Passa ai contenuti principali

Quattordici anni di passione


Lotta all'evasione.

Parlamento e Governo vincolano l'attività dell'amministrazione finanziaria.

Studi di Settore, la prova è del Fisco. Gerico da solo non basta a legittimare l'accertamento...


Per gli studi di settore spetta sempre all'amministrazione finanziaria l'onere della prova. È’ questa l’importante affermazione contenuta nella risoluzione della Commissione Finanze del Senato del 6 agosto scorso, ribadita dal Governo il giorno successivo.
L'onere della prova - dice la risoluzione - spetta all'ufficio e non al contribuente «in continuità con quanto espresso dal Parlamento». Alla Camera era già stato presentato, infatti, un ordine del giorno, in sede di conversione del Dl 81/2007, con il quale si impegnava il Governo ad adottare eventuali iniziative volte a chiarire che i maggiori ricavi derivanti dagli studi di settore non costituiscono, da soli, presunzioni semplici legittimanti l'accertamento, senza che l'amministrazione debba fornire ulteriori elementi che provino le gravi incongruenze richieste dall'articolo 02-sexies del Di 331/93 (la norma istitutiva degli studi). Prima delle ferie estive, quindi, il Parlamento ha riportato sul corretto piano le norme in materia di studi di settore, dopo che negli ultimi anni si è registrata più di una forzatura. Va ricordato che l'articolo 62-sexies del Dl 331/93 prevede che la rettifica del fisco può essere effettuata se vi sono «gravi incongruenze» tra i ricavi dichiarati e quelli derivanti dal software Gerico.
Secondo il dettato normativo non è sufficiente il semplice scostamento rispetto ai risultati degli studi per legittimare l'accertamento; occorre che vi siano ulteriori incongruenze per le quali il legislatore del '93 ha richiesto il carattere della "gravita".
Tali condizioni vennero previste per superare l'insuccesso (sia politico che tecnico) delle precedenti forme di predeterminazione induttiva del reddito, come la minimun tax e i coefficienti presuntivi. L'articolo 62-sexies del Dl 331/93 (che rimane ancora oggi la norma di riferimento degli studi), proprio per superare le diffidenze dei precedenti metodi accertativi, inquadrò gli studi tra le presunzioni semplici, richiedendo però all'amministrazione finanziaria un ulteriore sforzo di adattamento alla singola realtà del contribuente. La norma richiede all'ufficio, infatti, di individuare ulteriori gravi incongruenze, che riguardano il singolo contribuente e che non possono essere determinate «a tavolino».
Il fatto che gli studi inizialmente si applicassero a una platea limitata di soggetti e, comunque, che l'accertamento potesse venire eseguito solo ai contribuenti in contabilità semplificata, in caso di non congruità nei periodo (per gli ordinari per opzione occorreva essere non congrui in due annualità su tre e per gli ordinari naturali occorreva che la contabilità venisse dichiarata inattendibile), portò a sottovalutare il dato normativo.
Quanto accaduto nell'ultimo periodo - tra la manovra estiva 2006 e quella 2007, passando attraverso la Finanziaria 2007 - ha portato, però, in primissimo piano la questione studi. Infatti, la platea dei soggetti interessati a Gerico è stata innalzata a 7,5 milioni di euro di ricavi e, soprattutto, non vi è più alcun distinguo tra regimi contabili: ora, si tratti di un contribuente in contabilità semplificata o in ordinaria, l'accertamento sarebbe sempre possibile per il semplice fatto che il soggetto risulti «non congruo» nel singolo anno.
Nel frattempo, va segnalato che la giurisprudenza di merito ha incominciato a bocciare gli accertamenti basati soltanto su Gerico, evidenziando, invece, che la norma richiede anche la presenza delle gravi incongruenze.
Temendo, quindi, una probabile bocciatura avanti la Corte di cassazione degli accertamenti basati solo sugli studi, la Finanziaria 2007 ha previsto che gli accertamenti possono essere effettuati per il semplice fatto,che vi sia uno scostamento rispetto ai risultati di Gerico.
Tuttavia, anche questo tentativo di «forzatura» non ha avuto alcun esito per stessa ammissione dell'amministrazione: poiché si sarebbero avuti degli effetti sugli accertamenti del passato, l'Agenzia ha precisato che il valore probatorio degli studi non è mutato rispetto a prima. Anche nell'emendamento al Dl 81/2007, nella relazione tecnica di accompagnamento, si è cercato di forzare in qualche modo la reale portata probatoria degli studi, affermando che nessun onere probatorio è posto a carico dell'ufficio in caso di rettifica basata sugli studi senza indicatori. Ora, finalmente, dopo molti sforzi la verità emerge per mano del Parlamento e del Governo stesso: Gerico rappresenta una presunzione semplice, con la conseguenza che l'onere della prova spetta all'ufficio, il quale dovrà provare anche la presenza delle gravi incongruenze. La conseguenza sarebbe quindi l'annullamento dell'atto impositivo.

Post popolari in questo blog

rassegna fiscale periodica

IN BREVE ·          Scadenza al 10 aprile per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA ·          In vigore il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 ·          Fattura elettronica per i fisioterapisti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia Entrate ·          Entro il 31 maggio il versamento per la sanatoria delle violazioni di natura formale ·          Approvato il Modello RLI con istruzioni e specifiche tecniche ·          Disponibile il nuovo modello IVA TR per il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale ·          5 per mille 2017, online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi ·          L’Agenzia Entrate comunica i primi risultati della e-fattura antievasione: in due mesi bloccati 688 milioni di euro di falsi crediti Iva ·          Firmato il nuovo accordo Italia-Cina contro le doppie imposizioni ·          Bonus gasolio uso au

rassegna fiscale periodica

IN BREVE ·          Il decreto Milleproroghe è in Gazzetta Ufficiale ·          Prorogata al 2 aprile la scadenza delle prenotazioni per il bonus pubblicità 2024 ·          Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2024 dei libri sociali ·          La contribuzione 2024 per artigiani e commercianti ·          Scadenza al 18 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2024) ·          Entro il 18 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE) ·          Compensazione crediti Inps e Inail: dal 1° luglio solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ·          La differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti ·          Pubblicato il Decreto direttoriale per la Certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ·          Le start-up innovative a vocazione sociale ·          Bando ISI 2023: dal 15 aprile 2024 apertura pro

rassegna periodica fiscale

  IN BREVE ·          La Legge di Bilancio 2024 ·          La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2024 ·          La detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno ·          Superbonus 2024 con clausola di salvaguardia per i lavori non ultimati ·          Nuove aliquote IRPEF per il 2024 ·          Il nuovo D.Lgs. sulla fiscalità internazionale: le principali novità per le persone fisiche ·          Deducibilità compensi amministratori ·          Dal decreto “Adempimenti” novità per dichiarazioni e versamenti 2024 ·          Pubblicate le Tabelle ACI dei costi chilometrici di autovetture e motocicli per la determinazione dei fringe benefit 2024 ·          Verifica dei nuovi limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2024 ·          Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2024 ·          La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cav