La riduzione del 30% delle sanzioni
amministrative
Dopo anni di
inasprimenti sono finalmente state previste riduzioni nelle sanzioni
amministrative del Codice della strada per coloro che effettuano il pagamento
entro 5 giorni.
Lo sconto è in
vigore dal 21 agosto 2013, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
legge di conversione del decreto legge del fare n. 69 del 21 giugno 2013, ma può
beneficiarne anche chi ha commesso in precedenza infrazioni, purché si rientri
nel termine dei 5 giorni dalla data di contestazione o di notifica del verbale.
I 5 giorni
decorrono infatti:
-
dal momento della
contestazione se si viene fermati subito e viene contestualmente redatto il
verbale;
-
da quando viene notificato
il verbale presso l’indirizzo del proprietario del veicolo.
La circolare del Ministero
dell’Interno n.6399 del 19 agosto ha inoltre chiarito che:
-
se il termine dei 5 giorni cade in un giorno festivo la scadenza slitta al giorno successivo;
-
se il
destinatario è assente, il termine del 5 giorni decorre dall’undicesimo
giorno dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (la
Cad), sempreché l’interessato non ritiri l’atto prima del termine dei 10
giorni. Si ricorda, a tal proposito, che la Cad è inviata subito dopo il
mancato recapito. Alla stessa segue la raccomandata con la quale si comunica l'avvenuta
notifica per compiuta giacenza, che si perfeziona 10 giorni dopo.
Nel caso di
divieto di sosta, infine, viene rilasciato un preavviso (comunemente, quello
che si trova sotto il tergicristallo), che non ha alcun valore formale, in
quanto allo stesso deve seguire la notifica del verbale. Non è ancora chiaro se
il beneficio spetti comunque anche quando si paga entro 5 giorni da detto
preavviso.
La polizia
municipale di Torino si è già espressa con parere positivo, ma per il resto
dell’Italia vige ancora l’incertezza.
Occorre prestare
molta attenzione nel calcolo dell’importo da pagare e sono pertanto
sconsigliati calcoli fai da te.
Ad esempio, una
volta notificato il verbale a casa, non si dovrà semplicemente considerare
l’importo totale da pagare e ridurlo del 30%: si deve ricordare infatti che la
riduzione riguarda solo le sanzioni e non anche, ad esempio, le spese di
notifica ed accertamento.
Gli importi
“scontati” dovranno essere versati senza arrotondamento: proprio per
conoscere l’importo “al centesimo” la circolare del ministero dell’interno n.6333
del 12 agosto 2013 fornisce una tabella riassuntiva degli importi delle
sanzioni previste.
Gran parte della
modulistica, in ogni caso, risulta essere già stata aggiornata, ragione per cui
non vi dovrebbero essere particolari complessità.
Lo sconto si ritiene applicabile:
ü anche alle
violazioni commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7 di cui all’art. 195,
comma 2-bis. L’articolo in questione prevede, infatti, in alcuni casi, una
maggiorazione di un terzo per le violazioni commesse nelle ore notturne;
ü all’importo, già
ridotto del 75% come previsto dall'articolo 193, comma 3 del Codice della
Strada. Si ricorda che detto articolo prevede uno sconto del 75% per chi viene
colto senza assicurazione Rc auto e si mette in regola entro 15 giorni da
quando è scaduto il periodo di tolleranza per il rinnovo (che è di altri 15
giorni).
Sono invece escluse dallo sconto:
ü le violazioni
non previste dal Codice della strada ma dalla disciplina complementare,
salvo che non vi sia in tali norme un espresso rinvio alle disposizioni del
titolo VI del C.d.S.;
ü le violazioni del
Codice della Strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca
del veicolo e la sospensione della patente. Sembra invece essere
stata dimenticata, tra le gravi sanzioni accessorie, la revoca della patente,
ragione per cui sembrerebbe essere ammessa al beneficio anche l’ipotesi in cui
scatti quest’ultima sanzione accessoria.
ü le violazioni per
cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta (come, ad esempio, non seguire
le indicazioni del vigile o non fermarsi al posto di controllo).
Lo sconto riguarda inoltre solo le
sanzioni: pertanto non si applica alle cauzioni.
Si ricorda infatti che per alcune
violazioni ritenute particolarmente rilevanti sono stati introdotti meccanismi
di pagamento immediato per i conducenti di veicoli con targa estera e per
autisti di mezzi pesanti
Qualora il conducente intenda fare
ricorso è comunque tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di
cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria
prevista per la violazione.
La cauzione dovrà essere versata
integralmente e non nella misura ridotta del 30%.
Tuttavia, con le modifiche introdotte
all’art.202 del Codice della strada, se il conducente non intende pagare, dovrà
versare una cauzione pari non più alla metà del massimo edittale, ma al minimo.
Pagamento con carta di credito o bancomat
Altra novità del
Decreto del fare riguarda le modalità di pagamento: non vige più il divieto di
far incassare direttamente agli agenti e viene introdotta la possibilità di
pagare con carta di credito o bancomat.
Per rendere ciò
concretamente possibile sarà però necessario che ogni pattuglia abbia un
terminale Pos, ma ad oggi, purtroppo, non è molto diffuso.
È inoltre necessario attendere che vengano firmate le
convenzioni degli organi di polizia con istituti bancari e Poste italiane.
In attesa delle
convenzioni, la circolare del ministero dell’interno n.6399 del 19
agosto ha stabilito che il pagamento della sanzione ridotta può essere
effettuato:
Ø in contanti, presso la Sezione Polizia
Stradale. A tal fine è prevista una nuova procedura per il rilascio della
quietanza di versamento e la registrazione della stessa;
Ø mediante versamento sul conto corrente postale
intestato alla medesima sezione. Il soggetto che ha ricevuto il bollettino
postale, in questo caso, dovrà riempirne uno nuovo (modello 123), se vuole
fruire dello sconto.
Si
sottolinea tuttavia che, nella maggior parte dei casi, il nuovo bollettino
allegato risulta essere privo di importo e dovrà essere compilato indicando
l’ammontare della sanzione a seconda della data di pagamento.
Il pagamento
elettronico rimane invece possibile in tutti quei casi in cui era già così
stabilito dal Codice della strada, ovvero allorquando l’infrazione sia stata
commessa con veicolo immatricolato all'estero o dagli autotrasportatori (ma, in
quest’ultimo caso, solo per determinate violazioni).
Quando sarà
possibile pagare con i nuovi strumenti si dovrà comunque tener conto che la commissione bancaria è pari a 5 euro,
più altri 2 di imposta di bollo se la transazione (multa più commissione)
supera i 77,47 euro.
Notifiche
a mezzo Pec
Con un decreto
interministeriale da adottarsi entro quattro mesi dovrà essere
disciplinata la notifica dei verbali tramite posta elettronica certificata,
stabilendo per chi sceglie di ricevere per via telematica l’azzeramento delle
spese di notifica.
Le multe saranno
notificate a mezzo Pec almeno nei riguardi dei soggetti già tenuti per legge a
munirsi di una casella, mentre per i normali cittadini la creazione di una
casella Pec sarà facoltativa, ma sicuramente favorita da eventuali risparmi nei
costi di spedizione delle multe.
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