La buona fede salva la correzione (Il Sole 24ore del 22 ottobre 2012)
La Commissione tributaria di Vicenza, con la sentenza n. 79/03/12 del 17 settembre 2012, ha stabilito la validità di un ravvedimento operoso pur in presenza di un esiguo errore nel calcolo degli interessi dovuti in quanto era evidente la volontà espressa dal contribuente di avvalersi della normativa sul ravvedimento.
Al contribuente era stata inviata una cartella che era stata emessa per mancato riconoscimento del ravvedimento operoso eseguito in quanto era stata riscontrata la presenza di un errore nel calcolo degli interessi.
Per i giudici veneti, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti si deve sempre tenere conto del principio di collaborazione e di buona fede e la riscossione della sanzione di natura pecuniaria deve improntarsi su criteri di ragionevolezza ed equità, tenendo pertanto in considerazione l'esigua differenza degli interessi erroneamente calcolati ed effettivamente dovuti.
La Commissione tributaria di Vicenza, con la sentenza n. 79/03/12 del 17 settembre 2012, ha stabilito la validità di un ravvedimento operoso pur in presenza di un esiguo errore nel calcolo degli interessi dovuti in quanto era evidente la volontà espressa dal contribuente di avvalersi della normativa sul ravvedimento.
Al contribuente era stata inviata una cartella che era stata emessa per mancato riconoscimento del ravvedimento operoso eseguito in quanto era stata riscontrata la presenza di un errore nel calcolo degli interessi.
Per i giudici veneti, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti si deve sempre tenere conto del principio di collaborazione e di buona fede e la riscossione della sanzione di natura pecuniaria deve improntarsi su criteri di ragionevolezza ed equità, tenendo pertanto in considerazione l'esigua differenza degli interessi erroneamente calcolati ed effettivamente dovuti.
Commenti