei dati Iva relativa all’anno precedente. Con riferimento al periodo d’imposta 2010, tuttavia, la scadenza per la presentazione di detta comunicazione è il 28 febbraio 2011. Si illustra la disciplina generale, soffermandosi su alcuni casi particolari, con la premessa che gli articoli di legge citati, se non diversamente indicato, si riferiscono al D.P.R. n. 633/1972.

Riferimenti normativi
- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8-bis.


SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESCLUSI


In linea generale, l’obbligo di presentazione della Comunicazione Annuale riguarda i soggetti passivi d’imposta tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili o non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche. Da tale obbligo sono però esclusi i seguenti contribuenti:
  1. gli enti pubblici esclusi da Ires ai sensi del nuovo art. 74 del Tuir (ex articolo 88);
  2. i soggetti che per l’anno solare a cui si riferisce la Comunicazione Annuale hanno registrato solo operazioni esenti, anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale in conseguenza dell’effettuazione delle rettifiche di cui all’art. 19-bis2, salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie o abbiano effettuato acquisti ai sensi dell’art. 17, commi 3, 5 o 6 (oro, argento e rottami con il metodo del reverse-charge);
  3. gli agricoltori esonerati di cui all’art. 34, comma 6 (soggetti con volume d’affari non superiore a 7mila euro);
  4. gli esercenti attività di intrattenimento esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell’art. 74, comma 6;
  5. gli imprenditori individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda (con partita Iva sospesa);
  6. i rappresentanti fiscali “leggeri” di soggetti non residenti, di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del d.l. n. 331/1993;
  7. le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco che hanno optato per il regime forfettario di cui alla legge n. 398/1991;
  8. le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno a cui si riferisce la Comunicazione Annuale un volume d’affari non superiore a 25.822,84 euro, ancorché tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale;
  9. i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  10. i soggetti residenti in Paesi extra-Ue che prestano servizi di commercio elettronico a clienti privati comunitari, per i quali servizi l’imposta è dovuta nello Stato di residenza del committente privato ai sensi dell’art. 74-quinquies;
  11. i titolari di partita IVA in regime dei minimi.


MODALITÀ DI PRESENTAZIONE


Il modello della Comunicazione Annuale deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. Le modalità di presentazione per via telematica di detta comunicazione rispecchiano quelle già previste per la dichiarazione Iva annuale. Il modello, che rimane quello approvato lo scorso anno, può essere prelevato gratuitamente in formato elettronico dal sito internet www.finanze.it, ovvero dal sito www.agenziaentrate.it e può essere stampato in bianco e nero.


CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE


Società ed enti aderenti alla liquidazione Iva di gruppo
Gli enti e società che hanno utilizzato nell’anno cui si riferisce la Comunicazione Annuale la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo di cui all’art. 73, ultimo comma, devono presentare ciascuno un autonomo modello con riferimento ai propri dati, compresa la società controllante.

Soggetti con contabilità separate
I soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separate, per obbligo o per opzione, ai sensi dell’art. 36, devono presentare un’unica comunicazione riepilogativa di tutte le attività. Se tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e, quindi, della Comunicazione Annuale, i dati di quest’ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione relativa alle altre attività per le quali il soggetto è tenuto alla presentazione della medesima.

Contribuenti con operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive
Operazioni avvenute nel corso del 2010
In caso di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive (conferimenti, fusioni, scissioni, cessioni o donazioni d’azienda nonché successioni) avvenute durante l’anno 2010, la Comunicazione Annuale deve essere presentata alternativamente in base alle seguenti modalità:
  • se l’operazione ha comportato l’estinzione del soggetto dante causa (conferente, incorporato, cedente, ecc.) nonché il trasferimento del credito o debito Iva devono essere presentati, esclusivamente da parte dell’avente causa (conferitario, incorporante, cessionario, ecc.), due distinti modelli, uno per se stesso coi dati delle operazioni effettuate nel corso dell’anno ed un altro per il soggetto dante causa, contenente i dati delle operazioni effettuate da quest’ultimo dall’inizio dell’anno e fino all’ultima liquidazione eseguita prima dell’operazione straordinaria o trasformazione;
  • se l’operazione non ha comportato, invece, il trasferimento del credito o debito Iva oppure non ha comportato l’estinzione del soggetto dante causa (come nel caso, ad esempio, di trasferimento di un ramo d’azienda), ciascun soggetto partecipante all’operazione è tenuto a presentare autonomamente la propria comunicazione coi dati delle operazioni effettuate nell’anno.

Operazioni avvenute tra il 1° gennaio 2011 e la data di presentazione della Comunicazione Annuale
In caso di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive avvenute tra il 1° gennaio 2011 e la data di presentazione della Comunicazione Annuale, la stessa deve essere presentata in base alle seguenti modalità:
  1. se l’operazione ha comportato l’estinzione del soggetto dante causa nonché il trasferimento del credito o debito Iva devono essere presentate, esclusivamente da parte dell’avente causa, due distinti modelli, uno per se stesso coi dati delle operazioni effettuate nell’anno 2010 ed un altro per il soggetto dante causa, contenente i dati delle operazioni effettuate da quest’ultimo durante l’intero anno 2010;
  2. se l’operazione non ha comportato, invece, il trasferimento del credito o debito Iva oppure non ha comportato l’estinzione del soggetto dante causa, ciascun soggetto partecipante all’operazione è tenuto a presentare autonomamente la propria comunicazione coi dati delle operazioni effettuate nell’anno 2010.

Rappresentanti fiscali e soggetti non residenti con identificazione diretta
I rappresentanti fiscali e i soggetti non residenti identificati direttamente in Italia (ai sensi dell’art. 35-ter) sono tenuti a presentare la Comunicazione Annuale con riferimento alle operazioni da essi effettuate nell’anno d’imposta.
Nel caso particolare in cui un soggetto non residente nel medesimo anno d’imposta, ovviamente in periodi diversi di detto anno, abbia operato in Italia sia mediante un rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, l’obbligo di presentazione della Comunicazione Annuale deve essere assolto mediante la presentazione di una unica comunicazione da parte del soggetto operante alla data di presentazione della comunicazione.


MODALITÀ DI COMPILAZIONE PER CONTRIBUENTI PARTICOLARI


Contribuenti con liquidazioni trimestrali
Tutti i contribuenti trimestrali (sia per opzione sia per particolari disposizioni di legge) sono tenuti a presentare la Comunicazione Annuale con riferimento a tutte le operazioni effettuate nell’anno d’imposta, compresi, quindi, anche i dati relativi al periodo ottobre-dicembre, al fine di evidenziare l’Iva a debito o a credito riferita all’intero periodo d’imposta.

Contribuenti con contabilità presso terzi
I contribuenti mensili che avendo la contabilità presso terzi hanno optato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 100/1998, per la particolare modalità di calcolo delle liquidazioni periodiche basate sull’Iva divenuta esigibile nel secondo mese precedente, devono presentare la Comunicazione Annuale con riferimento a tutte le operazioni effettuate nell’anno d’imposta, prescindendo, pertanto, dalle risultanze ottenute per ciascun periodo di liquidazione in conseguenza delle particolari modalità adottate.

Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell’Iva
I contribuenti che nell’anno d’imposta di riferimento operano, per obbligo di legge o per opzione, secondo speciali criteri di determinazione dell’Iva dovuta (regime del margine, agenzie di viaggio, attività spettacolistiche marginali) devono indicare nel rigo CD4 (Iva esigibile) l’imposta risultante dall’applicazione dello speciale regime di appartenenza. Analogamente, i contribuenti che determinano l’Iva detraibile in modo forfettizzato (ad esempio, regime speciale agricolo e attività di agriturismo), devono indicare nel rigo CD5 (Iva detratta) l’imposta determinata in modo forfettario.


VIOLAZIONI E SANZIONI


L’omissione della CDI o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, così come previsto dall’art. 11del d.lgs. n. 471/1997, per la omessa comunicazione di dati, espressamente richiamato dal comma 6 dell’art. 8-bis del d.P.R. n. 322/1998. La natura non dichiarativa della comunicazione anzidetta, infatti, comporta l’inapplicabilità delle sanzioni previste per l’omessa o infedele dichiarazione ma esclude anche la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 in quanto non si è in presenza di violazioni degli obblighi di dichiarazione. In caso di compilazione errata della CDI, pertanto, non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi corretti potranno essere esposti esclusivamente nella dichiarazione Iva annuale.

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