Attualmente,
ai fini delle imposte sui redditi, l'art. 164, D.P.R. 22.12.1986 , n. 917,
prevede che le spese e gli altri componenti negativi relativi ad autovetture,
autocaravan, ciclomotori e motocicli che non siano destinati a essere
utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria
dell'impresa, sono deducibili nella misura
del 40%.
La medesima percentuale si applica in relazione alla deducibilità dei
costi relativi a detti mezzi di trasporto utilizzati dai professionisti,
limitatamente a un solo veicolo per persona.
Su tali disposizioni è intervenuta la L. 28.6.2012, n. 92, contenente la riforma del
mercato del lavoro (cd. “riforma Fornero”).
Per coprire i costi di tale riforma, l'art. 4, co. 72 e 73 della Legge,
modificando il regime di deducibilità dei costi relativi alle autovetture
contenuto nel citato art. 164, D.P.R. 917/1986, prevede, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, un taglio delle
deduzioni dal 40% al 27,5% dei costi delle auto non utilizzate
esclusivamente nell'esercizio di imprese.
Nel caso di esercizio di arti e professioni, la deducibilità è ammessa,
nella suddetta misura del 27,5%, limitatamente a un solo veicolo; se
l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'art. 5,
D.P.R. 917/1986, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni
socio o associato.
Resta invariata la percentuale di deducibilità per gli agenti ed i rappresentanti di commercio,
fissata nella misura dell'80%.
Auto a deducibilità integrale
Nessun
cambiamento per le auto a deducibilità integrale. Al riguardo si ricorda che l’art.
164, comma 1, lett. a), n. 1, del T.U.I.R. individua i mezzi di trasporto che
danno luogo all’integrale deduzione delle spese e di ogni altro componente
negativo relativo all’utilizzo degli stessi, laddove destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell’attività propria dell’impresa.
L'Amministrazione
Finanziaria nelle CC.MM. 13 febbraio 1997, n. 37/E e 10 febbraio 1998, n. 48/E,
ha affermato che vanno considerati quali veicoli “utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa” quelli “senza i
quali l'attività stessa non può essere esercitata”, come, ad esempio, le autovetture possedute dalle imprese di
noleggio.
Altra ipotesi di
deducibilità integrale delle spese e degli altri componenti negativi concerne i
veicoli per il trasporto pubblico (art. 164, comma 1, lett. a, n. 2),
cioè quei veicoli per i quali vi sia un atto rilasciato dalla Pubblica Amministrazione
che attesti tale destinazione. Si pensi, a titolo di esempio, alle autovetture
adibite al servizio taxi.
Tipologia di spese
Tra le spese
sostenute ai fini dell'utilizzo dei veicoli rientrano quelle relative a:
ü carburanti e
lubrificanti;
ü tassa di
proprietà;
ü assicurazione Rc
auto;
ü pedaggi
autostradali;
ü custodia;
ü manutenzioni e
riparazioni non incrementative;
ü Iva indetraibile
corrisposta in sede di acquisto delle autovetture.
A tal riguardo va
evidenziato che il citato art. 164, al co. 1, disciplina in modo unitario le
spese e gli altri componenti negativi sostenuti ai fini dell'utilizzo dei
veicoli, indipendentemente dalla loro specifica natura.
Autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti
L’art.
4, co. 72, lett. b), L. 92/2012, riduce, a partire dal periodo d'imposta 2013, dal
90% al 70% la deducibilità delle spese sostenute per i veicoli
concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo
d'imposta.
Al contrario di
quanto previsto in via generale dall’art. 164 del Tuir dove la deducibilità del
40% del costo dell’autovettura è prevista nel limite di 18.075,99. Per
l’autovettura a utilizzo promiscuo la deducibilità del 90% (70% dal 2013) dei
costi sostenuti non è sottoposta ad alcun limite.
La deduzione del
90% dei costi è subordinata al fatto che l’utilizzo promiscuo
dell’autovettura da parte del dipendente avvenga per la maggior parte del
periodo d’imposta.
Se il periodo
coincide con l’anno solare, la concessione in uso dovrà risultare per almeno
183 giorni.
Al fine del
conteggio della durata dell’utilizzo del veicolo da parte del dipendente nel
periodo d’imposta non è necessario che tale utilizzo sia avvenuto in modo
continuativo né che il veicolo sia stato utilizzato da parte dello stesso
dipendente.
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