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Comunicazioni Iva, non tutte le operazioni sono soggette

Con la Circolare n. 24/E del 30 maggio 2011 l'Agenzia delle Entrate si occupa dell'obbligo di comunicare in via telematica le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro (25.000 euro per il periodo di imposta 2010), introdotto dall'art. 21 della Manovra correttiva 2010 (D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, attuato dal Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 22 dicembre 2010 successivamente modificato dal Provvedimento 14 aprile 2011

Le CARATTERISTICHE della COMUNICAZIONE OPERAZIONI INTERESSATE dall'OBBLIGO

· Operazioni effettuate tra soggetti Iva (c.d. operazionibusiness to business)

· Operazioni in cui il cessionario o committente è il consumatore finale (c.d. operazioni business to consumer).

TERMINI

31 ottobre 2011 (1)

Operazioni di importo pari o superiore a 25.000 euro, (2) rese e ricevute nel periodo di imposta 2010, e per le quali è obbligatoria la fattura.

30 aprile 2012 (1)

Operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, (2) rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, e per le quali è obbligatoria la fattura.

30 aprile 2012 (1)

Operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, (3) per le quali non è obbligatoria la fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.

Attenzione
Per i soggetti che, pur avendo l’obbligo di emettere la fattura, non sono tenuti ad indicare separatamente l'imposta, si applica il limite di 3.600 euro.

SOGGETTI OBBLIGATI

Tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta (4).

OPERAZIONI da COMUNICARE

· rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini Iva (clienti)

· ricevute da soggetti titolari di partita Iva, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori)

· rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini Iva (consumatori finali).

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Se a seguito di fusioni, scissioni, conferimenti, ecc., uno o più dei soggetti obbligati alla comunicazione risulta estinto, all’obbligo in commento è tenuto il soggetto subentrante.

SPESE ANTICIPATE in NOME e per CONTO del CLIENTE

Non devono essere considerate ai fini della determinazione del limite (3.000 o 3.600 euro).

PARTE FUORI CAMPO IVA

Non se ne tiene conto ai fini del predetto limite.

CONTRATTI con CORRISPETTIVI PERIODICI

Esempio

· Appalto

· Fornitura

· Somministrazione

· Locazione

· Noleggio

La comunicazione dev'essere effettuata soltanto se i corrispettivi dovuti in un intero anno solare sono di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro.

CONTRATTI COLLEGATI

Si deve considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

Attenzione
Nel campo “data dell’operazione” dev'essere indicata la data di registrazione dell’ultima operazione resa e ricevuta nell’anno di riferimento o, in assenza dell’obbligo di registrazione, la data in cui le operazioni si intendono eseguite (ex art. 6Apri in altra finestra del D.P.R. n. 633/1972).

(1) In sede di prima applicazione.
(2) Al netto dell’Iva.
(3) Al lordo dell'Iva.
(4) Anche i contribuenti in contabilità semplificata, gli enti non commerciali (per le attività commerciali), i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, i soggetti che operano tramite rappresentante fiscale o identificati direttamente, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa, i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

RIEPILOGO

TIPOLOGIA di OPERAZIONE

OBBLIGO di COMUNICAZIONE

OPERAZIONI IMPONIBILI

SI

OPERAZIONI NON IMPONIBILI

v. elenco

Cessioni all'esportazione

SI

Esportazioni ex art. 8, comma 1 lettere a) e b), D.P.R. n. 633/1972

NO

Triangolazioni comunitarie

SI

Operazioni assimilate ex artt. 8-bis 8-quater, 71 e 72 del D.P.R. n. 633/1972

SI

Servizi internazionali

SI

OPERAZIONI ESENTI

SI

OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA

NO

OPERAZIONI POSTE in ESSERE dai SOGGETTI ex ART. 1, COMMI 96-116 FINANZIARIA 2008 (L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)

NO

OPERAZIONI NON RILEVANTI in ITALIA (1)

NO

OPERAZIONI SOGGETTE al REGIME del MARGINE

SI

OPERAZIONI SOGGETTE al REGIME del REVERSE CHARGE

SI

CESSIONI GRATUITE di BENI che FORMANO OGGETTO dell'ATTIVITÀ di IMPRESA

SI

IMPORTAZIONI

NO

OPERAZIONI (EFFETTUATE O RICEVUTE) con PAESI BLACK LIST

NO

OPERAZIONI GIÀ COMUNICATE all'ANAGRAFE TRIBUTARIA (2)

NO

OPERAZIONI EFFETTUATE nei CONFRONTI di CONTRIBUENTI NON SOGGETTI PASSIVI IVA e PAGATE con CARTE di CREDITO, di DEBITO o PREPAGATE (3)

NO

OPERAZIONI EFFETTUATE e RICEVUTE in AMBITO COMUNITARIO (4)

NO

PASSAGGI INTERNI di BENI tra RAMI di AZIENDA (5)

NO

(1) Esempio: professionista italiano che effettua una prestazione in favore di un'impresa tedesca: l'operazione, infatti, si considera effettuata in Germania.
(2) Esempio: contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, compravendite immobiliari.
(3) Emesse da operatori finanziari autorizzati.
(4) In quanto già comunicate attraverso il modello Intra.
(5) Documentati con fattura.

Rettifica della comunicazione e ravvedimento
Scaduto il termine di presentazione della comunicazione, è comunque possibile rettificarla o integrarla - senza l'applicazione di sanzioni - entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza. Oltre tale data si applica
l’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Sanzioni
L'omessa comunicazione o il suo invio con dati incompleti o non veritieri sono puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro.

Riferimenti normativi:

- Agenzia delle Entrate, circolare 30 maggio 2011, n. 24/E

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