Lotta all'evasione.
Parlamento e Governo vincolano l'attività dell'amministrazione finanziaria.
Studi di Settore, la prova è del Fisco. Gerico da solo non basta a legittimare l'accertamento...
Per gli studi di settore spetta sempre all'amministrazione finanziaria l'onere della prova. È’ questa l’importante affermazione contenuta nella risoluzione della Commissione Finanze del Senato del 6 agosto scorso, ribadita dal Governo il giorno successivo.
L'onere della prova - dice la risoluzione - spetta all'ufficio e non al contribuente «in continuità con quanto espresso dal Parlamento». Alla Camera era già stato presentato, infatti, un ordine del giorno, in sede di conversione del Dl 81/2007, con il quale si impegnava il Governo ad adottare eventuali iniziative volte a chiarire che i maggiori ricavi derivanti dagli studi di settore non costituiscono, da soli, presunzioni semplici legittimanti l'accertamento, senza che l'amministrazione debba fornire ulteriori elementi che provino le gravi incongruenze richieste dall'articolo 02-sexies del Di 331/93 (la norma istitutiva degli studi). Prima delle ferie estive, quindi, il Parlamento ha riportato sul corretto piano le norme in materia di studi di settore, dopo che negli ultimi anni si è registrata più di una forzatura. Va ricordato che l'articolo 62-sexies del Dl 331/93 prevede che la rettifica del fisco può essere effettuata se vi sono «gravi incongruenze» tra i ricavi dichiarati e quelli derivanti dal software Gerico.
Secondo il dettato normativo non è sufficiente il semplice scostamento rispetto ai risultati degli studi per legittimare l'accertamento; occorre che vi siano ulteriori incongruenze per le quali il legislatore del '93 ha richiesto il carattere della "gravita".
Tali condizioni vennero previste per superare l'insuccesso (sia politico che tecnico) delle precedenti forme di predeterminazione induttiva del reddito, come la minimun tax e i coefficienti presuntivi. L'articolo 62-sexies del Dl 331/93 (che rimane ancora oggi la norma di riferimento degli studi), proprio per superare le diffidenze dei precedenti metodi accertativi, inquadrò gli studi tra le presunzioni semplici, richiedendo però all'amministrazione finanziaria un ulteriore sforzo di adattamento alla singola realtà del contribuente. La norma richiede all'ufficio, infatti, di individuare ulteriori gravi incongruenze, che riguardano il singolo contribuente e che non possono essere determinate «a tavolino».
Il fatto che gli studi inizialmente si applicassero a una platea limitata di soggetti e, comunque, che l'accertamento potesse venire eseguito solo ai contribuenti in contabilità semplificata, in caso di non congruità nei periodo (per gli ordinari per opzione occorreva essere non congrui in due annualità su tre e per gli ordinari naturali occorreva che la contabilità venisse dichiarata inattendibile), portò a sottovalutare il dato normativo.
Quanto accaduto nell'ultimo periodo - tra la manovra estiva 2006 e quella 2007, passando attraverso la Finanziaria 2007 - ha portato, però, in primissimo piano la questione studi. Infatti, la platea dei soggetti interessati a Gerico è stata innalzata a 7,5 milioni di euro di ricavi e, soprattutto, non vi è più alcun distinguo tra regimi contabili: ora, si tratti di un contribuente in contabilità semplificata o in ordinaria, l'accertamento sarebbe sempre possibile per il semplice fatto che il soggetto risulti «non congruo» nel singolo anno.
Nel frattempo, va segnalato che la giurisprudenza di merito ha incominciato a bocciare gli accertamenti basati soltanto su Gerico, evidenziando, invece, che la norma richiede anche la presenza delle gravi incongruenze.
Temendo, quindi, una probabile bocciatura avanti la Corte di cassazione degli accertamenti basati solo sugli studi, la Finanziaria 2007 ha previsto che gli accertamenti possono essere effettuati per il semplice fatto,che vi sia uno scostamento rispetto ai risultati di Gerico.
Tuttavia, anche questo tentativo di «forzatura» non ha avuto alcun esito per stessa ammissione dell'amministrazione: poiché si sarebbero avuti degli effetti sugli accertamenti del passato, l'Agenzia ha precisato che il valore probatorio degli studi non è mutato rispetto a prima. Anche nell'emendamento al Dl 81/2007, nella relazione tecnica di accompagnamento, si è cercato di forzare in qualche modo la reale portata probatoria degli studi, affermando che nessun onere probatorio è posto a carico dell'ufficio in caso di rettifica basata sugli studi senza indicatori. Ora, finalmente, dopo molti sforzi la verità emerge per mano del Parlamento e del Governo stesso: Gerico rappresenta una presunzione semplice, con la conseguenza che l'onere della prova spetta all'ufficio, il quale dovrà provare anche la presenza delle gravi incongruenze. La conseguenza sarebbe quindi l'annullamento dell'atto impositivo.
L'onere della prova - dice la risoluzione - spetta all'ufficio e non al contribuente «in continuità con quanto espresso dal Parlamento». Alla Camera era già stato presentato, infatti, un ordine del giorno, in sede di conversione del Dl 81/2007, con il quale si impegnava il Governo ad adottare eventuali iniziative volte a chiarire che i maggiori ricavi derivanti dagli studi di settore non costituiscono, da soli, presunzioni semplici legittimanti l'accertamento, senza che l'amministrazione debba fornire ulteriori elementi che provino le gravi incongruenze richieste dall'articolo 02-sexies del Di 331/93 (la norma istitutiva degli studi). Prima delle ferie estive, quindi, il Parlamento ha riportato sul corretto piano le norme in materia di studi di settore, dopo che negli ultimi anni si è registrata più di una forzatura. Va ricordato che l'articolo 62-sexies del Dl 331/93 prevede che la rettifica del fisco può essere effettuata se vi sono «gravi incongruenze» tra i ricavi dichiarati e quelli derivanti dal software Gerico.
Secondo il dettato normativo non è sufficiente il semplice scostamento rispetto ai risultati degli studi per legittimare l'accertamento; occorre che vi siano ulteriori incongruenze per le quali il legislatore del '93 ha richiesto il carattere della "gravita".
Tali condizioni vennero previste per superare l'insuccesso (sia politico che tecnico) delle precedenti forme di predeterminazione induttiva del reddito, come la minimun tax e i coefficienti presuntivi. L'articolo 62-sexies del Dl 331/93 (che rimane ancora oggi la norma di riferimento degli studi), proprio per superare le diffidenze dei precedenti metodi accertativi, inquadrò gli studi tra le presunzioni semplici, richiedendo però all'amministrazione finanziaria un ulteriore sforzo di adattamento alla singola realtà del contribuente. La norma richiede all'ufficio, infatti, di individuare ulteriori gravi incongruenze, che riguardano il singolo contribuente e che non possono essere determinate «a tavolino».
Il fatto che gli studi inizialmente si applicassero a una platea limitata di soggetti e, comunque, che l'accertamento potesse venire eseguito solo ai contribuenti in contabilità semplificata, in caso di non congruità nei periodo (per gli ordinari per opzione occorreva essere non congrui in due annualità su tre e per gli ordinari naturali occorreva che la contabilità venisse dichiarata inattendibile), portò a sottovalutare il dato normativo.
Quanto accaduto nell'ultimo periodo - tra la manovra estiva 2006 e quella 2007, passando attraverso la Finanziaria 2007 - ha portato, però, in primissimo piano la questione studi. Infatti, la platea dei soggetti interessati a Gerico è stata innalzata a 7,5 milioni di euro di ricavi e, soprattutto, non vi è più alcun distinguo tra regimi contabili: ora, si tratti di un contribuente in contabilità semplificata o in ordinaria, l'accertamento sarebbe sempre possibile per il semplice fatto che il soggetto risulti «non congruo» nel singolo anno.
Nel frattempo, va segnalato che la giurisprudenza di merito ha incominciato a bocciare gli accertamenti basati soltanto su Gerico, evidenziando, invece, che la norma richiede anche la presenza delle gravi incongruenze.
Temendo, quindi, una probabile bocciatura avanti la Corte di cassazione degli accertamenti basati solo sugli studi, la Finanziaria 2007 ha previsto che gli accertamenti possono essere effettuati per il semplice fatto,che vi sia uno scostamento rispetto ai risultati di Gerico.
Tuttavia, anche questo tentativo di «forzatura» non ha avuto alcun esito per stessa ammissione dell'amministrazione: poiché si sarebbero avuti degli effetti sugli accertamenti del passato, l'Agenzia ha precisato che il valore probatorio degli studi non è mutato rispetto a prima. Anche nell'emendamento al Dl 81/2007, nella relazione tecnica di accompagnamento, si è cercato di forzare in qualche modo la reale portata probatoria degli studi, affermando che nessun onere probatorio è posto a carico dell'ufficio in caso di rettifica basata sugli studi senza indicatori. Ora, finalmente, dopo molti sforzi la verità emerge per mano del Parlamento e del Governo stesso: Gerico rappresenta una presunzione semplice, con la conseguenza che l'onere della prova spetta all'ufficio, il quale dovrà provare anche la presenza delle gravi incongruenze. La conseguenza sarebbe quindi l'annullamento dell'atto impositivo.