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Il regime fiscale dell'Iva per cassa



Dal 1° dicembre 2012 entra in vigore la nuova Iva per cassa, che prevede che le operazioni attive e passive effettuate da tale data possano beneficiare del regime della esigibilità differita dell'imposta. Nonostante il principio di base sia lo stesso della vecchia Iva per cassa, il nuovo regime presenta alcune sensibili differenze.


Il limite

Il limite massimo per poter entrare nel regime passa dagli attuali 200.000 euro a due milioni di euro. Tale somma va calcolata considerando tanto le operazioni che vengono assoggettate al regime dell'Iva per cassa quanto le escluse. Considerate le caratteristiche del tessuto economico nazionale, questo aumento consentirà l'accesso al sistema a oltre il 95% degli operatori. Il limitato volume d’affari è stato, infatti, una delle motivazioni di scarsa diffusione “dell’agevolazione”.
In merito al riferimento temporale per la determinazione del volume d’affari, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che si deve far riferimento al volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente ovvero, in caso di inizio attività, a quello che si presume di realizzare in corso d’anno.

NOTA BENE
 Nel calcolo del volume d'affari di due milioni di euro (da non superare per applicare la contabilità per cassa) vanno considerate sia le operazioni che vengono assoggettate al regime dell'Iva per cassa sia le operazioni escluse da tale regime (ad esempio, operazioni soggette a Iva secondo il meccanismo dell'inversione contabile).


I vantaggi e gli svantaggi

Gli operatori che utilizzano il regime dell'Iva per cassa godono del vantaggio del rinvio dell'esigibilità dell'imposta al momento della effettiva percezione del corrispettivo, ma debbono rinviare anche la detraibilità dell'imposta sui beni e servizi acquistati al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori.


Il campo di applicazione

Il campo di applicazione rimane circoscritto ai soli rapporti business to business, così come non è prevista la possibilità di fruirne nell'ambito dei regimi speciali, tranne nel caso in cui, se si svolge anche una attività ordinaria, venga esercitata la separazione delle attività (articolo 36 del DPR n.633/72).

La decorrenza

La questione che riguarda la decorrenza del nuovo regime è fondamentale. Dalle anticipazioni apparse sulla stampa specializzata, così come dalle prime bozze informali del decreto di attuazione, era emerso con una certa sicurezza che la decorrenza del nuovo regime fosse stabilita all’inizio dell’anno 2013.
Così non è stato in quanto l’art.8 del D.M. dell’11 ottobre 2012 prevede espressamente che le nuove disposizioni trovino applicazione con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012.

La decorrenza in corso d’anno crea un rilevante problema di gestione contabile, in relazione alle prestazioni effettuate in data antecedente (fino al 30/11/12) che troveranno manifestazione finanziaria (incasso o pagamento) successivamente all’1/12/12.
Queste operazioni, laddove abbiano già concorso alla liquidazione Iva in quanto fondata sul criterio di effettuazione dell’operazione, sono escluse dalla disciplina Iva per cassa secondo quanto previsto anche dal co.3 dell’art.6 del D.M. dell’11/10/12.
Qualora un contribuente decida di applicare il nuovo regime di Iva per cassa a partire dal 1° dicembre 2012, ed abbia optato per la liquidazione trimestrale dell’Iva, si trova in questa situazione:
·         due mesi (ottobre e novembre) precedenti all’esercizio dell’opzione per il nuovo regime, per i quali non ha ancora provveduto ad effettuare la liquidazione;
·         un mese (dicembre), per il quale le nuove previsioni sono già in vigore.

In questa situazione, tutt’altro che infrequente, non è chiaro come si debba procedere alla liquidazione del quarto trimestre, che come è noto avviene direttamente in dichiarazione annuale.
Mutuando i criteri enunciati dall’art.6 del decreto di attuazione, pare di capire che le operazioni effettuate o ricevute nei mesi di ottobre e novembre, non incassate o pagate alla data del 30 novembre 2012, in quanto non hanno ancora partecipato ad alcuna liquidazione periodica, debbano sottostare ai criteri del nuovo regime di Iva per cassa.
Ciò, però, vorrebbe significare che in relazione a tali operazioni si realizzerebbe un’efficacia “retroattiva” delle nuove disposizioni.
L’alternativa potrebbe essere quella di consentire al soggetto con liquidazione trimestrale di “chiudere” anticipatamente il bimestre (ottobre-novembre) seguendo le tradizionali regole che fanno coincidere esigibilità e momento impositivo con l’effettuazione dell’operazione e lasciando il solo mese di dicembre 2012 al vaglio delle nuove regole. 
Si tratta di questioni che evidentemente non si sarebbero poste nel caso di una decorrenza fissata al 1° gennaio 2013.

È dunque consigliabile per tali soggetti non esercitare l’opzione per il nuovo regime già a partire dall’1/12/12, ma attendere il successivo anno 2013.


L’annotazione in fattura

Il Decreto Sviluppo prevede che sulle fatture emesse deve essere apposta specifica annotazione. Allo stesso modo, il decreto attuativo ribadisce che le fatture emesse in applicazione di tali disposizioni recano l'annotazione che si tratta di operazione con:
“Iva per cassa ai sensi dell’art.32-bis del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012”.
Nel vecchio regime dell’Iva per cassa (art.7 del D.L. n.185/08), l’apposizione di specifica indicazione in fattura rispondeva all’esigenza di “informare” il destinatario della fattura circa il trattamento da riservare all’Iva in essa esposta in termini di esercizio del diritto alla detrazione.
Nel nuovo regime non è necessaria l’informazione, dato che chi riceve la fattura segue le regole ordinarie di detrazione dell’imposta, ma nella relazione illustrativa al decreto di attuazione il Ministero ha comunque ribadito l’obbligo e previsto che l’omessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

Si riporta di seguito un fac-simile di fattura:


Delca Clara
Via Del Borgo, 8
30026 Portogruaro (VE)
Cod. Fisc. DLCCRL 80R55G914W
Partita IVA 01666710209
Rea C.C.I.A.A. di VE n. 12345
Registro Imprese di Venezia n. DLCCRL 80R55G914W
Spett. le
Alfa S.r.l.
Via Mazzini, 1 -  Venezia (VE)
P.IVA 01234560789

Fattura n. ___ del _________

Unità                                                                        di misura
Descrizione

Rif. documento di trasporto n. 95 del 19.05.2009 n. Fotocopiatrice Mod. “Gamma 12”
IVA ad esigibilità differita, ai sensi dell’art. 32-bis del DL 83/2012, conv. in L.  134/2012



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