Passa ai contenuti principali

La nuova disciplina delle auto aziendali - Decreto legge n. 81, articolo 15-bis

Reintrodotta per le imprese la parziale deducibilità dei costi di quelle non strumentali
Deduzione innalzata dal 25 al 40 per cento per i professionisti.

Nella determinazione del reddito di lavoro dipendente, si considera il 30 per cento, e non più il 50, del costo forfetario dell'auto ricevuta in uso promiscuo dal datore di lavoro, risultante dall'applicazione delle tabelle Aci. In materia di redditi d'impresa, per gli automezzi aziendali non strumentali viene ripristinata una parziale deducibilità . Innalzata al 40 per cento la percentuale di deducibilità per le auto dei professionisti. Sono, in sintesi, le principali novità, in materia di deducibilità dei costi delle auto aziendali, contenute nel decreto legge n. 81, sull'extra gettito fiscale.
Relativamente al reddito di lavoro dipendente, l'articolo 15-bis, comma 7, lettera a), del decreto in oggetto, modifica l'articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, che disciplina la determinazione della componente in natura della retribuzione (fringe benefit) quando tale componente deriva dalla concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, di motocicli e ciclomotori, sia per fini personali che aziendali (cosiddetto uso promiscuo).
In particolare, la norma prevede che nella determinazione del reddito di lavoro dipendente si consideri il 30 per cento (in luogo del 50 per cento fissato dal decreto legge n. 262 del 2006) del costo forfetario risultante dall'applicazione delle tabelle Aci. Quest'ultimo consiste nell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dallo stesso Aci.
Con riferimento al reddito d'impresa, l'articolo 15-bis, comma 7, lettera b), del decreto in oggetto modifica l'articolo 164, comma 1, lettera b) del Tuir, prevedendo la deducibilità del 40 per cento delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) dell'articolo 54 del decreto 30 aprile 1992, n. 285, ciclomotori e motocicli. In particolare, sono previste due percentuali di deducibilità:
  • 40 per cento, che troverà applicazione dal periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 (e, quindi, in sede di compilazione dell'Unico 2008 e di versamento in acconto dell'Irpef, Ires e Irap 2008)
  • 20 per cento, che si applica per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 e che, senza determinare una rielaborazione dell'Unico 2007, può essere fatta valere in sede di versamento (entro il 30 novembre 2007) della seconda o unica rata di acconto dell'Irpef, Ires e Irap 2007.

La percentuale di deducibilità applicabile ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza rimane fissata all'80 per cento.

Con riferimento al reddito di lavoro autonomo, il citato articolo 15-bis, comma 7, lettera b), interviene sul limite di deducibilità delle sopraccitate spese, sostenute nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale o associata; viene previsto un aumento di deducibilità dal 25 al 40 per cento.

A tal riguardo, sono previste due percentuali di deducibilità:

  • 40 per cento, che troverà applicazione dal periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 (e quindi in sede di compilazione dell'Unico 2008 e di versamento in acconto dell'Irpef, Ires e Irap 2008)
  • 30 per cento, che si applica per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 e che, senza determinare una rielaborazione dell'Unico 2007, può essere fatta valere in sede di versamento (entro il 30 novembre 2007) della seconda o unica rata di acconto dell'Irpef, Ires e Irap 2007.

Per quanto riguarda i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, ovvero da utilizzare sia per esigenze lavorative che per quelle personali, l'articolo 15-bis, comma 7, lettera b), del decreto in oggetto, modifica l'articolo 164, comma 1, lettera b-bis del Tuir, stabilendo che nella determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo sarà possibile dedurre soltanto il 90 per cento delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel citato articolo 164 del Tuir, e sempre che i veicoli siano stati concessi in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Nella previgente disciplina, prevista dal decreto legge n. 262 era, invece, prevista la deduzione dell'importo costituente reddito di lavoro e corrispondente al fringe benefit portato a tassazione in capo al dipendente.

Anche in tale ipotesi sono previste due diverse percentuali di deduzione:

  • 90 per cento, applicabile, a regime, dal periodo d'imposta in corso al 27 giugno 2007
  • 65 per cento, da considerare ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto 2007.

Post popolari in questo blog

rassegna fiscale periodica

IN BREVE ·          Scadenza al 10 aprile per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA ·          In vigore il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 ·          Fattura elettronica per i fisioterapisti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia Entrate ·          Entro il 31 maggio il versamento per la sanatoria delle violazioni di natura formale ·          Approvato il Modello RLI con istruzioni e specifiche tecniche ·          Disponibile il nuovo modello IVA TR per il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale ·          5 per mille 2017, online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi ·          L’Agenzia Entrate comunica i primi risultati della e-fattura antievasione: in due mesi bloccati 688 milioni di euro di falsi crediti Iva ·          Firmato il nuovo accordo Italia-Cina contro le doppie imposizioni ·          Bonus gasolio uso au

rassegna fiscale periodica

IN BREVE ·          Il decreto Milleproroghe è in Gazzetta Ufficiale ·          Prorogata al 2 aprile la scadenza delle prenotazioni per il bonus pubblicità 2024 ·          Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2024 dei libri sociali ·          La contribuzione 2024 per artigiani e commercianti ·          Scadenza al 18 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2024) ·          Entro il 18 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE) ·          Compensazione crediti Inps e Inail: dal 1° luglio solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ·          La differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti ·          Pubblicato il Decreto direttoriale per la Certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ·          Le start-up innovative a vocazione sociale ·          Bando ISI 2023: dal 15 aprile 2024 apertura pro

rassegna periodica fiscale

  IN BREVE ·          La Legge di Bilancio 2024 ·          La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2024 ·          La detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno ·          Superbonus 2024 con clausola di salvaguardia per i lavori non ultimati ·          Nuove aliquote IRPEF per il 2024 ·          Il nuovo D.Lgs. sulla fiscalità internazionale: le principali novità per le persone fisiche ·          Deducibilità compensi amministratori ·          Dal decreto “Adempimenti” novità per dichiarazioni e versamenti 2024 ·          Pubblicate le Tabelle ACI dei costi chilometrici di autovetture e motocicli per la determinazione dei fringe benefit 2024 ·          Verifica dei nuovi limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2024 ·          Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2024 ·          La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cav