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Partenza morbida per gli elenchi clienti e fornitori




Se anche alla Camera sarà confermato l'emendamento approvato martedì al Senato, nella discussione del disegno di legge 1485 sulle auto e gli immobili, molti contribuenti Iva tireranno un sospiro di sollievo, almeno per il 2006. L'emendamento esclude dall'obbligo di trasmettere gli elenchi clienti e fornitori i titolari di partita Iva che operano in regime di contabilità semplificata, molti dei quali avrebbero dovuto effettuare il primo invio online entro il 15 novembre 2007. L'esonero riguarda i professionisti indipendentemente dal volume dei compensi contabilizzati, e gli imprenditori (persone fisiche o società di persone) che nel 2005 hanno dichiarato ricavi fino a 309.874,14 euro, se effettuano prestazioni di servizi, o fino a 516.456,90 euro, se effettuano anche attività. L'esonero dovrebbe riguardare solo i soggetti che operano in regime di contabilità semplificata, ossia coloro che nell'anno solare precedente (nel 2005) hanno realizzato ricavi inferiori ai limiti ricordati, anche se poi, nel 2006, hanno superato tali ricavi. L'agevolazione non dovrebbe riguardare coloro che nel 2006 erano in regime di contabilità ordinaria per opzione. Sono, invece, esclusi dall'agevolazione le società di capitali e gli enti in regime naturale di contabilità ordinaria. La presentazione dell'emendamento da attuazione all'ordine del giorno della maggioranza, approvato dal Senato, che impegna il Governo a modificare le norme in materia di studi di settore, scadenze delle dichiarazioni ed elenchi clienti e fornitori per le piccole e medie imprese. L'approvazione dell'emendamento arriva a meno di un mese dalla pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate che ha prorogato il termine di presentazione degli elenchi per il 2006. L'invio online degli elenchi Iva deve essere effettuato, a regime, entro il 29 aprile di ogni anno ma, in sede di prima applicazione, l'Agenzia ha concesso una proroga. Il provvedimento delle Entrate fissa al 15 ottobre 2007 la scadenza per la trasmissione degli elenchi relativi al 2006 mentre ai soggetti che rientrano nei limiti per effettuare le liquidazioni trimestrali (si tratta degli stessi importi previsti per la contabilità semplificata, 309.874,14 euro, se effettuano prestazioni di servizi, o 516-456,90, se effettuano cessioni di beni) è stato concesso di effettuare la prima trasmissione entro il 15 novembre. La scadenza del 15 novembre dovrebbe restare almeno per i contribuenti in contabilità ordinaria, se ai fini Iva rientrano tra i trimestrali per opzione (ad esempio, una Srl in contabilità ordinaria ma con volume d'affari inferiore ai limiti ricordati). Per gli anni 2006 e 2007 alcune semplificazioni sono già in vigore. Per questi anni, infatti, l'elenco clienti dovrà essere compilato con l'indicazione dei soli soggetti titolari di partita Iva, escludendo le operazioni effettuate nei confronti dei privati. Sarà possibile indicare solo la partita Iva del cliente o fornitore e, solo per il 2006 e il 2007, non dovranno essere rilevate le operazioni relative a fatture:
1) emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 euro, registrate cumulativamente;
2) emesse o ricevute, per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva; emesse dai commercianti al minuto.
La possibilità di indicare solo il numero di partita Iva, senza che sia necessario anche il codice fiscale, è una conseguenza del fatto che l'articolo 21, comma 2, del Dpr 633/72 non prevede, tra i dati da inserire obbligatoriamente in fattura, l'indicazione del codice fiscale. Ciò non consente ai contribuenti di rilevare dalla loro contabilità questi dati che invece, dal 1° gennaio 2008, tutti gli operatori dovranno acquisire per poter compilare l'elenco clienti e fornitori per il 2008 (da presentare entro il .28 aprile 2009) e per il futuro.




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