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rassegna fiscale periodica



IN BREVE
·         Prorogati al 9 marzo i dati della precompilata
·         Piani individuali di risparmio: i chiarimenti delle Entrate sul nuovo regime fiscale
·         Scadenza al 7 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2018)
·         Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2018 dei libri sociali
·         In scadenza la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
·         Il nuovo regime di tassazione forfetaria per gli stranieri abbienti
·         Al via le agevolazioni fiscali per abbonamenti al trasporto pubblico locale
·         Approvati 193 modelli per gli studi di settore
·         Redazione bilancio d'esercizio e bilancio consolidato: nuove check-list da Assirevi
·          
APPROFONDIMENTI
·         La tassa di vidimazione 2018 dei libri sociali
·         Tassazione forfetaria e altre agevolazioni per gli stranieri abbienti



IN BREVE



DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Prorogati al 9 marzo i dati della precompilata

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 febbraio 2018, n. 46319; Comunicato Stampa 28 febbraio 2018

L'Agenzia delle Entrate ha disposto, con il Provvedimento 27 febbraio 2018, n. 46319, la proroga dal 28 febbraio al 9 marzo 2018 del termine per la trasmissione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata.

Si tratta in particolare dei dati relativi alle rette per la frequenza di asili nido, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, alle spese sanitarie rimborsate.

In particolare, sono interessati dal differimento del termine i seguenti soggetti:

1) asili nido, pubblici e privati, per l'invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi:

a. alle spese sostenute nel 2017 dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza dell’asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili;

b. agli eventuali rimborsi erogati.

Viene conseguentemente prorogato al 9 marzo anche il termine entro il quale i contribuenti possono esercitare l’opposizione a rendere disponibili tali dati al Fisco;

2) amministratori di condominio, relativamente ai dati inerenti alle spese sostenute nel 2017 dal condominio per:

a. gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni;

b. l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione agevolata;

3) enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, che nel 2017 hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione nella relativa Anagrafe, per i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate, che comunque non sono rimaste a carico del contribuente.

Con un comunicato stampa diffuso in pari data, inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che – considerati i recenti eventi meteorologici eccezionali – sarà valutata la disapplicazione “per causa di forza maggiore” delle sanzioni previste dalla norma per ritardi nell’effettuazione degli adempimenti tributari, anche in relazione ad eventuali provvedimenti che potranno individuare le aree interessate da tali eventi.





IMPOSTE DIRETTE

Piani individuali di risparmio: i chiarimenti delle Entrate sul nuovo regime fiscale

Agenzia delle Entrate, Circolare 26 febbraio 2018, n. 3/E

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018, ha fornito chiarimenti sul regime di non imponibilità dei Piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir), introdotto dall'art. 1, commi da 100 a 114, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).

Sono interessati dal regime dei Pir le persone fisiche residenti fiscalmente nel territorio dello Stato che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa commerciale, relativamente ad investimenti detenuti, per almeno 5 anni, nell’ambito di un piano individuale di risparmio, appositamente costituito presso un intermediario abilitato.

La norma, in particolare, prevede la non assoggettabilità a tassazione dei redditi di capitale di cui all'art. 44 del Tuir (diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate) nonché dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del medesimo Testo Unico, percepiti da persone fisiche residenti in Italia, derivanti dagli investimenti effettuati nei citati piani di risparmio a lungo termine. È prevista inoltre l'esenzione dall’imposta di successione relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento mortis causa.

Al riguardo si precisa, tra l'altro, che:

1.     l'agevolazione è riconosciuta ai redditi conseguiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali;

2.     gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni;

3.     il piano si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30mila euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150mila euro;

4.     in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati al Pir devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati in Borsa, emessi o stipulati con imprese residenti in Italia oppure in un Paese Ue o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio nazionale. Rispetto alla predetta quota del 70 per cento, almeno il 30 per cento del valore complessivo deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.





ASSISTENZA FISCALE

Scadenza al 7 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2018)

Entro mercoledì 7 marzo 2018, i sostituti d’imposta devono trasmettere le CU2018 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Gli stessi sono inoltre tenuti a rilasciare le predette certificazioni ai percipienti, mediante invio postale o consegna diretta, entro il 31 marzo (per il 2018 la scadenza è fissata al 3 aprile, ossia al primo giorno lavorativo successivo a sabato 31 marzo e alle festività pasquali che cadono l’1 e 2 aprile).

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2018.





TASSA VIDIMAZIONI

Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2018 dei libri sociali

Entro il 16 marzo di ciascun anno:

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

La misura della tassa, anche per il 2018, sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2018 superiore a 516.456,90 euro.



Vedi l’Approfondimento





DICHIARAZIONI

In scadenza la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 31 marzo (per il 2018 la scadenza è fissata al 3 aprile, ossia al primo giorno lavorativo successivo a sabato 31 marzo e alle festività pasquali che cadono l’1 e 2 aprile) ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.

La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.





AGEVOLAZIONI

Il nuovo regime di tassazione forfetaria per gli stranieri abbienti

La legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) ha introdotto, con l’art. 24 bis Tuir, un regime speciale per le persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia e che non siano state residenti nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Il regime agevolato prevede il pagamento di un'imposta fissa di 100.000 euro a prescindere dal valore del reddito conseguito, sostitutiva di IRPEF e addizionali comunali e regionali IRPEF.

L'opzione per il versamento dell'imposta sostitutiva si esercita con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo.



Vedi l’Approfondimento







VERSAMENTI


La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto, con l'art. 1, comma 990, una novità per il pagamento del modello F24, disponendo maggiori controlli sul grado di "affidabilità" del credito utilizzato.

Dal 1° gennaio 2018, infatti, in presenza di pagamento di deleghe contenenti importi a credito, l’Agenzia Entrate ha 30 giorni di tempo per verificare i profili di rischio del contribuente e l’esistenza o meno di tale credito, con possibilità di respingere la compensazione.

L’Agenzia ha chiarito che, nel caso in cui un modello F24 contenente compensazioni venga respinto, il contribuente deve necessariamente presentare un’altra delega di pagamento, applicando il ravvedimento operoso, conteggiando sanzioni ed interessi in base al ritardo con cui andrà ad effettuare il nuovo versamento.





AGEVOLAZIONI

Al via le agevolazioni fiscali per abbonamenti al trasporto pubblico locale

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), all’art. 1, comma 28, ha previsto agevolazioni fiscali per gli utenti del trasporto pubblico locale e, con la dichiarazione dei redditi del 2019, sarà quindi possibile detrarre dalle tasse il 19% delle spese sostenute dai cittadini per l'acquisto, nel 2018, di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale su un importo annuo massimo di 250 euro.

La detrazione, chiarisce il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, spetta anche per le spese sostenute per i familiari a carico, sempre entro un limite massimo di spesa di 250 euro, relativo all'abbonamento del contribuente e/o a quello dei familiari a carico.

È stato altresì introdotto il "ticket trasporti", che prevede che le somme rimborsate dal datore di lavoro o direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente.





ACCERTAMENTO


Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 gennaio 2018, n. 25090

Con provvedimento direttoriale n. 25090 del 31 gennaio 2018 l’Agenzia Entrate ha approvato 193 modelli (e le relative istruzioni) per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Si tratta di modelli relativi ai settori delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2017.

I modelli dovranno essere compilati e inviati unitamente alla dichiarazione dei redditi dai contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore oppure, ancorché esclusi dall’applicazione degli stessi, sono tenuti comunque alla loro presentazione, i quali nel periodo d’imposta 2017 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli studi di settore.









AGEVOLAZIONI

Dal MISE i chiarimenti su "Smart & Start", la misura a sostegno delle Startup innovative

Mise, Circolare 14 febbraio 2018, n. 102159

Il 14 febbraio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare ministeriale n. 102159 su Smart&Start Italia, che modifica ed integra la circolare ministeriale 10 dicembre 2014, n. 68032 recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni finalizzate a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative.

Smart&Start Italia è uno strumento agevolativo riservato alle start-up innovative localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte nell'apposita sezione speciale del registro imprese e in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 del D.L. n. 179/2012.

Possono presentare domanda di agevolazione anche le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa.

Il Ministero informa che sono ancora disponibili risorse per la presentazione delle domande per accedere all'agevolazione.

Tra le novità presenti nella circolare, il MISE segnala:

  • i termini procedurali più adeguati per ridurre i tempi per l'accesso alle agevolazioni;
  • le indicazioni sulle nuove categorie di spesa relative al marketing e al web marketing;
  • le modalità per la nuova metodologia di rendicontazione delle spese d'investimento e dei costi di esercizio attraverso fatture non quietanzate;
  • gli oneri per le imprese beneficiarie relativi agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FERS.





AGEVOLAZIONI, ADEMPIMENTI


A seguito dell’introduzione del nuovo applicativo, a partire dal 1° gennaio 2018 tutte le utenze attualmente attive non sono più valide e, pertanto, il legale rappresentante di ogni singola associazione/società sportiva, deve provvedere ad accreditarsi alla nuova piattaforma CONI, per poter accedere alla propria scheda e usufruire degli ulteriori servizi messi a disposizione dal registro.

Sarà sufficiente collegarsi all’indirizzo https://rssd.coni.it/ e, seguendo le istruzioni, chiedere una nuova utenza (username e password).

Il nuovo login consentirà l’accesso alla sezione riservata del Registro per verificare le informazioni esistenti, stampare il certificato di iscrizione nonché utilizzare le altre funzioni opzionali che saranno rese disponibili per le asd/ssd.

Si ricorda che l'adempimento è necessario per poter usufruire delle agevolazioni fiscali riservate al settore.





BILANCIO

Redazione bilancio d'esercizio e bilancio consolidato: nuove check-list da Assirevi

In data 20 febbraio 2018 Assirevi ha pubblicato, nella sezione check-list del proprio sito internet, due liste di controllo relative ai principi di redazione del bilancio consolidato e del bilancio d'esercizio.

I documenti pubblicati si propongono come strumento di supporto alle società nello svolgimento dell'attività di revisione.

Si tratta, in particolare, di:

  • lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile;
  • lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d'esercizio - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile.





DICHIARAZIONI


Cassazione, Ordinanza 9 febbraio 2018, n. 3181

La Cassazione, con ordinanza n. 3181 del 9 febbraio 2018, ha stabilito che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell’imposta e degli oneri accessori, iscritti a ruolo a nome del coniuge a seguito di accertamento, prevista dall’ultimo comma dell’art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale.

Infatti, ai sensi del suddetto articolo la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita ai coniugi non separati, costituisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio.




APPROFONDIMENTI



TASSA VIDIMAZIONI

La tassa di vidimazione 2018 dei libri sociali



Entro il 16 marzo di ciascun anno:

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.



La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2018 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2018 superiore a 516.456,90 euro.



Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2018.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.





AGEVOLAZIONI

Tassazione forfetaria e altre agevolazioni per gli stranieri abbienti



La legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) ha introdotto, con l’art. 24 bis Tuir, un regime speciale per le persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia e che non siano state residenti nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Il regime agevolato prevede il pagamento di un'imposta fissa di 100.000 euro a prescindere dal valore del reddito conseguito, sostitutiva di IRPEF e addizionali comunali e regionali IRPEF.

È inoltre possibile l'estensione dell'agevolazione anche ai familiari, i quali saranno tenuti a pagare un importo fisso di 25.000 euro.

L'Agenzia Entrate ha già stabilito con proprio provvedimento n. 47060 dell’8 marzo 2017 le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione per il versamento dell'imposta sostitutiva. L'opzione si esercita con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo.

I termini di esercizio dell'opzione, dunque, sono tra il 1° maggio e il 30 giugno ovvero, in via telematica, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

È comunque necessario presentare preventivamente un'istanza di interpello per ottenere un parere dall'Agenzia Entrate circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al regime.

Le istruzioni per la presentazione di tale istanza sono indicati nel provvedimento dell'Agenzia che contiene anche un modello di checklist che deve essere compilato integralmente e allegato all'istanza, insieme ad eventuali documenti di supporto.

L'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un'ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell'opzione o di decadenza dal regime.

Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all'estero cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione.

Altri benefici del regime sono l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione annuale degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria, oltre che dall'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE) e dall'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

A lato delle agevolazioni previste da questo regime ci sono i vantaggi legati alle imposte di successione e donazione: sono esenti da tali tributi i trasferimenti mortis causa e le donazioni aventi ad oggetto beni e diritti esistenti al di fuori dell'Italia (rimangono quindi tassabili solo i trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia).

In sintesi i principali vantaggi consistono in:

·         imposta sostitutiva fissa di 100.000 euro a prescindere dal reddito (25.000 euro per i familiari ai quali è possibile estendere l'opzione);

·         esenzione dall'obbligo di dichiarare gli investimenti all'estero;

·         esenzione dalle imposte IVIE e IVAFE;

·         esenzione dalle imposte di successione e donazione per i beni non situati in Italia.


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