Dal 1°
dicembre 2012 entra in vigore la nuova Iva per cassa, che prevede che le
operazioni attive e passive effettuate da tale data possano beneficiare del
regime della esigibilità differita dell'imposta. Nonostante il principio di
base sia lo stesso della vecchia Iva per cassa, il nuovo regime presenta alcune
sensibili differenze.
Il limite
Il limite massimo per poter entrare nel regime passa
dagli attuali 200.000 euro a due milioni di euro. Tale somma va calcolata considerando tanto le operazioni che
vengono assoggettate al regime dell'Iva per cassa quanto le escluse.
Considerate le caratteristiche del tessuto economico nazionale, questo aumento
consentirà l'accesso al sistema a oltre il 95% degli operatori. Il limitato
volume d’affari è stato, infatti, una delle motivazioni di scarsa diffusione
“dell’agevolazione”.
In merito al riferimento temporale per la determinazione del volume d’affari,
l’Agenzia delle Entrate ha confermato che si deve far riferimento al volume
d’affari realizzato nell’anno solare precedente ovvero, in caso di inizio
attività, a quello che si presume di realizzare in corso d’anno.
NOTA BENE
Nel calcolo del
volume d'affari di due milioni di euro (da non superare per applicare la
contabilità per cassa) vanno considerate sia le operazioni che vengono
assoggettate al regime dell'Iva per cassa sia le operazioni escluse da
tale regime (ad esempio, operazioni soggette a Iva secondo il meccanismo
dell'inversione contabile).
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I vantaggi e gli svantaggi
Gli
operatori che utilizzano il regime dell'Iva per cassa godono del vantaggio del rinvio
dell'esigibilità dell'imposta al momento della effettiva percezione del corrispettivo,
ma debbono rinviare anche la detraibilità dell'imposta sui beni e servizi
acquistati al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori.
Il campo di applicazione
Il
campo di applicazione rimane circoscritto ai soli rapporti business to
business, così come non è prevista la possibilità di fruirne nell'ambito
dei regimi speciali, tranne nel caso in cui, se si svolge anche una attività
ordinaria, venga esercitata la separazione delle attività (articolo 36 del DPR
n.633/72).
La decorrenza
La questione che riguarda la
decorrenza del nuovo regime è fondamentale. Dalle anticipazioni apparse sulla
stampa specializzata, così come dalle prime bozze informali del decreto di
attuazione, era emerso con una certa sicurezza che la decorrenza del nuovo
regime fosse stabilita all’inizio dell’anno 2013.
Così non è stato in quanto l’art.8 del D.M. dell’11
ottobre 2012 prevede espressamente che le nuove disposizioni trovino
applicazione con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre
2012.
La decorrenza in corso d’anno crea un rilevante problema
di gestione contabile, in relazione alle prestazioni effettuate in data
antecedente (fino al 30/11/12)
che troveranno manifestazione finanziaria (incasso o pagamento) successivamente
all’1/12/12.
Queste operazioni, laddove abbiano già concorso alla
liquidazione Iva in quanto fondata sul criterio di effettuazione
dell’operazione, sono escluse dalla
disciplina Iva per cassa secondo quanto previsto anche dal co.3
dell’art.6 del D.M. dell’11/10/12.
Qualora un contribuente decida di applicare il nuovo
regime di Iva per cassa a partire dal 1° dicembre 2012, ed abbia optato per la
liquidazione trimestrale dell’Iva, si trova in questa situazione:
·
due mesi (ottobre e novembre) precedenti all’esercizio dell’opzione
per il nuovo regime, per i quali non ha ancora provveduto ad effettuare la
liquidazione;
·
un mese (dicembre), per il quale le nuove previsioni sono
già in vigore.
In questa situazione, tutt’altro che infrequente, non è
chiaro come si debba procedere alla liquidazione del quarto trimestre, che come
è noto avviene direttamente in dichiarazione annuale.
Mutuando i criteri enunciati dall’art.6 del decreto di
attuazione, pare di capire che le operazioni effettuate o ricevute nei mesi di
ottobre e novembre, non incassate o pagate alla data del 30 novembre 2012, in
quanto non hanno ancora partecipato ad alcuna liquidazione periodica, debbano
sottostare ai criteri del nuovo regime di Iva per cassa.
Ciò, però, vorrebbe significare che in relazione a tali
operazioni si realizzerebbe un’efficacia “retroattiva” delle nuove
disposizioni.
L’alternativa potrebbe essere quella di consentire al
soggetto con liquidazione trimestrale di “chiudere” anticipatamente il bimestre
(ottobre-novembre) seguendo le tradizionali regole che fanno coincidere
esigibilità e momento impositivo con l’effettuazione dell’operazione e lasciando
il solo mese di dicembre 2012 al vaglio delle nuove regole.
Si tratta di questioni che evidentemente non si sarebbero
poste nel caso di una decorrenza fissata al 1° gennaio 2013.
È dunque consigliabile per tali soggetti non esercitare
l’opzione per il nuovo regime già a partire dall’1/12/12, ma attendere il
successivo anno 2013.
L’annotazione in fattura
Il Decreto Sviluppo prevede che sulle fatture emesse deve
essere apposta specifica annotazione.
Allo stesso modo, il decreto attuativo ribadisce che le fatture
emesse in applicazione di tali disposizioni recano l'annotazione che si tratta
di operazione con:
“Iva per cassa ai sensi dell’art.32-bis
del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012”.
Nel vecchio regime dell’Iva per cassa (art.7 del D.L.
n.185/08), l’apposizione di specifica indicazione in fattura rispondeva all’esigenza
di “informare” il destinatario della fattura circa il trattamento da riservare
all’Iva in essa esposta in termini di esercizio del diritto alla detrazione.
Nel nuovo regime non è necessaria l’informazione, dato che chi riceve la
fattura segue le regole ordinarie di detrazione dell’imposta, ma nella relazione
illustrativa al decreto di attuazione il Ministero ha comunque ribadito l’obbligo
e previsto che l’omessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini
sanzionatori, una violazione formale.
Si
riporta di seguito un fac-simile di fattura:
Delca
Clara
Via
Del Borgo, 8
30026
Portogruaro (VE)
Cod.
Fisc. DLCCRL 80R55G914W
Partita
IVA 01666710209
Rea
C.C.I.A.A. di VE n. 12345
Registro
Imprese di Venezia n. DLCCRL 80R55G914W
Spett. le
Alfa S.r.l.
Via Mazzini, 1 - Venezia (VE)
P.IVA 01234560789
Fattura
n. ___ del _________
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