IN BREVE
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Le novità della Legge di Bilancio 2017
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Detrazioni per interventi di efficienza energetica
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Detrazioni per ristrutturazioni e bonus mobili
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“Sismabonus”
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Riqualificazione delle strutture ricettive
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Proroga Superammortamento
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Iperammortamento
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Credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo
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Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata
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Nuova Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI) per i soggetti IRPEF
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Rivalutazione di terreni, quote e beni d’impresa
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Cessione, assegnazione ed estromissione agevolata di beni ai soci
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Nota di variazione IVA nell’ambito delle procedure concorsuali
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Novità per il “Gruppo IVA”
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Novità ACE
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APPROFONDIMENTI
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Superammortamento e iperammortamento
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IN BREVE
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IMPOSTE
DIRETTE, IVA
Deducibilità
dei costi black list: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
Agenzia Entrate, Circolare 26 settembre 2016, n.
39/E
La legge
di Stabilità 2016 ha
abrogato la disciplina speciale dettata dall’art. 110, commi 10 e 12-bis, del
Tuir che prevedeva, per i costi derivanti da operazioni intercorse con Paesi a
fiscalità privilegiata, la totale indeducibilità dei costi black list (salvo
prova contraria).
In una
recente circolare, n. 39/E del 26 settembre 2016, l’Agenzia Entrate ha fornito
chiarimenti per l’applicazione del nuovo regime e per la corretta compilazione
del modello UNICO2016, nella parte che riguarda l’indicazione dei costi
sostenuti per operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata.
(Vedi l’Approfondimento)
CONSOLIDATO
FISCALE
Novità
per il consolidato nazionale
Agenzia Entrate, Circolare 26 settembre 2016,
n. 40/E
L’Agenzia
Entrate ha dedicato una recente circolare, n. 40/E del 26 settembre 2016, alla
disciplina del consolidato nazionale di cui agli artt. 117 e ss. del TUIR, con
particolare riferimento alle novità introdotte in materia dal D.Lgs. n.
147/2015 (decreto internazionalizzazione).
Il documento
illustra, in particolare, alcuni casi in cui un soggetto non residente può
partecipare al regime fiscale in esame, sia in qualità di consolidante, sia in
qualità di consolidata, attraverso una propria stabile organizzazione.
(Vedi l’Approfondimento)
RISCOSSIONE
E VERSAMENTI
Domande
entro il 20 ottobre per la concessione di un nuovo piano di rateazione
Legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del D.L. 24
giugno 2016, n. 113
Entro il 20 ottobre
2016 possono essere trasmesse le istanze per:
·
la
riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti al 1 luglio 2016
da precedenti piani di rateazione;
·
la
riammissione alla dilazione da accertamento con adesione acquiescenza per i
contribuenti che risultano decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1 luglio 2016.
Ricordiamo che:
·
si
decade dal nuovo piano per effetto del mancato pagamento di due rate, anche non
consecutive;
·
la
rateazione non può essere concessa per più di sei anni, cioè 72 rate mensili;
·
sono
esclusi gli importi oggetto di segnalazione da parte delle pubbliche
amministrazioni;
È stato inoltre
innalzato da 50.000 a
60.000 euro il limite al di sotto del quale la dilazione viene concessa da
Equitalia su semplice richiesta di parte, senza la necessità di dimostrare la
temporanea difficoltà finanziaria.
AGEVOLAZIONI
Assegnazione
agevolata di beni ai soci: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
Agenzia Entrate, Circolare 16 settembre 2016, n. 37
A pochi giorni dalla
scadenza, fissata al 30 settembre 2016, l’Agenzia Entrate ha pubblicato una
circolare per fornire chiarimenti in merito alla disciplina dell’assegnazione,
cessione e trasformazione agevolata prevista dall’art. 1, commi da 115 a 121, legge n. 208 del
2015.
La circolare affronta
diversi argomenti:
·
il
trattamento contabile e riflessi fiscali dell’assegnazione;
·
l’assegnazione/cessione
agevolata e conseguenze fiscali;
·
gli
effetti fiscali in capo ai soci;
·
il
passaggio dal regime di contabilità semplificato a quello ordinario;
·
l’assegnazione
dei beni nel caso di recesso soci;
·
casi
particolari di assegnazione;
·
la
base imponibile IVA dell’assegnazione agevolata;
·
la
rettifica della detrazione per le assegnazioni fuori campo IVA;
·
la
trasformazione agevolata in società semplice;
·
la
determinazione dell’imposta sostitutiva nel caso di assegnazione/cessione ai
soci di terreni agricoli sui quali insistono fabbricati rurali;
·
l’imposta
di registro: applicazione dell’imposta minima e determinazione della base
imponibile per le assegnazioni o cessioni di immobili ai soci.
Ricordiamo che il
termine ultimo per effettuare l’operazione agevolabile fiscalmente era il 30
settembre 2016.
La pubblicazione di una
circolare a 14 giorni dalla scadenza lasciava supporre una imminente proroga,
per consentire ai contribuenti ed ai loro professionisti il giusto tempo per
esaminare i chiarimenti (peraltro “non scontati”).
La proroga non è
arrivata, pare a causa dell’indisponibilità di un provvedimento legislativo in
cui inserire la proroga in urgenza. Secondo la stampa specializzata è, a questo
punto, altamente probabile che la prossima legge di Stabilità riapra i termini
retroattivamente.
Escluso
il credito d'imposta Ricerca & Sviluppo per lo studio di “attività di
formazione”
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 settembre 2016, n.
80/E
Con una Risoluzione
emessa in risposta ad un interpello, l’Agenzia Entrate ha chiarito che il
credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo non può essere
riconosciuto ad attività che vengano descritte come attività, di ricerca e
sviluppo, dedite alla creazione di corsi di formazione, seppure con un forte
contenuto innovativo.
L’Agenzia Entrate ha
espresso dubbi sul fatto che i caratteri di innovazione previsti
dall’agevolazione possano essere riconosciuti allo specifico progetto
formativo, anche in considerazione del fatto che il processo seguito per la
definizione del progetto formativo, nonché la sua articolazione modulare e le
metodologie didattiche sembrerebbero essere patrimonio della scienza della
formazione e comunque già impiegate in altre esperienze di erogazione di alta
formazione.
Inoltre, se il percorso
formativo è destinato ad essere erogato dietro remunerazione il credito
d’imposta non può spettare; la destinazione commerciale è infatti motivo
espresso di esclusione dal credito di imposta per i “prodotti, processi o
servizi” di cui all’art. 3, lettera c), del D.L. 145/2013, fatta eccezione per
i prototipi richiamati all’ultimo passaggio della stessa lettera c), tra i
quali non rientra il caso di specie.
Incentivi
per fonti rinnovabili solo se l'impianto è in rete
Tar Lazio, Sent. 13 settembre 2016, n. 9698
Il Tar
del Lazio ha recentemente sentenziato che alle fonti rinnovabili di energia
spettano le agevolazioni pubbliche soltanto se i relativi impianti sono
connessi alla rete, confermando il principio riportato nella “Guida agli incentivi
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” pubblicata dal GSE
(Gestore dei Servizi Energetici) nel 2010.
IVA
L'irregolarità
formale della fattura non pregiudica la detrazione dell'IVA
La Corte
di Giustizia Ue ha recentemente confermato che eventuali irregolarità della
fattura possono essere sanzionate, ma non possono comportare il diniego del
diritto alla detrazione in tutti i casi in cui il medesimo spetti sulla base
dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa. Il diritto alla detrazione
dell’IVA costituisce parte integrante del meccanismo che regola l’imposta e, in
linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni.
IRPEF
Deducibilità
delle spese mediche per portatori di handicap e invalidi civili
Agenzia Entrate, Risoluzione 23 settembre
2016, n. 79
L’Agenzia
delle Entrate ha recentemente chiarito che le spese mediche e di assistenza
specifica deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), TUIR:
·
sono sempre deducibili
per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992;
·
non sono invece
automaticamente deducibili per gli invalidi civili. In tal caso
l’Agenzia Entrate individua come indicatore per la deduzione il riconoscimento
dell’invalidità totale o dell’indennità di accompagnamento.
CONVENZIONI
BILATERALI
Efficace
dal 31 dicembre 2015 il regime speciale con Taiwan
Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione
internazionale, Comunicato 23 settembre 2016
Il Ministero degli
Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha comunicato che le norme
sul regime fiscale speciale che regola i rapporti tra Italia e Taiwan, di cui
alla legge 7 maggio 2015, n. 62, sono efficaci dal 31 dicembre 2015.
Il comunicato precisa
inoltre che il regime si applica:
a.
con
riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme
realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2016;
b.
con
riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi
imponibili che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2016.
IMPOSTE DIRETTE, IVA
Acquisto
e vendita di bitcoin e monete virtuali
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E
L’Agenzia Entrate, in
risposta ad un interpello, ha chiarito che le attività di intermediazione di
valuta tradizionale con moneta virtuale svolte dagli operatori del mercato non scontano l’IVA in quanto rientrano
tra le operazioni relative a banconote e monete.
Sul piano della
tassazione diretta, invece, i ricavi che derivano dall’attività di
intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin sono soggetti ad Ires ed Irap, al netto dei relativi costi.
Per valutare i bitcoin
di cui la società dispone a fine esercizio occorre considerarne il valore
normale, cioè la loro quotazione in quel momento.
Per quanto riguarda i
clienti persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività
d’impresa, la risoluzione chiarisce che si tratta di operazioni a pronti che
non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa. Ne deriva
che gli operatori non sono tenuti agli
adempimenti tipici dei sostituti d’imposta.
LAVORO AUTONOMO
Quando
il lavoratore autonomo può essere “riconsiderato” dipendente subordinato
Corte di Cassazione, Sent. 21 settembre 2016,
n. 18502 e sent. 22 settembre 2016, n. 18586
La Corte
di Cassazione ha recentemente sentenziato che sussiste un rapporto di lavoro
subordinato e non di natura autonoma, qualora dalle deposizioni testimoniali
emerga che il lavoratore è tenuto al rispetto di orari di lavoro identici a
quelli degli altri dipendenti ed utilizza mezzi e strumenti del datore di
lavoro.
Secondo
la Corte è da considerarsi lavoratore dipendente anche l’autonomo che, pur
senza vincoli di orario e con elevata autonomia, sottostà alle direttive
impartitegli dalla direzione commerciale dell’azienda e coordina un gruppo di
persone numeroso.
SOCIETÀ
È
sufficiente la società semplice per l'affitto di immobili senza servizi
ulteriori
Il
Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in una
raccolta di massime emanate nel corso del 2016, ha affermato che
l'affitto di una o più unità immobiliari da parte di una società che ne ha la
titolarità, senza la previsione di ulteriori servizi accessori a beneficio
dell'impresa utilizzatrice, rappresenta un'attività economica non commerciale
che può essere gestita attraverso una società semplice.
Secondo i
Notai delle Tre Venezie la gestione di beni integra:
a.
un'attività
commerciale, se esercitata con “modalità più o meno complesse che comunque
presuppongano l'utilizzo e il coordinamento di uno o più mezzi della
produzione”;
b.
un'attività economica
non commerciale, se svolta senza necessità di coordinamento dei mezzi della
produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale, al fine
vincolante di ricavarne un utile e “con esclusione della possibilità per i soci
di utilizzare direttamente i beni sociali”;
c.
una comunione di
godimento,
qualora sui beni gestiti non sia impresso il vincolo negoziale di destinazione
produttivo/economico tipico del contratto di società, vincolo negoziale che, se
costituito, esclude l'applicazione della disciplina sulla comunione dettata
dagli artt. 1102 e 1103 c.c. (facoltà per i comproprietari di utilizzare
personalmente i beni e di disporne liberamente pro-quota).
APPROFONDIMENTI
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AGEVOLAZIONI
Superammortamento
e iperammortamento
La legge
di Bilancio 2017 prevede:
1.
la proroga
(con l’eccezione dei veicoli a deducibilità limitata) fino al 31 dicembre 2017 (o fino al 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), del
super ammortamento prevista dall’art. 1, commi 91 ss., della legge n. 208/2015
(legge di Stabilità 2016), riguardante gli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi;
2.
una nuova
disciplina (iperammortamento) che riconosce:
• una
maggiorazione nella misura del 150% del costo di acquisizione per i beni
materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o
digitale in chiave Industria 4.0;
• una
maggiorazione ordinaria del 40% del costo di acquisto per i beni immateriali
strumentali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave
Industria 4.0.
L’allegato
A della legge di Bilancio 2017 elenca i beni
strumentali agevolabili e il cui funzionamento è controllato da sistemi
computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:
1.
macchine utensili per asportazione;
2.
macchine utensili operanti con laser e altri
processi a flusso di energia (ad esempio plasma, fascio di elettroni), elettroerosione,
processi elettrochimici;
3.
macchine per la realizzazione di prodotti mediante
la trasformazione dei materiali o delle materie prime;
4.
macchine utensili per la deformazione plastica dei
metalli e altri materiali;
5.
macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione
e la saldatura;
6.
macchine per il confezionamento e l’imballaggio;
7.
macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento
per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno
a fine vita (ad esempio, macchine per il disassemblaggio, la separazione, la
frantumazione, il recupero chimico);
8.
robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
9.
macchine utensili e sistemi per il conferimento o
la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la
funzionalizzazione delle superfici;
10. macchine
per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
11. macchine,
strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la
pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e
manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione
flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e
sistemi di visione);
12. magazzini
automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
L’allegato
B elenca invece i beni immateriali
connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» a cui spetta una
maggiorazione del 40% (software, sistemi e system integration, piattaforme e
applicazioni).
Per poter
beneficiare dell’Iperammortamento l’impresa dovrà acquisire:
·
una dichiarazione del legale rappresentante resa ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
·
invece, per gli i beni di costo unitario superiori
a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un
perito industriale iscritto all’albo o da un ente di certificazione
accreditato, attestante che il bene:
1. possiede
caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A
e/o all’allegato B,
2. è
interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di
fornitura.
Le
maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore.
La
determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta
del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza di
iperammortamenti.
IMPOSTE
SOSTITUTIVE
La legge
di Bilancio 2017 definitivamente approvata il 6 dicembre 2016 prevede un nuovo
art. 55-bis del Tuir, che regolamenta l’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI).
L’IRI è
una imposta “opzionale” alla quale potranno aderire gli imprenditori individuali e le società
in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria
e anche dalle società a responsabilità
limitata trasparenti.
L’IRI è
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF che si
applica con l’aliquota prevista per l’IRES (24% dal periodo d’imposta 2017)
sulla quota di utili non distribuiti e quindi trattenuti presso l’impresa;
L’opzione
per aderire al regime IRI dura 5 periodi
d’imposta, è rinnovabile e dev' essere
esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo
d’imposta cui è riferita la dichiarazione.
Per
impedire fenomeni di doppia imposizione, le riserve formatesi con utili di
esercizi ante opzione e quindi già stati tassati secondo le regole IRPEF
ordinarie, in sede di prelevamento non avranno alcun effetto sull’applicazione
dell’IRI.
Le perdite d’impresa maturate in regime di
IRI saranno computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta
successivi per l’intero importo che trova capienza negli stessi, senza alcun
vincolo temporale.
Nulla
cambia ai fini previdenziali: la base imponibile per la determinazione dei contributi dovuti non deve tenere conto del
reddito determinato ai fini Iri ma dell' intero
reddito d' impresa conseguito dall' impresa (come avviene in caso di mancata opzione).
L’IRI è
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e quindi, in caso di opzione, le detrazioni IRPEF (comprese quelle per
familiari e per il versamento di contributi previdenziali obbligatori) saranno
limitate alla quota di reddito che continuerà ad essere assoggettato ad IRPEF.
L' intento della norma, come emerge espressamente
nella relazione illustrativa del disegno di legge, è quello di armonizzare il
sistema tributario mediante un trattamento fiscale uniforme tra le imprese
individuali e le società di persone (assoggettate all’IRPEF - imposta
progressiva) e le società di capitali assoggettate all' IRES
(imposta fissa al 24% dal periodo d’imposta 2017). L’IRI premia inoltre la
crescita e lo sviluppo delle attività produttive mediante il reinvestimento
degli utili all' interno delle
piccole e medie imprese in regime di contabilità ordinaria.
Attenzione, però, perché l’IRI potrebbe non
essere sempre vantaggiosa e in alcuni casi potrebbe comportare un aggravio
della tassazione in capo all’imprenditore.
Come già
anticipato, trattandosi di imposta sostitutiva dell’IRPEF, l’assoggettazione
del reddito all’IRI potrebbe infatti compromettere la capienza del reddito
imponibile IRPEF ai fini dell’integrale recupero di oneri deducibili (quali,
per esempio, i contributi previdenziali obbligatori) o di detrazioni (per spese
detraibili, ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico, ecc.).
Infine,
le imprese attualmente in contabilità semplificata, dovranno tener conto anche
dei maggiori oneri derivanti dal passaggio al regime ordinario. In questi casi
dovrà anche essere considerata l’altra novità prevista dalla legge di Bilancio
2017 che introduce il principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi
delle cosiddette “imprese minori” assoggettate a contabilità semplificata (art.
66 del Tuir; art. 5-bis, comma 1-bis , D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 18
, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
Anche se
l’opzione andrà esercitata in occasione della presentazione della dichiarazione
dei redditi per il periodo d’imposta 2017, è
opportuno esaminare in anticipo gli effetti che l’opzione IRI potrebbe
comportare, tanto più per quei soggetti che si trovano in regime
“semplificato” e potrebbero decidere di passare all’ordinario già dal 1°
gennaio 2017.
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