Passa ai contenuti principali

il nuovo ravvedimento operoso



La legge di Stabilità 2015 amplia sensibilmente la portata del cosiddetto ravvedimento operoso.
Per i tributi amministrativi (Agenzia Entrate) viene meno la preclusione prima prevista in caso di “inizio di controlli fiscali” e lo sbarramento temporale coincidente con l’anno dalla violazione o con il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa.
La preclusione derivante dall’inizio di controlli e la preclusione temporale continuano ad operare per le altre imposte (non Agenzia Entrate): dazi, accise, IMU, TASI, ecc.
È inoltre prevista la possibilità di ravvedersi entro novanta giorni dalla violazione con riduzione della sanzione a 1/9 del minimo.
Resta fissato a 90 giorni dalla scadenza il termine di presentazione della dichiarazione omessa con la sanzione ridotta a 1/10 del minimo.

Riepiloghiamo le opzioni disponibili dal 1° gennaio 2015 per il ravvedimento operoso:

Sanzione
Ambito applicativo
Termine temporale
1/10 del minimo x 1/15 per giorno di ritardo (0,20% per giorno di ritardo)
Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
Dal 15° al 30° giorno dalla violazione
1/10 del minimo (3%)
Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
Fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione
1/9 del minimo
Tutti i tributi
Dal 91° giorno all’anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
1/8 del minimo
Tutti i tributi
Oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione
1/7 del minimo
Solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate
Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione
1/6 del minimo
Solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2015, in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è pari allo 0,5%; per ravvedimenti “a cavallo d’anno”, andrà adottato un criterio di pro rata temporis; il tasso di interesse sarà quindi pari all’1%, fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,5% dall’1° gennaio 2015 e fino al giorno del ravvedimento.




Commenti

Post popolari in questo blog

rassegna fiscale periodica

IN BREVE ·          Scadenza al 10 aprile per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA ·          In vigore il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 ·          Fattura elettronica per i fisioterapisti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia Entrate ·          Entro il 31 maggio il versamento per la sanatoria delle violazioni di natura formale ·          Approvato il Modello RLI con istruzioni e specifiche tecniche ·          Disponibile il nuovo modello IVA TR per il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale ·          5 per mille 2017, online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi ·          L’Agenzia Entrate comunica i primi risultati della e-fattura antievasione: in due mesi bloccati 688 milioni di euro di falsi crediti Iva ·          Firmato il nuovo accordo Italia-Cina contro le doppie imposizioni ·          Bonus gasolio uso au

rassegna periodica fiscale

IN BREVE ·          31 maggio 2023: invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2023 ·          La precompilata 2023 è online: invio dall'11 maggio ·          Bonus edilizi: definiti i codici tributo per le opzioni inviate a partire dal 1° aprile 2023 ·          Rottamazione-quater: ufficializzata la proroga di due mesi per la presentazione dell'istanza di adesione ·          Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità ·          ISA 2023: aggiornate le specifiche tecniche ·          Regime premiale contribuenti ISA: individuati i livelli di affidabilità fiscale per l'accesso ai benefici ·          La piattaforma cessione crediti aggiornata per far spazio alla “rateazione lunga” ·          Dichiarazione imposta di soggiorno: dall'8 maggio compilazione e invio telematico ·          La pensione di vecchiaia superiore a 30.000 euro e n

rassegna fiscale periodica

IN BREVE ·          Il decreto Milleproroghe è in Gazzetta Ufficiale ·          Prorogata al 2 aprile la scadenza delle prenotazioni per il bonus pubblicità 2024 ·          Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2024 dei libri sociali ·          La contribuzione 2024 per artigiani e commercianti ·          Scadenza al 18 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2024) ·          Entro il 18 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE) ·          Compensazione crediti Inps e Inail: dal 1° luglio solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ·          La differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti ·          Pubblicato il Decreto direttoriale per la Certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ·          Le start-up innovative a vocazione sociale ·          Bando ISI 2023: dal 15 aprile 2024 apertura pro