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Riforma del mercato del lavoro - Le partite Iva

Il Disegno di Legge per la riforma del mercato del lavoro, presentato il 4 aprile scorso, ha introdotto (con il nuovo art. 69-bis, aggiunto al Capo I, Titolo VII, delD.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) la presunzione assoluta, salvo prova contraria - ferma restando quindi la possibilità del committente di provare che si tratti di lavoro genuinamente autonomo -, del carattere coordinato e continuativo (e non autonomo e occasionale) della collaborazione tutte le volte che sussistono almeno due dei seguenti requisiti:

a) che la collaborazione duri più di 6 mesi nell’arco di un anno;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione costituisca più del 75% del reddito del collaboratore nell’arco dello stesso anno;

c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro presso la sede del committente.

Nel caso in cui l’utilizzo della partita Iva venga giudicato improprio, esso viene considerato una collaborazione coordinata e continuativa, con la conseguente applicazione di tutte le norme che disciplinano tale rapporto di lavoro, incluse quelle relative al regime previdenziale nonché la relativa sanzione di cui all’art. 69, comma 1, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ovvero la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

Descrizione: http://www.cesiprofessionale.it/mysolution/img/attenzione2.gif attenzione

Si fa presente che nel caso in cui la prestazione lavorativa del titolare di partita Iva si configuri come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi saranno per due terzi a carico del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, avrà il diritto di rivalsa nei confronti del committente.

Descrizione: http://www.cesiprofessionale.it/mysolution/img/attenzione2.gif attenzione

Ssecondo quanto disposto dal DDL citato, allo stato attuale di definizione del Disegno, in discussione in questi giorni in Parlamento, le disposizioni di cui sopra non saranno applicabili alle attività per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi Albi professionali, ferma restando la possibilità per i professionisti abilitati di svolgere, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, attività diverse da quelle per le quali è necessaria l’iscrizione.

Considerazioni
Sulla base di quanto contenuto nel DDL del 4 aprile 2012, con riferimento ai titolari di partita Iva che svolgono attività professionale, si potranno avere le due seguenti situazioni:

- dalle nuove disposizioni normative saranno escluse le collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione agli Albi professionali;

- nel caso in cui il professionista risulti iscritto a un Albo professionale e lo stesso eserciti altra tipologia di attività “slegata” dall’Albo di appartenenza saranno applicabili le nuove disposizioni normative.

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