Premessa
Per
favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della
P.A., i “decreti certificazione” attuano l’obbligo per lo Stato, gli enti
pubblici nazionali, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio
Sanitario Nazionale di certificare, su istanza del creditore, gli
eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni,
forniture e appalti.
Chi può
presentare l’istanza
L’istanza di
certificazione può essere presentata da chiunque, società, impresa
individuale o persona fisica, vanti un credito non prescritto,
certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente a oggetto somministrazioni,
forniture e appalti nei confronti di una P.A.
Fermo restando il
requisito di non prescrizione del credito, le norme non indicano alcun termine
entro il quale inoltrare le istanze di certificazione.
Non sono in ogni
caso certificabili le somme relative a debiti fuori bilancio delle
amministrazioni.
A quali
amministrazioni o enti si può richiedere la certificazione
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L’istanza di
certificazione può essere presentata per i crediti vantati nei confronti
di:
æ amministrazioni statali,
centrali e periferiche;
æ regioni e
province autonome;
æ enti locali;
æ enti del Servizio
Sanitario Nazionale.
La certificazione
non può essere richiesta ai seguenti enti, espressamente esclusi
dal testo normativo:
æ enti locali
commissariati;
æ enti del Servizio
Sanitario Nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai
disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli
stessi, se nell’ambito di detti piani o di detti programmi sono previste
operazioni relative al debito.
Non è possibile
richiedere la certificazione per i crediti vantati nei confronti di:
organi costituzionali e a rilevanza costituzionale;
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e loro associazioni;
enti pubblici economici;
enti e organismi di diritto privato;
società a partecipazione pubblica.
Il procedimento di certificazione del credito
Il
procedimento di certificazione del credito viene gestito a regime tramite una piattaforma
elettronica (Piattaforma per la Certificazione dei Crediti) PCC.
Gli attori
principali della certificazione dei crediti sono:
il titolare del credito;
l’amministrazione o ente debitore;
i creditori subentranti (Banche o intermediari e l’Agente
della riscossione).
L’istanza per
la certificazione
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Il titolare del credito dà inizio al processo di certificazione,
presentando alla P.A., nei confronti della quale vanta un credito
certificabile, un’istanza per la certificazione.
Se la P.A. non
provvede al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione
dell’istanza, il creditore può chiedere, all’Ufficio Centrale di Bilancio o
alla Ragioneria Territoriale dello Stato, la nomina di un commissario ad
acta, il quale provvederà al rilascio della suddetta certificazione
in luogo della P.A.
Il creditore, ottenuta
la certificazione, può recarsi presso una banca o un intermediario finanziario
abilitato al fine di effettuare una cessione del credito, ovvero per ottenere un’anticipazione
a valere sullo stesso.
Può anche recarsi
presso una sede dell’Agente della riscossione e chiedere la compensazione del
credito certificato con le somme dovute per tributi erariali, tributi
regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali,
entrate spettanti alla P.A. che ha rilasciato la certificazione, notificati
entro il 30 aprile 2012, nonché oneri accessori, aggi e spese e altre
imposte la cui riscossione sia affidata all’Agente della riscossione.
L’amministrazione
o ente debitore riceve le istanze di certificazione e, dopo aver
effettuato gli opportuni riscontri, certifica il credito ovvero ne
rileva l’inesigibilità o l’insussistenza, anche parziale.
Nel caso in cui
la P.A. vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la
certificazione sarà resa al netto di tali somme.
Accreditamento al sistema PCC
I
soggetti coinvolti nella certificazione devono necessariamente accreditarsi
alla piattaforma (PCC) seguendo le indicazioni di seguito riportate.
I soggetti
creditori
Se il creditore è
una società o un’impresa individuale, può operare nel sistema PCC
direttamente il titolare o un suo rappresentante. Per potersi accreditare alla
piattaforma, egli deve:
inserire alcune informazioni personali;
fornire la scansione di un valido documento d’identità;
sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di
responsabilità;
indicare quali società o imprese individuali rappresenti (alcuni
dei dati sono reperiti automaticamente dal sistema mediante un collegamento con
il Registro delle Imprese).
Le credenziali di
accesso si compongono di due elementi distinti:
il sistema PCC prevede, infatti, l’invio separato di tali
elementi, rispettivamente, alla persona che ha effettuato l’accreditamento
e alla casella di posta elettronica certificata (PEC) registrata
sul Registro delle imprese della società o impresa individuale
rappresentata.
Solo l’utilizzo
congiunto di entrambi gli elementi consente di completare correttamente la
registrazione sul sistema.
Se il creditore è
una persona fisica (ad esempio un libero professionista) deve
preventivamente, effettuare un riconoscimento de visu, presso la P.A. e, con le credenziali di accesso
ricevute, completare l’accreditamento al sistema PCC.
Il creditore,
dopo aver effettuato l’accreditamento, inoltra l’istanza di certificazione
del credito utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dal
sistema PCC.
Il sistema
presenta all’utente un modulo, parzialmente precompilato con le informazioni
relative al creditore già inserite in fase di registrazione, che deve
essere completato specificando:
la P.A. nei confronti della quale si intende chiedere la
certificazione;
il dettaglio delle fatture a cui si riferisce il
credito;
la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla
normativa.
Al rilascio della
certificazione o della rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità del
credito, il creditore ne riceve notifica all’indirizzo specificato di Posta
Elettronica Certificata – PEC.
Il sistema permette comunque di verificare, in ogni momento, lo stato
di avanzamento del processo di certificazione e l’eventuale decorrenza dei
termini per la richiesta di nomina di un commissario ad acta, per ciascuna
istanza presentata.
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L’inerzia
dell’amministrazione o ente debitore
Se la P.A. non
provveda entro 30 giorni al rilascio della certificazione o della rilevazione
dell’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, il creditore
può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta utilizzando
l’apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma informatica.
Il sistema PCC
propone un modulo precompilato con tutte le informazioni già inserite
nell’istanza di certificazione alla quale ci si riferisce.
Il creditore riceve
notifica sia dell’avvenuta nomina del commissario ad acta, che del
rilascio della certificazione, o della rilevazione dell’insussistenza o
inesigibilità, anche parziale, del credito, all’indirizzo PEC specificato.
L’utilizzo della certificazione
Il
creditore, ottenuta la certificazione, può utilizzare il credito in diversi
modi e in particolare:
può effettuare la cessione, anche parziale, ovvero
chiedere un’anticipazione a valere sullo stesso presso una banca o un
intermediario finanziario abilitato;
può chiedere all’Agente della riscossione la compensazione
di tutto o parte del credito certificato con le somme dovute per i tributi,
i contributi e altri debiti.
Accesso al
sistema per la certificazione dei crediti della P.A.
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La piattaforma
PCC è già disponibile collegandosi all’indirizzo http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml
Per
informazioni e problemi tecnici sarà possibile contattare il servizio di
assistenza all’indirizzo: certificazionecrediti@tesoro.it.
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