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Le sanzioni previste dal Codice della Strada

La riduzione del 30% delle sanzioni amministrative

Dopo anni di inasprimenti sono finalmente state previste riduzioni nelle sanzioni amministrative del Codice della strada per coloro che effettuano il pagamento entro 5 giorni.
Lo sconto è in vigore dal 21 agosto 2013, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto legge del fare n. 69 del 21 giugno 2013, ma può beneficiarne anche chi ha commesso in precedenza infrazioni, purché si rientri nel termine dei 5 giorni dalla data di contestazione o di notifica del verbale.

I 5 giorni decorrono infatti:
-         dal momento della contestazione se si viene fermati subito e viene contestualmente redatto il verbale;
-         da quando viene notificato il verbale presso l’indirizzo del proprietario del veicolo.

La circolare del Ministero dell’Interno n.6399 del 19 agosto ha inoltre chiarito che:
-          se il termine dei 5 giorni cade in un giorno festivo la scadenza slitta al giorno successivo;
-          se il destinatario è assente, il termine del 5 giorni decorre dall’undicesimo giorno dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (la Cad), sempreché l’interessato non ritiri l’atto prima del termine dei 10 giorni. Si ricorda, a tal proposito, che la Cad è inviata subito dopo il mancato recapito. Alla stessa segue la raccomandata con la quale si comunica l'avvenuta notifica per compiuta giacenza, che si perfeziona 10 giorni dopo.

Nel caso di divieto di sosta, infine, viene rilasciato un preavviso (comunemente, quello che si trova sotto il tergicristallo), che non ha alcun valore formale, in quanto allo stesso deve seguire la notifica del verbale. Non è ancora chiaro se il beneficio spetti comunque anche quando si paga entro 5 giorni da detto preavviso.
La polizia municipale di Torino si è già espressa con parere positivo, ma per il resto dell’Italia vige ancora l’incertezza.

Occorre prestare molta attenzione nel calcolo dell’importo da pagare e sono pertanto sconsigliati calcoli fai da te.
Ad esempio, una volta notificato il verbale a casa, non si dovrà semplicemente considerare l’importo totale da pagare e ridurlo del 30%: si deve ricordare infatti che la riduzione riguarda solo le sanzioni e non anche, ad esempio, le spese di notifica ed accertamento.
Gli importi “scontati” dovranno essere versati senza arrotondamento: proprio per conoscere l’importo “al centesimo” la circolare del ministero dell’interno n.6333 del 12 agosto 2013 fornisce una tabella riassuntiva degli importi delle sanzioni previste.
Gran parte della modulistica, in ogni caso, risulta essere già stata aggiornata, ragione per cui non vi dovrebbero essere particolari complessità.

Lo sconto si ritiene applicabile:
ü       anche alle violazioni commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7 di cui all’art. 195, comma 2-bis. L’articolo in questione prevede, infatti, in alcuni casi, una maggiorazione di un terzo per le violazioni commesse nelle ore notturne;
ü       all’importo, già ridotto del 75% come previsto dall'articolo 193, comma 3 del Codice della Strada. Si ricorda che detto articolo prevede uno sconto del 75% per chi viene colto senza assicurazione Rc auto e si mette in regola entro 15 giorni da quando è scaduto il periodo di tolleranza per il rinnovo (che è di altri 15 giorni).

Sono invece escluse dallo sconto:
ü       le violazioni non previste dal Codice della strada ma dalla disciplina complementare, salvo che non vi sia in tali norme un espresso rinvio alle disposizioni del titolo VI del C.d.S.;
ü       le violazioni del Codice della Strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sospensione della patente. Sembra invece essere stata dimenticata, tra le gravi sanzioni accessorie, la revoca della patente, ragione per cui sembrerebbe essere ammessa al beneficio anche l’ipotesi in cui scatti quest’ultima sanzione accessoria.
ü       le violazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta (come, ad esempio, non seguire le indicazioni del vigile o non fermarsi al posto di controllo).

Lo sconto riguarda inoltre solo le sanzioni: pertanto non si applica alle cauzioni.
Si ricorda infatti che per alcune violazioni ritenute particolarmente rilevanti sono stati introdotti meccanismi di pagamento immediato per i conducenti di veicoli con targa estera e per autisti di mezzi pesanti
Qualora il conducente intenda fare ricorso è comunque tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.
La cauzione dovrà essere versata integralmente e non nella misura ridotta del 30%.
Tuttavia, con le modifiche introdotte all’art.202 del Codice della strada, se il conducente non intende pagare, dovrà versare una cauzione pari non più alla metà del massimo edittale, ma al minimo.

Pagamento con carta di credito o bancomat

Altra novità del Decreto del fare riguarda le modalità di pagamento: non vige più il divieto di far incassare direttamente agli agenti e viene introdotta la possibilità di pagare con carta di credito o bancomat.
Per rendere ciò concretamente possibile sarà però necessario che ogni pattuglia abbia un terminale Pos, ma ad oggi, purtroppo, non è molto diffuso.
È inoltre necessario attendere che vengano firmate le convenzioni degli organi di polizia con istituti bancari e Poste italiane.
In attesa delle convenzioni, la circolare del ministero dell’interno n.6399 del 19 agosto ha stabilito che il pagamento della sanzione ridotta può essere effettuato:
Ø       in contanti, presso la Sezione Polizia Stradale. A tal fine è prevista una nuova procedura per il rilascio della quietanza di versamento e la registrazione della stessa;
Ø       mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla medesima sezione. Il soggetto che ha ricevuto il bollettino postale, in questo caso, dovrà riempirne uno nuovo (modello 123), se vuole fruire dello sconto.
Si sottolinea tuttavia che, nella maggior parte dei casi, il nuovo bollettino allegato risulta essere privo di importo e dovrà essere compilato indicando l’ammontare della sanzione a seconda della data di pagamento.
Il pagamento elettronico rimane invece possibile in tutti quei casi in cui era già così stabilito dal Codice della strada, ovvero allorquando l’infrazione sia stata commessa con veicolo immatricolato all'estero o dagli autotrasportatori (ma, in quest’ultimo caso, solo per determinate violazioni).
Quando sarà possibile pagare con i nuovi strumenti si dovrà comunque tener conto che la commissione bancaria è pari a 5 euro, più altri 2 di imposta di bollo se la transazione (multa più commissione) supera i 77,47 euro.




Notifiche a mezzo Pec

Con un decreto interministeriale da adottarsi entro quattro mesi dovrà essere disciplinata la notifica dei verbali tramite posta elettronica certificata, stabilendo per chi sceglie di ricevere per via telematica l’azzeramento delle spese di notifica.

Le multe saranno notificate a mezzo Pec almeno nei riguardi dei soggetti già tenuti per legge a munirsi di una casella, mentre per i normali cittadini la creazione di una casella Pec sarà facoltativa, ma sicuramente favorita da eventuali risparmi nei costi di spedizione delle multe.

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