Premessa
La disciplina della
responsabilità solidale negli appalti prevede, in estrema sintesi, che l' appaltatore
risponda in solido con il subappaltatore, nei limiti dell' ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento
all' erario:
-
delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
-
del versamento
dell' imposta sul valore aggiunto;
in relazione alle prestazioni effettuate nell' ambito del rapporto di subappalto.
Egli può bloccare i pagamenti al subappaltatore se
non riceve idonea documentazione della “fedeltà fiscale” di costui.
L’obbligo di ottenere adeguata documentazione sussiste
anche per il committente nei confronti dell’appaltatore, pena l’applicazione
di una sanzione amministrativa che varia da 5.000 euro a 200.000 euro.
Con la C.M.
40/E/2012 l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l’attestazione
dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata
attraverso l’asseverazione di un responsabile del CAF o di un soggetto
abilitato, oltreché mediante una dichiarazione sostitutiva.
Decorrenza
La Circolare n.40/E/2012
ha chiarito che debbono trovare applicazione le disposizione dell’art.13-ter
del D.L. 83/2012 solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a
decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12
agosto 2012 (e non dal 26 giugno 2012, in quanto i termini
decorrono dalla data in cui è stato approvato l’emendamento al D.L. 83/2012).
Non solo, ma per i pagamenti effettuati a
partire dal 60° giorno successivo all’entrata in vigore, cioè dall’11
ottobre 2012, ai sensi della
L. 388/200.
Nota bene
Per i contratti stipulati a luglio 2012,
cioè prima dell’entrata in vigore della norma (12 agosto 2012), anche se i
pagamenti vengono effettuati successivamente, cioè dall’11 ottobre 2012,
rimane applicabile l’art.35 del D.L. 223/2006 nella sua versione originaria e
non la nuova disciplina.
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I contratti soggetti e quelli esclusi dalla
responsabilità solidale
L’Amministrazione Finanziaria,
con la Circolare n.2/E del 1° marzo 2013, ha fornito i tanto attesi chiarimenti in materia di
responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di
opere e servizi, integrando la C.M. 40/E/2012 e sciogliendo
alcuni dubbi interpretativi delle disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del
D.L. n. 83/2012.
In sostanza, l’Amministrazione Finanziaria prevede
l’applicazione generalizzata dell’istituto della responsabilità solidale a
tutti i settori economici. Sul tema, l’Amministrazione
Finanziaria chiarisce che, sulla base di una interpretazione letterale, si
ritiene la norma riferita, tuttavia, alle sole fattispecie riconducibili ai
contratti di appalto, così come definiti dall’articolo 1655 del codice civile.
Devono ritenersi esclusi, quindi:
•
gli appalti di fornitura dei beni. Tale tipologia
contrattuale sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle
disposizioni recate dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece, richiamano
esclusivamente l’appalto di opere o servizi;
•
il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222
c.c.;
•
il contratto di
trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.;
•
il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge
18 giugno 1998, n. 192;
•
le prestazioni rese
nell’ambito del rapporto consortile.
Ricapitolando i vari casi in una tabella:
LA
RESPONSABILITA’ SOLIDALE E I VARI TIPI DI CONTRATTO
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||
TIPOLOGIA
|
SOLIDARIETÀ
|
NOTE
|
Contratto di appalto/subappalto di servizi nel settore edile
|
SÌ
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Il contatto di appalto si configura quando si determinano le
condizioni dell’articolo 1655 del c.c.
|
Cessione con posa in opera nel settore edile
|
NO
|
La volontà delle parti deve essere finalizzata alla compravendita di
un bene e non alla realizzazione di un quid
novi
|
Contratto di appalto di fornitura di beni in qualsiasi settore
economico
|
NO
|
La normativa si riferisce esclusivamente al contratto di appalto di
opere e servizi e non a quello di fornitura di beni
|
Contratto di appalto/subappalto di servizi in settore diverso da
quello edile
|
SÌ
|
La circolare 2/E/2013 ha confermato che non ha importanza il settore
economico nel quale è svolto l’appalto
|
Cessione con posa in opera in settore diverso da quello edile
|
NO
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La tipologia di contratto esclude la solidarietà a prescindere dal
comparto dove viene realizzata l’operazione.
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Contratto d’opera realizzato in qualsiasi settore
|
NO
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Il contratto d’opera (articolo 2222 del c.c.) si distingue
dall’appalto per l’assenza di una vera e propria organizzazione in capo al
prestatore
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Prestazione professionale resa in qualsiasi settore
|
NO
|
Il contratto di prestazione professionale è giuridicamente ben
distinto dal contratto di appalto
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Contratto di trasporto in qualsiasi settore economico
|
NO
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Il contratto d trasporto (articolo 1678 del c.c.) si differenzia dal
contratto di appalto di opere e servizi
|
Contratto di subfornitura in qualsiasi settore economico
|
NO
|
Il contratto di subfornitura (Legge 192/1998) si differenzia dal
contratto di appalto di opere e servizi
|
Affidamento dei lavori ai consorziati in qualsiasi settore economico
|
NO
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L’affidamento dei lavori ai consorziati è aspetto tipico del
contratto consortile e non configura un appalto vero e proprio
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I contratti che non prevedono
sub-appaltatori
Per quanto riguarda il dubbio
circa l’applicabilità della nuova disciplina ai soli contratti di appalto che non
prevedono subappaltatori, nel documento di prassi sopra citato,
l’Amministrazione Finanziaria chiarisce che “la norma trova applicazione sia
nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la
coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente,
appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l’appaltatore
provveda direttamente alla realizzazione dell’ opera affidatagli dal
committente”.
Soggetti esclusi da responsabilità
L’Amministrazione Finanziaria
chiarisce che sono escluse dall’applicazione della responsabilità, comunque:
•
le persone fisiche non soggetti Iva, ai sensi
degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 633/1972;
•
le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma
33, del D.Lgs. 163/2006;
•
il condominio, in quanto
tale figura non è compresa fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del
Tuir.
L’autocertificazione “fai da te”
Il committente (sicuramente imprese e soggetti art. 73 o 74 del
TUIR) provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore (con
espressa facoltà di sospenderlo) solo previa esibizione, da parte di
quest’ultimo, dell’attestazione che i citati versamenti all’Erario sono
stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000
ad € 200.000.
I soggetti tenuti all’esibizione della
documentazione possono rilasciare, in luogo della stessa, una dichiarazione
sostitutiva.
Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:
- indicare il periodo nel quale l’IVA
relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata,
specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di
imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato
applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del D.L. n. 185 del
2008) oppure la disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le
ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante
scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24
con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute
- non scomputate, totalmente o
parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l’affermazione che l’IVA e
le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di
appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
I CONTENUTI DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
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|
IVA
Ø
Periodo
Ø
Risultato della liquidazione
Ø
Applicazione di particolari regimi
|
L’autocertificazione deve indicare il periodo nel
quale l’Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata
liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un
versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del
contratto è stato applicato il regime dell’Iva per cassa (articolo 32-bis D.L.
83/2012) oppure la disciplina del reverse
charge
|
RITENUTE IRPEF
·
Periodo di
riferimento
·
Applicazione
di scomputo
|
Indicare nella autocertificazione il periodo nel
quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate,
mediante scomputo totale o parziale
|
MODELLO DI VERSAMENTO
ü
Estremi
|
Riportare nell’autocertificazione gli estremi del
modello F24 con il quale i versamenti dell’Iva e delle ritenute non
scomputate totalmente o parzialmente, sono stati effettuati
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RIFERIBILITÀ ALL’APPALTO
|
L’autocertificazione deve contenere
l’affermazione che l’Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al
contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa
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CONTRATTI INTERCORENTI TRA LE MEDESIME PARTI
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In caso di più contratti intercorrenti tra le
medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti
delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva relativi al
contratto d’appalto, può essere rilasciata in modo unitario
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AUTOCERTIFICAZIONE PERIODICA
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La certificazione può essere fornita anche con
cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere
attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e
all’Iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente
attestazione
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