Come anticipato dal comunicato stampa del 6 aprile scorso e diffuso mercoledì, ieri l'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento che illustra le modalità di esercizio dell'opzione per la cedolare secca sugli affitti e di versamento dell'imposta sostitutiva. Con il medesimo provvedimento è stato inoltre approvato il modello di comunicazione.
In estrema sintesi a decorrere dall’anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per immobili a uso abitativo (e relative pertinenze affittate congiuntamente) potrà essere assoggettato, su opzione del locatore, a una nuova imposta fissa del 21% (o del 19%) sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali.
ALIQUOTA | AMBITO di APPLICAZIONE |
21 per cento | Contratti a canone libero (1) |
19 per cento | Contratti a canone concordato (1) (2) |
(1) Ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431. |
La cedolare secca (salvo modifiche in fase di approvazione definitiva) andrà calcolata sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti (100% senza alcuna riduzione forfettaria). Si precisa che la vigente normativa fiscale sulle locazioni per immobili a uso abitativo prevede una detrazione forfettaria del 15% del canone annuo percepito, che sale al 40,5% per i cosiddetti "contratti concordati" per le abitazioni ubicate nei Comuni ad alta tensione abitativa (Legge 431/98).
Soggetti che possono optare per la cedolare secca
SOGGETTO | POSSIBILITÀ di ESERCITARE l'OPZIONE |
Persone fisiche | SI (1) |
Lavoratori autonomi | NO |
Imprese | NO |
(1) Semprechè siano proprietarie dell’immobile o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate. |
Immobili interessati dal nuovo regime fiscale
Tutti gli immobili adibiti ad uso abitativo, e quindi con accatastamento da A1 a A11. Sono comunque esclusi gli immobili classificati come A10 (uffici). Il regime si estende alle pertinenze.
Le modalità di esercizio dell'opzione da parte del locatore sono differenti a seconda della data di registrazione del contratto di locazione:
DATA di REGISTRAZIONE | |
Dal 7 aprile 2011 | Attraverso il software Siria (1) (2) |
Precedente al 7 aprile 2011 | In dichiarazione dei redditi del prossimo anno (Unico o 730/2012) per i contratti non soggetti ad obbligo di registrazione Attraverso il modello cartaceo 69 per gli altri casi |
(1) Servizio Internet per la Registrazione dei contratti relativi a Immobili adibiti ad Abitazione. |
Modalità di presentazione dell'opzione
Attenzione
Se il contratto di locazione riguarda sia immobili abitativi per i quali viene esercitata l’opzione, sia altri immobili esclusi dalla stessa, l’imposta di registro deve essere calcolata soltanto sui canoni riferiti a questi ultimi immobili (o, se il canone è pattuito unitariamente, sulla parte di canone imputabile a ciascun immobile in proporzione alla rendita).
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