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APPROFONDIMENTI
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BREVE
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IVA
Il versamento del
saldo IVA dopo il 16 marzo
L’IVA dovuta in base alla
dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2017 deve essere versata entro il
16 marzo 2018.
Per chi non avesse rispettato la scadenza ricordiamo però che sono
diverse le opzioni a disposizione (da aggiungersi al versamento tardivo
mediante ravvedimento operoso).
Il versamento del saldo IVA può anche essere
differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base
al Modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per
ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
In entrambi i casi è inoltre
possibile rateizzare la somma dovuta.
Vedi l’Approfondimento
IVA
La compensazione orizzontale del credito IVA 2017
I contribuenti che hanno
presentato la Dichiarazione IVA 2018, o che la presenteranno entro il termine
fissato per il 30 aprile 2018, hanno la possibilità di procedere alla
compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedenti i 5.000 euro maturati nel
corso del periodo d'imposta 2017, a partire dal decimo giorno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione.
L'importo da compensare potrà superare i 5.000
euro, solo in caso di dichiarazione IVA asseverata da un professionista
abilitato o sottoscritta dall'organo di controllo contabile.
Qualora, entro il termine di
presentazione, non sia stato apposto il visto di conformità su una
Dichiarazione con un credito IVA a rimborso o in compensazione oltre i 5.000
euro, è possibile apporre il visto presentando una Dichiarazione integrativa;
in questo caso la compensazione oltre i 5.00 euro sarà possibile a decorrere
dal decimo giorno successivo all’invio dell’integrativa.
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Per le compensazioni “orizzontali”, il limite di
700mila euro opera per ciascun anno solare
Ricordiamo che il limite complessivo di
700mila euro per le compensazioni orizzontali di crediti d'imposta opera per
ciascun anno solare (e non per modello dichiarativo).
Rappresenta quindi il limite
massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero
rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale in un anno solare.
Tale limite non è però
applicabile quando specifiche disposizioni di legge lo prevedano: è il caso di
molti crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa (per esempio il
credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex art. 3
del D.L. n. 145 del 2013).
IVA
Comunicazione dei dati fatture II semestre 2017:
scadenza al 6 aprile 2018
Scade il 6 aprile 2018 il termine per la
trasmissione telematica dei dati fattura relativi al II semestre 2017. Entro il
6 aprile 2018 dovranno quindi essere trasmesse:
- le comunicazioni obbligatorie dei dati delle fatture relative al II semestre 2017;
- le comunicazioni opzionali dei dati delle fatture emesse e ricevute nel II semestre 2017;
- le integrazioni e le correzioni di dati già trasmessi e relativi al I semestre 2017, senza applicazione di alcuna sanzione.
Si ricorda che il Provvedimento n.
29190/2018 dell’Agenzia Entrate ha limitato l’invio a:
- il numero di partita IVA delle controparti (o il codice fiscale);
- la data e il numero della fattura, bolletta doganale o nota di variazione;
- la base imponibile, l’aliquota e l’imposta;
- la tipologia dell’operazione.
CERTIFICAZIONI
Correzione delle CU con sanzioni ridotte
Entro 60 giorni dal termine del 7 marzo per l’invio
delle CU, e cioè entro il 7 maggio (il 6 cade di domenica) è possibile
inviare o re-inviare le certificazioni uniche errate od omesse.
La sanzione ordinaria di 100 euro per
certificazione è così ridotta ad un terzo e cioè a 33,33 euro, con sanzione
massima applicabile di 20.000 euro per singolo sostituto.
Invece dall’8 maggio in poi, l’invio tardivo
o il re-invio della certificazione errata è punito con la sanzione di 100 euro
per singola CU, con una sanzione massima applicabile per singolo sostituto pari
a 50.000 euro.
ENTI NO PROFIT
Presentazione del modello EAS
·
Il prossimo 3 aprile 2018
(il 31 marzo cade di sabato e il 2 aprile è il lunedì di Pasqua) sarà l’ultimo
giorno utile per l'invio telematico del "Modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", nel caso
in cui, nel corso del 2017, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati
dell'ente precedentemente comunicati.
·
La trasmissione del modello dovrà avvenire in via telematica,
direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello EAS.
Vedi l’Approfondimento
BILANCIO
Bilanci 2018: disponibile il manuale per il
deposito presso il Registro delle Imprese
È online il "Manuale operativo per il
DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2018" volto
a facilitare le società e i professionisti nell'adempimento dell'obbligo di
deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento
su scala nazionale.
La guida descrive le modalità di
compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci
e degli Elenchi Soci nel 2018.
Nella Guida si ricorda che il D.Lgs. n.
139/2015, che recepisce nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva
2013/34/UE relativa ai bilanci, ha apportato numerose integrazioni e modifiche
agli articoli del codice civile, e di conseguenza ai principi contabili nazionali,
che si applicano ai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2016
compreso.
Ai fini della redazione del bilancio, nella
Guida si tiene conto anche della nuova definizione di PMI in ambito europeo che
include la sub-categoria delle micro-imprese; pertanto la tassonomia XBRL ha
subito i necessari adeguamenti per garantire l'aderenza alla nuova normativa
dei bilanci di esercizio, in particolare delle micro-imprese e dei consolidati.
La tassonomia 2017-07-06, evoluzione della
tassonomia 2016-11-14, recepisce, i più recenti aggiornamenti ai principi
contabili nazionali pubblicati da OIC (Organismo Italiano di Contabilità) il 22
dicembre 2016.
La nuova tassonomia è in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi
dal 31 dicembre 2017 e va obbligatoriamente utilizzata a decorrere dal 1° marzo
2018.
Il deposito del bilancio di esercizio non
rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica ed è necessario
utilizzare le funzioni di spedizione disponibili in
http://webtelemaco.infocamere.it .
PROCESSO TRIBUTARIO
Gli interpelli indirizzati all'Agenzia Entrate
vanno inviati alla Divisione Contribuenti
Agenzia Entrate, Provvedimento 1° marzo 2018, n. 47688
Con Provvedimento n. 47688 del 1° marzo
2018 l'Agenzia Entrate ha reso noto che, a seguito del nuovo assetto
organizzativo degli Uffici Centrali, la struttura unica che riceve gli
interpelli per gli Uffici centrali è stata individuata nella Divisione
Contribuenti.
A questa nuova struttura andranno inviati
gli interpelli presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, dagli
Enti pubblici a rilevanza nazionale, dai soggetti di più rilevante dimensione,
dai soggetti non residenti, dalle Direzioni regionali nei casi di maggiore
complessità o incertezza della soluzione.
Per agevolare il passaggio a questo nuovo
modello organizzativo l'Agenzia Entrate ha disposto che le risposte agli
interpelli possano essere rese fino al
31 marzo 2018 anche dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo e, per
gli interpelli concernenti i tributi, dalla Direzione Centrale Servizi
Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare della Divisione Servizi.
AGEVOLAZIONI
Agevolazioni confermate sull'acquisto di un nuovo
immobile se quello pre-posseduto è considerato "inidoneo all'uso"
Corte di Cassazione, Sentenza 2 febbraio 2018, n. 2565
Con la sentenza n. 2565 del 2 febbraio 2018
la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha chiarito che le agevolazioni
spettanti per l’acquisto di un immobile destinato ad essere prima casa spettano
anche al contribuente in possesso di un'atra casa (acquistata senza
agevolazioni nel medesimo comune), nell'ipotesi in cui quest'ultima sia
considerata inidonea all'uso abitativo.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che «l'idoneità» della casa di abitazione
pre-posseduta va valutata sia in senso
oggettivo (effettiva inabitabilità), che
in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche
qualitative), nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche
all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo,
per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze
abitative dell'interessato.
IMPOSTE DIRETTE
Consolidato fiscale nazionale: l’opzione ed il
tacito rinnovo
D.M. 1 marzo 2018
Il regime opzionale di tassazione del consolidato
nazionale (artt. 117 - 128 del TUIR) è stato modificato mediante l’approvazione
del D.M. 1 marzo 2018
Le modifiche si sono rese necessarie alla luce del
D.L. n. 193/2016, che ha introdotto, al termine del triennio di validità, il
rinnovo tacito dell’opzione per la tassazione di gruppo, salvo che venga
espressamente revocata secondo le modalità e i termini previsti per la
comunicazione dell’opzione
A seguito delle modifiche, l’esercizio congiunto
dell’opzione per la tassazione di gruppo:
- deve essere comunicato dalla società controllante all’Agenzia Entrate tramite la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione;
- deve contenere la denominazione o ragione sociale e il codice fiscale delle società che esercitano l’opzione, la qualità di controllante ovvero di controllata, l’individuazione delle società che hanno eventualmente effettuato il versamento d’acconto in modo separato, il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell’opzione.
APPROFONDIMENTI
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IVA
Il versamento del saldo IVA 2017
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L’IVA
dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2017 deve essere
versata entro il 16 marzo 2018.
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Per chi non avesse rispettato la scadenza ricordiamo però che
sono diverse le opzioni a disposizione (da aggiungersi al versamento tardivo
mediante ravvedimento operoso).
·
Il
versamento del saldo annuale può essere rateizzato
in rate di pari importo di cui:
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la prima deve
essere versata entro il 16 marzo;
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quelle successive
devono essere versate entro il giorno 16
di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni
caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
·
Sull’importo
delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse
fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata
deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta
dell’0,99% e così via).
·
Quindi,
il mancato versamento alla data del 16 marzo del saldo potrebbe essere
circoscritto alla prima rata: si potrebbe quindi ravvedere il versamento della
prima rata ed effettuare i successivi versamenti regolarmente e senza dover
aggiungere sanzioni.
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Inoltre,
il versamento del saldo IVA può anche
essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme
dovute in base al Modello Redditi, con
la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di
mese successivo al 16 marzo.
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In
questo caso, l’Agenzia Entrate, in sede di Telefisco 2018, ha confermato che,
per effetto di quanto disposto dal comma 11-bis, art. 37, della D.L. n.
223/2006, gli adempimenti fiscali (compresi gli obblighi di versamento) che
scadono tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro
il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione e quindi,
considerato che nel 2018 il 30 giugno cadrà di sabato, i 30 giorni successivi
alla scadenza del termine per il saldo delle imposte sui redditi del 30 giugno
2018 (slittato al 2 luglio 2018) scadranno il 1° agosto 2018 e di conseguenza
il 20 agosto per la “proroga estiva.
·
Ne
consegue che il mancato versamento del
saldo IVA 2017 entro il 16 marzo 2018 potrà essere “sanato” mediante:
- ravvedimento operoso dell’importo dovuto al 16 marzo 2018, eventualmente limitato alla prima rata;
- versamento entro il 2 luglio 2018, dell’importo dovuto al 16 marzo 2018 maggiorato degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
- versamento entro il 20 agosto 2018, maggiorando le somme da versare (al 2 luglio) dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.
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ENTI NO PROFIT
Il modello EAS
·
Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate
attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso
dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per
usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in
via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini
fiscali, mediante un apposito modello (EAS).
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Sono
esonerati dalla comunicazione dei dati:
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
- i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
- le Onlus di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997;
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).
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Possono
presentare il modello EAS con modalità semplificate i seguenti
enti:
- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
- le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
- l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
- le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
- le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
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Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica,
direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure
tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di
costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato
quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa
ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la
variazione; nel 2018 il 31 marzo cade di sabato, il 2 aprile è il lunedì di
Pasqua, pertanto la scadenza slitta al 3
aprile 2018.
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In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va
ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
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Il D.L. n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai
regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione
preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito
tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di
accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza,
purché il contribuente:
1.
abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento
alla data di scadenza ordinaria del termine;
2.
effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto)
entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
3.
versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della
sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.
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