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SPESOMETRO, PRIMO APPUNTAMENTO A OTTOBRE
Dopo l’emanazione del provvedimento ad hoc, entro il prossimo 31 ottobre saranno comunicate le transazioni 2010
Il provvedimento dirigenziale del 22 dicembre 2010 dà piena attuazione all’articolo 21, D.L. n. 78/2010 in tema di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo superiore a 3 mila euro.
L’articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 2010, ha disposto, a carico di tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale tributo, di comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da altri soggetti passivi i cui corrispettivi risultino di importo pari o superiore a € 3.000,00, naturalmente al netto dell’Iva. In presenza di operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali non sussista l’obbligo di emissione della fattura, il limite indicato è elevato a € 3.600,00 al lordo dell’imposta.
Il valore cui si deve far riferimento è quello stabilito in base al “contratto” con l’obbligo, nel caso in cui siano stipulati più contratti collegati, di prendere come riferimento l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i detti contratti.

attenzione
Le disposizioni transitorie, con riferimento al periodo d’imposta 2010, elevano a euro 25.000,00 con obbligo di comunicazione delle sole operazioni soggette a fatturazione, ancorché si tratti di operazioni effettuate con privati. Di conseguenza, per il 2010 la comunicazione deve indicare:
a) le operazioni di importo superiore a 25 mila euro;
b) le operazioni soggette a fatturazione.

Le operazioni escluse dalla comunicazione
Provvedimento Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2010
Importazioni Sono escluse dalla segnalazione le operazioni relative alle importazioni e l’esclusione dovrebbe riferirsi anche ai beni introdotti nei depositi Iva, con immissione in libera pratica in Italia e conseguente non applicazione del tributo, di cui alla lettera b), comma 4, articolo 50-bis, D.L. n. 331/1993.
Esportazioni Sono escluse le operazioni relative alle esportazioni, di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 8, D.P.R. n. 633/1972 ovvero le esportazioni dirette e quelle triangolari.
Al contrario, sono incluse negli elenchi le operazioni di esportazione di cui alla lettera c) del comma 1, del medesimo articolo concernenti le operazioni assimilate alle esportazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali che hanno emesso le comunicazioni d’intento.
Black list Sono escluse dalla segnalazione le operazioni (cessioni e prestazioni) effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Black List), di cui all’articolo 1, D.L. n. 40 del 2010 e D.M. 30 marzo 2010.
Anagrafe tributaria Le operazioni già segnalate all’Anagrafe tributaria, di cui all’articolo 7, D.P.R. n. 605/1973, restano escluse dalla segnalazione.

Soggetti obbligati
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva che effettuano o ricevono operazioni (cessioni e/o prestazioni) rilevanti ai fini di detto tributo. Detta formulazione amplia l’ambito soggettivo con la conseguenza che detta disciplina si rende applicabile a tutti i soggetti che operano nell’ambito dell’esercizio di un’impresa, ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972.

attenzione
Con il punto 1.2), del provvedimento indicato, sono state fissate alcune regole in presenza di operazioni straordinarie, come fusioni, scissioni, trasformazioni e quant’altro, con il necessario rispetto dell’adempimento sulla base dell’estinzione o meno del soggetto “dante causa”. Se il dante causa si estingue in relazione all’operazione di natura straordinaria, l’avente causa deve indicare nella propria comunicazione anche le operazioni effettuate dal soggetto estinto per il periodo antecedente l’operazione straordinaria; al contrario, nel caso in cui il dante causa non si estingua a seguito dell’operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata da quest’ultimo in quanto soggetto ancora attivo dopo l’operazione straordinaria.

Oggetto della comunicazione
Per quanto concerne l’ambito oggettivo, il provvedimento dispone che devono essere comunicate tutte le cessioni e prestazioni rese e/o ricevute, per le quali sono dovuti contrattualmente corrispettivi di importo:
pari o superiore a 3 mila euro, al netto dell’Iva, in presenza di obbligo di fatturazione;
pari o superiore a 3,6 mila euro, Iva compresa, per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di fatturazione ma che risultino documentate da scontrino o ricevuta fiscale.
“… oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi (...), per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a € 3.000 al netto dell’Iva. Per le operazioni rilevanti ai fini Iva, per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato a € 3.600 euro al lordo dell’Iva applicata…”.

attenzione
Al fine di verificare il rispetto del tetto appena indicato si deve:
a) in presenza di più contratti collegati tenere conto dell’ammontare complessivo dei corrispettivi indicati in tutti i contratti;
b) in presenza di contratti da cui derivano corrispettivi periodici (appalto, fornitura, somministrazione e quant’altro) si deve tenere conto dei corrispettivi riferibili ad un anno solare.

Elementi da indicare nella comunicazione
Nella comunicazione vanno indicati per ciascuna operazione:
a) l’anno di riferimento;
b) la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;
c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di codice fiscale, i dati di cui alle lettere a) e b), del comma 1, articolo 4, D.P.R. n. 605/73 (se persona fisica il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; se soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale);
d) l’ammontare dei corrispettivi dovuti, l’importo dell’imposta applicata o la specificazione di operazioni non imponibili o esenti.

Per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione dovranno essere indicati i dati identificativi del committente o del commissionario ed i corrispettivi saranno comprensivi dell’Iva.

Momento di inclusione dell’operazione
Per quanto concerne il momento a cui far riferimento per l’inserimento nella comunicazione, il punto 4.2) del provvedimento in commento dispone che si rende necessario:
tenere conto del momento in cui l’operazione è registrata ai fini Iva, in ossequio a quanto stabilito dalle disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25, D.P.R. n. 633/1972;
o, al momento dell’effettuazione dell’operazione, in ossequio alle disposizioni contenute nell’articolo 6, D.P.R. n. 633/1972.

attenzione
Per quanto appena indicato si ritiene che, prioritariamente, si debba far riferimento al momento di registrazione del documento ai fini Iva nei rispettivi registri e che solo in presenza di mancata o tardiva registrazione dell’operazione ai fini Iva si debba necessariamente considerare l’effettuazione dell’operazione, come prescritto dall’articolo 6 del decreto Iva (prestazioni al momento del pagamento, cessioni immobili alla data dell’atto notarile, ecc.).

Invio della comunicazione
La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva si effettua utilizzando esclusivamente il servizio telematico, direttamente o tramite intermediario abilitato, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Con le disposizioni di natura transitoria è stato stabilito che, per il periodo d’imposta 2010, la comunicazione potrà essere effettuata fino al 31 ottobre 2011.

Periodo transitorio
Per quanto concerne le operazioni riferibili al periodo d’imposta 2010, il provvedimento dello scorso 22 dicembre ha disposto quanto segue:
il tetto per l’inclusione dell’operazione nella comunicazione è di 25 mila euro al netto del tributo;
l’obbligo di comunicazione è riferito esclusivamente alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione, restando escluse tutte le altre (operazioni effettuate da soggetti esonerati, operazioni dirette a consumatori finali, ecc..);
il termine per il primo invio è fissato al 31 ottobre 2011.

Per le operazioni effettuate nel corso del periodo d’imposta 2011, il punto 2.5) del provvedimento dispone che restano escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni per i quali non sussiste l’obbligo di fatturazione effettuate fino alla data del 30 aprile prossimo, con la conseguenza che per il periodo d’imposta in corso è prevista:
la comunicazione obbligatoria per tutte le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione effettuate nel corso del periodo d’imposta 2011;
la comunicazione delle operazioni per cui non sussiste l’obbligo di fatturazione effettuate dal 1° maggio 2011.

Riferimenti:
Prima Lettura, 23 dicembre 2010, “Operazioni Iva sopra i 3.000 euro, prima scadenza a ottobre 2011”, di Paolo Duranti;
Circolare Monografica, 5 gennaio 2011, “Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini iva di importo non inferiore a 3mila euro”, di Stefano Setti;
Italia Oggi, 23 dicembre 2010, “Comunicazioni Iva, partenza soft”, di F. Ricca, pag. 25;
Italia Oggi, 24 dicembre 2010, “Un’unica distinta delle forniture”, di F. Ricca, pag. 26.

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