IN
BREVE
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CU 2018: entro il 7 marzo l’invio all’Agenzia Entrate
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Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 28
febbraio 2018
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Spesometro: II semestre 2017 da trasmettere entro il 6 aprile 2018
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Asili nido, Onlus e fondazioni: trasmissione dei dati ai fini della
dichiarazione precompilata
·
Precompilata 2018: approvate le specifiche tecniche per l
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La CUPE entro il 31 marzo
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Gestione separata INPS: le aliquote contributive per l’anno 2018
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Artigiani e commercianti: le aliquote contributive per l’anno 2018
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Bonus alberghi: le indicazioni per la presentazione delle domande
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Agenzia Entrate: attenzione ai nuovi tentativi di truffa
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APPROFONDIMENTI
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Spesometro 2018: la comunicazione dei dati fatture per il II semestre
2017
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IN BREVE
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ASSISTENZA FISCALE
CU
2018: entro il 7 marzo l’invio all’Agenzia Entrate
Per il periodo
d’imposta 2017, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni per i
redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni e redditi diversi ai percipienti entro il 31 marzo 2018
(mediante invio postale o consegna diretta) e trasmettere le certificazioni in
via telematica all’Agenzia Entrate entro
il 7 marzo 2018.
Il termine ultimo per
la trasmissione delle certificazioni uniche è fissato al 31 ottobre solo per le
CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non rilevanti ai fini della
predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, ovvero la Certificazione Unica
dei lavoratori autonomi
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione
errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non
si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla
scadenza.
Vedi l’Approfondimento
IVA
Comunicazione trimestrale
delle liquidazioni IVA in scadenza al 28 febbraio 2018
Scade il prossimo 28 febbraio il termine per
inviare le Comunicazioni trimestrali dei
dati IVA relativi al IV trimestre 2017.
L’art. 4, comma 2, del
D.L. n. 193/2016, collegato alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di
Bilancio 2017), ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2017, l’obbligo
di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel
caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).
La Comunicazione deve
essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal
contribuente o tramite intermediario abilitato, ma l’invio seguirà una strada
del tutto nuova. Non è infatti utilizzabile, per questo adempimento, il portale
Entratel.
Qualora entro la
scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le
precedenti.
L' omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei
dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.
IVA
Spesometro:
II semestre 2017 da trasmettere entro il 6 aprile 2018
Agenzia delle Entrate,
Provvedimento 5 febbraio 2018, n. 29190
Il
D.L. n. 193/2016, convertito nella legge n. 225 del 1° dicembre 2016, ha modificato l’art. 21 del D.L. n. 78/2010 prevedendo l’obbligo, a
partire dal 2017, della comunicazione periodica, per i soggetti passivi IVA,
dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e delle
bollette doganali (cosiddetto “Spesometro”).
La scadenza per la trasmissione
telematica dei dati del II semestre 2017, originariamente fissata al 28
febbraio 2018, è stata prorogata al 6
aprile 2018 per effetto delle novità introdotte dal Provvedimento
dell’Agenzia Entrate n. 29190/2018.
Entro il 6 aprile 2018
dovranno quindi essere trasmesse:
·
le
comunicazioni obbligatorie dei dati
delle fatture relative al II semestre 2017;
·
le
comunicazioni opzionali dei dati
delle fatture emesse e ricevute nel II semestre 2017;
·
le
integrazioni e le correzioni di dati
già trasmessi e relativi al I semestre 2017, senza applicazione di alcuna
sanzione
Vedi l’Approfondimento
IVA
Intrastat:
approvate le nuove istruzioni
Agenzia delle Dogane, Determinazione 8 febbraio 2018, n. 13799/RU
L’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa
con l’Istituto Nazionale di Statistica, con Determinazione 8 febbraio 2018, n. 13799/RU, ha approvato le modifiche alle istruzioni per
l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli
acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti (c.d.
"modelli Intrastat").
Le nuove
istruzioni recepiscono le novità normative introdotte dal D.L. n. 193/2016 e
dal D.L. n. 244/2016 riguardanti la semplificazione dell’adempimento degli
elenchi Intrastat.
Tali
nuove disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di
riferimento decorrenti dal 1° gennaio
2018.
IVA
Agenzia delle Entrate, Circolare
17 gennaio 2018, n. 1/E
Con la
Circolare n. 1/E/2018 l’Agenzia Entrate ha chiarito che, in ossequio ai
principi dello Statuto del contribuente e in considerazione del fatto che i
chiarimenti della Circolare sono stati forniti in una data successiva al 16
gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell' IVA relativa al mese di dicembre 2017), sono fatti
salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti adottati dai contribuenti in
sede di tale liquidazione periodica ed eventualmente difformi rispetto alle
indicazioni fornite con il documento di prassi.
La
Circolare fa riferimento, in particolare, ai soggetti passivi mensili che,
avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui
imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l' imposta a credito, esposta nei predetti documenti
contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.
Per i soggetti passivi “trimestrali” si deve però porre attenzione a non anticipare la detrazione.
Pertanto
un contribuente trimestrale che abbia effettuato un acquisto di beni nel dicembre 2017 e ricevuto la fattura datata 2017
successivamente al 1° gennaio 2018 ma entro il 16 marzo 2018, non può
procedere alla registrazione di tale fattura con riferimento all’ultimo
trimestre del 2017 (detrazione nel modello Iva 2018 per l’anno 2017) ma deve
annotarla ed esercitare la detrazione nel primo trimestre 2018.
IVA
Liquidazione IVA mensile e la
conseguente detrazione dell’imposta
Agenzia delle Entrate, Circolare
17 gennaio 2018, n. 1/E
Date le
recenti novità riportate nella Circolare n. 1/E/2018 dell’Agenzia Entrate,
occorre valutare la correttezza di effettuare la detrazione IVA
nella liquidazione del mese di gennaio 2018 (per i soggetti IVA
mensili) per le fatture ricevute
nei primi giorni del mese di febbraio.
Da un
punto di vista normativo la Direttiva 2006/112/CE prevede che il diritto alla
detrazione nasce “quando l’imposta detraibile diventa esigibile”, ovvero quando l’Erario può far valere, nei confronti
del debitore, il diritto al pagamento dell’imposta; ai fini del legittimo
esercizio della detrazione occorre altresì il possesso di una fattura.
La
circolare n. 1/E/2018 nel determinare il termine da cui decorre il diritto alla
detrazione, ha individuato due condizioni:
·
l’avvenuta
esigibilità dell’imposta
(presupposto sostanziale);
·
il
possesso della fattura (presupposto formale).
La circolare 1/E/2018
dovrebbe rappresentare una guida per le operazioni realizzate a cavallo d’anno,
relativamente alle quali la fattura potrebbe essere pervenuta al soggetto
passivo nell’anno successivo a
quello di esigibilità. Si consente così un esercizio della detrazione entro il
più ampio termine previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 per la
registrazione della fattura, ovvero entro la dichiarazione IVA
relativa all’anno di ricezione della fattura e rispetto a quello fissato
dall’art. 19 (dichiarazione IVA relativa all’anno di esigibilità).
Per quanto concerne le liquidazioni periodiche infrannuali, invece, l’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998 prevede che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente
determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore
aggiunto esigibile nel mese precedente […] e quello dell’imposta, risultante
dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi
acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i
quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972”.
La norma
in esame richiama l’art. 19 relativamente alla condizione sostanziale dell’esigibilità dell’imposta per il
sorgere del diritto, ma, nel richiedere il possesso della fattura, non ne
impone il possesso entro la fine del mese di riferimento, richiedendone semmai
la disponibilità entro il giorno 16 in cui si procede all’effettiva liquidazione
dell’imposta.
DICHIARAZIONI
Asili
nido, Onlus e fondazioni: trasmissione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata
D.M. 30 gennaio 2018; D.M. 30 gennaio 2018;
Provvedimento 9 febbraio 2018, n. 34419; Provvedimento 9 febbraio 2018, n.
34431
Con due distinti
decreti ministeriali – seguiti da due provvedimenti dell’Agenzia Entrate che
hanno definito le specifiche tecniche per l’invio dei dati - è stato stabilito
l’ampliamento della platea dei soggetti tenuti a trasmettere i dati ai fini
della dichiarazione dei redditi precompilata.
Sono ora assoggettati
agli obblighi di trasmissione dei dati anche gli Asili nido, i quali dovranno
provvedere entro il 28 febbraio 2018 a comunicare in via
telematica i dati relativi alle rette pagate nel corso del 2017.
Inoltre, con
riferimento ai dati relativi
agli anni d’imposta 2017-2018-2019, in via sperimentale,
le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di
volontariato, le fondazioni e associazioni riconosciute possono trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate, in via
facoltativa, entro il 28 febbraio dell’anno
successivo a quello di riferimento, una comunicazione contenente i dati
relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili.
La comunicazione
riguarda le erogazioni eseguite
nell’anno precedente da persone fisiche, tramite sistemi di pagamento tracciabili, e le somme eventualmente
rimborsate ai donatori; sono pertanto escluse le donazioni in natura e quelle
effettuate da parte di enti e società.
DICHIARAZIONI
Precompilata
2018: approvate le specifiche tecniche per l' invio
dei dati
Agenzia Entrate, Provvedimento 6 febbraio
2018, n. 30434; Provvedimento 6 febbraio 2018, n. 30549; Provvedimento 6
febbraio 2018, n. 30472; Provvedimento 6 febbraio 2018, n. 30383
L’Agenzia
Entrate, con quattro diversi Provvedimenti del 6 gennaio 2018, ha approvato le
specifiche tecniche per la comunicazione dei dati ai fini dell' elaborazione della dichiarazione precompilata 2018.
Si
tratta, in particolare, delle specifiche tecniche per la comunicazione all' Anagrafe tributaria dei dati relativi:
·
agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su
parti comuni di edifici residenziali;
·
alle spese sanitarie
rimborsate;
·
ai contributi versati
alle forme pensionistiche complementari;
·
ai pagamenti effettuati a
mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici.
DICHIARAZIONI
La
CUPE entro il 31 marzo
Agenzia delle Entrate, Provvedimento
12 gennaio 2018, n. 9520
Entro il 31 marzo 2018 dovrà essere
rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili
derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito
delle società (Ires), residenti e non residenti, in qualunque forma
corrisposti, la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE)
corrisposti nell’anno di imposta precedente.
La CUPE viene rilasciata da società ed enti
emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate
del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti
al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa,
rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al
sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a
sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli
Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari
delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o
altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni
altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi
equiparati derivanti da azioni o titoli.
La
certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da
titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione
in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro),
contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria
apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle
perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la
partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).
La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione
agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a
imposta sostitutiva.
PREVIDENZA
Gestione
separata INPS: le aliquote contributive per l’anno 2018
INPS, Circolare 31 gennaio 2018,
n. 18
Con la
circolare n. 18 del 31 gennaio 2018,
l ' INPS ha
reso noto il valore delle aliquote, del minimale e del massimale del reddito
per il calcolo dei contributi dovuti per il 2018 da tutti i soggetti iscritti
alla Gestione separata.
L' art. 2, comma 57, della legge n. 92/2012 ha
disposto nell' anno 2018 l ' aumento
al 33% dell' aliquota contributiva e
di computo per i collaboratori e le figure assimilate. A tale valore vanno
sommate sia l' aliquota contributiva
aggiuntiva dello 0,51%, introdotta dalla legge n. 81/2017 e dovuta per i
collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i
titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via
esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, sia l' ulteriore aliquota aggiuntiva pari allo 0,72%.
Quindi
per i collaboratori e per le figure
assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre
forme pensionistiche obbligatorie, le aliquote contributive applicate per il
2018 saranno pari al 34,23% in
caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e, in caso contrario, al 33,72%.
Per i liberi professionisti con partita IVA,
iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni
obbligatorie né pensionati, l' importo
rimane invariato al 25,72% (25%
IVS + aliquota aggiuntiva dello 0,72%), mentre, per gli iscritti titolari di pensioni o assicurati
presso altre forme previdenziali obbligatorie, l' aliquota
per il 2018 si conferma al 24%.
Per l' anno 2018 il massimale è pari a 101.427 euro ed il minimale di reddito
per l' accredito contributivo
previsto per quest' anno è fissato
nella misura di 15.710 euro.
PREVIDENZA
Artigiani
e commercianti: le aliquote contributive per l’anno 2018
INPS, Circolare 12 febbraio 2018, n. 27
L’Inps,
con la circolare n. 27 del 12 febbraio 2018, ha comunicato le aliquote, i minimali e
massimali di reddito e le modalità per il calcolo dei contributi dovuti dagli
artigiani e dagli esercenti attività commerciali, valevoli per l’anno 2018.
Per
effetto dell’incremento dello 0,45% annuo stabilito dall’art. 24, comma 22, del
D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni in legge n.
214/2011, l’aliquota contributiva risulta aumentata al 24% del reddito prodotto
per entrambe le categorie, con una ulteriore maggiorazione dello 0,09% per i
commercianti.
Per l' anno in corso, il reddito minimo annuo da prendere
in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e
commercianti è pari a € 15.710,00.
Le
aliquote per il 2018 risultano così determinate:
|
Artigiani
|
Commercianti
|
Titolari
di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
|
24
%
|
24,09
%
|
Coadiuvanti
/ coadiutori di età non superiore ai 21 anni
|
21
%
|
21,09
%
|
La
riduzione contributiva al 21% (artigiani) e 21,09% (commercianti) è applicabile
fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
Si
ricorda che i contributi devono essere versati, mediante i modelli di pagamento
unificato F24, alle seguenti scadenze:
·
16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre
2018 e 18 febbraio 2019, per il
versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
·
entro i termini previsti
per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in
riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale,
a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018.
AGEVOLAZIONI
Iperammortamento
in dubbio se la perizia è tardiva
La disciplina
dell’iperammortamento, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge
di Bilancio 2017) e prorogato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di
Bilancio 2018), prevede che il diritto alla fruizione dei relativi benefici
nasca in subordine al rispetto di specifici adempimenti, tra cui la
predisposizione di una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero,
per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro,
di una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito
industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di
conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede
caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi dei beni agevolabili
ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla
rete di forniture.
Il termine per
procedere all’adempimento è l’ultimo giorno del periodo d’imposta nel corso del
quale il bene è entrato in funzione.
Qualora la perizia
venga effettuata l’anno successivo all’interconnessione, la stessa
maggiorazione potrebbe essere messa a rischio o slittare al periodo d’imposta
successivo a quello dell’entrata in funzione del bene.
In merito non sono
stati forniti chiarimenti da parte dell’Agenzia Entrate; pertanto potrebbe
essere opportuno presentare, prima della scadenza prevista per la presentazione
del modello Redditi 2018, un’istanza di interpello.
AGEVOLAZIONI
Bonus
alberghi: le indicazioni per la presentazione delle domande
l
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo ha reso noti
termini e modalità per la presentazione delle domande per accedere bonus alberghi (Tax Credit Riqualificazione)
per le spese sostenute nel 2017.
La
procedura di accesso all' agevolazione
si distingue in due fasi:
1.
la compilazione: le domande potranno
essere compilate e caricate
esclusivamente dalle ore 10.00 del 25
gennaio alle ore 16.00 del 19 febbraio 2018;
2.
il Click Day: le domande si
potranno essere inviate
esclusivamente dalle 10.00 del 26
febbraio alle 16.00 del 27 febbraio 2018.
LOCAZIONI
Affitti
a canone concordato solo con l’approvazione delle associazioni firmatarie
dell’accordo
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Nota 6 febbraio 2018, n. 1380
I contratti di
locazione a canone concordato, tramite i quali viene normalmente concordato un
canone di locazione inferiore a quello corrente di mercato, prevedono incentivi
fiscali per i proprietari.
I contratti di locazione a canone concordato
sono predisposti sulla base di contratti-tipo e rispettano le condizioni
stabilite in appositi accordi definiti
in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
Il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente precisato che, qualora il
contratto sia stipulato senza l’assistenza delle organizzazioni di proprietà
edilizia o dei conduttori, per poter
fruire delle agevolazioni fiscali è comunque necessario che il suddetto
contratto sia “vistato” almeno da una delle associazioni firmatarie
dell’accordo territoriale.
RAPPORTO
FISCO-CONTRIBUENTE
Agenzia
Entrate: attenzione ai nuovi tentativi di truffa
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 2
febbraio 2018
Con il
Comunicato Stampa 2 febbraio l' Agenzia
Entrate ha avvisato i contribuenti circa falsi messaggi email che potrebbero ricevere, aventi come oggetto
"Acconti" o "F24 ACCONTI".
Le mail
sono inviate in nome dell' Agenzia
Entrate e nascondono un tentativo di truffa. Fanno intatti riferimento ad un
acconto F24 per il 2018 e contengono un collegamento ad una pagina che fa
scaricare un programma malevolo nel computer del destinatario.
L’Agenzia
invita i cittadini ad eliminare
questi messaggi email e a non cliccare
sui collegamenti presenti in essi o nei loro allegati.
APPROFONDIMENTI
|
ASSISTENZA FISCALE
Certificazione Unica 2018 per i redditi di lavoro dipendente ed
equiparati,
di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Per il periodo
d’imposta 2017, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni per i
redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni e redditi diversi ai percipienti entro il 31 marzo 2018
(mediante invio postale o consegna diretta) e trasmettere le certificazioni in
via telematica all’Agenzia Entrate entro
il 7 marzo 2018.
Il termine ultimo per
la trasmissione delle certificazioni uniche è fissato al 31 ottobre solo per le
CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non rilevanti ai fini della
predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, ovvero la Certificazione Unica
dei lavoratori autonomi
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione
errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non
si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla
scadenza.
Le novità nel modello
2018 sono essenzialmente due: l’inserimento della sezione relativa al nuovo regime delle locazioni brevi e la
modifica della sezione relativa ai premi
di risultato.
Con l’approvazione del
modello relativo al periodo d’imposta 2017 l’Agenzia Entrate ha infatti
introdotto nel modello di CU 2018 la sezione relativa ai redditi da locazione
breve, secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017.
Tale norma ha previsto
che i soggetti che risiedono in Italia e che esercitano attività di
intermediazione immobiliare e/o gestione portali web, sono tenuti ad applicare
sul canone di locazione o corrispettivo pagato dall' utente,
una ritenuta del 21% e al
rilascio della conseguente certificazione unica in qualità di sostituti di
imposta.
Si segnala che l' Agenzia Entrate ha reso disponibili sul proprio
sito i software di compilazione e di
controllo della Certificazione Unica
2018, utili per predisporre e verificare il modello inerente i
redditi percepiti nel 2017.
Il software di
compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione Unica
relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo,
provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del
relativo file da inviare telematicamente.
Il software di controllo, invece, consente di
evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze
riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi
allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare
dei controlli.
IVA
Spesometro
2018: la comunicazione dei dati fatture per il II semestre 2017
Il D.L. n. 193/2016,
convertito nella legge n. 225 del 1° dicembre 2016, ha modificato l’art.
21 del D.L. n. 78/2010 prevedendo l’obbligo, a partire dal 2017, della
comunicazione periodica, per i soggetti passivi IVA, dei dati delle fatture
emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali
(cosiddetto “Spesometro”).
La scadenza per la trasmissione telematica dei dati del II
semestre 2017, originariamente fissata al 28 febbraio 2018, è stata prorogata al 6 aprile 2018 per effetto
delle novità introdotte dal Provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 29190/2018.
Entro il 6 aprile 2018
dovranno quindi essere trasmesse:
·
le
comunicazioni obbligatorie dei dati
delle fatture relative al II semestre 2017;
·
le
comunicazioni opzionali dei dati
delle fatture emesse e ricevute nel II semestre 2017;
·
le
integrazioni e le correzioni di dati
già trasmessi e relativi al I semestre 2017, senza applicazione di alcuna
sanzione
Il Provvedimento n.
29190/2018 dell’Agenzia Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per la
trasmissione dei dati, recependo altresì le semplificazioni all’adempimento disposte dall’art. 1 ter del D.L.
n. 148/2017 convertito in legge n. 172/2017 .
L’invio dei dati viene
pertanto limitato a:
·
il
numero di partita IVA delle controparti (o il codice fiscale);
·
la
data e il numero della fattura, bolletta doganale o nota di variazione;
·
la
base imponibile, l’aliquota e l’imposta;
·
la
tipologia dell’operazione, nel caso in cui l’imposta non sia indicata in
fattura, secondo i seguenti codici:
Codice
|
Tipologia dell’operazione
|
Note
|
N1
|
Operazioni escluse
|
Art. 15 D.P.R. 633/1972
|
N2
|
Operazioni non soggette
|
Operazioni non soggette ad IVA per
mancanza di uno o più presupposti d’imposta, ad esempio prestazioni di
servizi extra-UE
|
N3
|
Operazioni non imponibili
|
Operazioni tra cui esportazioni o
cessione di beni intra-UE
|
N4
|
Operazioni esenti
|
Art. 10 D.P.R. 633/1972
|
N5
|
Regime del margine
|
Il campo imponibile/importo deve
riportare il valore comprensivo di IVA
|
N6
|
Reverse Charge/Inversione contabile
|
Operazioni in reverse charge e
acquisti intraUE
|
N7
|
Operazioni con IVA assolta in altro
Stato UE
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È stata
inoltre reintrodotta la possibilità di
trasmettere i dati del documento riepilogativo per singole fatture emesse e
ricevute di importo inferiore a 300 euro (senza la necessità di trasmettere
i dati di ogni singola fattura). In questo caso dovranno essere comunicati la partita IVA del
cedente o prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive (e del
cessionario o committente per le fatture passive), la data e il numero del
documento riepilogativo, l’ammontare imponibile complessivo e l’imposta sulla
base dell’aliquota applicata.
A partire
dal periodo d’imposta 2018 i dati da trasmettere rimangono i medesimi e i
contribuenti avranno facoltà di inviare
i dati con cadenza trimestrale o semestrale su opzione (in tal caso le date
di scadenza della comunicazione semestrale coincideranno con quelle del II e IV
trimestre).
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I trimestre
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II trimestre
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III trimestre
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IV trimestre
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SCADENZE
2018
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31
maggio 2018
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30
settembre 2018
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30
novembre 2018
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28
febbraio 2019
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