IN BREVE
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Versamento del saldo TASI e IMU 2014. Proroga al 26 gennaio 2015 per i
terreni agricoli
·
Niente TARI per le imprese che producono rifiuti speciali
·
Scadenza al 29 dicembre 2014 per acconto IVA e ravvedimento IVA 2013
·
Per gli omaggi nuove regole dal 13 dicembre 2014
·
Aliquote INPS GESTIONE SEPARATA 2014
·
Definita la voluntary disclosure e il nuovo reato penale
dell’autoriciclaggio
·
Termini di decadenza per l’accertamento fiscale
·
Redditi dichiarati sotto la soglia di povertà: prova a carico del
contribuente
·
Ravvedimento operoso fino al 29 dicembre 2014 per l’invio delle
dichiarazioni fiscali
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APPROFONDIMENTI
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Versamento acconto IVA: scadenza il 29 dicembre 2014
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Il trattamento fiscale degli omaggi
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IN BREVE
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TRIBUTI
LOCALI
Versamento del saldo TASI e IMU 2014. Proroga al 26 gennaio 2015
per i terreni agricoli
Governo, Comunicato
Stampa 12 dicembre 2014
Il 16
dicembre 2014 scade il termine per il versamento del saldo TASI e IMU 2014.
Con
riferimento ai terreni agricoli, per la prima volta assoggettati ad IMU, il
Decreto ministeriale 28 novembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6
dicembre 2014, n. 284, ha
definito che l’esenzione dall'IMU è riservata:
·
ai contribuenti in possesso di terreni agricoli la cui
altitudine "centro Comune"
sia superiore a 600 metri ;
·
ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli
relativamente a terreni agricoli la cui altitudine "centro Comune"
sia compresa tra 281 e 600
metri .
Il
Consiglio dei Ministri riunitosi il 12 dicembre ha deliberato uno slittamento dal 16 dicembre 2014 al 26
gennaio 2015 del termini di versamento dell’IMU sui terreni agricoli montani.
Niente TARI per le imprese che producono rifiuti speciali
Dipartimento delle Finanze, Risoluzione 9
dicembre 2014, n. 2
Il
Dipartimento delle Finanze ha chiarito che non sono assoggettati alla TARI
(tassa rifiuti):
•
i magazzini intermedi di produzione e locali adibiti allo
stoccaggio di prodotti finiti;
•
le aree scoperte che danno luogo alla produzione.
dove si
producono rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che
lo smaltimento dei rifiuti speciali avvenga in conformità alla normativa.
IVA
Scadenza al 29 dicembre 2014 per acconto IVA e ravvedimento IVA
2013
Lunedì 29
dicembre 2014 sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA
(l’originaria scadenza del 27 dicembre quest’anno cade di sabato).
In
estrema sintesi possiamo anticipare che sono tenuti al versamento dell’acconto
i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2013 con un
debito IVA.
L’eventuale
versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite
intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti
mensili e 6035 per i trimestrali.
L'acconto
pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il
mese di dicembre 2014 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto
trimestre 2014 (nel caso dei contribuenti trimestrali).
È ammesso
il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel
rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.
Nota Bene: cogliamo l’occasione per ricordarVi
che l’art. 10 ter del D.Lgs 74/2000 prevede una sanzione penale in caso di
omesso versamento Iva per ammontare superiore a 50.000 euro: ma per la
consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento
rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento
dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre
dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.
Vedi Approfondimento
Per gli omaggi nuove regole dal 13 dicembre 2014
D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (c.d. “Semplificazioni fiscali”)
L’art. 30
del Decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) ha aumentato da 25,82 a 50,00 euro la
soglia (costo unitario) che consente l’integrale detraibilità dell’IVA
sull’acquisto dei beni destinati ad omaggio, che non rientrano nell’attività
d’impresa.
Parimenti,
anche le prestazioni di servizi gratuite, diventano imponibili solo se di
importo superiore a 50,00 euro.
Il
decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 novembre 2014, entra in vigore il 13 dicembre 2014.
Ne deriva
che per gli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati “effettuati” entro
il 12 dicembre 2014 si applica ancora la soglia dei 25,82 euro. Ricordiamo che
l’art. 6, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 prevede che per i beni mobili il momento
di effettuazione dell’operazione corrisponde alla data della consegna o
spedizione delle merci, fatto salvo il caso di acconti o fatturazione
anticipata che fanno sorgere autonomamente il debito dell’imposta al pagamento
e alla data di emissione della fattura (limitatamente all’importo pagato o
fatturato alla data della fattura o a quella del pagamento).
In
sintesi:
·
per i beni destinati ad omaggio consegnati o spediti entro il 12
dicembre 2014 l’IVA resta indetraibile se di costo unitario superiore a 25,82
euro;
·
per i beni destinati ad omaggio consegnati o spediti dopo il 12
dicembre 2014 l’IVA è indetraibile solo se di costo unitario superiore a 50
euro.
Vedi Approfondimento
PREVIDENZA
Aliquote INPS GESTIONE SEPARATA 2014
Vi
ricordiamo che la legge di Stabilità 2014 ha modificato le aliquote contributive
dovute dagli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2014 e gli anni
successivi.
Per i soggetti già iscritti ad altre forme di
previdenza o pensionati, e quindi:
·
coloro che
esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro
autonomo;
·
i titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
·
gli incaricati
alla vendita a domicilio;
le
aliquote risulteranno pari al:
·
22% per il 2014
(a fronte di un precedente 21%);
·
23,5% per il
2015;
·
24% per il
2016.
Per i soggetti iscritti esclusivamente alla
Gestione separata INPS l’aliquota contributiva relativa al 2014 verrà
invece applicata con le seguenti aliquote:
·
soggetti non
titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza
obbligatoria né pensionati: 28%;
·
soggetti
titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza
obbligatoria né pensionati: 27%.
A detta
aliquota occorre aggiungere l’ulteriore contributo assistenziale dello 0,72%.
ACCERTAMENTO
Definita la voluntary disclosure e il nuovo reato penale
dell’autoriciclaggio
Il 4
dicembre 2014 è stata definitivamente approvata la Legge che regolamenta la
cosiddetta "voluntary disclosure" per l'emersione ed il rientro di
capitali detenuti all'estero.
La Legge
prevede:
•
la disciplina della voluntary disclosure (collaborazione
volontaria), applicabile per regolarizzare le violazioni commesse fino al 30
settembre 2014;
•
il nuovo reato di autoriciclaggio
(articolo 648-ter.1, codice penale).
In
particolare, in tema di autoriciclaggio, il nuovo art. 648-ter.1 prevede che
chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o
finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000,
se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e
all'andamento dei mercati.
Se i
proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della
reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione
fino a sei anni.
La pena è
aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale,
bancaria o finanziaria.
Termini di decadenza per l’accertamento fiscale
Riepiloghiamo i termini di decadenza per
l’accertamento delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP) e dell’IVA:
Periodo d’imposta
|
Anno invio dichiarazione
|
In caso di dichiarazione
presentata
|
In caso di dichiarazione
omessa
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2007
|
2008
|
prescritta
|
prescritta
|
2008
|
2009
|
prescritta
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2014
|
2009
|
2010
|
2014
|
2015
|
2010
|
2011
|
2015
|
2016
|
2011
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2012
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2016
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2017
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2012
|
2013
|
2017
|
2018
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2013
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2014
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2018
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2019
|
Ricordiamo che i termini sopra indicati
risultano raddoppiati quando il contribuente abbia commesso una violazione che
comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell' art.
331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10
marzo 2000, n. 74. In
questi casi, l’Amministrazione potrà notificare accertamenti entro la fine
dell’8° anno successivo alla presentazione (o del 10° anno in caso di omessa
presentazione).
Redditi dichiarati sotto la soglia di povertà: prova a carico
del contribuente
La
Cassazione, con la sentenza n. 24313 del 14 novembre 2014, ha respinto il
ricorso di un contribuente avverso la sentenza di appello con cui la CTR di
Napoli aveva confermato l’accertamento induttivo emesso nei suoi confronti. A
seguito di accesso dal quale erano emerse anomalie contabili/economiche,
l’Amministrazione finanziaria aveva emesso accertamento recuperando a
tassazione un maggior reddito rilevato in modo induttivo (applicando una
percentuale di ricarico diversa rispetto a quella risultante dalla
contabilità).
Nella
sentenza della Cassazione viene data evidenza alla circostanza che
l’imprenditore dichiarasse un reddito inferiore alla soglia Istat di povertà
assoluta: secondo i Giudici questo dato è indice di “… una situazione
commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare da parte dell’erario
una rettifica della dichiarazione fiscale, ai sensi dell’art. 39 cit., a meno
che il contribuente non dimostri concretamente l’effettiva sussistenza di un
operare quasi in perdita (Cass. n. 21536/2007)”.
DICHIARAZIONI
Ravvedimento operoso fino al 29 dicembre 2014 per l’invio delle
dichiarazioni fiscali
Entro il prossimo 29 dicembre 2014, chi non
avesse provveduto entro il termine del il 30 settembre 2014, potrà ancora
inviare le dichiarazioni 2014 (redditi 2013). Se il contribuente presenta Unico
entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la dichiarazione è
infatti considerata ancora valida, ma è prevista una sanzione (da 258 a 1.032 euro, che può
aumentare fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture
contabili) che può essere ridotta a 25 euro (pari ad 1/10 di 258 euro) mediante
ravvedimento operoso.
La dichiarazione presentata con ritardo superiore
a 90 giorni si considera omessa, ma costituisce comunque titolo per la
riscossione delle imposte.
APPROFONDIMENTI
|
IVA
Versamento
acconto IVA: scadenza il 29 dicembre 2014
Lunedì 29
dicembre 2014 sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA
(l’originaria scadenza del 27 dicembre quest’anno cade di sabato).
In
estrema sintesi possiamo anticipare che sono tenuti al versamento dell’acconto
i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2013 con un
debito IVA.
Sono
esclusi dal versamento dell’acconto IVA i contribuenti per i quali l’importo
dovuto a titolo di acconto risulti inferiore al minimo dovuto pari ad euro
103,29 e in ogni caso quelli che:
·
hanno iniziato l’attività nel corso del 2014;
·
hanno cessato o cesseranno l’attività entro il 30 settembre 2014
i contribuenti trimestrali ed entro il 30 novembre 2014 i contribuenti mensili;
·
operano in regime agricolo di esonero ex art. 34, comma 6,
D.P.R. n. 633/1972;
·
hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
·
esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, comma 6,
D.P.R. n. 633/1972;
·
sono società o associazioni sportive dilettantistiche e altre
che applicano il regime forfetario di cui alla legge n.398/1991;
·
hanno usufruito nel corso del 2013 del regime agevolato delle
nuove iniziative imprenditoriali;
·
operano nel regime dei contribuenti minimi o nel regime
contabile agevolato ex art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011;
·
sono stati colpiti da calamità naturali per i quali sussista un
apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;
·
sono imprenditori individuali che hanno concesso in affitto
l’unica azienda entro il 30 settembre 2014 (se trimestrali) o entro il 30
novembre 2014 (se mensili);
·
esercitano attività di raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami,
carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e
versamento del tributo;
·
sono enti pubblici territoriali che esercitano attività
rilevanti ai fini IVA.
Non è
previsto alcun esonero per le procedure concorsuali, e quindi anche i curatori
fallimentari devono calcolare e versare l’acconto IVA per le imprese fallite.
L’eventuale
versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite
intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti
mensili e 6035 per i trimestrali.
Sul
versamento dell'acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale
("per opzione") non è dovuta la maggiorazione per interessi dell'1%.
L'acconto
pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il
mese di dicembre 2014 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto
trimestre 2014 (nel caso dei contribuenti trimestrali).
E’
ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma
nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.
Come di
consueto, anche quest’anno l’importo da versare (eventualmente) può essere
determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:
·
storico: 88% del versamento
relativo all’ultime mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna
tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno). Se nell’anno 2014 il
contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al
2013, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:
o
il contribuente mensile nel 2013, diventato trimestrale nel
2014, otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni
degli ultimi tre mesi del 2013;
o
il contribuente trimestrale nel 2013, diventato mensile nel
2014, otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della
dichiarazione annuale 2013 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per
lo stesso anno).
· analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla
liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2014. La liquidazione, che
deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:
o
le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei
corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti
mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti
trimestrali)
o
le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate,
dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al
20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
o
le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti
dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1°
ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
· previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare
per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.
Ricordiamo
che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento
inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione, sulla somma
non versata si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.
Quando il
contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto),
potrà intervenire per correggere l’errore mediante ravvedimento operoso,
versando l’acconto dovuto e con riduzione della sanzione:
·
allo 0,2% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni
successivi alla scadenza del termine originario: varia quindi dallo 0,2% per un
giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo;
·
a 1/10 (3%) se la violazione verrà sanata entro 30 giorni con
versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 1%
annuo);
·
a 1/8 (3,75%) se la violazione verrà sanata entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione per l’anno 2014 con
versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 1%
annuo).
Se invece
il contribuente non sanasse il mancato versamento dell’acconto mediante
ravvedimento operoso, la predetta sanzione del 30% potrà comunque essere
ridotta:
·
ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della
liquidazione automatica (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973);
·
ai due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo
formale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).
Il trattamento
fiscale degli omaggi
Proponiamo
un aggiornamento sul trattamento fiscale delle spese per omaggi. Per la
corretta gestione degli omaggi occorre analizzare la disciplina ai fini sia
delle imposte dirette sia dell’imposta sul valore aggiunto.
IMPOSTE SUI REDDITI
Imprese
Omaggi a
clienti
1.
di beni non oggetto dell’attività dell’impresa
·
sono interamente deducibili se l’unitarietà del valore
dell’omaggio non è superiore a 50,00 euro - «piccoli omaggi» - e non vanno
inclusi tra le spese di rappresentanza. Bisogna considerare il costo
complessivo di acquisto inclusa l’IVA indetraibile.
·
quando il bene omaggiato
supera il costo di 50 euro e quando sono offerti titoli rappresentativi di
servizi (anche d’importo inferiore ai 50 euro), come ingressi omaggio al
cinema, a teatro o alle terme, detti costi sono deducibili entro il «plafond di
deducibilità» pari:
o
all’1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
o
allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i
10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
o
allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i
50 milioni di euro.
2.
di beni di propria produzione o rientranti nella propria
attività commerciale
La
deducibilità ai fini del reddito dell’esercizio va anche qui riferita a quanto
già esposto ai precedenti punti a) e b). Si rinvia allo specifico paragrafo IVA
ai fini del trattamento documentale.
Omaggi a
lavoratori dipendenti e soggetti assimilati
Il costo
di acquisto dei beni in omaggio, compresa l’erogazione di liberalità in denaro,
è sempre deducibile dall’impresa quale spesa per prestazione di lavoro (ex art.
95 del TUIR) in quanto riveste natura retributiva per il dipendente o il collaboratore.
Diversamente,
le spese di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria
o culto (art. 100, comma 1, del TUIR) sono deducibili nel limite del 5 per
mille dell’ammontare totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. Il
brindisi augurale può farsi rientrare tra le spese di ricreazione.
È
evidente che se le spese sono funzionali all’attività dell’impresa, come
divise, scarpe da lavoro, ecc., sono totalmente deducibili dal reddito
d’impresa e non rivestono natura retributiva per i dipendenti o i
collaboratori.
Spese di
rappresentanza
La loro
qualificazione risiede nel requisito essenziale della gratuità per il
destinatario, il quale non corrisponderà corrispettivo o specifica
controprestazione.
È sempre
d’obbligo il rispetto dei principi di inerenza e congruità: spese ragionevoli
coerenti alle pratiche ed agli usi commerciali del settore in cui l’impresa
opera e con l’obiettivo di generare benefici economici con la promozione sul
mercato di beni (o servizi).
Professionisti
Omaggi a
clienti
Sono
deducibili nel limite dell’1% dei compensi effettivamente percepiti nel periodo
d’imposta.
Omaggi a
lavoratori dipendenti e soggetti assimilati
Non
esiste specifica disciplina. Il costo degli omaggi dovrebbe essere deducibile
per intero in conseguenza del fatto che, secondo la nozione fornita dal D.M. 19
novembre 2008, le liberalità ai dipendenti non rientrano tra le spese di
rappresentanza.
IRAP
Imprese
·
Per i soggetti IRES (e per i soggetti IRPEF che avessero optato
per la determinazione della base imponibile con le stesse regole dei soggetti
IRES) gli omaggi e le spese di rappresentanza (che vanno classificati nella
voce B.14 del conto economico: oneri diversi di gestione) sono sempre
integralmente deducibili dalla base imponibile IRAP (senza i limiti previsti ai
fini IRES);
·
per gli altri soggetti IRPEF gli omaggi e le spese di
rappresentanza sono deducibili ai fini IRAP con le stesse limitazioni previste
per le imposte dirette.
Professionisti
·
La deducibilità degli oneri in esame è in relazione all’attività
di lavoro autonomo, per cui:
·
va esclusa, se gli omaggi rientrano tra le spese per prestazioni
di lavoro;
·
è ammessa qualora gli omaggi siano funzionali allo svolgimento
dell’attività professionale e non assumano natura retributiva per il
destinatario.
IVA
Sono
previste diverse fattispecie:
1 Non è mai detraibile l’IVA relativa
agli omaggi destinati ai lavoratori dipendenti (Risoluzione n. 666305 del 16
ottobre 1990).
2. La cessione gratuita a clienti di beni
non prodotti né commercializzati dall’impresa (e quindi espressamente
acquistati da terzi al fine di essere regalati) non è considerata cessione di
beni, per mancanza del requisito dell’onerosità, e non è quindi da fatturare:
·
se all’atto dell’acquisto non è stata detratta l’IVA (è comunque
opportuno compilare un documento di trasporto riportante la causale cessione
gratuita - beni non di propria produzione);
·
ovvero se il costo unitario dei beni ceduti gratuitamente non è
superiore a euro 50,00 (euro 25,82 fino al 12 dicembre 2014); è quindi ammessa
la detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di beni purché di valore non
superiore a 50,00 euro.
3. La cessione gratuita a clienti di beni
di produzione propria o rientranti nella propria attività commerciale è
considerata cessione di beni e deve essere fatturata (in caso di fatturazione
differita il documento di trasporto dovrà riportare la causale cessione
gratuita).
In tal
caso l’impresa dovrà procedere seguendo uno dei 4 metodi alternativi:
·
emettere la fattura al beneficiario dell’omaggio con la
richiesta (poco elegante) dell’IVA in pagamento;
·
emettere fattura con esplicita rinuncia alla rivalsa dell’IVA
che resta perciò in carico all’impresa;
·
emettere un’autofattura per gli omaggi in unico esemplare;
·
annotare le cessioni gratuite su apposito registro degli omaggi
e cessioni gratuite da tenere ai sensi dell’art. 39, legge IVA.
Si
ricorda che ai sensi dell’art. 99, comma 1, del TUIR le imposte per le quali è
prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione del
reddito.
Gli
omaggi destinati a soggetti residenti in altri Paesi comunitari devono essere
trattati come quelli destinati ai residenti in Italia, poiché la speciale
disciplina IVA UE non si applica alle prestazioni senza corrispettivo.
Gli omaggi
destinati a soggetti residenti in Paesi extracomunitari costituiscono invece:
• operazioni
fuori dall’ambito di applicazione dell’IVA se riferite a beni che non sono
oggetto dell’attività caratteristica (precedente punto 2).
• cessioni non
imponibili IVA ex art. 8 D.P.R. n. 633/1972 se riferite a beni oggetto
dell’attività caratteristica (precedente punto 3): in questo caso va espletata
la consueta procedura doganale.
Ricordiamo
infine che l’emissione del documento di trasporto è uno strumento valido al
fine di vincere la presunzione di cessione onerosa di cui all’art. 53, D.P.R. n
633/1972. L’emissione di un documento di trasporto nominativo fornisce anche
certa dimostrazione del reale destinatario dell’omaggio, e conseguentemente dal
trattamento fiscale del costo sostenuto.
Per
evitare complicati adempimenti a carico dell’impresa, consigliamo anche la
soluzione di incaricare il fornitore dei beni destinati ad omaggio (o altro
soggetto che effettui professionalmente il servizio di recapito), della consegna
degli omaggi ai destinatari finali. In questo caso, la fattura del fornitore
dei beni (o del solo servizio di consegna) e l’ordinativo emesso dal
committente forniranno prova certa della reale destinazione dei beni.
Prospetto riepilogativo del trattamento
fiscale degli omaggi ai clienti
|
|||||
DESCRIZIONE
|
IN FASE DI
ACQUISTO
|
NELLA SUCCESSIVA
CESSIONE GRATUITA
|
|||
DETR.NE IVA
|
DEDUZ.NE COSTO
|
EMISS.NE FATTURA
|
TIPO
OPERAZ. |
RICAVO
|
|
Beni rientranti nell’oggetto
dell’attività
|
SI (*)
|
SI
|
SI
|
soggetta ad IVA
|
SI
|
Beni non rientranti
nell’oggetto dell’attività di valore superiore a 50 euro
|
NO
|
SI (**)
|
NO
|
esclusa IVA
|
NO
|
Beni non rientranti
nell’oggetto dell’attività di valore non superiore a 50,00 euro
|
SI
|
SI
|
NO
|
esclusa IVA
|
NO
|
(*) Chi acquista beni oggetto della propria
attività sapendo già che sono destinati ad essere ceduti gratuitamente, può
scegliere di considerare indetraibile l’IVA in acquisto: la successiva
cessione gratuita sarà da considerare esclusa
dall'IVA.
(**) Nel limite percentuale dei ricavi e
altri proventi indicati nel paragrafo “imposte dirette”.
|
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