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PROCESSO TRIBUTARIO - Per la Cassazione impugnabile l’avviso bonario da 36bis



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7344 dell'11 maggio, ha ammesso la possibilità di impugnare autonomamente le “comunicazioni bonarie” emanate dagli Uffici finanziari prima del ruolo, in occasione della procedura di liquidazione
automatica della dichiarazione.
Infatti, secondo la Suprema Corte, tali comunicazioni portano a conoscenza del contribuente “una pretesa impositiva compiuta”.
In tal modo viene rovesciata l'impostazione fin qui seguita dall'Agenzia delle Entrate per la quale, invece, gli avvisi bonari non sono atti impugnabili ma soltanto comunicazioni emesse in base all'articolo 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 (si veda risoluzione n. 110/E del 22 ottobre 2010).
Per la Suprema Corte l'elencazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario (articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992) non esclude l'impugnabilità di altri atti purché  “contenenti una compiuta e definita pretesa tributaria”: viene riconosciuta in tal modo la facoltà di ricorrere al giudice tributario contro tutti quegli atti “dell'ente impositore che, con l'esplicazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che li sorreggono, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento, si vesta della forma autoritativa propria di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'articolo 19 atteso l'indubbio sorgere in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione di quella notizia, dell'interesse a chiarire, con pronuncia idonea ad acquistare effetti non più modificabili, la sua posizione”.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 15 maggio 2012, pag. 25, Marco Bellinazzo 

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