IN BREVE
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L’Agenzia Entrate chiarisce il “nuovo”
reverse charge
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Modificate le black list
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Il 730 precompilato è on line dal 15
aprile: come ottenere il PIN per l’accesso
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Imposta di Registro dovuta sulle cessione
di quote sociali
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Soppressione dell
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Società di mediazione: va comunicata anche
al REA la variazione del legale rappresentante
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Procedure concorsuali: momento di emissione
delle note di variazione IVA
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L
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Enti cooperativi e società di mutuo
soccorso: novità su ispezioni straordinarie, revisioni, modulistica e spese
di revisione per il biennio 2015-2016
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APPROFONDIMENTI
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Il “nuovo” reverse charge 2015
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Le black list si adeguano ai criteri della
Stabilità 2015
IVA
L’Agenzia Entrate chiarisce il “nuovo” reverse
charge
Agenzia Entrate,
Circolare 27 marzo 2015, n. 14/E
Lo scorso
27 marzo 2015 è stata pubblicata dall’Agenzia Entrate la circolare n. 14/E che
ha fornito i primi chiarimenti riguardo all’estensione del meccanismo
dell’inversione contabile (reverse charge), prevista dalla legge di
Stabilità 2015 (legge 190/2014), e in vigore dallo scorso 1° gennaio 2015:
• nel settore edile;
• nel settore energetico;
• e per le cessioni di pallet (bancali
in legno) “recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo”.
Il
provvedimento è stato motivato dalla necessità di contrastare le frodi IVA in
settori considerati “a rischio”.
Ricordiamo
infatti che l
Il
cedente o prestatore emette fattura senza addebitare l
(Vedi
l’Approfondimento)
Modificate
le black list
MEF, Comunicato 1 aprile 2015, n. 77
Il MEF ha
comunicato che, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità
2015, sono stati firmati due Decreti ministeriali che modificano le black list
sulla "indeducibilità dei costi" e sulle "Controlled Foreign
Companies (CFC)".
In
particolare, è stato disposto che:
• ai fini della black list sulla
"indeducibilità dei costi" sono eliminati 21 territori, tra cui
Emirati Arabi Uniti, Isole Cayman e Isola di Man;
• dalla black list "CFC"
escono invece Filippine, Malesia e Singapore.
(Vedi
l’Approfondimento)
DICHIARAZIONI
Il
730 precompilato è on line dal 15 aprile: come ottenere il PIN per l’accesso
Dal 15
aprile sarà disponibile sul sito internet dell’Agenzia Entrate www.agenziaentrate.it il 730 precompilato. Per i cittadini in
possesso del Pin dell’Inps, sarà possibile accedere al proprio 730 precompilato
direttamente dal sito internet dell’ente previdenziale.
Il Pin
per l’accesso a Fisconline e al 730 precompilato può essere ottenuto:
·
online e al telefono - per ottenere
l’abilitazione ai servizi telematici occorre connettersi all’homepage del sito www.agenziaentrate.it (Area Riservata > Non sei ancora
registrato > Registrazione a Fisconline > Richiedi il codice Pin) e
digitare il reddito complessivo indicato nella dichiarazione presentata nel
2014 e il codice fiscale. Gli stessi dati sono richiesti al contribuente che fa
richiesta del Pin per telefono al call center al numero 848.800.444. In
entrambi i casi il sistema fornirà subito la prima parte del Pin (le prime 4
cifre). Entro 15 giorni il contribuente riceverà proprio al domicilio una
lettera con le ultime sei cifre del Pin e la password di accesso.
·
presso gli uffici
dell’Agenzia Entrate - dopo avere richiesto in ufficio il Pin per accedere a
Fisconline, il contribuente riceve le prime quattro cifre del codice, la
password provvisoria e il numero della domanda di abilitazione, da conservare
per completare l’abilitazione attraverso internet.
Per
ottenere la seconda parte del Pin il contribuente deve collegarsi al sito
internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) e accedere ai
servizi di Fisconline inserendo il “nome utente” (il codice fiscale) e la
password riportata nel foglio che gli è stato consegnato in ufficio.
Successivamente, al primo accesso, il sistema chiede al contribuente di
cambiare la password inserendone una nuova (quella provvisoria va comunque
conservata). Per completare la registrazione al servizio telematico Fisconline
e ricevere le ultime 6 cifre del Pin basta poi selezionare la funzione “Per coloro
che hanno richiesto il Pin ad un
ufficio” nella sezione “Profilo utente”, inserire il numero della domanda di
abilitazione e cliccare su “invia”.
La
seconda parte del Pin e la password iniziale di accesso sono inviate per posta
al domicilio del contribuente esclusivamente nel caso in cui a fare richiesta
di abilitazione ai servizi telematici in ufficio è un delegato.
I
contribuenti in possesso di Smart Card/Cns beneficiano di una procedura
semplificata. Il sistema dopo aver effettuato i controlli sulla Carta nazionale
dei servizi inserita nel lettore, fornirà immediatamente al contribuente il
codice Pin e la password per l’accesso a Fisconline.
Ricordiamo
infine che il contribuente può delegare al prelievo del 730 precompilato un CAF
o un professionista intermediario abilitato.
IMPOSTA
DI REGISTRO
Imposta di Registro dovuta sulle cessione di quote
sociali
Agenzia Entrate, Risoluzione 2 aprile 2015, n. 35
L’Agenzia
delle Entrate ha precisato che se l’atto di cessione di quote sociali riguarda:
• più quote sociali da parte di più
cedenti a più cessionari;
• più quote sociali da parte di più
cedenti a un unico cessionario;
• una quota sociale da parte dell
ciascuna
singola cessione di quota contenuta nell’atto rileva autonomamente ai fini
dell’applicazione dell’imposta di registro poiché trattasi di disposizioni
autonome a contenuto patrimoniale.
TASSA
CIRCOLAZIONE
Soppressione dell
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APPROFONDIMENTI
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IVA
Il “nuovo” reverse charge 2015
Lo scorso
27 marzo 2015 è stata pubblicata dall’Agenzia Entrate la circolare n. 14/E che
ha fornito i primi chiarimenti riguardo all’estensione del meccanismo
dell’inversione contabile (reverse charge), prevista dalla legge di
Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), e in vigore dallo scorso 1° gennaio 2015:
• nel settore edile;
• nel settore energetico;
• e per le cessioni di pallet (bancali
in legno) “recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo”.
Settore edile e connessi
Dal 1°
gennaio 2015 l’obbligo di inversione contabile è stato esteso alle “prestazioni
di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di
completamento relative a edifici” sconfinando quindi in settori diversi da
quello edile (come per esempio il settore delle pulizie).
Rileva
l’attività svolta e non l’attività principale del prestatore. I soggetti IVA
che rendono i servizi indicati devono quindi applicare il reverse charge
indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel
settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici
della sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco.
Per le
attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività
economiche Ateco, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e
completamento, il reverse charge si applica solo in caso di subappalto.
Restano
escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera che
costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi (la posa in opera
assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene).
La
circolare n. 14/E ha chiarito la definizione di “edificio” (anche per
individuare quali servizi di pulizia sono assoggettati alla nuova normativa)
ribadendo che per “edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione
coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni
mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta
al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una
o più scale autonome”. La norma non si deve quindi applicare a tutti gli
immobili ma solo ai fabbricati come sopra definiti (sia i fabbricati a uso
abitativo sia quelli strumentali, anche di nuova costruzione, inclusi i
fabbricati in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le
“unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4).
Restano
escluse le prestazioni di servizi relative a terreni, parti del suolo,
parcheggi, piscine, giardini, eccetera, salvo che questi non costituiscano un
elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi,
giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti).
Qualora
un unico contratto comprenda più prestazioni di servizi, in parte soggette al
regime dell’inversione contabile e in parte soggette all’applicazione dell’IVA
nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle
operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse
charge. La circolare prevede però che, in una logica di semplificazione, se
un contratto che comprende diverse prestazioni, assoggettabili o meno al
regime, si applicherà l’IVA secondo le modalità ordinarie.
La
circolare sostiene che per l’individuazione delle prestazioni di servizi di
demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad
edifici si debba fare riferimento alla classificazione delle prestazioni
nell’ambito delle attività economiche ATECO 2007 e in proposito osserva che le
attività di “demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici”
sono espressamente menzionate nelle seguenti voci della Tabella ATECO 2007:
Demolizione
43.11.00
Demolizione
Installazione
di impianti relativi ad edifici
43.21.01
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione
(inclusa manutenzione e riparazione);
43.21.02
Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
43.22.01
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di
costruzione;
43.22.02
Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e
riparazione);
43.22.03
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati
e la manutenzione e riparazione)
43.29.01
Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
43.29.02
Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
43.29.09
Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle
prestazioni riferite ad edifici).
Anche con
riguardo al termine “completamento” di edifici, la circolare rinvia alle
classificazioni fornite dai seguenti codici attività ATECO 2007:
43.31.00
Intonacatura e stuccatura;
43.32.01
Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
43.32.02
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La
posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del
meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di
completamento relativo ad edifici;
43.33.00
Rivestimento di pavimenti e di muri;
43.34.00
Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
43.39.01
Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle
prestazioni afferenti gli edifici);
43.39.09
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento
di edifici”.
Devono
invece essere escluse dal meccanismo dell’inversione contabile le prestazioni
di servizi relative alla preparazione del cantiere di cui al codice ATECO 2007
43.12, in quanto le stesse non sono riferibili alla fase del completamento,
bensì a quella propedeutica della costruzione.
Settore energetico
Il
meccanismo del reverse charge è stato esteso anche al settore energetico
e, in particolare:
•
ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra
definite dall’articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai
sensi dell’articolo 12 della medesima Direttiva 2003/87/CE, e successive
modificazioni;
•
ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate
dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati
relativi al gas e all’energia elettrica;
•
alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto
passivo rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a).
La nuova
disposizione è una misura di carattere temporaneo (fino al 31 dicembre 2018)
nel rispetto dei vincoli posti dalla Direttiva 112/2006 (articolo 199-bis).
Con
riferimento ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di
cui all’articolo 3 della Direttiva n. 2003/87/CE e ai trasferimenti di altre
unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva
n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica, la
circolare precisa che vanno ricompresi nella fattispecie anche i trasferimenti
di certificati che hanno finalità di incentivazione dell’efficienza energetica
o della produzione di energia da fonti rinnovabili, quali ad esempio i
certificati verdi, i titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi)
e le garanzie di origine.
L’Agenzia
Entrate ritiene che debbano essere compresi nell’ambito applicativo della
lettera d-ter) anche le unità di riduzione delle emissioni (ERU) e le riduzioni
certificate delle emissioni (CER).
Con
riferimento al fatto che l’estensione del reverse charge riguardi le
cessioni di gas e di energia elettrica al ‘soggetto passivo-rivenditore’, la
circolare n. 14/E precisa che per soggetto passivo-rivenditore deve intendersi
“un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di
gas, di energia elettrica (…) è costituita dalla rivendita di detti beni ed il
cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile” (articolo 7-bis, comma
3, lettera a), del DPR n. 633 del 1972).
La
circolare n. 54/E del 23 dicembre 2004 aveva già precisato che, ai fini della
individuazione, in capo al soggetto passivo rivenditore, del requisito
dell’acquisto e della rivendita, in via principale, di gas e di elettricità non
era necessario avere riguardo al complesso delle attività svolte dal soggetto
interessato, ma bisognava esaminare il comportamento del soggetto in relazione
ai singoli acquisti di gas ed elettricità. La stessa circolare aveva inoltre
precisato, che non fa venir meno la qualificazione di “rivenditore” la
circostanza che una parte del prodotto acquistato possa essere destinato a
sopperire agli immediati bisogni del soggetto stesso, nell’ambito ovviamente
dell’esercizio della sua attività economica, a condizione che tale uso e
consumo sia di trascurabile entità.
Alle
cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto che non sia qualificabile
come ‘soggetto passivo-rivenditore’, secondo la definizione sopra riportata,
l’IVA deve essere applicata con le modalità ordinarie.
Il
meccanismo del reverse charge non può ritenersi applicabile alle
cessioni di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto), in quanto tale sostanza presenta
caratteristiche più simili agli oli minerali che non ai gas vettoriati tramite
sistemi o reti di gas naturale.
Split payment e reverse charge
Lo split
payment si applica alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti degli enti pubblici, che non risultano debitori d’imposta; non si
applica, invece, alle operazioni soggette al sistema del reverse charge,
relativamente ai quali l’ente pubblico assume la veste di debitore dell’IVA.
Nella
maggioranza dei casi, sarà l’ente della PA a dover comunicare al fornitore se
il fabbricato oggetto dell’intervento è da considerarsi “commerciale” o
“istituzionale”.
Acquisti di servizi promiscui da parte di un
ente non commerciale
Se un
ente non commerciale acquista un servizio destinato, in parte allo svolgimento
della propria attività commerciale e in parte allo svolgimento della propria
attività istituzionale, ai fini dell’individuazione della modalità di
applicazione del tributo, occorrerà far riferimento a criteri oggettivi per
distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale
dell’ente, assoggettabile al meccanismo dell’inversione contabile, da quella
imputabile all’attività istituzionale. Si dovrà tener conto di criteri
oggettivi anche nel caso di un contratto che comprende servizi a cui si applica
il reverse charge e altri per cui deve essere seguita la modalità
ordinaria.
Anche il
questo caso è opportuno che sia l’ente a dover comunicare al fornitore se il
fabbricato oggetto dell’intervento è da considerarsi “commerciale” o
“istituzionale”.
Pallet recuperati
Dal 1°
gennaio 2015 il meccanismo dell’inversione contabile è stato esteso anche alle
cessioni di “bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo
successivi al primo”.
I
principali dubbi, in questo caso, nascevano dall’interpretazione della
locuzione “cicli di utilizzo successivi al primo”.
La
circolare, richiamando il dato letterale della norma, ritiene che con la
locuzione “cicli di utilizzo successivi al primo”, il Legislatore abbia voluto
fare riferimento a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio
del pallet nuovo. Conseguentemente, tutte le fasi di rivendita successive alla
prima andranno assoggettate al regime dell’inversione contabile.
Non è
quindi richiesta l’ulteriore condizione (prevista invece nel caso dei rottami)
che i pallets siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione
se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione.
Quando non si applica il reverse charge
La
circolare n. 14/E ha tra l’altro precisato che il reverse charge non si
applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da
soggetti che si avvalgono:
- del
nuovo regime “forfetario”
- o del
regime dei “minimi”.
Se,
invece, questi stessi soggetti acquistano beni o servizi in regime di reverse
charge, dovranno assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non potendo
esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento
dell’imposta a debito.
Il
meccanismo del reverse charge non si applica nemmeno alle prestazioni di
servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi
fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti quali l’annotazione delle
fatture, la tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti
(ad esempio i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7mila
euro).
Infine,
relativamente alle operazioni che rientrano nel meccanismo del reverse
charge la circolare n. 14/E ha precisato che non si applica il regime di
cash accounting (IVA di cassa).
Reverse charge e dichiarazioni d’intento degli esportatori abituali
La
circolare n. 14/E ha precisato che, “qualora la lettera di intento inviata
dall’esportatore abituale sia emessa con riferimento ad operazioni
assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile, di cui all’articolo 17,
comma 6, del medesimo DPR n. 633/1972, relativamente a tali operazioni troverà
applicazione la disciplina del reverse charge, che, attesa la finalità
antifrode, costituisce la regola prioritaria”.
Anche
qualora un esportatore abituale riceva dai fornitori fatture ove non sia facile
scindere (anche per ragioni di formulazione del contratto) la parte soggetta al
regime del reverse charge da quella soggetta all’applicazione dell’IVA
nelle modalità ordinarie, dovrà procedere alla scomposizione dell’operazione
oggetto del contratto, individuando le singole prestazioni assoggettabili al
regime del reverse charge.
Niente sanzioni per gli errori sui “nuovi”
reverse charge 2015
La
circolare n. 14/E precisa infine che, in considerazione della circostanza che
le novità hanno interessato già le fatture emesse a partire dal 1° gennaio
2015, e che, in assenza di chiarimenti, la nuova disciplina poteva presentare
profili di incertezza “sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione
di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente
all’emanazione del presente documento di prassi”.
IVA
Le black list
si adeguano ai criteri della Stabilità 2015
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha firmato due decreti
ministeriali che modificano le black list sulla “indeducibilità dei
costi” e sulle “Controlled Foreign Companies (CFC)”, già emanate in attuazione
rispettivamente degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui
redditi.
I due decreti danno attuazione alle disposizioni contenute nella legge di
stabilità 2015, che hanno modificato i criteri previsti per l’elaborazione di
tali liste con l’obiettivo di favorire l’attività economica e commerciale
transfrontaliera delle nostre imprese.
La legge di stabilità (articolo 1, comma 678) ha previsto che l’unico
criterio rilevante ai fini della black list sulla “indeducibilità dei
costi” relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere sia la
mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. È stato eliminato
il criterio relativo al livello adeguato di tassazione.
In materia di Controlled Foreign Companies (CFC) l’elaborazione della black
list delle giurisdizioni estere è basata sui due criteri dello scambio di
informazioni e dell’adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere
(articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi). La legge di stabilità
(articolo 1, comma 680) ha previsto che un livello di tassazione nel Paese
estero inferiore al 50 per cento di quello italiano è considerato sensibilmente
inferiore a quello applicato in Italia.
Con il decreto firmato sono quindi stati eliminati dalla “black list
CFC” quei Paesi che, oltre ad avere un accordo con l’Italia sullo scambio di
informazioni, applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50%.
Riepiloghiamo le due black list come modificate in base ai
decreti.
Black List sulla
“indeducibilità dei costi”
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Black List “CFC”
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