CONTRIBUENTI EX MINIMI, DAL 2012 TUTTO COME PRIMA - Per effetto delle novità introdotte dalla manovra correttiva, tassazione ordinaria a scaglioni Irpef e tenuta della contabilità
L’Agenzia delle Entrate non ha potuto che prendere atto dell’assenza di disposizioni destinate a regolare il periodo transitorio, confermando che, ancorché in possesso dei requisiti indicati dalla Finanziaria 2008, per gli ex minimi il futuro è più che mai ordinario.
Con una risposta specifica (Q.T. n. 5-05408), in sede di VI° Commissione bilancio alla Camera, l’On. Bruno Cesario, sottosegretario all’economia, ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dal comma 3, dell’art. 27, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del
Preliminarmente è stato evidenziato che, con decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2012, il regime dei cosiddetti “contribuenti minimi” si renderà applicabile per il periodo d’imposta in cui l’attività è esercitata e per i quattro successivi, ma con un ambito più ristretto rispetto al passato e destinato alle persone fisiche che iniziano un’attività d’impresa o lavoro autonomo o che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva più contenuta e pari al 5%.
Il comma 1, dell’art. 27 del decreto in commento stabilisce che il regime dei minimi si applica esclusivamente, nella nuova versione, alle persone fisiche che:
§ intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo;
§ l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
Il comma 2, del citato art. 27 stabilisce che il contribuente, inoltre, non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’altra attività artistica, professionale o d’impresa.
Pertanto, risultano esclusi dall’applicazione del regime dei minimi, i contribuenti che:
§ sono già in attività alla data del 1° gennaio 2008;
§ hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2008, ma hanno svolto un’altra attività nel triennio 2005/2007.
L’assenza di una disciplina specifica destinata ai soggetti che, pur rientrando nel regime dei contribuenti (ex) minimi, sono in possesso dei requisiti richiesti dai commi 96 e 99, dell’art. 1, della legge n. 244 del 2007, determina l’impossibilità a beneficiare di detto regime o la fuoriuscita, con la conseguente mancata indicazione del regime applicabile per la determinazione del reddito.
Per quanto appena indicato si pone la questione di conoscere il destino di questi (numerosi) soggetti, in termini di modalità di determinazione del reddito e di tassazione (ordinaria a scaglioni o sostitutiva), stante il fatto che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’articolo in commento si limita esclusivamente a disciplinare gli adempimenti per i fuoriusciti, attuando una semplificazione di natura meramente contabile, confermando l’esonero dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili (Iva e dirette) e delle liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva, con esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate non ha potuto che confermare che, con decorrenza dal prossimo 1° gennaio, ai contribuenti inquadrabili come “ex” minimi si rende applicabile la disciplina ordinaria di determinazione del reddito imponibile, disposti per le imprese, di cui agli artt. 55 e seguenti, del D.P.R. n. 917/1986 e degli esercenti arti e professioni, di cui agli artt. 53 e 54 del medesimo testo unico, con l’applicazione delle ordinarie aliquote Irpef per scaglioni di reddito.
I nuovi requisiti di accesso al regime dei contribuenti minimi previsti dal D.L. n. 98/2011 comporteranno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la fuoriuscita dal regime agevolato di numerosi contribuenti, oppure ne precluderanno ad altri la fruizione sin dall’inizio. Infatti, per questi contribuenti, nell’ipotesi in cui non si possa più applicare il regime delle nuove iniziative produttive (N.I.P.) potranno avvalersi solo del regime ordinario di tassazione, con obbligo della tenuta di una contabilità ordinaria o semplificata, in assenza di altri regimi forfettari o sostitutivi.
Il comma 3, del citato art. 27 della manovra correttiva, peraltro, ha disposto che detti contribuenti possano beneficiare di alcune agevolazioni, nel rispetto delle condizioni indicate, come detto, dai commi da
Pertanto, come già anticipato, questi contribuenti conserveranno taluni obblighi, come quello di tenere a disposizione i documenti ricevuti ed emessi e di procedere alla fatturazione delle cessioni e/o prestazioni o di certificare i corrispettivi.
Di conseguenza, per quanto appena enunciato e a decorrere dal prossimo periodo d’imposta (2012) il contribuente ex minimo dovrà rideterminare il proprio reddito applicando le regole ordinarie tipiche della categoria di appartenenza, calcolare le imposte dovute in funzione delle aliquote e degli scaglioni progressivi, determinando anche le addizionali e sarà soggetto, nuovamente, all’accertamento basato sugli studi di settore.
Tale modifica, comporta di conseguenza la determinazione di un reddito più elevato, senza poter più incamerare l’Iva e con la necessità di doversi adeguare agli studi di settore, ma con possibilità di contenimento dell’esborso tributario, in presenza di detrazioni e deduzioni.
Futuro non roseo per i contribuenti “ex” minimi | |
Durata di applicazione | Non sono presenti limiti temporali |
Tassazione | § Determinazione del reddito con i criteri ordinari § Iva applicabile e mancato incameramento della stessa § Aliquote Irpef ordinarie per scaglioni di reddito § Addizionali dovute § Deduzioni e detrazioni applicabili § Studi di settore applicabili |
Contabilità | Obbligo di tenuta della contabilità in modalità semplificata e/o ordinaria |
Riferimenti:
§ D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 27;
§ Italia Oggi, 29 settembre 2011, “Per gli ex minimi lo stop dal
Autore: Fabrizio Giovanni Poggiani / Fonte: Cesi Professionale / Mysolution.it
Commenti