La legge di Stabilità
2015 amplia sensibilmente la portata del cosiddetto ravvedimento operoso.
Per i
tributi amministrativi (Agenzia Entrate) viene
meno la preclusione prima prevista in caso di “inizio di controlli fiscali” e
lo sbarramento temporale coincidente con l’anno dalla violazione o con il
termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la
violazione è stata commessa.
La preclusione
derivante dall’inizio di controlli e la preclusione temporale continuano ad
operare per le altre imposte (non Agenzia Entrate): dazi, accise, IMU, TASI,
ecc.
È inoltre prevista la
possibilità di ravvedersi entro novanta giorni dalla violazione con riduzione
della sanzione a 1/9 del minimo.
Resta fissato a 90
giorni dalla scadenza il termine di presentazione della dichiarazione omessa
con la sanzione ridotta a 1/10 del minimo.
Riepiloghiamo le
opzioni disponibili dal 1° gennaio 2015 per il ravvedimento operoso:
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Sanzione
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Ambito applicativo
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Termine temporale
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1/10 del
minimo x 1/15 per giorno di ritardo (0,20% per giorno di ritardo)
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Tutti i
tributi per violazioni sui versamenti
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Dal 15° al
30° giorno dalla violazione
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1/10 del
minimo (3%)
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Tutti i
tributi per violazioni sui versamenti
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Fino a 90
giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione
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1/9 del
minimo
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Tutti i
tributi
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Dal 91°
giorno all’anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
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1/8 del
minimo
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Tutti i
tributi
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Oltre il
termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in
cui è stata commessa la violazione
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1/7 del
minimo
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Solo per i
tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate
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Oltre i 2
anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa
la violazione
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1/6 del
minimo
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Solo per i
tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate
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Ricordiamo che dal 1° gennaio 2015, in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è pari allo 0,5%; per ravvedimenti “a cavallo d’anno”, andrà adottato un criterio di pro rata temporis; il tasso di interesse sarà quindi pari all’1%, fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,5% dall’1° gennaio 2015 e fino al giorno del ravvedimento.
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