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Regimi fiscali speciali

REGIME SUPER-SEMPLIFICATO

È il regime contabile previsto per i contribuenti cosiddetti “minori”, vale a dire le sole ditte individuali esercenti attività d’impresa che nell'anno solare precedente hanno rispettato tutti i seguenti requisiti:

  • volume d'affari non superiore a 15.493,71 euro per le attività di prestazioni di servizi e a 25.822,85euro negli altri casi; nell’ipotesi di contemporaneo esercizio di attività di cessione di beni e di prestazioni di servizi occorre far riferimento all'attività prevalente;
  • acquisti (al netto di Iva) non superiori a 18.075,99 euro in caso di cessione di beni ovvero a10.329,14 euro negli altri casi;
  • costo complessivo dei beni strumentali utilizzati (anche in leasing), al netto degli ammortamenti, non superiore a 25.822,85 euro;
  • compensi corrisposti a dipendenti o collaboratori stabili (esclusi gli occasionali) per importi complessivi non superiori al 70% del volume d'affari di cui sopra (si tiene conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali)

ATTENZIONE
I contribuenti che intendono avvalersi di tale regime contabile devono attestare,nell’apposita casella della dichiarazione d’inizio attività ai fini Iva (modello AA9/7),di presumere di non superare i predetti limiti nel corso dell’anno,senza indicare il volume d’affari presunto.


Adempimenti contabili
Nel regime super-semplificato è possibile tenere i soli registri Iva o, in alternativa, un apposito pro-spetto semplificato, approvato con D.M. 11 febbraio 1997, ove registrare le annotazioni obbligatorie.
Inoltre, sono previste le seguenti ulteriori semplificazioni:

  • registrazione cumulativa mensile, distinta per aliquota, delle operazioni fatturate o effettuate,entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento;
  • registrazione cumulativa, mensile o trimestrale, degli acquisti e delle importazioni rilevanti ai fini Iva, con indicazione dell'Iva detraibile, da effettuarsi entro il termine previsto per le liquidazioni Iva;
  • conservazione della documentazione riguardante i costi, non rilevanti ai fini Iva, deducibili ai fini della determinazione del reddito, imputati direttamente nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna indicazione nelle scritture contabili;
  • annotazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, del valore delle eventuali rimanenze di magazzino.

Come si determina il reddito
Coloro che adottano il regime super-semplificato determinano il reddito imponibile con le stesse regole previste per le imprese minori in contabilità semplificata, di cui si è già detto.


REGIME SOSTITUTIVO PER LE ATTIVITÀ MARGINALI

È un regime fiscale agevolato che prevede una tassazione ridotta (imposta sostitutiva del 15% sul reddito d’impresa conseguito).Le imprese individuali, anche sotto forma di imprese familiari, possono scegliere il regime sostitutivo per le attività marginali (c.d. “forfettone”) in presenza dei seguenti requisiti:
  • l’attività svolta deve rientrare fra quelle effettivamente soggette agli studi di settore;
  • i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente devono essere di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differente in relazione ai diversi settori d’attività, non può,in ogni caso, essere superiore a 25.822,85 euro.

ATTENZIONE
I contribuenti che vogliono avvalersi di tale regime, la cui durata è a tempo indeterminato,salvo il verificarsi delle cause di decadenza e rinuncia previste,devono presentare domanda, redatta su apposito modello (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it),all'ufficio delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruirne. L’opzione è valida per almeno un periodo d’imposta con rinnovo automatico alla sua scadenza,salvo rinuncia o sopravvenute cause di cessazione.

Adempimenti contabili
I soggetti ammessi al regime agevolato sono obbligati:

  • a conservare i documenti ricevuti ed emessi;
  • a presentare la dichiarazione dei redditi;
  • se prescritto, a fatturare e certificare i corrispettivi.
Le semplificazioni consistono, invece, nell’esonero da numerosi adempimenti contabili, quali: la registrazione e la tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell'Iva, le liquidazioni e i versamenti periodici rilevanti ai fini dell'Iva (l’imposta va versata in sede annuale).Inoltre, i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale..

Come si determina il reddito.
Il reddito imponibile si ottiene dalla differenza tra i ricavi e/o i compensi (risultanti programma Ge.Ri.Co., cioè il software di calcolo degli studi di settore) e i costi e le spese determinati secondo le regole previste per l’attività d’impresa in contabilità semplificata.Sul reddito così determinato si applica un'imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 15% dello stesso.

DA RICORDARE
Le somme ricevute dai contribuenti che hanno scelto il regime sostitutivo per le attività marginali non sono soggette a ritenuta d'acconto. Per tanto, chi le ha pagate (sostituto d'imposta) non deve operare alcuna trattenuta. Per evitare che questo avvenga,i contribuenti interessati devono consegnare ai loro committenti una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che,perciò,non deve essere eseguita la ritenuta d’acconto.

REGIME FORFETTARIO

La legge n. 662/96 ha introdotto un particolare regime di contabilità semplificata e di determinazione forfetaria dell'Iva e del reddito d’impresa o di lavoro autonomo per i contribuenti cosiddetti“minimi”.
Il regime forfetario, salvo che non si scelga il regime ordinario o semplificato, è obbligatorio per le ditte individuali che, nell'anno solare precedente, presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
volume d'affari non superiore a 10.329,14 euro, ragguagliato ad anno, compresi i corrispettivi e i compensi non rilevanti ai fini dell'Iva;
  • costo complessivo dei beni strumentali (anche in leasing), al netto degli ammortamenti, al 31dicembre dell'anno precedente, non superiore a 10.329,14 euro;
  • non hanno compiuto alcuna cessione all'esportazione;
  • non hanno corrisposto compensi a dipendenti o collaboratori fissi (esclusi gli occasionali) per importi complessivi superiori al 70% del volume d'affari di cui sopra (tenendo conto anche dei contributi previdenziali e assistenziali).

Adempimenti contabili
Per i contribuenti in regime forfetario sono previsti i seguenti adempimenti (semplificati):

  • emissione (solo su richiesta del cliente) e conservazione delle fatture o, se ne è previsto l’obbligo,emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale;
  • obbligo di richiedere e conservare la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria,senza che la stessa debba essere annotata sul registro Iva acquisti (che, quindi, non è obbligatorio);
  • annotazione, entro il 15 del mese successivo, dell'ammontare complessivo, distinto per aliquota,delle operazioni imponibili Iva effettuate in ciascun mese; la registrazione si esegue nei registri delle fatture o dei corrispettivi ovvero in apposito prospetto, che li sostituisce, conforme al modello approvato con D.M. 12 febbraio 1997.

Come si determina il reddito
Ai fini delle imposte sui redditi, il reddito imponibile si determina forfettariamente e in relazione all'attività prevalente, applicando, sul volume d’affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini Iva, una percentuale pari al:

  • 75%, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 61% per le imprese esercenti altre attività;
  • 78% per gli artisti e professionisti.
Per quanto riguarda l’Iva, invece, l'imposta è determinata forfettariamente, sull’attività prevalente,applicando, sull'imposta corrispondente alle operazioni imponibili, una percentuale pari al:
  • 73%, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 60% per le imprese esercenti altre attività;
  • 84% per gli artisti e professionisti.

REGIME SOSTITUTIVO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

Si tratta del regime fiscale agevolato introdotto dalla Legge 388/2000 (la legge Finanziaria per il 2001) e rivolto alle ditte individuali e imprese familiari che avviano una nuova attività imprenditoriale.
Esso prevede, principalmente, una tassazione ridotta che si realizza attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 10% del reddito prodotto.
Esso è applicabile per il primo periodo d’imposta e i due successivi e una serie di semplificazioni contabili.
SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI RICHIESTE
Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:
  1. il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un’impresa familiare;
  2. il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o familiare. La qualità di socio in società personali o di capitale non costituisce a priori una causa ostativa per l’adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il soggetto è stato socio accomandante di una S.a.s. o socio in S.r.l., egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all'interno della società, ma abbia conferito solo capitale;
  3. l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni). Tale condizione, posta dalla norma, ha chiaramente carattere antielusivo poiché si vogliono evitare abusi dei contribuenti i quali, al solo fine di avere le agevolazioni tributarie previste da questo regime, potrebbero, di fatto, continuare ad esercitare l’attività in precedenza svolta, modificando soltanto la veste giuridica;
  4. è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o ricavi non oltre un determinato ammontare. Precisamente, i compensi o ricavi attesi devono essere:
    - per i lavoratori autonomi, non superiori a 30.987,41 euro;
    - per le imprese, non superiori a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
  5. occorre osservare regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi

Casi particolari: in caso di contemporaneo esercizio di più attività, ai fini dell'individuazione del limite dei compensi o ricavi,si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata,vale a dire quella con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi o compensi nel periodo d'imposta. La somma dei ricavi o dei compensi riguardanti le singole attività non può comunque superare detti limiti. Qualora un contribuente subentri in un’attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto,i limiti dei com-pensi e dei ricavi non devono essere stati superati dal precedente titolare nel periodo d'imposta precedente a quel-lo in cui si subentra.


QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI
Per coloro i quali, in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla norma, scelgono di avvalersi del regime fiscale di favore, le agevolazioni consistono in:

  1. riduzione del carico fiscale: infatti, è prevista una tassazione forfetaria del reddito d'impresa odi lavoro autonomo, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%. Il versamento dell'imposta sostitutiva si esegue entro i termini ordinari stabiliti per il versamento delle imposte sui redditi con il modello “F24” (indi-cando il codice tributo 4025). Il reddito di lavoro autonomo o d'impresa, giacché soggetto ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo netto ai fini Irpef;
    ATTENZIONE
    L'imposta è sostitutiva solo dell’Irpef. Pertanto,si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell’acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto).Per le imprese familiari,l’imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore e si calcola sull'intero reddito d'impresa realizzato.
  2. semplificazione degli adempimenti contabili: è previsto, infatti, l'esonero dai seguenti obblighi contabili: (A) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'imposta sul valore aggiunto (Iva); (B) liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva (in pratica, quelli previsti dal D.P.R. 23 marzo 1998,n. 100);
    ATTENZIONE
    Non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale (l’Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche).Rimane in ogni caso l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e,se previsto,l’obbligo di emissione di fatture e scontrini fiscali.
  3. non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d'imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d’acconto;
  4. assistenza gratuita fornita direttamente dall’Agenzia delle Entrate. E’ prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell’Unico, liquidazione dei tributi, ecc.);
  5. concessione di un credito d’imposta per l’acquisto di apparecchiature informatiche: ai contribuenti che per usufruire dell’assistenza acquistano computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% del loro costo, con il limite massimo di 309,87 euro.

Durata e comunicazione dell’opzione
Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d’imposta in cui ha inizio l'attività e per i due successivi.I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l’apposito modello di comunicazione:

  • in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio attività o entro 30 giorni dalla data di presentazione di questa;
  • entro 30 giorni dall’inizio del periodo d’imposta (per i due periodi d’imposta successivi a quello d’inizio).La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.
Lo stesso modello deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all’Agenzia delle Entrate anche l’assistenza fiscale nell’adempimento degli obblighi tributari
Decadenza
L’unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma. In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l'intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria:
  • dal periodo d’imposta successivo, nel caso in cui siano superati, ma non oltre il 50%, i limiti di ricavi e compensi richiesti per fruire dell’agevolazione; in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell’agevolazione per l’anno in cui si è verificato;
  • a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui si verifica lo splafonamento, nel caso in cui,invece, i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti.

CONTRIBUENTI MINIMI IN FRANCHIGIA

Dal Periodo d'imposta 2007 il regime Iva "naturale" per i contribuenti minimi sarà il "regime della franchigia", che elimina gli obblighi di liquidazione e di versamento dell'Iva ed esonera dai principali adempimenti connessi. Rimane, comunque, la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, comunicando la scelta con la presentazione della dichiarazione annuale Iva. Il nuovo regime è disciplinato dall'articolo 32-bis del Dpr n. 633 del 1972, inserito dal decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, e si pone l'obiettivo di rendere più semplici gli obblighi fiscali dei soggetti aventi un limitato volume d'affari e, allo stesso tempo, di agevolare l'Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell'attività di controllo.Le nuove disposizioni saranno integrate da un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che fisserà i termini e le procedure di attuazione del regime semplificato.

I contribuenti interessati e quelli esclusi.

Rientrano nel regime di franchigia tutte le persone fisiche residenti in Italia che svolgono un'attività commerciale, professionale o agricola e che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7mila euro. Come precisato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 28 del 4 agosto 2006, i produttori agricoli interessati sono esclusivamente quelli che hanno optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, ai sensi dall'articolo 34, comma 11, del Dpr n. 633 del 1972.Chi inizia l'attività dovrà far riferimento al volume d'affari che prevede di realizzare e sarà tenuto a certificare, attraverso il modello di dichiarazione di inizio attività, il possesso dei requisiti prescritti. Il volume d'affari da prendere in considerazione è dato dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto delle variazioni di cui all'articolo 26 del Dpr n. 633/1972, delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi di beni e servizi tra attività separate nell'ambito della stessa impresa. In caso di svolgimento di più attività, si deve sempre far riferimento al volume d'affari complessivo.Ulteriore condizione per essere ammessi al regime agevolato è che non siano state effettuate, o non si prevede di effettuare, cessioni all'esportazione.
A prescindere dal volume d'affari realizzato, non possono applicare il regime della franchigia:
i soggetti che già usufruiscono di regimi speciali di determinazione dell'Iva, come quelli previsti per l'editoria, per i beni usati, per le agenzie di viaggio, per i giochi, spettacoli e intrattenimenti
i non residenti in Italia che svolgono sul territorio dello Stato un'attività economica attraverso un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta i contribuenti che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della propria attività la cessione di fabbricati (o porzioni di fabbricato), di terreni edificabili, di mezzi di trasporto nuovi (come individuati dall'articolo 53, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993).

Partita Iva personalizzata

Ai contribuenti in regime di franchigia, l'Agenzia delle entrate assegnerà un numero speciale di partita Iva. In particolare, per chi avvia un'attività, l'attribuzione del numero speciale avverrà a seguito della presentazione della dichiarazione d'inizio attività. Ai contribuenti già in attività, sarà invece assegnata una nuova partita Iva dopo la prima comunicazione dei dati (le cui modalità saranno chiarite con un prossimo decreto del direttoriale).

Semplificazioni e adempimenti Iva

I contribuenti in regime di franchigia sono esonerati dal versamento dell'Iva, sia periodica che annuale.L'obbligo del pagamento scatta solo se effettuano acquisti intracomunitari o altre operazioni per cui risultano debitori d'imposta nei confronti dell'Erario (ad esempio, acquisti per i quali si applica il meccanismo del cosiddetto reverse charge). In tale ipotesi, il versamento va eseguito entro il termine previsto per i contribuenti che liquidano l'imposta con periodicità mensile, vale a dire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Oltre a non dover liquidare l'imposta, non occorre registrare le fatture emesse (e/o i corrispettivi) e le fatture di acquisto, né trasmettere la dichiarazione annuale e la comunicazione annuale dei dati Iva di cui all'articolo 8-bis del Dpr 22 luglio 1998, n. 322. Inoltre, non si dovrà compilare e inviare l'elenco clienti e fornitori (obbligo introdotto a partire dal 2007 dall'articolo 37, commi 8 e 9, del citato decreto legge n. 223). Considerato che l'Iva non è dovuta, non si potrà, ovviamente, addebitare l'imposta ai clienti. Pertanto, per certificare ricavi e compensi, i soggetti rientranti nel nuovo regime emetteranno fattura, scontrino o ricevuta fiscale senza Iva. Di contro, non potranno esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva pagata sugli acquisti e sulle importazioni. Sotto il profilo formale e documentale, permangono solo i seguenti adempimenti:
la numerazione e la conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
la certificazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate
l'integrazione, con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, delle fatture relative ad acquisti intracomunitari o a operazioni per cui è dovuto il tributo.

L'assistenza gratuita dell'Agenzia

Un'ulteriore agevolazione prevista per coloro che sceglieranno questo regime è la possibilità di essere assistiti negli adempimenti fiscali dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Si tratterà, con molta probabilità, di un servizio analogo a quello attualmente svolto in favore dei contribuenti che iniziano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo e delle imprese che adottano il regime sostitutivo per le attività marginali ("tutoraggio").La norma prevede, inoltre, che i contribuenti che intendono avvalersi di tale servizio gratuito dovranno dotarsi dell'apparecchiatura informatica e degli accessori necessari per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

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