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rassegna fiscale periodica


IN BREVE
·         Slitta al 9 febbraio la comunicazione delle spese sanitarie
·         Amministratori di condominio: trasmissione entro il 28 febbraio delle spese edilizie
·         Opzione entro il 31 marzo per la trasmissione elettronica delle fatture e dei corrispettivi
·         Nuova “Imposta sul reddito d’impresa” dal 2017
·         Più tempo per l’approvazione del bilancio 2016
·         La rivalutazione dei beni d’impresa
·         Bonus energetico e ristrutturazioni: le precisazioni dell’Agenzia Entrate
·         Aggiornata la Guida sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità
·         Credito d’imposta per la riqualificazione e digitalizzazione degli alberghi: prorogati i termini
·         Al via la domanda di accesso al voucher baby-sitter per le madri lavoratrici
·         Simulazione del calcolo ISEE sul sito dell’INPS
·         Ravvedimento operoso per il diritto annuale 2016
·         Il valore dell’imposta di registro non legittima l’accertamento sulle plusvalenze immobiliari

APPROFONDIMENTI
·         La comunicazione al sistema Tessera Sanitaria
·         La nuova “Imposta sul reddito d’impresa” (IRI)





IN BREVE

DICHIARAZIONI
Slitta al 9 febbraio la comunicazione delle spese sanitarie
Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 25 gennaio 2017
Con comunicato stampa del 25 gennaio 2017 l’Agenzia Entrate ha informato che il termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2016, originariamente previsto per il 31 gennaio 2017 è posticipato al 9 febbraio 2017.
Conseguentemente slittano di 9 giorni anche i tempi per l’opposizione al trattamento dei dati sanitari. I pazienti, entro il 9 marzo prossimo, potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2016 per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L’assistito può esercitare l’opposizione con le seguenti modalità:
·         direttamente all’Agenzia fino al 31 gennaio 2017;
·         dal 10 febbraio al 9 marzo 2017 accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema tessera sanitaria (www.sistemats.it).
Vedi l’Approfondimento

Amministratori di condominio: trasmissione entro il 28 febbraio delle spese edilizie
Agenzia Entrate, Provvedimento 27 gennaio 2017 n. 19969
Entro il 28 febbraio 2017 gli amministratori di condominio devono comunicare all'Agenzia Entrate i dati inerenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condominii nel 2016. Tale adempimento permetterà all'Agenzia delle Entrate di inserire tali spese nelle dichiarazioni precompilate 2017.


IVA
Opzione entro il 31 marzo per la trasmissione elettronica delle fatture e dei corrispettivi
Agenzia Entrate, Provvedimento 1 dicembre 2016, n. 212804
L’Agenzia delle Entrate in data 1 dicembre 2016 ha pubblicato il provvedimento n. 212804 (modificando i precedenti provvedimenti n. 182070/2016 e 182017/2016) ed ha stabilito che le imprese ed i professionisti che decideranno di trasmettere telematicamente i dati delle fatture emesse e ricevute e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, avranno tempo fino al 31 marzo 2017 per comunicare la propria adesione.
Il precedente termine era fissato al 31 dicembre ed è stato posticipato al fine di consentire ai contribuenti una miglior analisi della convenienza ad esercitare l’opzione.
Si ricorda che i contribuenti che eserciteranno l’opzione della fatturazione elettronica avranno diritto a determinate agevolazioni e semplificazioni, nello specifico: beneficio della procedura accelerata di rimborso, riduzione di un anno del termine per gli accertamenti, utilizzo del Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti.


IMPOSTE SOSTITUTIVE
Nuova “Imposta sul reddito d’impresa” dal 2017
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 commi 547 e 548
La legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), all’art. 1 commi 547 e 548, ha introdotto un nuovo articolo al TUIR (il 55bis) che regolamenta la nuova Imposta sul reddito d’Impresa (IRI).
La norma ha l’intento di armonizzare il sistema tributario mediante un trattamento fiscale uniforme tra le imprese individuali e le società di persone (assoggettate all’IRPEF con imposta progressiva) e le società di capitali assoggettate all’IRES (imposta fissa al 24% dal periodo d’imposta 2017).
Vedi l’Approfondimento


BILANCIO
Più tempo per l’approvazione del bilancio 2016
CNDCEC, Comunicato Stampa 16 gennaio 2017
La Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali del CNDCEC, con un comunicato stampa pubblicato il 16 gennaio 2017, ha manifestato la possibilità di poter differire l’approvazione del bilancio relativo all’anno 2016 in conseguenza alle rilevanti novità che sono state apportate dal D.Lgs n. 139/2015 e che dovranno essere applicate ai bilanci relativi agli esercizi dal 1° gennaio 2016.
Il Codice Civile, all’art. 2364, comma 2, prevede che l’approvazione del bilancio possa avvenire entro 180 giorni (anziché 120) se vi è un’espressa previsione nello statuto e se vi sono particolari esigenze relative alla struttura e alle esigenze della società.


IRPEF
La rivalutazione dei beni d’impresa
Legge 11 dicembre 2016, n. 232
La legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) ha stabilito la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d'impresa rilevati nel bilancio dell'anno 2015, dietro pagamento di un'imposta sostitutiva sui redditi pari al 16% sui beni ammortizzabili e 12% per quelli non ammortizzabili.
L'aliquota si applica sul maggior valore riconosciuto ai beni e l'imposta dovrà essere versata entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2016.
Si ricorda che sono esclusi dalla rivalutazione i cosiddetti "immobili merce" delle imprese di costruzione.
Gli effetti della rivalutazione ai fini dell'ammortamento saranno riconosciuti a partire dal terzo esercizio successivo a quello in cui è esercitata la rivalutazione; ai fini delle plusvalenze da cessione invece gli effetti saranno riconosciuti dal quarto esercizio successivo.


AGEVOLAZIONI
Bonus energetico e ristrutturazioni: le precisazioni dell’Agenzia Entrate
Agenzia Entrate, Risoluzione 20 gennaio 2017, n. 9/E
L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 9/E del 20 gennaio 2017 ha fornito alcuni chiarimenti circa le detrazioni d’imposta spettanti per le spese sostenute per il recupero edilizio ed energetico.
In particolare ha ribadito che per poter usufruire dell’agevolazione, il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario o postale, dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva (ovvero il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; il pagamento con modalità diverse impedisce il riconoscimento della detrazione.
Gli intermediari preposti al pagamento (banche e poste) devono poi operare una ritenuta, pari all’8%, nel momento dell’accredito del bonifico ed hanno il dovere di trasmettere i dati relativi ai bonifici all’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia Entrate ha però precisato che le spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica dell’edificio sono detraibili anche nel caso in cui i bonifici siano stati effettuati tramite istituti di pagamento ovvero gli stessi siano stati accreditati su un conto corrente acceso presso tale tipologia di istituti.
Gli istituti di pagamento sono imprese (diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica) autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare specifici servizi di pagamento che riguardano:
  • esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento;
  • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.
Gli istituti di pagamento devono essere iscritti in uno specifico albo pubblicamente consultabile sul sito internet della Banca d’Italia.


Aggiornata la guida sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida sulle agevolazioni fiscali che la normativa tributaria riconosce ai disabili e ai loro familiari. La nuova versione del manuale “Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” illustra il quadro delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali a favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.
Gli aggiornamenti più recenti riguardano:
  • la certificazione necessaria per la deducibilità delle spese mediche e di assistenza;
  • la detrazione delle polizze assicurative;
  • la proroga della maggior detrazione Irpef per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Credito d’imposta per la riqualificazione e digitalizzazione degli alberghi: prorogati i termini
Mibact, Avviso 26 Gennaio 2017
Con avviso del 26 Gennaio 2017 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha prorogato i termini relativi alla presentazione delle istanze per ottenere il credito d’imposta per le spese di riqualificazione delle strutture alberghiere sostenute nel 2016.
Al fine di consentire l’erogazione del supporto tecnico-amministrativo agli utenti
In particolare:
  • il termine per la compilazione dell’istanza è prorogato alle ore 16,00 di venerdì 3 febbraio 2017;
  • il click day (per l’invio delle istanze) avverrà dalle ore 10:00 di martedì 7 febbraio 2017 alle ore 16:00 di mercoledì 8 febbraio 2017.
Il credito d’imposta è riconosciuto per un massimo di 200.000 euro nella misura del 30% delle spese sostenute nel triennio 2014-2016 ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Il credito relativo agli interventi di ristrutturazioni è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2017 per gli anni 2017 e 2018 nella misura del 65% delle spese sostenute.
In merito alla digitalizzazione delle strutture ricettive si segnala che le domande dovranno essere compilate a partire dal 6 febbraio 2017 e l’invio è fissato per il 22 febbraio 2017. Il relativo credito d’imposta è concesso nella misura del 30% (per gli anni 2014 -2015 -2016) per un limite complessivo di 12.500 euro.


Al via la domanda di accesso al voucher baby-sitter per le madri lavoratrici
Inps, Comunicato 27 gennaio 2017
Con proprio comunicato del 27 gennaio 2017, l’Inps ha reso noto di aver pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande di accesso al “voucher baby sitter” per le lavoratrici autonome, cioè il contributo destinato al pagamento di asili nido o baby sitter previsto per gli anni 2017 e 2018 e prorogato dalla legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Si ricorda che l'agevolazione in esame può essere richiesta in alternativa al congedo parentale ed è rivolto:
·         alle madri lavoratrici dipendenti e iscritte alla gestione separata;
·         alle madri lavoratrici autonome.
Il beneficio è riconosciuto, secondo l’ordine delle domande presentate, fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento previsto, esclusivamente attraverso i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo dal portale dell’Istituto.


Simulazione del calcolo ISEE sul sito dell’INPS
L’INPS ha pubblicato sul proprio sito internet uno strumento per il calcolo simulato dell’ISEE per consentire al cittadino la verifica, in anticipo, della propria situazione economica familiare, al fine di accedere alle prestazioni sociali agevolate.
La simulazione può essere effettuata tramite il seguente link: https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/FrmSimOrdHome.aspx.
Si ricorda che l’indicatore della simulazione non costituisce né sostituisce l’ISEE.

SOCIETÀ
Ravvedimento operoso per il diritto annuale 2016
Per chi non avesse ancora pagato il diritto annuale relativo al 2016 è ancora possibile regolarizzarsi con il meccanismo del ravvedimento operoso. Ricordiamo che ai sensi dell'art. 24, comma 35, della legge n. 449/1997, a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alle imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale.
La regolarizzazione agevolata con il sistema del ravvedimento operoso è possibile entro un anno dalla scadenza ordinaria (c.d. "ravvedimento lungo"), ovvero entro il 16 giugno 2017 per il diritto annuale relativo al 2016. Unica condizione per la sua applicazione è che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.
Il versamento può essere effettuato esclusivamente con il modello di pagamento F24, da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributo


ACCERTAMENTO
Il valore dell’imposta di registro non legittima l’accertamento sulle plusvalenze immobiliari
Corte di Cassazione, Ordinanza 24 gennaio 2017, n. 1823
La Corte di Cassazione ha sentenziato, in applicazione al cosiddetto Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147/2015), che ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, l’esistenza di un maggior corrispettivo non può essere presunta solo sulla base del valore anche se dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro ovvero delle imposte ipocatastali.
Pertanto è illegittimo l’accertamento della plusvalenza immobiliare fondato solo sulla rettifica di valore definito ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, anche per il passato.


APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI
La comunicazione al sistema Tessera Sanitaria
Con comunicato stampa del 25 gennaio l’Agenzia Entrate ha informato che il termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2016, originariamente previsto per il 31 gennaio 2017 è posticipato al 9 febbraio 2017.
Conseguentemente slittano di 9 giorni anche i tempi per l’opposizione al trattamento dei dati sanitari. I pazienti, entro il 9 marzo prossimo, potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2016 per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L’assistito può esercitare l’opposizione con le seguenti modalità:
·         direttamente all’Agenzia fino al 31 gennaio 2017, via email (opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it) o recandosi negli uffici;
·         dal 10 febbraio al 9 marzo 2017 accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema tessera sanitaria (www.sistemats.it).
In merito all’adempimento si ricorda che i soggetti interessati sono:
·         farmacie pubbliche e private;
·         Asl, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
·         iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
·         strutture autorizzate all’erogazione dei servizi sanitari ma non accreditate al SSN;
·         strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari;
·         esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
·         gli iscritti ai seguenti albi professionali: veterinari (l’invio riguarda solo le spese sostenute da persone fisiche per animali detenuti a scopo di compagnia o pratica sportiva), psicologi, infermieri, ostetriche ed ostetrici, tecnici sanitari di radiologia medica;
·         gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico.

Non sono esclusi dalla comunicazione i contribuenti minimi (art. 27, comma 1, 2 e 7, del D.L. n. 98/2011) e i soggetti che godono del regime forfettario (art. 1, comma 54 e 89, legge n. 190/2014).
Nell’anno 2016, per le spese sanitarie relative al 2015, i soggetti obbligati alla trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria erano stati esonerati dalla comunicazione per le prestazioni erogate e già comunicate al Sistema TS; la possibilità dell’esonero però non è stata prevista anche per l’anno in corso, per cui, salvo ulteriori chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, i soggetti dovranno sia trasmettere i dati al Sistema TS entro il 9 febbraio 2017 che comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA entro aprile 2017.





IMPOSTE SOSTITUTIVE
La nuova “imposta sul reddito d’impresa” (IRI)
La legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), all’art. 1 commi 547 e 548, ha introdotto il nuovo art. 55bis al TUIR, che regolamenta la nuova Imposta sul reddito d’Impresa (IRI).
L’IRI è un’imposta opzionale che nasce con l’obiettivo di armonizzare il sistema tributario e di favorire la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese.
In particolare potranno optare per l’applicazione dell’IRI le imprese assoggettate all’IRPEF e quindi:
·         gli imprenditori individuali,
·         le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice,
ma soltanto se applicano il regime della contabilità ordinaria.
Potranno applicare l’IRI anche le società a responsabilità limitata trasparenti, ma solo se interamente partecipate da persone fisiche, con un numero di soci non superiore a 10 o 20 nel caso di S.r.l. di tipo cooperativo; l’opzione non può essere altresì esercitata se il volume dei ricavi supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore (5.164.159 euro) o se è assoggettata a procedure concorsuali.
Sono esclusi dall’applicazione dell’IRI i lavoratori autonomi, gli studi associati e le società semplici.
L’IRI è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF che si applica, con la medesima aliquota prevista per l’IRES (24%), sulla quota di utili non distribuiti e quindi trattenuti presso l’impresa; gli utili prelevati dal titolare o dai soci rimangono imponibili IRPEF progressivamente in capo al percipiente come reddito d’impresa.
Per aderire al regime IRI occorre esercitare l’opzione in sede di dichiarazione dei redditi; ha durata quinquennale, è rinnovabile e ha effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.
L’esercizio dell’opzione comporta l’esclusione del regime di trasparenza limitatamente all’imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.
Come già anticipato, l’imposizione IRPEF resta circoscritta alle somme prelevate; i prelievi sono quindi deducibili dal reddito d’impresa da assoggettare ad IRI, nel periodo d’imposta in cui avviene il prelievo, con l’aliquota del 24%.
I redditi d’impresa che eccedono la misura dell’utile d’esercizio in modo definitivo saranno assoggettati solo all’IRI in quanto non potranno essere oggetto di prelevamento, esattamente come avviene per l’IRES.
Per impedire fenomeni di doppia imposizione, le riserve formatesi con utili di esercizi ante opzione e quindi già stati tassati secondo le regole IRPEF ordinarie, in sede di prelevamento non avranno alcun effetto sull’applicazione dell’IRI.
Le perdite d’impresa maturate in regime di IRI saranno computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza negli stessi, senza alcun vincolo temporale.

Ai fini previdenziali nulla cambia: la base imponibile per la determinazione dei contributi dovuti non deve tenere conto del reddito determinato ai fini IRI, ma dell’intero reddito d’impresa conseguito dall’impresa (come avviene in caso di mancata opzione)

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